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Cartella INPS e successione: l’erede deve pagarla?

io non sono erede di mio padre deceduto nel 1993, sono figlio unico, sono in possesso della rinuncia all’eredità fatta a suo tempo.sono divorziato e ho due figli minori. Mia mamma è erede e dal 2004 ha sulla pensione una trattenuta dalla ufficio legale dell’inps.Ultimamente a causa dell halzeimer mia mamma se aggravata se venisse ha mancare come posso tutelarmi e tutelare i miei figli?l inps potreppe chiedermi estinzione del debito residuo?

Dipende sempre dall’accettazione o meno dell’eredità. Se non si verifica l’accettazione, non si determina la confusione tra il tuo patrimonio e quello del de cuius, cioè, in ipotesi, tua mamma.

Quando si verificherà purtroppo il decesso di tua mamma, potrai valutare di rinunciare all’eredità.

La cosa però potrebbe essere più complicata di così se hai due figli ancora minori. Infatti, in quel caso la devoluzione dell’eredità dovrebbe passare a loro, in tale ipotesi anche loro dovranno contemplare la rinuncia all’eredità, che però dovrà essere autorizzata dal giudice tutelare.

Ti consiglio, successivamente al decesso, di chiedere la consulenza di un avvocato, visti i valori in ballo e il rischio di conseguenze spiacevoli nel caso in cui non fosse gestito tutto bene.

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Pignoramento nella casa del debitore: e gli altri beni?

la situazione è questa: mia moglie con lavoro autonomo ha contratto un debito con una società di prodotti ( peraltro prodotti subito resi poichè non conformi e comunque già fatturati) . viviamo in divisione dei beni e mia moglie ha residenza da me, casa intestata a me e mobilio di mia propietà , l’altro giorno ufficiale giudiziario ha fatto visita e forse dopo aver compreso che gli oggetti di casa potevano essere solo di mio interesse ha rilasciato avviso barrando la casella ‘ non sono stati rinvenuti beni mobili sufficienti a garantire la pretesa creditoria. visto la situazione cosa consiglia di fare per tutelarci anche in futuro ?

Se è già venuto l’ufficiale giudiziario, immagino ci sia già stato un decreto ingiuntivo di cui voi avete ricevuto la notifica e per il quale non avete presentato opposizione nei termini.

Questo purtroppo è stato un primo importante errore, perché se i prodotti erano stati resi in quanto presentavano difetti avreste potuto difendervi nel merito, che è la cosa più importante.

Per il resto, non ho modo di sapere come mai l’ufficiale giudiziario abbia fatto questa valutazione, bisognerebbe conoscere meglio la situazione da tutti i punti di vista.

Siete stati comunque fortunati perché tutti i beni che si trovano presso la sede del debitore, cioè di solito la residenza, si presumono del debitore, quindi l’ufficiale giudiziario avrebbe potuto pignorarli, non essendo assolutamente sufficienti le dichiarazioni delle altre persone aventi residenza nel medesimo posto, essendo invece necessario un atto avente data certa anteriore al pignoramento.

Per ulteriori dettagli, puoi leggere la scheda sul comodato. Leggi anche, a contrario, la scheda sul recupero crediti.

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Carta di credito: il fallito può averne una?

La snc della quale ero amministratrice è stata dichiarata fallita nel 2006, e sono anche stata condannata 16 mesi con la condizionale. Ho pagato con quello che possedevo, così come gli altri soci e la procedura si chiuderà entro fineanno 2016.
Potrò mai utilizzare una carta di credito ricaricabile, che mi hanno aperto all’ufficio postale, senza fare obiezioni, quando ho spiegato la mia situazione, ma che mi è stata bloccata dall’autorità giudiziaria nel momento stesso in cui ho versato? L’importo è di sole 650 €, ma vorrei poterla utilizzare. Sarò mai riabilitata come una persona non criminale?

È difficile, per non dire impossibile, dare una risposta precisa senza vedere il provvedimento con cui l’autorità giudiziaria è intervenuta sulla carta di credito.

Il primo consiglio dunque è quello di incaricare un avvocato di visionare e valutare questo provvedimento.

A livello generale, si può ricordare che il fallimento priva il fallito – immagino sia stato dichiarato anche il tuo fallimento personale insieme a quello della società – sia dei beni esistenti alla data della dichiarazione di fallimento, sia di quelli acquisiti successivamente.

