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Cameretta con problemi: che fare?

Ad ottobre abbiamo comprato da “arredissima” su catalogo, una cameretta per la bambina chiedendo espressamente non una qualità bassa. Ieri ci hanno portato la cameretta ma questa non soddisfa assolutamente le nostre aspettative. Il fondo del mobile si sposta con un dito, stessa cosa vale per i cassetti, il letto presenta spigoli vivi che per una bambina sono molto pericolosi. Una maniglia è rovinata e anche un cassetto. Alcune mensole non sono state montate perché le misure sono state prese male dal loro geometra (modificano un pezzo). La cameretta è costata ben 3400 euro, ne dobbiamo ancora dare 2200 con pagodil. Inutile dire che siamo assolutamente arrabbiati e delusi. Possiamo fare qualcosa per avere un rimborso o proprio restituire il tutto? Anche tramite avvocato

Questi tipi di fornitori non hanno linee di arredo con gradi di qualità diversa, ma temo proprio abbiano un unico catalogo con un certo livello fisso di qualità, che il consumatore può verificare prima dell’acquisto.

Certo se ci sono stati invece problemi di misurazione e accertamenti dei luoghi o anche di montaggio è un altro paio di maniche.

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«Pagodil» non so bene che cosa sia, ma se si tratta di una finanziaria allora c’è un secondo contratto, appunto con la finanziaria, e opporre delle eccezioni di inadempimento può diventare più complicato, anche se dovrebbe essere sempre possibile.

Il primo passo per trattare il problema comunque è inviare, rigorosamente tramite avvocato, una diffida in cui si descrivono tutti i problemi incontrati e si dichiara che se ne intende ottenere la risoluzione e, se possibile, che il pagamento del saldo viene sospeso nell’attesa della sistemazione degli stessi, in applicazione dell’eccezione di inadempimento prevista dal codice civile.

Se vuoi procedere con il nostro studio, puoi fare l’acquisto dalla pagina relativa. Clicca qui.

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Serramenti consegnati non a norma: che fare?

ho subito una truffa -nell’appartamento a milano -ero e sono tutt’ora ammalato di cancro ai polmoni – mi hanno installato dei serramenti valore 15000.00 euri in pvc bianco senza descrivere di cosa contengano se sono nocive alla salute senza documenti di accompagno -senza marcatura CE -non rispondenti alla legge 02/02/2010-cosa faccio

Mi dispiace per la tua situazione.

Se ritieni che l’azienda appaltatrice ti abbia fornito del materiale non idoneo, devi, per prima cosa, contestare il relativo inadempimento.

Per fare questa contestazione, occorre una diffida, tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, in cui si indicano le «mancanze» o «vizi» della fornitura in maniera sufficientemente minuziosa da consentire di identificarli per bene.

Fai attenzione perché per la denuncia dei vizi in una compravendita o appalto o altro contratto la legge prevede dei termini entro cui la denuncia stessa deve, a pena di decadenza, essere fatta.

Per fare questa diffida, non sarebbe, a rigore, necessaria l’assistenza di un legale, potresti in teoria fartela anche da solo, ma io te lo sconsiglio per molteplici motivi, i più importanti dei quali sono:

  • l’alto rischio che tu possa finire per scrivere cose che poi potrebbero essere utilizzate contro di te;
  • il rischio, comunque concreto, che tu possa scrivere la denuncia in modo inidoneo;
  • la molta minor «forza» che un intervento personale presenta rispetto all’intervento di un legale: chi scrive da solo trasmette alla controparte il messaggio di non essere disposto ad investire sulla vertenza, cosa che può portare la controparte, in ultima analisi, a trascurarla.

Se vuoi far spedire a noi la diffida, puoi vedere i termini e i condizioni in questa pagina. Altrimenti, puoi chiedere un preventivo ad un altro avvocato.

Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Camera usata per esposizione venduta per nuova: che fare?

Scrivo per una consulenza in merito all’acquisto di una camera da letto completa (nuova) acquistata con contratto ai primo di maggio 2018 presso un rivenditore di mobili. Al momento della consegna ci si è resi conto che la camera era quella esposta in negozio (priva di imballaggio e con evidenti segni dovuti alla esposizione). Abbiamo contattato immediatamente il rivenditore a diverse utenze ma non ha mai risposto….la camera è stata regolarmente montata dagli operai e, a seguito di incontro nel negozio con i rivenditori abbiamo avuto modo di notare che, nonostante i tentativi di convincerci che l’ordine fosse avvenuto realmente, una fattura riportante la data 12/08/2016 e relativa alla camera da letto esposta, riportava chiaramente evidenziati i ns. dati…..siamo stati aggrediti con atteggiamenti offensivi e costretti ad abbandonare il negozio…Vorremo gentilmente informazioni sulla procedura da adottare per far valere i ns. diritti.

