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Recuperare un credito da una srl: è possibile?

Ho affittato un ufficio ad una società Srl che ha pagato sempre in ritardo e dopo regolare disdetta di locazione è andata via, lasciando: due mensilità ancora da pagare, un danno pare a 5000,00 euro ed ancora la propria merce/attrezzatura nel locale.
L’avvocato alla quale mi sono rivolta, ha già inviato due lettere di reclamo e di intimidazione a pagare ma mi ha detto che con quest tipologia di società Srl purtroppo non si può agire sug crediti delle persone fisiche che ne hanno fatto parte e che può succedere che chiudono la p.Iva e tolgono la società dall’ufficio di registro, in modo che non si possa più intervenire ed io perdo i soldi.
Ma è possibile? Non si può intervenire sul capitale sociale?

È possibilissimo, come spiego meglio nella mia scheda sul recupero crediti, che ti invito a leggere attentamente, dove richiamo il fondamentale concetto della solvenza, cioè della capacità di un debitore di pagare effettivamente i suoi debiti o di poter essere sottoposto, in modo efficace, ad un pignoramento.

Per quanto riguarda il capitale sociale, esso, nonostante tutte le disposizioni a riguardo, non garantisce quasi mai niente. Intanto bisogna vedere se è stato interamente versato, poi considera che comunque è posta a garanzia e soddisfacimento di tutti i creditori, se la società ha altre esposizioni concorrenti facilmente potrebbe non essercene affatto per tutti.

Di solito, quando si concedono immobili in locazione a società a responsabilità limitata o comunque di capitali, dotate cioè di personalità giuridica, si chiede ai soci più importanti di garantire con i propri beni personali, prestando una fideiussione – è sufficiente una firma anche «in proprio» dell’amministratore. Oppure si richiede una fideiussione bancaria. Ovvero ancora si richiede una polizza di tutela legale della locazione, di cui ho parlato in altri post che ti invito a consultare.

Se non hai preso questi accorgimenti a suo tempo, ora non c’è molto margine di manovra.

Si può vedere se si tratta di una srl unipersonale o se ricorre una delle ipotesi in cui c’è la responsabilità anche personale degli amministratori, però mi pare, andando a naso, che il tuo credito non sia tale da giustificare un lavoro e un approfondimento di questo genere, valuta bene il rapporto costi e benefici prima di investire altri soldi in un recupero come questo che potrebbe essere difficile se non impossibile.

Se vuoi un preventivo da parte nostra per l’assistenza nel caso, puoi chiedercelo compilando il modulo nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Sovraindebitamento: quando si hanno troppi debiti.

Sto con una persona che ha divorziato a giugno di questo anno, quindi due mesi fa. Durante la separazione consensuale all sua ex era stato dato un assegno di 50 euro (poi abbiamo capito perché: la pensione di reversibilità). È successa una cosa gravissima. Il suo ex marito non poteva più pagare le rate del mutuo che gravavano solo su di lui e le ha detto di pensarci per un po’ o di vendere la casa (lei lavora a nero full time e ha 50 anni ma il suo lavoro di sarta con riconoscimento e ben 6 attestati di scuole di moda e design le permetterebbero di fare molto di più ma nn vuole per ovvi motivi). Lei cosa fa? In fase di divorzio giudiziale le tolgono i 50 euro ma nn si pronunciano sul mutuo con la conseguenza che lei gli fa bloccare 1150 euro di stipendio su 1350. Aveva ed ha ancora 437 euro da pagare x una finanziaria. Doveva mangiare, pagarsi un’affitto. Insomma, inizia la depressione, l’ansia…prende malattie, ansiolitici…il suo lavoro è a rischio e ha 58 anni. È gravissimo. Non viene tutelato dal suo avvocato anzi, non si oppone al decreto e optano per un accordo, da strozzini. 250 euro al figlio maggiorenne (che aveva sempre pagato) 100 euro a lei e un quinto dello stipendio x gli arretrati. Morale? Se aggiungiamo i debiti non gli bastano neanche. HA FIRMATO PER PAURA di non poter più pagare i debiti con la findomestic, diceva che preferiva nn mangiare (ancora nn viviamo insieme ma è come se lo fosse). La mia famiglia lo aiutava. Insomma. C’e Un modo per impugnare quest’accordo fatto ovviamente sotto ricatto? Lei non ha bisogno del mantenimento, vive alla grande. Macchina, casa, vizi, e lui in miseria. In più lui deve restituire 40 mila euro a tanta gente anche ai miei perché ultimamente gli abbiamo acquistato un’auto di seconda mano perché viaggiava con i mezzi visto che nn poteva più permettersela!!! Quindi ha anche i costi dell’assicirazione, tutto avvenuto dopo la firma. Possiamo agire in qualche modo?