Lo prevede l’art. 42, comma 2°, della legge fallimentare secondo cui appunto «Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi».

Questa disposizione, peraltro, non rappresenta altro che una estensione, in ambito concorsuale, dell’art. 2740 cod. civ. che prevede che il debitore risponde dei suoi debiti anche con i propri beni futuri.

Ovviamente, queste non sono cose che i funzionari degli uffici postali possano essere tenuti a sapere, loro ti hanno dato la carta di credito, mentre sulla possibilità giuridica di averla ed utilizzarla avresti dovuto consultare un avvocato.

Per quanto riguarda gli altri aspetti, puoi valutare, e ti converrebbe farlo prima della chiusura del fallimento, anche se si può fare anche dopo, una procedura di esdebitazione, per maggiori dettagli sulla quale ti rimando alla scheda relativa.

In generale, comunque, ti consiglierei di investire un po’ di soldi per acquisire qualche ora di attenzione sul tuo caso da parte di un avvocato, per impostare le strategie di base che ti possono essere utili per gestire al meglio la tua situazione, credo che ne varrebbe la pena, onestamente.

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Come non pagare una sentenza: tutte le istruzioni.

sono socio amministratore pro tempore di una piccola societa’ coperativa di trasporti abbiamo perso una causa di lavoro con un nostro dipendente lavoratore aspettiamo da un momento all’altro pignoramento dalla controparte. Come fare per non essere pignorati veicoli intestati alla societa’ coperativa tenendo presente che per fare tutti i passaggi di propieta’ dei mezzi in possesso andremmo a spendere all’incirca la stessa somma che siamo stati condannati in sentenza.

Un avvocato non può assolutamente, né in privato né tantomeno in pubblico, fornire consigli diretti a consentire ad un debitore, quale siete voi -ufficialmente, a prescindere dalle vostre ragioni di merito – di sfuggire alle legittime pretese, accertate con un titolo giudiziale, del suo creditore.

Può benissimo darsi che la sentenza sia ingiusta, non sarebbe né la prima né l’ultima, ma la regola è che comunque le sentenze, fino a che non sono eventualmente riformate da giudici di sede diversa, purtroppo si devono rispettare, salva sempre la sospensione o inibitoria da parte del giudice competente a prevederla, di solito per gravi motivi.

Quello che potreste chiedere ad un avvocato dunque sarebbe di lavorare su di un appello, sempre che ce ne possano essere i presupposti e, una volta fatto l’appello, di vedere se possibile ottenere la sospensione della sentenza impugnata.

Se, invece, i presupposti per l’appello mancassero, l’unica cosa possibile per evitare il pignoramento ed eventualmente risparmiare qualcosa sul debito che avete nei confronti del vostro ex dipendente è quello di far fare ad un legale competente, preparato e con buone attitudini negoziali, una trattativa per il raggiungimento di un accordo che preveda, in sostanza, uno sconto a fronte del pagamento immediato e magari alla rinuncia all’appello.

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Pignoramento del conto corrente: cosa si può fare?

Ho ricevuto due giorni fa un atto di pignoramento via posta un cartoncino verde in cui mi si dice che il plico bisogna ritirarlo presso il comune, è legale o c’e’ violazione della privacy? Cosa c’entra il comune (il contenzioso e’ con delle finanziarie per rate non pagate)? Poi ho avuto il conto corrente dove accredito lo stipendio bloccato, per sbloccarlo bisogna attendere l’udienza del giudice che probabilmente deciderà per la cessione del quinto? Io con cosa vivrò fino a quel giorno? Con quali soldi pagherò il mutuo?

Si tratta di una notifica avvenuta, del tutto legittimamente, ai sensi dell’art. 140 del codice di procedura civile. Quando il destinatario della notifica non è in casa, è previsto che l’ufficiale giudiziario lo avvisi sia lasciandogli un biglietto sulla porta, sia spedendogli una raccomandata in cui gli comunica di aver tentato di eseguire la notifica, depositando l’atto da notificare presso gli uffici del comune di riferimento.