Se ho ben capito, vi è stata venduta per nuova una camera che in realtà era già stata utilizzata per scopo di esposizione e che quindi avrebbe dovuto esservi, semmai, venduta con una riduzione del prezzo come è d’uso in questi casi, comunque lasciandovi la facoltà di scelta a seguito della dichiarazione precisa dello stato della merce da parte del venditore.

Da questo punto di vista, la cosa più urgente è segnalare ufficialmente, tramite una diffida a mezzo di un avvocato, la difformità tra quanto convenuto nel contrattocontratto che, tuttavia, dovrà prima esaminato accuratamente – e quanto consegnato, evidenziando anche – e ciò vale anche come denuncia relativa – i singoli «vizi» del bene e cioè al momento i «segni» derivanti dall’uso di esposizione fatto della camera.

In tale diffida, si può richiedere una riduzione del prezzo ovvero la risoluzione del contratto, cioè la restituzione della camera contro la restituzione del prezzo pagato, oltre ovviamente al risarcimento del danno, anche se naturalmente la soluzione migliore anche per una vertenza come questa è quella di trovare un accordo transattivo.

Per la denuncia dei vizi sono previsti termini molto rigorosi, per cui vi consiglio di andare immediatamente da un legale, anche considerando che probabilmente avreste fatto meglio a rifiutare l’installazione della camera da letto una volta constatato che non si trattava di un bene nuovo di fabbrica ma con un precedente uso espositivo.

Purtroppo le spese legali, se non avete una polizza di tutela legale, almeno inizialmente sono a carico vostro.

Se volete inviare una diffida tramite il nostro studio, potete acquistarla direttamente da questa pagina. Vi consiglio inoltre di iscrivervi alla newsletter del blog o al gruppo Telegram per non perdere altri preziosi ed utili aggiornamenti come questo, in grado di evitarvi di incorrere in futuri problemi.

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Dopo la CTU preventiva 696 bis cpc: ci sono decadenze?

E’ stato presentato un ricorso di ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO art.696 bis c.p.c.per l’accertamento di danni in un appartamento in condominio.Il CTU dopo aver esperito tutte le fasi procedurali previste anche quelle conciliative conclusosi con un accordo tra le parti (ma di fatto mai conclusosi del tutto per l’inerzia dell’amministratore) ha presentato la sua relazione documentando sia i danni rilevati che la transazione non andata a buon fine del tutto . Domando se il giudice deve validare con un suo atto la perizia depositata e, se questa sia vincolata da termini prescrittivi per iniziare un processo di risarcimento dovuto a infiltrazioni di acqua nelle fondamenta come ampiamente documentato da un Ing, e da un Geologo nominati dalla controparte ( condominio).

Il procedimento ex art. 696 bis cod. proc. civ. si conclude con il deposito dell’elaborato da parte del tecnico nominato dal giudice e non con un provvedimento da parte del giudice, perché non è un procedimento di merito, che si conclude con una sentenza, ma una procedura di mero accertamento ed eventuale conciliazione.

Bene ha fatto il CTU, non essendosi formalizzato l’accordo, per una ragione o per l’altra, a depositare il suo elaborato.

Certamente che ci sono dei termini di prescrizione e/o decadenza, anche perché con il deposito dell’elaborato scatta il termine ultimo di conoscenza ufficiale dei vizi e dei problemi sulla cosa oggetto di discussione, cioè non si può ovviamente sostenere, dopo che è stata formata questa relazione, che non si fosse a conoscenza degli stessi.

Il termine è variabile e dipende sia dalle circostanze che dall’inquadramento giuridico della situazione e più in particolare dal tipo di contratto o figura negoziale sottesa alla situazione.

Nella pratica, io solitamente aspetto due o tre mesi al massimo, cosa che mi mette al riparo da tutti i termini postulabili dopodiché procedo con il giudizio di merito.

In molti casi la decadenza si verifica dopo un anno dal deposito dell’elaborato. Personalmente, mi è capitato di eccepirlo ad un condominio per conto di un costruttore che mi aveva conferito mandato: a seguito dell’eccezione il condominio non ha più potuto intentare alcuna azione di merito.

