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10 cose sulla segretezza della corrispondenza.

1) La segretezza della corrispondenza in Italia é prevista
direttamente dalla Costituzione.

2) L’articolo 15 della carta costituzionale prevede che «la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili».

3) Per la legge italiana, la corrispondenza non è solo la vecchia posta cartacea ma qualsiasi forma di comunicazione tra individui: posta elettronica, chat, whatsapp, telegram e così via.

4) Chi riceve corrispondenza ha l’onere di curarne la riservatezza e la segretezza: questo si traduce, nel caso della corrispondenza elettronica, nel dovere di adottare tutte le precauzioni possibili per evitare che venga a conoscenza di terzi.

5) Se hai un account whatsapp, anche solo, dunque, il blocco del cellulare e lo sblocco con password o biometria non sono manie di paranoici ma precisi obblighi di legge.

6) La situazione può essere ancora più grave nel momento in cui, come oggi avviene di fatto sempre di più, tramite corrispondenza si trasmettono dati sensibili o che sono oggetto di particolare riservatezza come foto o video intimi.

7) Chi riceve corrispondenza di questo genere ha l’obbligo non solo di non divulgarla, ma anche di prevenire con tutte le misure di sicurezza del caso la eventuale diffusione accidentale.

8) Chi divulga dolosamente materiale intimo di altre persone commette un illecito di natura anche penale, considerato piuttosto grave in Italia, anche chi fornisce occasione colposamente alla diffusione di materiale sensibile può subire sanzioni considerevoli.

9) In entrambi i casi la vittima ha sempre il diritto al risarcimento del danno.

10) Assicurati di corrispondere sempre con persone in grado di tutelare adeguatamente la tua riservatezza, sia per loro serietà che per capacità di custodire adeguatamente un terminale, impedendo accessi non autorizzati.

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Moglie che ruba il cellulare: che fare?

Note dell’episodio.

Oggi ti parlo di un problema non trascurabile: mogli che, in fase di separazione giudiziale, rubano il cellulare del marito per precostituirsi utilissime prove inutili.
Cosa che ormai é un grande classico italiano, che ha dato origine a tanti gustosi siparietti con un coniuge chiuso in bagno intento a scorrere i contenuti più rilevanti del cellulare, mentre l’altro coniuge fuori bestemmia picchiando alla porta come un ossesso, trasalendo quando la moglie, di quando in quando, esclama «quella puttana!»
Un’ennesima, imperdibile, puntata, tutta da ascoltare, di radio Solignani!

Riferimenti.

Di seguito, alcuni precedenti post del blog, o puntate del podcast, menzionati durante l’episodio o comunque aventi ad oggetto tematiche collegate a quelle trattate in questa puntata, che ti consiglio di consultare.
blog.solignani.it/schede-pratiche/strumenti/la-lettera-o-diffida-stragiudiziale-dellavvocato/ La lettera o diffida dell’avvocato. | Tiziano Solignani
blog.solignani.it/schede-pratiche/problemi-penali/come-si-presenta-una-denuncia-querela/ Come si presenta una denuncia querela. | Tiziano Solignani
[la risposta è nel podcast]

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La riservatezza della posta elettronica

La posta elettronica è sempre più usata e vi si affidano sempre più spesso notizie riservate. Ma in qual modo è tutelata la sua segretezza?
Per la verità, in materia la legge italiana è puntualmente aggiornata: esistono infatti norme dettate appositamente per la tutela degli scambi di … epistole elettroniche. Si tratta degli articoli 616 e seguenti del codice penale italiano, contenuti nella sezione dedicata ai “delitti contro la inviolabilità dei segreti”, appositamente riformulati nel 1993. Il loro ambito di applicazione è espressamente esteso alla corrispondenza “epistolare, telegrafica, telefonica e telematica”. Si tratta, pertanto, di disposizioni che tutelano tutte le forme di corrispondenza, sotto qualsiasi forma si sia essa manifestata.
La tutela prevista è di tre tipi.
A) Innanzitutto è vietato a terzi , cioè a persone diverse dal mittente e dal destinatario, prender conoscenza del contenuto di un messaggio e-mail; il reato sussiste per il solo fatto dell’aver preso conoscenza, non è anche necessario che il contenuto illecitamente percepito sia divulgato, tant’è vero che questa ipotesi è prevista come aggravante.
B) In secondo luogo è vietato impedire o interrompere lo scambio della corrispondenza tra i sistemi telematici; ognuno, insomma, vanta un diritto a che il percorso del proprio e-mail prosegua indisturbato e non venga dolosamente interrotto.
C) Infine, sono puniti coloro che installano apparecchiature aventi la funzione di intercettare o impedire la corrispondenza elettronica. La legge, insomma, per tutelare in modo più intenso la segretezza della corrispondenza elettronica considera come reato il solo aver predisposto un sistema per violare comunicazioni telematiche, anche se poi nessuna violazione è o sarebbe avvenuta.

Resta da dire che la tutela prevista dalla legge si applica a qualsiasi e-mail. In particolare, non è necessario che il messaggio, per esser tutelato, sia “crittato” (con PGP o software analoghi); infatti, anche la corrispondenza tradizionale è perfettamente intelligibile al colui che, violandola, apre (magari con il tradizionale metodo del vapore) la busta in cui è rinchiusa, ma non per questo essa cessa di essere tutelata. Non si può, inoltre, nemmeno dire che all’e-mail mancherebbe la caratteristica di corrispondenza “chiusa” necessaria per essere tutelata; infatti, innanzitutto il messaggio e-mail, è, nonostante la facilità tecnica con cui può essere letto da terzi, sicuramente in origine un messaggio privato, tale per cui al fine di leggerne il contenuto le persone diverse da mittente e destinatario devono compiere alcune operazioni specifiche;. Non si può quindi proprio dubitare che la posta elettronica ordinaria, senza crittazione o altre caratteristiche particolari, sia tutelata nella sua segretezza e che costituisca quindi un vero e proprio reato, nonostante la disinvoltura di qualche hacker o magari amministratore di sistema, “aprire” un messaggio e-mail.