Non c’è nessuna violazione della privacy, perché l’atto viene depositato in busta chiusa presso il comune e la ricezione di una notifica non è in sé un atto in grado di incidere negativamente sulla reputazione del destinatario. D’altra parte, nel momento in cui l’ufficiale giudiziario non trova il destinatario presso l’abitazione da qualche parte l’atto lo deve depositare, non si può certo pretendere che ritorni presso la casa sino a che il destinatario non è in casa…

Prima dell’atto di pignoramento, peraltro, dovresti aver in precedenza ricevuto un decreto ingiuntivo e, in seguito, un atto di precetto, atti entrambi i quali preludevano ed esplicitamente preannunciavano il pignoramento, che non puoi ora lamentare di aver ricevuto a sorpresa.

Per quanto riguarda riguarda il blocco delle somme sul tuo conto corrente, se non disponi di altre risorse e non puoi attendere l’udienza per la dichiarazione del terzo, che non dovrebbe essere peraltro molto distante se fissata in ossequio ai termini di legge, l’unica cosa che puoi fare è una istanza di sblocco parziale al giudice dell’esecuzione, cosa per la quale tuttavia purtroppo è necessario, almeno a mio giudizio, che ci sia l’assistenza di un avvocato.

Fai attenzione però al fatto che non è affatto detto che si applichi, al pignoramento del conto corrente, il limite del quinto, dal momento che l’orientamento dominante in giurisprudenza, con poche eccezioni, è quello per cui lo stipendio, una volta percepito e versato sul conto corrente, si «confonde» con il resto del patrimonio del debitore, con la conseguenza che si può pignorare per intero.

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Fideiussione: la banca può chiedermi soldi dopo che sono uscito?

ci è arrivata dalla banca una lettera in cui mio marito risulta essere ancora all’interno di una ditta x una quota del 24% e quindi con firme annesse, MA LUI DA QUESTA AZIENDA NE è USCITO NEL 2009 e ha firmato delle carte sia in banca e nella ditta ma di questi documenti nessuno sa niente e non vogliono dar assolutamente niente nessuno, e gli avevano detto che le firme cadevano dopo 6 mesi.
oggi ci troviamo in una difficolta unica con 3 figli un mutuo di casa un fallimento azienda e io disoccupata in piu’ la banca ci chiede a noi di rientrare senza andare da prima chi ha il max delle quote e dagli altri soci.
noi ci siamo trovati che dal 2009 nesuno e compreso la banca non ci ha mai inviato estratti conto della ditta niente di niente.

Purtroppo, non è sufficiente uscite da una società, azienda, ditta o quel che ti pare per non rispondere più dei debiti che erano maturati durante il periodo in cui se ne faceva parte.

Soprattutto, se tuo marito aveva firmato, come mi sembra l’ipotesi più probabile, delle fideiussioni, da queste lo stesso si sarebbe potuto liberare solo con il consenso della banca stessa, che di solito viene rilasciato raramente e comunque solo a fronte di un rientro completo del debito.

È evidente che con questi «documenti di cui nessuno sa niente» nemmeno noi possiamo farci niente. Era vostro onere conservarne con cura una copia successivamente alla firma, non avendolo fatto potete tentare solo con una richiesta di accesso al fascicolo, che vi consiglio di inviare tramite legale e non in proprio per darle più chances di efficacia.

In mancanza, comunque, di altre soluzioni purtroppo l’unico approccio consigliato è quello negoziale; da valutare anche, siccome accenni ad una situazione di esposizione abbastanza complessa, il ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

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Per quanto tempo rimane valido un atto di precetto?

nel giorno dell’11 novembre 2014, mi è stato notificato un precetto su sentenza, ad oggi, non ho avuto nessun’altra comunicazione, sono scaduti i termini?

Il precetto va in perenzione, cioè diventa inefficace, normalmente dopo tre mesi dall’avvenuta notifica se nel frattempo il creditore non ha provveduto ad iniziare il processo esecutivo, di solito richiedendo il pignoramento.

In tali ipotesi, tuttavia, il creditore ovviamente non perde il diritto lui garantito dal titolo esecutivo, ma può procedere ad una rinnovazione dell’atto di precetto, senza, tuttavia, poter chiedere in questo secondo atto le spese legali relative al precedente, che è diventato inefficace per sua inerzia.

L’azione esecutiva si ritiene sottoposta al termine di prescrizione ordinario che è come noto decennale.