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Tetto rifatto che presenta problemi: che fare?

sono locataria di un appartamento al quale l’anno scorso ho rifatto il tetto NUOVO! Ora succede l’incredibile (per me): l’ho affittato e da questo inverno c’è una muffa rigogliosa che appesta tutte le pareti, in alcuni punti la parete intera. Ora che è Maggio devono spruzzare l’antimuffa una volta alla settimana un pò dappertutto. Forse per la gomma che il carpentiere ha messo sotto le tegole che fa da tappo…chissà. la domanda è: visto che gli inquilini non se vanno e si lamentano (addirittura buttano via materassi e mobili elettrodomestici dicono) entro quanto tempo devo chiedergli di andarsene per sistemare prima che marcisca del tutto?

Tu non sei locataria, ma locatrice, cioè sei la proprietaria e lo hai concesso in locazione.

Ciò chiarito, non puoi sfrattare i conduttori, o locatari, solo perché devi eseguire delle opere, ma devi rispettare il contratto, cercando di eseguire le opere consentendo il parallelo godimento dell’immobile agli inquilini, altrimenti potresti trovarti a doverli anche indennizzare della loro necessità di reperire un’altra abitazione, con costi di trasloco connessi.

Più che agli inquilini, io penserei all’impresa che ha eseguito i lavori di rifacimento del danno, che, magari, non sono stati eseguiti a regola d’arte o presentano dei problemi.

Qui ci sono dei termini precisi per la denuncia dei problemi, trascorsi i quali perdi ogni diritto.

Per questi motivi, ti consiglierei di rivolgerti davvero prima possibile ad un avvocato, che possa fare la diffida o lettera con la denuncia dei problemi, e curi la pratica contro l’appaltatrice, di solito con un ricorso ex art. 696 bis cod. proc. civ. se la vertenza non viene definita prima bonariamente.

Ricordati che se non hai una polizza di tutela legale, devi compensare tu l’avvocato che incarichi, senza tante garanzie di recuperare poi queste spese dai veri responsabili, per cui chiedi sempre un preventivo.

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Mancata insonorizzazione scoperta dopo 4 anni: si può far qualcosa?

Ho un grosso problema di scarsa insonorizzazione: nel lontano 2011 abbiamo sostituito i pavimenti dell’immobile, purtroppo gli operai quella volta, contando sulla ns. buona fede e ignoranza in materia edilizia, non hanno posato la lana di vetro tra la base ed il massetto. Al piano di sotto l’appartamento risultava sfitto, ma appena son venuti ad abitarci, ci siamo accorti che sentiamo tutto, ma proprio tutto(anche quando copulano)..il che genera forti imbarazzi(trattasi di 3 famiglie con figli piccoli)..ci sono i margini, a distanza di 4 anni per far causa alla ditta che approntò il restauro? Abbiamo speso 19 mila euro(mal spesi evidentemente), ma la sfortuna maggiore è stata essersi accorti tardi del lavoro mal eseguito.
Ci avevano tuttavia detto, in via preliminare, che il massetto isolava acusticamente, ma ciò non è vero!

Il problema è che i vizi di un lavoro andrebbero denunciati entro un certo termine, però nel vostro caso questo termine si può far risalire, forse, al momento in cui li avete effettivamente scoperti, e cioè a quando i locali sottostanti hanno iniziato ad essere abitati.

Questa ricostruzione sarebbe corroborata anche dal fatto che comunque si tratta di vizi per rendersi conto dei quali occorre fare particolari valutazioni tecniche, vizi insomma un po’ diversi da quelli constatabili ad occhio nudo, per i quali alcuni giudici, a volte, ritengono che il termine per la scoperta risalga non al momento in cui l’utente, genericamente, se ne accorge, ma a quello, successivo, in cui acquisisce la valutazione di un tecnico.

Inoltre, sarebbe ulteriormente corroborata dal «dolo» dell’esecutore dei lavori, che aveva sostenuto che l’isolamento si sarebbe prodotto solamente con il cassetto.

In conclusione, si può tentare il recupero del danno che avete subito, nonostante il tempo passato.

Il primo passo è sempre la diffida tramite legale, dopodiché si può valutare, in caso non si siano conseguiti risultati, un ricorso ex art. 696 bis per CTU preventiva.

Attenzione che anche queste pratiche sono poi destinate a tradursi in un recupero crediti, con tutti i possibili problemi di solvenza che ci possono essere in questi casi.

Ti consiglio di leggere attentamente le schede su: diffida, CTU preventiva, recupero crediti. Date un’occhiata anche a quella sulle immissioni o problemi di vicinato.