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Immagini prese dai social: si possono riutilizzare liberamente?

DOMANDA – A corredo di un articolo pubblicato su una testata giornalistica online si possono mettere immagini di personaggi scaricati dai social (profili ufficiali e non)?

— RISPOSTA – Molti giornalisti e molte testate lo fanno quotidianamente, in realtà, tuttavia, c’è da dubitare della legalità di una prassi del genere.

È vero che, da un lato, l’avvenuta pubblicazione di una foto, con diritti di accesso pubblici, su di un social network potrebbe far presumere un consenso all’uso da parte di tutti della foto stessa, tuttavia ci sono alcune precisazioni da fare che potrebbero essere rilevanti.

Innanzitutto, pubblicando una mia foto ad esempio su facebook io non faccio altro che dare il consenso alla pubblicazione su facebook, cioè in un determinato contesto, accessibile con determinate modalità e con un certo numero di accessi, che, se non sono una persona famosa, è necessariamente – di fatto, nonostante l’apertura in astratto a tutti – limitato e circoscritto.

Non è detto che avendo pubblicato la mia foto in quel contesto io abbia acconsentito anche alla pubblicazione in altri contesti, dove magari c’è un numero di accessi estremamente più alto, ad esempio.

Il copyright, innanzitutto, come dice la parola stessa è proprio il diritto di fare una copia di una immagine o altro prodotto intellettuale.

La foto pubblicata su facebook, mantenendo il nostro esempio, può essere oggetto di mia proprietà intellettuale, se sono stato io stesso il fotografo, come accade nel fenomeno sociale dei «selphies», ma può essere, al contrario, essere anche stata realizzata da un fotografo professionista che se ne è riservato il diritto di autore.

Oltre agli aspetti relativi al copyright, ci sono ulteriori profili relativi ai diritti della personalità del soggetto ritratto nella foto.

Facciamo, mantenendo il nostro esempio di partenza, che la mia foto venga utilizzata in una pagina social o internet o su un quotidiano in cui ci sono contenuti che sostengono l’aborto o il divorzio o l’eutanasia.

Non è certo illegittimo manifestare il proprio pensiero a favore o contro aborto, divorzio e così via. Tuttavia, siccome io sono fortemente contrario a queste cose, ci sarebbe una lesione della mia personalità perché la mia figura verrebbe associata a cose con le quali non desidero essere associato, perché non fanno parte della mia vita.

Ciò comprova come anche gli utilizzi delle immagini per scopi non diffamatori in sé potrebbero essere illegittimi.

A maggior ragione, ovviamente, quando l’immagine di una persona viene ripubblicata, così com’è o addirittura con modifiche, aggiunte o disegnini, a scopo di dileggio, diffamazione, manifestazione di disprezzo o discredito: anche in tali casi, pur provenendo l’immagine da una fonte «pubblica», l’utilizzo non sarebbe certamente legittimo.

In conclusione, occorre dunque valutare caso per caso, in relazione sia all’immagine e al suo contesto di pubblicazione di origine, sia in relazione a quello di eventuale riutilizzo, fermo restando che, in tutti i casi in cui è possibile, è meglio chiedere al titolare dei diritti sull’immagine stessa, o ai suoi eredi se non più in vita.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente.

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diritto

Immagini di personaggi famosi: si possono sfruttare?

sono un artigiano e vorrei vendere le mie creazioni su internet. realizzo quadretti con silhouette, quindi disegni neri, dove l’immagine che si vede è quella di personaggi famosi. quindi ho intenzione di sfruttare l’immagine di un personaggio famosoin modo commerciale, vendere.
posso fare questa cosa e se no che cosa dovrei fare e a chi devo rivolgermi?
i personaggi famosi sono vari.

Ovviamente non si può, per più di una ragione.

Innanzitutto potrebbe esserci proprio una questione di diritti d’autore o copyright per cui il personaggio famoso in questione potrebbe aver già ceduto ad un’altra società i diritti di sfruttamento della sua immagine (merchandising).

In secondo luogo, ci sono ulteriori diritti, rispetto a quello di autore, che potrebbero esser violati, come quello dell’immagine e della personalità, non tutte le persone potrebbero comunque gradire di essere rappresentati su determinati supporti.

Vedo la cosa difficilmente realizzabile, anche perché si tratta di personaggi volta per volta diversi per i quali potrebbero valere regimi altrettanto diversi.

Ovviamente si può approfondire, ma non credo che ne potrebbe valere la pena. Se credi, valuta di acquistare una consulenza.

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diritto

Fotografie di attori o sportivi: si possono pubblicare sul web?

Vorrei sapere se sia possibile inserire su una piattaforma web l’ immagine di un attore piuttosto che di uno sportivo, come esemplificativo di successo, anche senza il consenso dello stesso.

La cosa ha a che fare con il diritto all’immagine, i cui principi di base sono posti dall’art. 10 del codice civile, rubricato «Abuso dell’immagine altrui», secondo cui «qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni».

Quindi ognuno di noi ha un diritto sulla propria immagine, cioè il diritto che immagini o fotografie che ci ritraggono non vengano utilizzati impropriamente o illegittimamente. È un diritto della personalità, quindi una posizione giuridica abbastanza forte e tutelata in modo speciale dall’ordinamento.

L’utilizzo di immagini di personaggi pubblici e sportivi è poi ulteriormente previsto dagli articoli 96 e 97 della legge sul diritto di autore.

Secondo l’art. 96, «Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo» 97, che prevede che «non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico».

In certi casi, dunque, l’interesse pubblico alla divulgazione può legittimare la riproduzione del ritratto e dell’immagine.

Ci sono però due ulteriori aspetti da considerare.

Innanzitutto, come prevede il secondo comma dello stesso art. 97, «il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata».

Inoltre bisogna valutare eventuali diritti del fotografo, di cui parla l’art. 98 successivo. Oltre al profilo del diritto all’immagine della persona ritratta nell’immagine stessa, c’è infatti il problema del diritto d’autore del fotografo, sia sotto l’aspetto morale, quello cioè di essere riconosciuto autore della fotografia, sia sotto quello economico.