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Gli avvocati non sono indovini: esce la ennesima nuova stagione.

DOMANDA – mia figlia maggiore di età ha preso un vestito da un banco del mercato senza pagare e se ne andata dopo circa 5 minuti siccome il proprietario del banco vicino la vista prendere il vestito la fermata con il proprietario del abito la strattonata e strappato sacchetto con abito e se ne sono andati non ha chiamato carabinieri e non gli ha chiesto nome o cognome o altro gli ha strappato sacchetto e se ne andato secondo lei potrebbe averla denunciata?

— RISPOSTA – Come potrei fare io a saperlo? Mi stai chiedendo chiarimenti relativi ad un fatto cui non ho assistito, cui sono completamente estraneo e di cui non possiedo nessun elemento di conoscenza.

Dopo tanti anni, onestamente, devo ancora capire come fate a concepire domande del genere, che non hanno alcun senso, inteso proprio come direzione verso qualcosa di utile.

Come avvocato, l’unica cosa che posso fare per la vostra famiglia è presentare una istanza del 335 per vedere se esiste una denuncia o un procedimento penale a carico di tua figlia.

Se vuoi incaricarmi di fare l’istanza del 335, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente.

Puoi anche acquistare online direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è qui, a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o persino tramite telefono, se lo preferisci; ormai più della metà dei miei appuntamenti quotidiani sono videocall.

Guarda questo video per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.

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avvocato risponde

Denuncia per violenza poi ritirata: ma il procedimento continua.

DOMANDA – ho fatto una denuncia per maltrattamenti schiaffi lividi e minacce al mio ragazzo … è passato un anno e ora hanno chiamato un avvocato di ufficio come difensore per il mio ragazzo… io l’avevo ritirata la querela ma è andata avanti si vede lo stesso… ora va tutto bene siamo tornati assieme e viviamo assieme ancora non è più successo nulla abbiamo pure la bambina che gli assistenti sociali l’hanno vista a casa ecc … secondo lei può rischiare la galera?

— RISPOSTA – Per sapere se c’è il rischio di una pena detentiva, bisogna esaminare i fatti, vedere la tua denuncia, il resto del fascicolo penale e soprattutto se il tuo convivente ha precedenti o meno.

Purtroppo, ci sono dei reati procedibili d’ufficio per cui una volta presentata la denuncia non si può più ritirare.

Anche per questo motivo, è consigliabile, prima di fare qualsiasi querela, sentire un avvocato, anche velocemente, per capire bene che implicazioni può avere un’iniziativa del genere.

Ti consiglierei di prendere appena possibile un difensore di fiducia e di vedere in che stato si trova il procedimento penale, dopodiché valutare se e che cosa si può fare per gestire al meglio la situazione, non solo nell’ottica di evitare una pena detentiva ma anche un precedente penale al padre di tua figlia.

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diritto

10 cose sui danni e problemi nelle locazioni.

1) Il primo modo di difendersi dalle situazioni in cui il tuo inquilino danneggia il tuo appartamento o crea altri problemi é la prevenzione: stipula una polizza di tutela legale per la proprietà con UCA, Arag o Das.

2) Se il tuo inquilino ti ha lasciato la casa danneggiata, puoi soddisfarti innanzitutto sul deposito cauzionale versato all’inizio del contratto.

3) Se il deposito non fosse sufficiente, e/o ci fossero altri problemi come canoni impagati, preavviso non dato, ecc., bisogna inviare all’ex inquilino una diffida tramite un avvocato richiedendogli di pagare il dovuto.

4) Se l’inquilino non paga, bisogna valutare la sua solvenza e cioè vedere se vale la pena fargli causa, se, dunque, possiede beni o sostanza aggredibili, altrimenti fargli causa, anche vincendola, é inutile.

5) In casi di particolare gravità, si può valutare anche una denuncia penale, con particolare accuratezza e prudenza, comunque scrivendola molto bene.

6) Se l’ex inquilino é solvente, ma non paga il dovuto, si può procedere con una causa, che ha di solito le forme meno lente del ricorso ex art. 447 bis cod. proc. civ..

7) Prima di procedere con la causa chiedi un preventivo scritto al tuo avvocato, tenendo presente che non è garantito in assoluto che tu vada a recuperare quello che intanto anticipi, anche in caso di vittoria della causa.