Ovviamente, alla scadenza dei tre mesi dalla notifica il debitore non può ancora stare, nemmeno per il momento, tranquillo: il creditore potrebbe avere, proprio per l’imminenza della scadenza, richiesto il pignoramento, ad esempio quello mobiliare, e l’ufficiale giudiziario magari deve ancora iniziarlo. In questi casi, il pignoramento è stato richiesto e quindi il precetto non è diventato invalido, quindi il pignoramento stesso verrà poi eseguito regolarmente.

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Ho un debito che non posso pagare: cosa faccio?

Il problema.

ho un prestito di 10.000 euro con unicredit sono ormai 4 rate che non pago perché non ho un lavoro.
Ho detto loro che inizio a lavorare a febbraio e sarò in grado di pagare solo a marzo ma mi hanno detto che chiuderanno il credito e dovrò così pagare un saldo.
Io più dello stipendio non avrò come farò a pagarlo?
Sono nullatenente se non lo stipendio a partire da marzo.
Cosa devo fare?

Ci sono per lo più due modi con cui si può trattare un problema del genere: uno negoziale e uno giudiziario. Nel secondo caso l’assistenza di un avvocato è obbligatoria, nel primo caso è, di fatto, necessaria perché gli utenti non hanno capacità di negoziare in questi casi e solo l’intervento di un legale bravo ed esperto può dare qualche chances di raggiungere un accordo.

L’approccio negoziale.

Il primo metodo è quello, classico, di un approccio negoziale, cioè cercare di raggiungere un accordo in base al quale il creditore sospende le proprie azioni esecutive e il debitore si impegna a pagare una certa somma periodicamente sino al raggiungimento di un determinato importo, oppure, al contrario, quello, quando possibile, di pagare una somma, anche ridotta rispetto a quella che sarebbe dovuta facendo tutti i conteggi, ma «tutta e subito», cosa che a volte i creditori accolgono benevolmente.

È appena il caso di precisare che la strada negoziale va rigorosamente percorsa con l’assistenza di un avvocato, perché i debitori da soli hanno pochissime speranze di poter portare a casa un qualsiasi risultato, anche solo per la incapacità di immagine possibili soluzioni, che i pratici del diritto invece conoscono bene, oltre che per la capacità negoziale di cui dispone ogni bravo avvocato.

Per questi motivi, se sceglierai di percorrere questa strada dovrai mettere in conto anche di corrispondere il compenso di un avvocato.

Il ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il secondo possibile approccio è quello di valutare un ricorso per la composizione di crisi da sovraindebitamento, reso possibile in base ad una legge recente che sta trovando ora le prime applicazioni. Per questa soluzione, occorre ovviamente studiare molto più approfonditamente la situazione ed è comunque necessario un avvocato, il cui compenso sarà probabilmente più alto che nel caso precedente, essendo molto di più il lavoro che è necessario fare.

Conclusioni.

Se hai solo questo debito, in conclusione, direi che la strada migliore possa essere la prima, anche per un fatto di gradualismo e di individuazione dello strumento maggiormente adatto all’entità del problema.

Leggi anche la nostra scheda sul recupero crediti che, vista a contrario, ti po’ far capire i tipi di pignoramento che il creditore può fare nei tuoi confronti.

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Sovraindebitamento: il regolamento per gli organismi di composizione.

Pubblichiamo di seguito il testo del DM con il quale è stato approvato il regolamento per la costituzione degli organismi deputati alla gestione delle crisi da sovraindebitamento, per un approfondimento sulle quali rimandiamo alla relativa scheda.


DECRETO 24 settembre 2014, n. 202
Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. (15G00012)

Capo I

Disposizioni generali

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante disposizioni sugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 28 agosto 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 3 settembre 2014, ai sensi del predetto articolo;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione presso il Ministero della giustizia del registro degli organismi costituiti da parte di enti pubblici, deputati alla gestione della crisi da sovraindebitamento a norma dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

2. Il presente regolamento disciplina, altresi’, i requisiti e le modalita’ di iscrizione nel medesimo registro, la formazione dell’elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi, nonche’ la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;

b) «legge»: la legge 27 gennaio 2012, n. 3;

c) «registro»: il registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato;

d) «organismo»: l’articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, e’ stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento;

e) «gestione della crisi da sovraindebitamento»: il servizio reso dall’organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;

f) «gestore della crisi»: la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;

g) «ausiliari»: i soggetti di cui si avvale il gestore della crisi per lo svolgimento della prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;

h) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro;

i) «referente»: la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell’organismo, indirizza e coordina l’attivita’ dell’organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi;

l) «regolamento dell’organismo»: l’atto adottato dall’organismo contenente le norme di autodisciplina.

