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ATP senza seguito: che fare?

Il mio avvocato ha ottenuto esito Atp (relazione dettagliata favorevole ctu) in data 18.10.2021 (con indicazione di rimborso spese danni immobile da parte resistente), nonostante lo abbia sollecitato, ad oggi non ha ancora pensato al giudizio di merito .. che fare ?? I termini sono scaduti? Quale soluzione si può prospettare utilizzando ancora l’atp?»

A livello processuale non ci sono termini in materia; bisogna vedere a livello sostanziale, in base, in altri termini, al diritto che hai fatto valere: se ad esempio fosse una causa per vizi in un immobile, c’è un termine entro il quale bisogna agire dopo aver fatto la denuncia dei vizi.

Di solito, dopo un ATP o CTU preventiva, si procede con un ricorso ex art 702bis cod. proc. civ.. Al momento in cui scrivo, peraltro, mancano pochi giorni all’entrata in vigore della riforma Cartabia che cambia anche questo tipo di rito, anche se non è questo il punto, ci sarà un rito corrispondente da utilizzare in situazioni come queste.

Ti consiglio di acquistare una consulenza da un altro avvocato per avere un secondo parere, previo ovviamente esame del fascicolo del procedimento e della situazione.

All’esito di tale esame, poi, potrai procedere con la fase di merito nei confronti del responsabile. Se vi fossero, invece, state decadenze, prescrizioni o altro, potrai valutare la sussistenza di eventuale responsabilità dell’avvocato che ti ha seguito precedentemente.

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Termini scaduti: posso fare appello lo stesso?

Note dell’episodio.

Oggi rispondo ad un lettore in materia di termini per l’appello, la domanda che mi ha inviato è la seguente:

«Buongiorno, abbiamo avuto una cause in Provicia di Sondrio. Anche s’è avevamo tutte le carte corrette, perfino delle Foto il CTU mandato del giudice ha dato ragione alla controparte. E adesso dobiamo pagare più di 8500 Euro. Non troviamo giusto questa deccisione del giudice. Il termine di contestare è passato, perchè noi siamo in Svizzera e mia Mamma ed io avevamo dei problemi di salute. E io sono l’unico che guida la machina. C’è una possibilità di fare qualche cosa? Il nostro avocato dice non è più possibile, perchè abbiamo passato il termine per la contestazione.»

Riferimenti.

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Serramenti consegnati non a norma: che fare?

ho subito una truffa -nell’appartamento a milano -ero e sono tutt’ora ammalato di cancro ai polmoni – mi hanno installato dei serramenti valore 15000.00 euri in pvc bianco senza descrivere di cosa contengano se sono nocive alla salute senza documenti di accompagno -senza marcatura CE -non rispondenti alla legge 02/02/2010-cosa faccio

Mi dispiace per la tua situazione.

Se ritieni che l’azienda appaltatrice ti abbia fornito del materiale non idoneo, devi, per prima cosa, contestare il relativo inadempimento.

Per fare questa contestazione, occorre una diffida, tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, in cui si indicano le «mancanze» o «vizi» della fornitura in maniera sufficientemente minuziosa da consentire di identificarli per bene.

Fai attenzione perché per la denuncia dei vizi in una compravendita o appalto o altro contratto la legge prevede dei termini entro cui la denuncia stessa deve, a pena di decadenza, essere fatta.

Per fare questa diffida, non sarebbe, a rigore, necessaria l’assistenza di un legale, potresti in teoria fartela anche da solo, ma io te lo sconsiglio per molteplici motivi, i più importanti dei quali sono:

  • l’alto rischio che tu possa finire per scrivere cose che poi potrebbero essere utilizzate contro di te;
  • il rischio, comunque concreto, che tu possa scrivere la denuncia in modo inidoneo;
  • la molta minor «forza» che un intervento personale presenta rispetto all’intervento di un legale: chi scrive da solo trasmette alla controparte il messaggio di non essere disposto ad investire sulla vertenza, cosa che può portare la controparte, in ultima analisi, a trascurarla.