8) Per questo genere di cause, solitamente offro una tariffazione con struttura a flat: il cliente paga un tot ogni anno e i singoli appuntamenti a metà prezzo, oltre le spese documentate; altri studi possono regolarsi diversamente.

9) Un altro buon sistema di prevenzione, accanto alla polizza di tutela legale, é quello di farsi assistere da un avvocato per la redazione del contratto, anziché usare il solito modulo – non é nemmeno così costoso, in genere, come si pensa e tutto sommato é preferibile.

10) Al posto del deposito cauzionale, sempre al momento della stipula del contratto, si può chiedere al conduttore di depositare una fideiussione bancaria o assicurativa come garanzia, che si solito é più tutelante della cauzione.

(1) Condividi ora questo contenuto, se pensi che possa essere utile ad altri (2) Iscriviti subito al blog, al podcast, al canale youtube e tiktok e all’account instagram degli avvocati dal volto umano per ricevere altri contenuti gratuiti come questo (3) Se ti serve assistenza legale professionale, chiama ora il n. 059 761926 e prenota il tuo appuntamento.

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Intrusioni del coinquilino: che fare?

Ho un conquilino che mi è entrato in mia camera personale chiusa a chiave e lui a sempre negato adesso o messo una telecamera e lo filmato è registrato posso denunciarlo visto che la stanza è sempre chiusa a chiave e nn so come faccia ad aprire la porta

La domanda è mal formulata e ti spiego perché: una denuncia può sempre essere fatta, il fondamento della stessa si valuta sempre in seguito. La domanda più corretta sarebbe invece «Ci sono adeguate basi legali per presentare una denuncia nel mio caso e, soprattutto, il deposito di una denuncia è il modo migliore per tutelarmi?»

Sulla base della domanda così più correttamente formulata, si può considerare che, specialmente se si tratta di un coinquilino, la presentazione di una querela non sembra essere lo strumento più idoneo per trattare una situazione del genere.

Quello che appare più consigliabile, e che ben potrebbe risolvere il tuo problema, potrebbe essere semplicemente l’invio di una diffida tramite un avvocato, in cui si chiede a questa persona di cessare i suoi comportamenti illegittimi, indicando anche come è riuscito a praticare queste intrusioni, in modo da eliminare la «falla», diciamo così, nel tuo «sistema di sicurezza».

Una volta formata e inviata la diffida, si deve nuovamente valutare il da farsi e lo si deve fare in base a quella che sarà stata o non stata la reazione del responsabile dell’illecito; tale valutazione, ovviamente, non può essere fatta ora.

Se vuoi procedere in questo senso, chiama lo studio al numero 059 761926 per concordare il tuo appuntamento, oppure acquista direttamente da qui: in questo secondo caso, sarà la mia assistente a chiamarti per concordare giorno ed ora dell’appuntamento stesso.

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Tentativo di taccheggio: è reato?

mi hanno scoperto mentre tentavo un furto in un negozio di abbigliamento. Alla fine ho pagato la merce col bancomat. Sono passibile comunque di querela? Se si cosa rischio? ( sono incensurato)

Il reato c’è, nel nostro sistema legislativo infatti viene punito, in base all’art. 56 del codice penale, anche il reato solo tentato, come appunto nel tuo caso in cui si ha un tentato furto.

supermercatoQuindi in linea di principio potresti essere denunciato dai titolari del negozio.

Per sapere che cosa rischi, bisognerebbe fare un’analisi più approfondita del caso e della tua situazione anche personale.

Ti suggerirei intanto più che altro di fare tra un mese o due un’istanza ex art. 335 cod. proc. pen. magari, per vedere se la denuncia è stata effettivamente presentata o meno.

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Lap dance e denuncia per molestie: che fare?

mi sono lasciato convincere da una ragazza rumena che prima mi confessa di aver subito sequestro amministrativo vettura, ad appartarmi,per 20 minuti previo pagamento di 100 euro in nero,nella zona prive di un locale lap dance che frequento nel weekend(abitudine che sto tentando di perdere) dove di solito mi limito a bere una Bibita. Nel privé ci siamo scambiati dei baci sulla bocca in modo consenziente ma non oltre, nonostante lei volesse spogliarsi. Prima di congedarci ci scambiamo il numero (sono single) Lasciato il locale, la ballerina mi manda un messaggio WhatsApp nel quale mi ringrazia e mi augura buona domenica. Ricambio.
Durante la settimana successiva,non avendo più sue notizie cancello il suo numero e i suoi messaggi . Il weekend dopo, torno al locale e la ragazza torna alla carica invitandomi a bere. Di fronte al mio rifiuto mi risponde che me l’avrebbe fatta pagare. Ora io temo di essere querelato per molestie: le mie paure sono fondate?