Capo II

Sezione I

Requisiti e procedimento di iscrizione

Art. 3

Istituzione del registro

1. E’ istituito il registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.

2. Il registro e’ tenuto presso il Ministero nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia’ esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne e’ responsabile il direttore generale della giustizia civile. Il direttore generale della giustizia civile puo’ delegare una persona con qualifica dirigenziale o un magistrato ed avvalersi, al fine di esercitare la vigilanza, dell’ispettorato generale del Ministero. Il Ministero e’ altresi’ titolare del trattamento dei dati personali.

3. Il registro e’ articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:

a) sezione A:

1) organismi iscritti di diritto a norma dell’articolo 4, comma 2, del presente regolamento;

2) elenco dei gestori della crisi;

b) sezione B:

1) altri organismi;

2) elenco dei gestori della crisi.

4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati del registro e puo’ prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformita’ alle previsioni del presente regolamento.

5. La gestione del registro deve avvenire con modalita’ informatiche che assicurino la possibilita’ di una rapida elaborazione dei dati con finalita’ statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.

6. L’elenco degli organismi e dei gestori della crisi sono pubblici.

Art. 4

Requisiti per l’iscrizione nel registro

1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Citta’ metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche.

2. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro.

3. Il responsabile, per l’iscrizione degli organismi di cui alla sezione B del registro, verifica:

a) che l’organismo sia costituito quale articolazione interna di uno degli enti pubblici di cui al comma 1;

b) l’esistenza di un referente dell’organismo cui sia garantito un adeguato grado di indipendenza;

c) il rilascio di polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi;

d) il numero dei gestori della crisi, non inferiore a cinque, che abbiano dichiarato la disponibilita’ a svolgere le funzioni di gestione della crisi in via esclusiva per l’organismo;

e) la conformita’ del regolamento dell’organismo alle disposizioni del presente decreto;

f) la sede dell’organismo.

4. Il responsabile, per l’iscrizione degli organismi di cui alla sezione A del registro, verifica la sussistenza dei soli requisiti di cui al comma 3, lettere b), c) ed e).

5. Il responsabile verifica i requisiti di qualificazione professionale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi di cui alle sezioni A e B, che consistono:

a) nel possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;

b) nel possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a duecento ore nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell’esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione di cui alla presente lettera puo’ essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 in convenzione con universita’ pubbliche o private;

c) nello svolgimento presso uno o piu’ organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore a norma dell’articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l’acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;

d) nell’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un’universita’ pubblica o privata.

6. Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2 la durata dei corsi di cui al comma 5, lettera b), e’ di quaranta ore. Gli ordinamenti professionali possono individuare specifici casi di esenzione dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e d), ovvero fissare i criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale di cui al presente articolo e i corsi di formazione professionale. Ai medesimi professionisti non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, lettera c).

7. Agli elenchi dei gestori della crisi degli organismi di cui alla sezione A possono essere iscritti anche soggetti diversi dai professionisti, purche’ muniti dei requisiti di cui al presente articolo.

8. Il responsabile verifica altresi’ il possesso da parte dei gestori della crisi iscritti negli elenchi di cui alle sezioni A e B dei seguenti requisiti di onorabilita’:

a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilita’ o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorita’ giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attivita’ bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche’ dall’articolo 16 della legge;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall’avvertimento.

9. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, salvo quelli di cui al comma 3, lettera c) e al comma 5, lettera c), e’ presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il possesso del requisito di cui al comma 3, lettera c), e’ dimostrato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa mentre quello del requisito di cui al comma 5, lettera c), e’ comprovato con la produzione dell’attestazione di compiuto tirocinio sottoscritta dall’organismo o dal professionista presso il quale e’ stato svolto.