Se vuoi far spedire a noi la diffida, puoi vedere i termini e i condizioni in questa pagina. Altrimenti, puoi chiedere un preventivo ad un altro avvocato.

Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Pignoramento di veicolo: dopo quanto decade?

ho l’auto peugeot 207 2011, pignorata dall’aprile 2015 ed è ancora in mio possesso. Ormai sono 3 anni, la rimozione forzata non è potuta avvenire per mia assenza, saprebbe dirmi cosa si può fare? I termini sono scaduti?

Può essere che ci sia qualche termine che ha determinato, con la sua decorrenza nell’inerzia del creditore procedente, la decadenza del pignoramento, ma va accertato in concreto.

Secondo l’art. 497 del codice di procedura civile, ad esempio, «il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita».

Nel caso del pignoramento mobiliare, che è quello che direi ci interessi nel caso caso, trattandosi di un bene mobile registrato, il termine decorre, in base a norme successive dello stesso codice più specifiche, dal giorno del compimento delle relative operazioni.

Come accennavo, questa prima «possibile decadenza» va però accertata in concreto, andando a visionare e, se del caso, estrarre copie, del fascicolo del procedimento, per vedere se, dopo il pignoramento ad esempio, e nei termini previsti, il creditore procedente ha depositato la istanza di vendita o assegnazione.

Puoi tentare di andare anche personalmente, in quanto parte del procedimento, presso la cancelleria del tribunale, per visionare il fascicolo, ma ovviamente sarebbe molto meglio incaricare un avvocato, che questo fascicolo è in grado di «leggerlo» e capirlo bene, di andare a fare questo accertamento.

Naturalmente, l’avvocato che incaricherai potrà verificare non solo questo aspetto, ma, più in generale, tutta la situazione del procedimento esecutivo, perché possono in ipotesi verificarsi altri problemi o situazioni che ne determinerebbero la inefficacia o estinzione.

Ti consiglierei quindi di incaricare un avvocato di svolgere questi accertamenti. Naturalmente, chiedi prima un preventivo per questa prima parte di lavoro da svolgere. Qualora il procedimento fosse ancora valido, con questo avvocato potrai valutare un’eventuale diversa strategia di risoluzione del problema, che ad esempio potrebbe essere quella di un accordo con il creditore, che, peraltro, sino ad oggi mi sembra di capire che sia rimasto insoddisfatto.

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Dopo la CTU preventiva 696 bis cpc: ci sono decadenze?

E’ stato presentato un ricorso di ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO art.696 bis c.p.c.per l’accertamento di danni in un appartamento in condominio.Il CTU dopo aver esperito tutte le fasi procedurali previste anche quelle conciliative conclusosi con un accordo tra le parti (ma di fatto mai conclusosi del tutto per l’inerzia dell’amministratore) ha presentato la sua relazione documentando sia i danni rilevati che la transazione non andata a buon fine del tutto . Domando se il giudice deve validare con un suo atto la perizia depositata e, se questa sia vincolata da termini prescrittivi per iniziare un processo di risarcimento dovuto a infiltrazioni di acqua nelle fondamenta come ampiamente documentato da un Ing, e da un Geologo nominati dalla controparte ( condominio).

Il procedimento ex art. 696 bis cod. proc. civ. si conclude con il deposito dell’elaborato da parte del tecnico nominato dal giudice e non con un provvedimento da parte del giudice, perché non è un procedimento di merito, che si conclude con una sentenza, ma una procedura di mero accertamento ed eventuale conciliazione.

Bene ha fatto il CTU, non essendosi formalizzato l’accordo, per una ragione o per l’altra, a depositare il suo elaborato.

Certamente che ci sono dei termini di prescrizione e/o decadenza, anche perché con il deposito dell’elaborato scatta il termine ultimo di conoscenza ufficiale dei vizi e dei problemi sulla cosa oggetto di discussione, cioè non si può ovviamente sostenere, dopo che è stata formata questa relazione, che non si fosse a conoscenza degli stessi.