Se anche le troie, in questo paese, smettono di comportarsi seriamente, mi domando dove andremo a finire.

A parte questo, va innanzitutto considerato che una querela può essere sempre presentata, a prescindere dal suo fondamento nel merito, che è una cosa che si può accertare, appunto, solo in seguito.

Quindi è inutile interrogarsi sul fondamento o meno di una ipotesi di reato in relazione ad una querela che, come tale, può essere presentata da chiunque anche quando non c’è nessun reato, tant’è vero che spesso le querele finiscono archiviate o con provvedimenti di assoluzione.

Tutto ciò significa anche che una persona può, con una querela, darti fastidio e danno anche se non c’è nessuno reato, questo è uno degli effetti collaterali di un sistema giudiziario, purtroppo ineliminabile. È pur vero che chi denuncia una persona, sapendola innocente, può essere a sua volta denunciato per un reato piuttosto grave, che è la calunnia, procedibile anzi d’ufficio perché reato contro l’amministrazione della giustizia, ma molte persone, e specialmente gli stranieri, tendono a non considerare tale eventualità.

Su queste premesse, a mio modo di vedere, nei fatti che hai raccontato tu non c’è nessun reato, tantomeno di molestie, che è comunque un reato minore.

Se proprio vuoi lavorare sulla situazione si potrebbe pensare ad una diffida, che sarebbe utile sia per scoraggiare eventuali iniziative sia come principio di prova scritta nel caso in cui poi queste iniziative dovessero malauguratamente essere portate avanti.

Se vuoi venire la nostra offerta a riguardo, puoi consultare la pagina relativa. Clicca qui.

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Taccheggio: quando presentare il 335?

Non ho capito se l’ istanza 335 per furto al supermercato si deve presentare anche dopo 6 mesi dall’accaduto se non si e’ sicuri di essere stati denunciati o querelati.
*Quanto tempo hanno per poterlo fare? Esiste una scadenza per poter stare tranquilli o possono denunciarti anche passato altro tempo?*
Non e’ stato un furto avendo dimenticato di pagare della merce che avevo in una borsa della spesa appesa al carrello. Non mi hanno creduto, ho pagato la merce, mi han preso i documenti e il vigilantes mi ha detto che non mi avrebbero segnalato essendo la prima volta.
Ho 60 anni e sono pensionata da tanto tempo per una grande disgrazia in famiglia. Quella mattina avevo preso piu’ tranquillanti del solito. Non lo dico per farmi commiserare ma per spiegarle l’accaduto.Ora sto piu’ male sentendomi umiliata e con la paura che i miei( marito e madre anziana) lo possano venire a sapere.

Innanzitutto, grazie per esser diventata sostenitrice del blog tramite patreon. Grazie a ciò, ho dato priorità alla tua domanda e vi ho appunto dato risposto prima delle altre.

Non ci sono tempi di riferimento standard per queste cose, anche perché dipende dal tipo di reato che ti è stato contestato, se si tratta di furto, se circostanziato, come è molto probabile che sia, la denuncia può essere presentata anche dopo i tre mesi e sino al termine di prescrizione, che però ugualmente non si può determinare con precisione senza conoscere esattamente le circostanze del reato e del fatto.

Naturalmente, è improbabile che il titolare del negozio o supermercato aspetti un anno per presentare la denuncia, di solito o la presenta subito o non la presenta più.

Per queste considerazioni, può essere interessante depositare l’istanza del 335 dopo sei mesi, un anno, dal fatto, eventualmente ripetendola un paio di volte, giusto per chiarire quanto più possibile la situazione.

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Serramenti consegnati non a norma: che fare?

ho subito una truffa -nell’appartamento a milano -ero e sono tutt’ora ammalato di cancro ai polmoni – mi hanno installato dei serramenti valore 15000.00 euri in pvc bianco senza descrivere di cosa contengano se sono nocive alla salute senza documenti di accompagno -senza marcatura CE -non rispondenti alla legge 02/02/2010-cosa faccio

Mi dispiace per la tua situazione.

Se ritieni che l’azienda appaltatrice ti abbia fornito del materiale non idoneo, devi, per prima cosa, contestare il relativo inadempimento.

