Categorie
diritto

Sentenza 7045 Consiglio di Stato: testo e primo commento.

medico covid

Con questo post, ti allego il testo completo della sentenza 7045 del Consiglio di Stato del 20 ottobre scorso, che ha respinto definitivamente il ricorso di un gruppo di sanitari, chiarendo che, almeno a suo modo di vedere, il decreto 44 non presenta profili di incostituzionalità.

Ti consiglio di leggere con attenzione la sentenza, soprattutto la seconda parte. 

Puoi scaricarla cliccando qui:

20211020-7045CdS.pdf

Per commentare la stessa, questa volta ho fatto un video, che puoi vedere qui di seguito

Categorie
diritto

Green pass: facciamo il punto.

Nei giorni scorsi, insieme alla collega avv. Gaia Venturelli, ho fatto il punto sulla situazione del green pass alla trasmissione Life On Air – Storie di Vita Reale.

Se non hai ancora visto il video, ti consiglio di farlo: io e Gaia, stimolati dalle due brave conduttrici, facciamo riflessioni e diamo indicazioni che possono essere utili a molte persone.

Ti consiglio, con l’occasione, di iscriverti sia al blog che al mio canale youtube.

Categorie
diritto

Green pass: facciamo piazza pulita delle cazzate.

Continuo la pubblicazione «straordinaria» di post sul blog sul tema
greenpass, data la enorme quantità di domande che mi arrivano. Spero
che la deroga al flusso editoriale ordinario di un solo post al giorno
dal lunedì al venerdì sia gradita a tutti in considerazione delle
circostanze straordinarie in cui ci troviamo ad operare.

Il decreto legge, al momento, non è stato ancora pubblicato, quindi
ripeto che é piuttosto inutile parlare del green pass in sé, al
momento.

Con questo post, voglio metterti in guardia da tutte le bufale e
informazioni inesatte, anche grandemente, che hanno iniziato a
circolare sui social tra ieri ed oggi.

Voglio, insomma, che approfitti di questo periodo di attesa per fare
pulizia di tutti i fattoidi purtroppo diffusi con convinzione dalle
persone e che purtroppo non contengono altro che gigantesche cazzate.

«La guerra é informazione» diceva il barone nero Von Hungern, se le
tue informazioni sono marce fallirai miseramente.

Io non so chi ha messo in giro queste cazzate e perché, so solo dirti
e questo con assoluta sicurezza che si tratta di pure boiate senza
alcun valore, anzi potenzialmente molto dannose per chi vuole davvero
capire come stanno le cose.

Cominciamo

«I decreti legge possono decadere e se decadono perdono effetto fin
dall’inizio.»

Grazie al cazzo che possono decadere, ma secondo te un governo
sostenuto da tutti i partiti tranne uno può vedere decadere un decreto
legge per mancanza di voti a favore?

Non succederà mai. Il decreto potrà essere modificato, ma sarà
convertito. Salvo proteste di piazza talmente forti da far fare dietro
front ai politici ma questo è un altro paio di maniche.

Non è poi per niente vero che gli effetti di un decreto decadono in
via retroattiva. Di solito, quasi sempre, si prevede che sono fatti
salvi tutti gli effetti prodotti dal decreto poi non convertito.

Il diritto costituzionale é una materia tecnica, se non lo hai
studiato non ti puoi improvvisare. Solo un avvocato ti può spiegare
bene come funzionano queste cose, il resto sono cazzate.

«Il decreto legge é incostituzionale.»

Non significa un cazzo, detto così.

Sicuramente il governo può fare, per Costituzione, decreti legge.

Bisogna vedere poi il contenuto se è costituzionale o meno, ma, anche
qui, non è che uno qualsiasi possa denunciare la incostituzionalità di
un provvedimento: lo può fare solo un giudice durante un procedimento
in corso.

Ci vorrà dunque qualcuno che faccia ricorso o causa su qualcosa.
Dentro a quel procedimento, si potrà tentare di chiedere al giudice
di mandare tutto alla Corte costituzionale, ma se il giudice non sarà
d’accordo la cosa finirà la, non ci saranno cazzi.

Inoltre il giudizio alla Consulta può durare, e di solito dura, anche anni.

Pertanto con la eventuale incostituzionalità non si può fare molto.

«Faremo ricorso alla CEDU!»

Ma dove vai… Per fare ricorso alla CEDU occorre il previo
esaurimento dei mezzi interni, quindi é ancora più lunare del ricorso
alla Corte costituzionale.

Questi sono solo alcuni esempi, spero di averti instillato il benefico
e indispensabile beneficio del dubbio su tutto quello che leggi sui
social network.

Sul green pass fai riferimento solo all’informazione qualificata che
trovi su questo blog. Anche io posso sbagliare ovviamente, ma non creo
bufale e credo in ogni singola lettera di quello che scrivo qui e ci
metto la mia faccia.

Evviva noi.

Riferimenti

Conclusioni

  • Iscriviti al blog per non perdere il fondamentale post del giorno
    tutti i giorni, dal lunedì al venerdì

  • Valuta una copertura di tutela legale per te, la tua famiglia e la
    tua azienda

  • Se pensi che questo post possa essere utile o interessante per
    qualcun altro, condividilo, in tutti i modi che preferisci, anche via
    mail o sui social, mi fa solo piacere.