Il termine è variabile e dipende sia dalle circostanze che dall’inquadramento giuridico della situazione e più in particolare dal tipo di contratto o figura negoziale sottesa alla situazione.

Nella pratica, io solitamente aspetto due o tre mesi al massimo, cosa che mi mette al riparo da tutti i termini postulabili dopodiché procedo con il giudizio di merito.

In molti casi la decadenza si verifica dopo un anno dal deposito dell’elaborato. Personalmente, mi è capitato di eccepirlo ad un condominio per conto di un costruttore che mi aveva conferito mandato: a seguito dell’eccezione il condominio non ha più potuto intentare alcuna azione di merito.

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Quando si perfeziona la notifica ex art. 140 cod. proc. civ.?

nel 2003 ho acquistato un immob.Nel rogito il venditore ha sottoscritto una serie di affermaz. che risultano false e sono fonte di gravi reati penali in campo urban.-ambientale.Il notaio sostiene di non avere responsabilità essendo solo un “passacarte”.Con fatica sono riuscita a capire tutte le problematiche e mi sono rivolta ad un avv. che ha preparato una diffida nei confronti dei venditori.L’ha consegnata all’ufficiale giudiziario 3 giorni prima dello scadere dei 10 anni ed egli si è recato all’indirizzo del destinatario 2 giorni prima della scadenza,ma il destin. era assente.Ha affisso la diffida alla Casa Comunale il giorno dopo la scadenza e poi ha inviato la RR.L’avvoc. della controparte sostiene che la difida non è valida,perché arrivata al destinatario dopo la scadenza dei 10 anni,mentre il mio avv. sostiene che fa fede la data di consegna al l’uff. giud. Chi ha ragione?

È una questione in punto di diritto per dare una risposta con un certo grado di sicurezza alla quale è evidente che bisognerebbe esaminare innanzitutto la documentazione.

Da quel che mi racconti, desumo che potrebbe forse trattarsi di una notifica ex art. 140 cod. proc. civ., una modalità cui l’ufficiale giudiziario accede quando è sicuro che il destinatario abbia sede nel luogo indicato per la notifica ma sia al momento e solo temporaneamente assente.

In questi casi, si possono seguire le formalità previste da questa disposizione del codice che prevedono appunto l’affissione di un avviso sulla porta del luogo sede del destinatario della notifica, il deposito presso la casa comunale e l’attestazione nella relata, formulata dall’ufficiale giudiziario, del momento in cui sono state compiute queste formalità.

Sul momento in cui la notifica si perfeziona, la situazione è un po’ complicata da un intervento della Corte costituzionale, avvenuto con la sentenza 11 gennaio 2010, n. 3, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 140.

Potremmo parlarne per ore, ma dovendo sintetizzare la situazione al momento è questa: per il notificante, cioè per te, la notifica si perfeziona nel momento in cui l’ufficiale giudiziario compie le formalità necessarie, momento attestato nella relata di notifica, mentre per il destinatario, cioè la tua controparte, nel momento eventualmente successivo in cui la riceve.

Ma cosa significa che una notifica si perfeziona in due momenti diversi a seconda di chi ne è protagonista?

Significa semplicemente che per ognuno valgono diversi termini di riferimento. Per te la notifica è perfezionata e quindi dovresti aver interrotto i termini di prescrizione, decadenza e così via nel primo momento indicato, cioè il compimento degli atti da parte dell’ufficiale giudiziario. Per la tua controparte è perfezionata in un momento successivo: in questo caso, la cosa non ha rilevanza, l’avrebbe avuto se si fosse trattato, ad esempio, di un decreto ingiuntivo, dove il termine per proporre opposizione per il tuo debitore avrebbe iniziato la propria decorrenza successivamente rispetto al giorno di perfezionamento della notifica per te.

In conclusione, per me il loro avvocato ha torto e la vostra notifica dovrebbe essere idonea a salvare i tuoi diritti.

Chiaramente per poterlo dire con sicurezza come dicevo bisognerebbe conoscere il caso nei suoi dettagli e vederne la documentazione.