Categorie
diritto

Reato depenalizzato e concorso: va dichiarato?

mio nipote vorrebbe partecipare ad un concorso dove gli si chiede di autodichiarare se si e stati destinatari di amnistia, indulto grazia o comunque un qualsiasi forma di clemenza. Quando era minorenne ha ricevuto dal gup una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto tralaltro il reato contestato ai tempi, e’stato depenalizzato nel 2016.Ora la domanda mia e’ :mio nipote deve autodichiarare anche se il reato è stato depenalizzato ? l irrilevanza del fatto fa parte di queste categorie :amnistia indulto grazia clemenza?

Non esiste una risposta certa, si possono fare alcune considerazioni.

Sicuramente l’irrilevanza del fatto non rientra nelle definizioni di amnistia, indulto, grazie. Si potrebbe discutere riguardo alla definizione di «qualsiasi forma di clemenza», anche se io propenderei più per una lettura negativa, non essendo un provvedimento di clemenza in senso stretto, ma un istituto di diritto penale sostanziale.

Piuttosto, se il reato è stato depenalizzato, si è probabilmente in presenza di una abolitio criminis che è l’unica ipotesi in cui effettivamente un precedente penale viene cancellato per davvero, cosa che dovrebbe eliminare il problema alla radice, nel senso che se non abbiamo precedente allora viene assorbita anche la questione di cui al paragrafo precedente.

In conclusione, può darsi che tuo nipote possa anche dichiarare di non avere alcun precedente, rendendo quindi una dichiarazione negativa, ma bisognerebbe, per poterlo dire con maggior attendibilità, e magari anche senza responsabilità da parte sua, fare un approfondimento adeguato. Se credi, valuta di acquistare una consulenza, dal nostro studio o da un altro studio legale che dovessi preferire.

Iscriviti al blog per ricevere il post del giorno, dal lunedì al venerdì, tutte le settimane. Valuta di diventare sostenitore tramite patrono, godendo dei vantaggi relativi.

Categorie
pillole

La «depenalizzazione» delle sanzioni per ch …

La «depenalizzazione» delle sanzioni per chi viola le disposizioni in materia di emergenza sanitaria, operata con gli ultimi decreti, ha tolto la garanzia della sgiurisdizione e ha messo tutto nelle mani delle forze dell’ordine che non in tutti i casi, purtroppo, stanno operando correttamente. Era sicuramente molto più tutelante la soluzione precedente.

Categorie
diritto

Condanna penale: come cancellarla?

La condanna penale di due anni e 2 mesi più 400 euro con condanna sospesa, quando scade e nn risulta più sul certificato penale! Tenendo conto che la sentenza stata fatta nel 2012? E come si fa per cancellarla?

Ho parlato davvero tante volte di questi aspetti e, a riguardo, invito sempre a fare una ricerca nei vecchi post del blog che ad oggi sono circa 5.000 e in cui si può trovare ormai davvero di tutto.

Riassumo per l’ennesima volta la questione.

Una condanna penale non si può mai cancellare. Il precedente rimane sempre come tale. La sola ipotesi in cui il precedente viene meno, e quindi la condanna penale viene sostanzialmente cancellata, è quello in cui un fatto previsto dalla legge come reato viene ad essere depenalizzato, come ad esempio è avvenuto recentemente per ingiuria e diffamazione. Chi aveva condanne penali, sempre mantenendo il nostro esempio per ingiuria o diffamazione, a seguito della depenalizzazione si è ritrovato il casellario completamente pulito.

Le pratiche che si possono fare su una condanna penale sono la estinzione del reato e la riabilitazione, ma queste pratiche non determinano la cancellazione né della condanna né del precedente penale, bensì incidono solo sugli effetti penali del reato.

A seconda di quello che serve a te, potrebbe essere interessante fare la estinzione del reato, ma per valutare questo occorre un Maggiore approfondimento, per effettuare il quale considera se acquistare o meno una consulenza.

Ricordati di iscriverti al blog per non perdere consigli quotidiani come questo, che non trovi da nessuna altra parte.

Riferimenti.

Categorie
diritto

Precedente penale: si può non dichiarare?

Un soggetto, nel lontano 1998, commette i reati di furto e ricettazione e gli viene inflitta una pena complessiva di mesi 10 di reclusione e lire 200.000 di multa con sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163 C.P. Tale situazione risulta attualmente al Casellario Giudiziale.
Ora, il soggetto in questione vorrebbe esercitare un’attività commerciale per la quale deve dichiarare di non aver riportato condanne per furto e/o ricettazione.
Può rilasciare questa dichiarazione?

Non in questo universo.

Forse, tra gli infiniti mondi possibili, ce n’è uno in cui è legittimo, o magari addirittura indicato, rispondere in modo opposto a quello che si dovrebbe e rappresenta la verità.

In questo, al contrario, una dichiarazione del genere costituirebbe purtroppo solo un nuovo reato.

Non vedo nessun elemento che potrebbe consentire di fare una dichiarazione diversa da quella del precedente.

Anche in considerazione del fatto per cui, come diciamo sempre, l’unica vera forma di cancellazione definitiva di un precedente penale, è quella dell’abolitio criminis che si ha quando la figura di reato viene abrogata come tale dal legislatore, come si è avuto ad esempio recentemente con l’ingiuria che è diventata un illecito amministrativo.

Categorie
diritto

Precedenti penali: vengono cancellati con la riabilitazione?

successivamente ad una condanna penale risalente al 2000- concorso in un atto vandalico ai danni dello specchietto di un veicolo- vorrei ad oggi richiedere la riabilitazione. Mi chiedevo come si dovesse procedere. Ma cosa più importante sarebbe sapere se una volta ottenuta sarà comunque necessario menzionarla nelle domande dei concorsi pubblici. Quello per cui, di recente, ho compilato domanda prevede la seguente dicitura: eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono,indulto o perdono giudiziario) . In questo elenco, per esempio, non compare la riabilitazione e neppure mi sembra che ciascuna delle concessioni sia equivalente alla riabilitazione. Potreste aiutarmi a capire?

Sulla riabilitazione, rimando all’attenta lettura della apposita scheda.

In questa sede, mi limito a precisare e ribadire, ancora una volta, che la riabilitazione non cancella il precedente penale che quindi rimane e va sempre dichiarato.

La riabilitazione elimina solamente gli effetti penali della condanna e, comunque, getta una luce migliore sulla situazione dei precedenti di un individuo, perché si può ottenere solo appunto a determinate condizioni, ma non li elimina.

L’unica ipotesi in cui viene eliminato un precedente penale, che quindi poi può non essere dichiarato, è quello dell’abolitio criminis, che si ha quando cambia la legge e un fatto considerato prima come reato viene depenalizzato.

Se ad esempio tu fossi stato condannato in passato solo per ingiuria, ora, a seguito di avvenuta depenalizzazione della stessa, potresti dichiarare tranquillamente di non aver precedenti penali.

In tutti gli altri casi, il precedente va dichiarato, specificando eventualmente che è intervenuta riabilitazione.