Art. 5

Procedimento

1. Il responsabile del registro approva il modello della domanda per l’iscrizione, con l’indicazione degli atti e dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 di cui la domanda deve essere corredata. Il modello approvato e’ pubblicato sul sito internet del Ministero.

2. La domanda e’ sottoscritta e trasmessa unitamente agli allegati. La sottoscrizione puo’ essere apposta anche mediante firma digitale e la trasmissione puo’ aver luogo anche a mezzo posta elettronica certificata.

3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati e’ ammessa per una sola volta e sospende il predetto termine per un periodo non superiore a trenta giorni. La mancata adozione del provvedimento di iscrizione nei termini di cui al presente comma equivale al diniego di iscrizione.

Art. 6

Effetti dell’iscrizione

1. Il provvedimento di iscrizione e’ comunicato al richiedente con il numero d’ordine attribuito nel registro.

2. Dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, l’organismo e’ tenuto a fare menzione negli atti, nella corrispondenza e nelle forme di pubblicita’ consentite del numero d’ordine nonche’ della denominazione dell’ente pubblico che lo ha costituito.

3. A far data dall’iscrizione ed entro il 31 dicembre di ogni anno l’organismo pubblica sul proprio sito internet il numero degli incarichi conferiti dal referente a ciascun gestore della crisi.

Art. 7

Obblighi di comunicazione al responsabile

1. Il referente e’ obbligato a comunicare immediatamente al responsabile, anche a mezzo posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell’organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, nonche’ le misure di sospensione e di decadenza dei gestori dall’attivita’ adottate a norma dell’articolo 10, comma 5.

2. L’autorita’ giudiziaria provvede alla segnalazione al responsabile di tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini dell’esercizio dei poteri previsti nel presente regolamento.

Art. 8

Sospensione e cancellazione dal registro

1. Se, dopo l’iscrizione, l’organismo perde i requisiti di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, il responsabile provvede a sospendere l’organismo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza dei requisiti, provvede alla cancellazione.

2. Quando risulta che i requisiti di cui al comma 1 non sussistevano al momento dell’iscrizione il responsabile provvede a norma del comma 1 ovvero, nei casi piu’ gravi, alla cancellazione dell’organismo dal registro.

3. E’ disposta la cancellazione degli organismi che non abbiano svolto almeno tre procedimenti di gestione della crisi nel corso di un biennio.

4. L’organismo cancellato dal registro non puo’ essere nuovamente iscritto prima che sia decorso un biennio dalla cancellazione.

5. Ai fini del presente articolo, il responsabile puo’ acquisire informazioni dagli organismi, anche nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti.

Sezione II

Obblighi dell’organismo e del gestore della crisi

Art. 9

Registro degli affari di gestione della crisi

1. Ciascun organismo e’ tenuto a istituire un elenco dei gestori della crisi e un registro informatico degli affari, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al gestore della crisi designato, all’esito del procedimento.

2. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del responsabile.

3. L’organismo e’ tenuto a trattare i dati raccolti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 10

Obblighi dell’organismo

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, lettera c), l’organismo non puo’ assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai gestori della crisi che operano presso di se’ o presso altri organismi iscritti nel registro.

2. Il referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, tenuto conto in ogni caso della natura e dell’importanza dell’affare, e prima di conferire ciascun incarico sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l’organismo non si trova in conflitto d’interessi con la procedura. La dichiarazione e’ portata a conoscenza del tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione.

3. Al momento del conferimento dell’incarico l’organismo deve comunicare al debitore il grado di complessita’ dell’opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell’incarico e deve altresi’ indicare i dati della polizza assicurativa di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c). La misura del compenso e’ previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attivita’ tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

4. L’organismo e’ obbligato a portare a conoscenza dei creditori l’accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.

5. L’organismo e’ tenuto ad adottare un regolamento di autodisciplina. Il regolamento deve in ogni caso individuare, secondo criteri di proporzionalita’, i casi di decadenza e sospensione dall’attivita’ dei gestori che sono privi dei requisiti o hanno violato gli obblighi previsti dal presente decreto e derivanti dagli incarichi ricevuti nonche’ la procedura per l’applicazione delle relative sanzioni, e determinare i criteri di sostituzione nell’incarico.