È un situazione molto complicata, formatasi nel corso del tempo e ora gli spazi di manovra sono piuttosto ridotti.

La prima cosa da fare sarebbe esaminare l’accordo che è stato sottoscritto a suo tempo, nell’impossibilità, in questa sede, di farlo, posso fare solo alcune osservazioni generali.

La transazione non si può ovviamente impugnare per «ingiustizia», né sostenendo genericamente di averla sottoscritta per paura, specialmente se parliamo di un uomo «adulto e vaccinato». Naturalmente, non discuto che ciò sia quello che è avvenuto nella realtà, quello che bisogna capire è che se ammettessimo che tutti potessero firmare contratti e poi elegantemente sottrarvisi, sostenendo di aver firmato solamente «per paura» o in preda ad altre emozioni poco piacevoli, tanto varrebbe non fare più nessun contratto, perché ogni contratto non avrebbe più valore vincolante.

Insomma, quando si raggiunge un accordo e si firma, suggellandola, una transazione, bisogna pensarci bene, perché è un contratto legalmente vincolate, di fronte al quale ci sono davvero pochi margini di manovra. È vero che in alcuni casi molto circoscritti le transazioni possono essere impugnate, ma non mi sembra questo essere il vostro caso.

Al di là dell’accordo, peraltro, mi pare che ci sia stata una gestione finanziaria inadeguata per molti anni e in diverse occasioni.

Quando una persona si trova in situazioni del genere, lo strumento che si consiglia di valutare solitamente è quello della composizione della crisi da sovraindebitamento, una specie di «fallimento privato», mutuato dall’esperienza statunitense della bankrupcy (hai mai visto la scena finale del film «A civil action» con John Travolta? In quel caso è lui, un avvocato, a finire in bancarotta), in cui il debitore mette sul piatto tutto quello che ha o può avere e si cerca di raggiungere, eventualmente con l’intervento di un giudice, un accordo coi creditori, che dovranno accettare di essere soddisfatti solo in parte e, magari, col tempo.

Questo strumento naturalmente non fa miracoli, rappresenta un istituto con il quale si interviene per gestire una situazione di insolvenza, di grave difficoltà, cercando di mettere in fila tutte le cose, per quanto possibile, che già non sarebbe poco.

È importante capire che tutto quello che è avvenuto a questo uomo, per quanto ingiusto e portatore di conseguenze negative e persino inique per lui, è perfettamente legittimo. Il debito con la finanziaria l’ha contratto lui, il mutuo l’ha contratto lui, dall’altra parte ci sono dei creditori che hanno diritto di essere pagati. Quindi, in linea generale, il diritto non vi assiste, non vi può aiutare.

L’unico modo in cui può venirvi incontro, in cui ci può essere un aiuto, è tramite l’attivazione di una di queste procedure di sovraindebitamento, una volta che ne saranno stati accertati i presupposti.

Per avere maggiori informazioni sul sovraindebitamento, puoi leggere innanzitutto la scheda apposita e dedicata. Poi se vuoi un preventivo per la valutazione di fattibilità, puoi chiedercelo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani, anche per evitare problemi del genere in futuro.

Per quanto riguarda invece i problemi personali di ansia, depressione e simili, fate attenzione a non agganciare mai in assoluto e per non nessun motivo il vostro stato emotivo all’andamento di pratiche legali o giudiziarie, perché questo si tradurrebbe sicuramente in una tragedia per voi. È bene che quest’uomo lavori con uno psicologo o un counselor su questi problemi, se non dispone di risorse per compensarli può rivolgersi al servizio pubblico. Anche qui non sto parlando di ciò che è giusto, ma di ciò che sicuramente conviene fare.

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Moderare i commenti nei blog multiautore WordPress: come fare.

Oggi voglio insegnarti come si fa, in un blog multiautore WordPress come questo, a consentire ad altri utenti di moderare i commenti.

I commenti sono molto importanti a livello SEO, perché iniettano nuovo contenuto in una pagina, e google se ne accorge facendola salire di grado, indicizzando comunque anche il nuovo contenuto.

Inoltre sono importantissimi a livello di interazione con gli utenti, perché creano spesso un legame con i gestori del blog e un senso di comunità con tutti gli altri utenti dello stesso.

Purtroppo, i commenti spesso sono tantissimi e non è facile rispondere, in modo un minimo decente, a tutti. Questo è vero specialmente in un blog giuridico, dove i lettori magari affidano ad un commento storie complesse e molto lunghe, difficili da definire con poche righe di risposta – tanto è vero che spesso prendiamo un commento e lo rendiamo oggetto di un post apposito, con adeguata risposta da parte nostra, per la sua complessità, ma anche per l’interesse generale, dal momento che i post del giorno vengono fatti circolare tramite la newsletter, il gruppo Telegram e i social (a proposito, se non sei ancora iscritto, fallo al più presto per non perdere contenuti interessanti ed utili tutti i giorni).