Per fare questa contestazione, occorre una diffida, tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, in cui si indicano le «mancanze» o «vizi» della fornitura in maniera sufficientemente minuziosa da consentire di identificarli per bene.

Fai attenzione perché per la denuncia dei vizi in una compravendita o appalto o altro contratto la legge prevede dei termini entro cui la denuncia stessa deve, a pena di decadenza, essere fatta.

Per fare questa diffida, non sarebbe, a rigore, necessaria l’assistenza di un legale, potresti in teoria fartela anche da solo, ma io te lo sconsiglio per molteplici motivi, i più importanti dei quali sono:

  • l’alto rischio che tu possa finire per scrivere cose che poi potrebbero essere utilizzate contro di te;
  • il rischio, comunque concreto, che tu possa scrivere la denuncia in modo inidoneo;
  • la molta minor «forza» che un intervento personale presenta rispetto all’intervento di un legale: chi scrive da solo trasmette alla controparte il messaggio di non essere disposto ad investire sulla vertenza, cosa che può portare la controparte, in ultima analisi, a trascurarla.

Se vuoi far spedire a noi la diffida, puoi vedere i termini e i condizioni in questa pagina. Altrimenti, puoi chiedere un preventivo ad un altro avvocato.

Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Camera usata per esposizione venduta per nuova: che fare?

Scrivo per una consulenza in merito all’acquisto di una camera da letto completa (nuova) acquistata con contratto ai primo di maggio 2018 presso un rivenditore di mobili. Al momento della consegna ci si è resi conto che la camera era quella esposta in negozio (priva di imballaggio e con evidenti segni dovuti alla esposizione). Abbiamo contattato immediatamente il rivenditore a diverse utenze ma non ha mai risposto….la camera è stata regolarmente montata dagli operai e, a seguito di incontro nel negozio con i rivenditori abbiamo avuto modo di notare che, nonostante i tentativi di convincerci che l’ordine fosse avvenuto realmente, una fattura riportante la data 12/08/2016 e relativa alla camera da letto esposta, riportava chiaramente evidenziati i ns. dati…..siamo stati aggrediti con atteggiamenti offensivi e costretti ad abbandonare il negozio…Vorremo gentilmente informazioni sulla procedura da adottare per far valere i ns. diritti.

Se ho ben capito, vi è stata venduta per nuova una camera che in realtà era già stata utilizzata per scopo di esposizione e che quindi avrebbe dovuto esservi, semmai, venduta con una riduzione del prezzo come è d’uso in questi casi, comunque lasciandovi la facoltà di scelta a seguito della dichiarazione precisa dello stato della merce da parte del venditore.

Da questo punto di vista, la cosa più urgente è segnalare ufficialmente, tramite una diffida a mezzo di un avvocato, la difformità tra quanto convenuto nel contrattocontratto che, tuttavia, dovrà prima esaminato accuratamente – e quanto consegnato, evidenziando anche – e ciò vale anche come denuncia relativa – i singoli «vizi» del bene e cioè al momento i «segni» derivanti dall’uso di esposizione fatto della camera.

In tale diffida, si può richiedere una riduzione del prezzo ovvero la risoluzione del contratto, cioè la restituzione della camera contro la restituzione del prezzo pagato, oltre ovviamente al risarcimento del danno, anche se naturalmente la soluzione migliore anche per una vertenza come questa è quella di trovare un accordo transattivo.

Per la denuncia dei vizi sono previsti termini molto rigorosi, per cui vi consiglio di andare immediatamente da un legale, anche considerando che probabilmente avreste fatto meglio a rifiutare l’installazione della camera da letto una volta constatato che non si trattava di un bene nuovo di fabbrica ma con un precedente uso espositivo.

Purtroppo le spese legali, se non avete una polizza di tutela legale, almeno inizialmente sono a carico vostro.

Se volete inviare una diffida tramite il nostro studio, potete acquistarla direttamente da questa pagina. Vi consiglio inoltre di iscrivervi alla newsletter del blog o al gruppo Telegram per non perdere altri preziosi ed utili aggiornamenti come questo, in grado di evitarvi di incorrere in futuri problemi.

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Nuovo 570 bis codice penale: e i figli di conviventi?