6. Nel caso di violazione degli obblighi dell’organismo previsti dal presente decreto il responsabile dispone la sospensione e, nei casi piu’ gravi, la cancellazione dell’organismo dal registro. Allo stesso modo si procede quando l’organismo ha omesso di adottare le misure di sospensione e decadenza nei casi di cui al comma 5.

Art. 11

Obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari

1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell’organismo e’ tenuto all’obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell’opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo instaurato con l’organismo di appartenenza.

2. Al gestore della crisi e ai suoi ausiliari e’ fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio. Agli stessi e’ fatto divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilita’ direttamente dal debitore.

3. Al gestore della crisi e’ fatto, altresi’, obbligo di:

a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale e’ designato una dichiarazione di indipendenza. Il gestore della crisi e’ indipendente quando non e’ legato al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza; in ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali e’ unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attivita’ di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;

b) corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel presente regolamento.

4. Il gestore della crisi, prima di dare inizio alla gestione dell’affare, sottoscrive la dichiarazione di cui al comma 3, lettera a), e la rende nota al tribunale a norma dell’articolo 10, comma 2.

Art. 12

Responsabilita’ del servizio di gestione della crisi

1. Il gestore della crisi designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.

Art. 13

Monitoraggio e certificazione di qualita’

1. Il Ministero procede annualmente, congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore, al monitoraggio statistico dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio svolti presso gli organismi, anche sulla base dei dati trasmessi a norma del comma 2. Il Ministero, per il tramite della Direzione generale di statistica, provvede al monitoraggio statistico di cui al periodo precedente nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti e con l’ausilio dell’Istituto nazionale di statistica.

2. Entro il mese di dicembre di ogni anno, gli organismi sono tenuti a trasmettere al responsabile i dati:

a) sul numero e la durata dei procedimenti di cui al capo II della legge;

b) sul numero dei provvedimenti di diniego di omologazione, di risoluzione, revoca e cessazione degli effetti degli accordi e dei piani omologati, nonche’ sul numero dei casi di conversione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento in quelli di liquidazione del patrimonio;

c) sull’ammontare dei debiti risultanti dagli accordi e dai piani omologati nonche’ accertati in sede di liquidazione;

d) sulla percentuale di soddisfazione dei creditori rispetto all’ammontare del passivo verificato risultante all’esito dei procedimenti di cui al capo II della legge, con indicazione specifica della percentuale di soddisfazione dei chirografari;

e) sul numero dei provvedimenti di accoglimento e di rigetto delle istanze di esdebitazione;

f) sull’ammontare delle spese di procedura.

3. Il responsabile, a domanda e sulla base dei dati di cui al comma 2, rilascia una certificazione di qualita’ all’organismo richiedente, nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti. Ai fini del periodo precedente il responsabile puo’ acquisire ulteriori informazioni dagli organismi richiedenti e avvalersi della collaborazione di un professore universitario in materie giuridiche, di un professore universitario in materie economiche e di un magistrato con funzioni di giudice delegato ai fallimenti, designati dal Capo Dipartimento per gli affari di giustizia per un periodo non superiore a tre anni; ai collaboratori designati non spettano compensi, ne’ rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

4. La certificazione di qualita’ rilasciata dal responsabile e’ pubblicata sui siti internet del Ministero e dell’organismo richiedente.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attivita’ previste dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo III

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 14

Ambito di applicazione e regole generali

1. La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all’organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo. Per la determinazione dei compensi dell’organismo nominato dal giudice, nonche’ del professionista o della societa’ tra professionisti muniti dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero del notaio, nominati per svolgere le funzioni e i compiti attribuiti agli organismi, si applicano le disposizioni del presente capo.

2. I compensi comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attivita’ accessorie alla stessa.

3. All’organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull’importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del presente capo, nonche’ il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese.

4. Le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente capo, non sono vincolanti per la liquidazione medesima.

Art. 15

Criteri per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all’opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessita’ delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

2. Sono ammessi acconti sul compenso finale.

Sezione II

Determinazione dei compensi nelle procedure di composizione della
crisi

Art. 16

Parametri

1. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge in cui sono previste forme di liquidazione dei beni, il compenso dell’organismo, anche per l’opera prestata successivamente all’omologazione, e’ determinato, di regola, sulla base dei seguenti parametri:

a) secondo una percentuale sull’ammontare dell’attivo realizzato compresa tra quelle di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti;

b) secondo una percentuale sull’ammontare del passivo risultante dall’accordo o dal piano del consumatore omologato compresa tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia di cui alla lettera a).

2. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge diverse da quelle di cui al comma 1, spetta all’organismo un compenso, anche per l’opera prestata successivamente all’omologazione, determinato con le medesime percentuali di cui al predetto comma, sull’ammontare dell’attivo e del passivo risultanti dall’accordo o dal piano del consumatore omologati.

3. Nell’ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo ne’ passivo gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altra societa’ del gruppo.

4. I compensi determinati a norma dei commi 1, 2 e 3 sono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%.

5. L’ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non puo’ comunque essere superiore al 5% dell’ammontare complessivo di quanto e’ attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l’ammontare complessivo di quanto e’ attribuito ai creditori e’ inferiore ad euro 20.000.

Art. 17

Unicita’ del compenso

1. Quando nello stesso incarico si sono succeduti piu’ organismi, il compenso unico e’ determinato secondo le disposizioni del presente capo ed e’ ripartito secondo criteri di proporzionalita’.

2. Nel caso in cui per l’esecuzione del piano o dell’accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, la determinazione del compenso ha luogo a norma del comma 1.

Sezione III

Determinazioni dei compensi nella procedura di liquidazione del
patrimonio

Art. 18

Parametri

1. Nelle procedure di liquidazione di cui al capo II, sezione seconda, della legge, il compenso del liquidatore e’ determinato sull’ammontare dell’attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. Si applica l’articolo 16.

2. Quando nello stesso incarico si sono succeduti piu’ liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso unico e’ determinato secondo le disposizioni del presente capo ed e’ ripartito secondo criteri di proporzionalita’.

Capo IV

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 19

Disciplina transitoria

1. Per i tre anni successivi all’entrata in vigore del presente decreto, i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui all’articolo 4, comma 2, sono esentati dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5, lettera d), e 6, primo periodo, purche’ documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore a norma dell’articolo 15 della legge. Ai fini del periodo precedente le nomine relative a differenti tipologie di procedure sono cumulabili e rilevano anche quelle precedenti all’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 24 settembre 2014

Il Ministro della giustizia

Orlando

Il Ministro dello sviluppo economico

Guidi

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2015

Ufficio controllo atti Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne – prev. n. 151

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diritto

Debiti per spese legali: se il creditore non collabora

Mio padre ha perso in primo grado e successivamente in appello una causa civile e dovrà conseguentemente pagare le spese legali. Ora, a due anni dalla sentenza, non è arrivata alcuna richiesta/notifica per le spese in questione. Paradossalmente abbiamo invitato noi, tramite raccomandata A/R, un invito all’avvocato della controparte affinchè ci facesse pervenire l’importo da pagare, ma non ottenendo a tutt’oggi alcun riscontro. L’unica novità è stata quest’estate la richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta per la registrazione della Sentenza. Ma..è normale che trascorra tutto questo tempo? Ci possono essere interessi da parte avversaria a ritardare il tutto? In questo caso l’aver inviato Lettera Raccomandata (due volte) tutela mio padre dal vedersi accusato (è questo, in realtà il suo timore) di mancato o ritardato pagamento e quindi vedersi attribuire sanzioni/interessi?

Il tema è quello della mora del creditore, che si ha appunto quando un creditore non presta la necessaria cooperazione da parte sua per consentire al debitore di adempiere alle proprie obbligazioni, secondo l’art. 1206 del codice civile.

Il debitore, per evitare le conseguenze negative di questa situazione, deve effettuare formalmente l’offerta della propria prestazione, un po’ come avete già fatto voi, anche se probabilmente sarebbe preferibile un’intimazione a mezzo di ufficiale giudiziario.

Gli effetti della mora sono descritti dall’art. 1207 cod. civ. , secondo cui «quando il creditore è in mora, è a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (1256, 1673). Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore».

Gli artt. 1208 e 1209 stabiliscono i requisiti che devono essere rispettati affinché l’offerta sia valida, cosa che ti consiglio di far verificare con cura da un avvocato, procedendo se del caso ad un rinnovo.