Una ulteriore soluzione è ovviamente quella di consentire ad altri utenti di moderare i commenti e darvi risposta.

Per fare questo, devi lavorare con un po’ di plugin, anche perché le soluzioni semplici purtroppo non funzionano, come da me sperimentato.

Devo premettere che gli altri autori che scrivono sul mio blog hanno il ruolo e i permessi di «collaboratore», per molteplici ragioni legate alla possibilità di un intervento editoriale da parte mia su alcuni aspetti più che altro stilistici e alla gestione del flusso editoriale da parte di un plugin che «pesca» tra gli articoli in attesa di revisione o pending review.

Gli stessi miei colleghi preferiscono che il blog funzioni in questo modo, preferiscono cioè di solito non avere permessi di pubblicazione diretta, anche considerando che questo blog non funziona come gli altri che «buttan fuori» in qualsiasi momento nuovi articoli, ma c’è un flusso editoriale preciso che vede pubblicato un solo articolo al giorno, dal lunedì al venerdì, cosa che è essenziale per le persone per poter seguire come si deve un blog, senza essere costantemente sopraffatti da nuovo materiale e trovandosi nell’impossibilità di decidere, alla fine, cosa leggere.

Gli utenti, dunque, con ruolo di «collaboratore» non hanno i diritti di modificare i commenti.

Per dargli questo permesso, bisogna installare prima un plugin che consenta di assegnare più ruoli ad un medesimo utente, cosa che di default WordPress non consente, poi un ulteriore plugin che crea un nuovo ruolo, quello di moderator, che comprende il permesso di amministrare i commenti.

I plugin appena citati sono i seguenti:

In teoria, Members dovrebbe essere sufficiente. Con Members, si può definire un nuovo ruolo, cui attribuire la possibilità di moderare i commenti. Purtroppo, se provi a fare questo, vedi che non funziona. Non si sa il perché.

Quindi Members lo installi solo per consentire ad un utente WordPress di avere più ruoli, cosa di default possibile, poi installi anche Moderator role.

A questo punto, prendi l’utente cui vuoi assegnare il permesso di moderare i commenti e gli aggiungi anche il nuovo ruolo «moderator», rendendolo quindi un utente con il duplice ruolo di «Collaboratore», che gli consente di continuare a mandare post in revisione, e di «Moderator», che gli consente di moderare e rispondere ai commenti.

Ovviamente, se vuoi puoi anche creare un utente con la sola possibilità di moderare i commenti, ma non è il nostro caso, dove tutti gli utenti sono anche «autori» di post.

Ecco fatto.

Ti raccomando di nuovo, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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diritto

Nuovo 570 bis e debitori che stanno all’estero.

È da giorni che aspetto il suo commento sull “nuovo” art. 570 bis del codice penale. In particolare vorrei sapere se con questa modificazione (dove non pagare l’assegno adesso è reato), esiste la possibilità di perseguire e far pagare il mantenimento a persone che abitano all’estero, oppure è praticamente la stessa storia che prima dove diventa quasi impossibile far pagare il soldi del mantenimento a persone che non abitano in Italia.

Abbiamo pubblicato, a firma della collega Francesca Zadnik, nei giorni scorsi un primo commento sul nuovo art. 570 bis, che ti invito a leggere – ovviamente ti invito anche ad iscriverti alla newsletter del blog o al gruppo Telegram per non perderti nessun post interessante e utile come quelli che pubblichiamo ormai tutti i giorni, un solo post al giorno dal lunedì al venerdì.

Il nuovo 570 bis non c’entra niente con la perseguibilità di coloro che non pagano il mantenimento e si trovano all’estero, non aggiunge né toglie niente alla disciplina previgente da questo punto di vista, a mio giudizio.

A volte, peraltro, se il debitore si trova in uno stato, come ad esempio gli USA, dove il sistema giudiziario è più efficiente (probabilmente anche troppo) del nostro, può esserci addirittura un vantaggio per chi deve percepire il mantenimento.

La leva penale non è sicuramente l’unico strumento utilizzabile, anzi sicuramente nella pressoché totalità dei casi è preferibile tentare tramite il recupero in sede civile.

Bisogna quindi vedere dove risiede la persona che deve pagare il mantenimento e vedere cosa si può pensare di fare strategicamente in base alla leggi sia sostanziali che processuali dello Stato di residenza, poi se ne valuta la convenienza come al solito.

Se vuoi approfondire ulteriormente, valuta di acquistare una consulenza, dall’apposita voce del menu principale del blog.