1)Il principio della “riserva di codice”, contenuto nel Decreto legislativo, 01/03/2018 n° 21, pubblicato in G.U. 22/03/2018 ed entrato in vigore dal 6 aprile, ha voluto unificare in un unico alveo tutte le disposizioni in materia penale già contenute in diverse previsioni legislative allo scopo di dare maggior protezione a beni di rilievo costituzionale. L’essenziale ratio del principio è stata quella di migliorare la conoscenza dei precetti e delle sanzioni da parte dei soggetti e, conseguentemente, tentare di concretizzare la effettività della funzione rieducativa della pena. Il principio viene attuato mediante l’inserimento, all’interno del codice penale, di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge già in vigore, per dare più forza alle stesse e per evitare la dispersione delle tutele. Oggetto della riserva di codice, fra le altre, sono state le norme sanzionatorie per il mancato pagamento dell’assegno di divorzio e delle somme stabilite in sede di separazione dei coniugi;

2)Fra le conseguenze dell’introduzione del ridetto principio vi è, per l’appunto, l’introduzione nel codice penale dell’art 570 bis, che così dispone “Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli

3)Detta previsione è stata al centro di numerose polemiche e non è attualmente scevra dal rischio di pronuncia di incostituzionalità dato il riferimento esclusivo alla famiglia “tradizionale” evidenziato dal primo comma. Nel riferirsi al coniuge ed esclusivamente ad esso, la norma riprende la tutela che era prevista dalla disposizione ex art. 12-sexies della legge 898/1970, (abrogandolo) in materia di divorzio e perciò espressamente riferita al coniuge ed alla crisi del matrimonio, ma, allo stesso modo, non include anche la tutela che era prevista dalla legge dall’articolo 3 della legge 54/2006 nei confronti di tutti i figli naturali anche se non riconosciuti, o comunque di coppie non sposate. L’art 570 bis infatti è espressamente abrogativo dell’art 3 citato, come anche delle altre tutele previste in materia di famiglia non contenute nel codice penale, in virtù del principio della riserva di codice. L’articolo 570 bis pertanto, seppur voglia concentrare e specificare tassativamente la punibilità del soggetto che viola gli obblighi familiari, concentrando la censurabilità della condotta solo nei confronti del coniuge, implicitamente ammette che il medesimo comportamento, cioè la violazione degli obblighi familiari, da parte di un soggetto non coniugato, ma che ha procreato, non possa essere perseguita proprio perchè in assenza di vincolo giuridico di coniugio, superando tutte le agognate e raggiunte condizioni di uguaglianza fra figli naturali e riconosciuti che si erano attestate da poco tempo nell’ordinamento.

Conseguenze

Per il principio di tassatività dell’ordinamento penale quindi, che, a tutela del cittadino, obbliga il giudice ad applicare solo ed esclusivamente ciò che viene sancito dalla norma, l’art. 570 bis configura come soggetto punibile solo ed esclusivamente il coniuge che non provvede ai figli, non essendo prevista altra figura punibile dalla lettera della previsione normativa. La tutela della posizione di figli di persone non coniugate però continua e continuerà ad essere effettiva ricorrendo all’art. 570 c.p. che, riferendosi indifferentemente a violazione di obblighi familiari, punisce chi abbandona il domicilio domestico, o comunque serba una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie e si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale.

Il riferimento alla responsabilità genitoriale mette in luce tutte le possibili applicazioni ampie del concetto di famiglia, potendo farvi riferimento indifferentemente per coppie coniugate o non coniugate. Condotta contraria alla morale della famiglia è certamente rappresentata dalla violazione degli obblighi di mantenimento dei figli, legati indissolubilmente dal rapporto genitoriale che è immutabile nel tempo. I genitori sono tali a prescindere dai rapporti fra loro, ed hanno specifici obblighi che non possono essere limitati od esclusi da nessuna definizione normativa. Il passaggio auspicato dal concetto civilistico di “potestà genitoriale”di stampo fortemente ottecentesco e privatistico, che conferiva la proprietà dei figli ai genitori, a quello più moderato e costituzionalmente orientato di “capacità genitoriale”, che conferiva un rapporto più equilibrato fra genitori e figli, a quello più moderno e completo di “responsabilità genitoriale” non può e non deve subire limitazioni o bruschi arretramenti culturali, da nuove previsioni che apparentemente ampliano le tutele per le famiglie ed i figli ma che in realtà non modificano alcunchè ed addirittura possono limitarle.

Se anche tu hai problemi inerenti la violazione di obblighi familiari o di mancati pagamenti per il mantenimento dei tuoi figli, contattaci o chiedici un preventivo compilando i moduli appositi nel menu principale del blog.

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