Categorie
diritto

Nullità del matrimonio e compravendita di immobili: che succede?

l’ annullamento del matrimonio, quali effetti produce su un contratto di acquisto di una casa, stipulato successivamente al matrimonio in regime di comunione dei beni? E’ comunque valido o l’annullamento del matrimonio annulla anche il successivo contratto di compravendita?

Per l’ennesima volta in due decenni, ricordo che le domande astratte nella pratica giuridica hanno molto poco senso. Bisogna parlare dei fatti e delle situazioni in cui si radica il problema, lasciando che sia il giurista interpellato a fare i più opportuni inquadramenti. Sarebbe stato molto meglio descrivere appunto la situazione concreta e il problema relativo che c’è da risolvere.

In linea generale, ad ogni modo, si può dire che sicuramente un contratto di compravendita rimane valido anche a seguito di nullità del matrimonio a che, al momento della stipulazione, vincolava uno o entrambi i contraenti.

Può essere più difficile capire quale sia la situazione proprietaria del bene, nel senso che va stabilito quale sia la sorte del regime patrimoniale tra i coniugi in dipendenza dell’annullamento e, se si suppone una sua caducazione, quali conseguenze ne derivino.

Peraltro, le conseguenze comunque sono destinate a cambiare a seconda di come è stata redatta la compravendita e di chi vi ha partecipato.

Ad esempio, se supponessimo che i coniugi erano in regime di comunione, come erano, che cosa accade nel caso di nullità, se, sempre ad esempio, all’atto ha partecipato solo uno dei due coniugi mentre l’altro lo aveva acquistato solo in forza dell’applicazione del ridetto regime di comunione?

È difficile ipotizzare che vi possa essere una comunione tra coniugi che si trasforma in comunione ordinaria, anche perché la comunione tra coniugi è, secondo una nota espressione della corte costituzionale, una «comunione senza quote».

Ed infatti la Cassazione, con la sentenza n. 11467/2003 ha precisato che in caso di annullamento del matrimonio, la comunione legale si scioglie, ma il regime patrimoniale legale, pur dopo l’avvenuto scioglimento della comunione, non si trasforma, di per sé, in comunione ordinaria e non soggiace alla relativa disciplina.

La situazione andrebbe approfondita molto di più. Se credi, valuta di acquistare una consulenza. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

Categorie
diritto

Messa alla prova conclusa positivamente e casellario giudiziale.

un ragazzo ventenne (incensurato) a causa di coltivazione con tre amici di alcune piantine di marijuana per uso proprio, è stato rinviato a giudizio. Nell’udienza preliminare il GIP ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova per un anno da parte dei quattro ragazzi. Conclusasi positivamente tale prova, il GUP, con apposita sentenza, ha dichiarato l’estinzione del reato ex art. 464 septies C.P.P. Ciò posto, e considerato tutto quanto ha formato sul blog oggetto di discussione in merito alle iscrizioni visibili sul certificato penale del casellario giudiziale e sulla visura richiesta dagli stessi interessati, desidererei conoscere come mai, nel caso di specie, anche su quest’ultima risulta la identica iscrizione del certificato penale e non risulta, invece, l’iscrizione “NULLA”,come mi è sembrato capire dovrebbe essere, atteso che non c’è stata condanna alcuna

La condanna non c’è stata, ma il reato sì, anche se poi si è estinto.

L’estinzione non determina la cancellazione «storica» del reato.

Anche chi ha ottenuto la dichiarazione di estinzione del reato a seguito di sentenza, come ad esempio la sentenza di patteggiamento, conserva il precedente, nonostante l’intervenuta estinzione.

Nel caso della messa alla prova, peraltro, il codice prevede che la stessa ordinanza di ammissione della messa alla prova venga iscritta nel casellario. Questa disposizione, tra l’altro, è stata mandata nel 2017 alla corte costituzionale per il vaglio di costituzionalità sulla base di una serie di considerazioni, mi pare dal tribunale di Firenze. Ad ogni modo, fino ad eventuale dichiarazione di incostituzionalità, la ordinanza continuerà ad essere iscritta – cosa che serve nel caso in cui la stessa persona richieda la messa alla prova in un altro diverso procedimento in cui è coinvolta.

Analogamente, la permanenza dell’iscrizione serve anche per valutare la eventuale nuova richiesta di messa alla prova, da parte della stessa persona, che avvenga dopo che la messa alla prova, nel primo procedimento, è stata completata positivamente e si è conclusa con la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato.

L’estinzione del reato elimina gli effetti penali, e spesso nemmeno tutti, dello stesso, ma non cancella il precedente.

Per la cancellazione del precedente, l’unica ipotesi è quella dell’abrogatio criminis e cioè della depenalizzazione del fatto come reato, come è avvenuto ad esempio per coloro che avevano un precedente per ingiuria, che al momento è solo un illecito amministrativo.

Non credo che possa valere la pena approfondire ulteriormente, ma se vuoi farlo puoi valutare l’acquisto di una consulenza.

Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.