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Area confinante alla mia in completo degrado: cosa posso fare?

DOMANDA – io ed il mio vicino abbiamo problemi con una proprietà che confina con noi. Dopo la morte dei veri proprietari l’apprezzamento di terreno è diventato un immondia unica e purtroppo non facendo più manutenzione abbiamo problemi di topi e bisce . Abbiamo più volte in questi 4 anni chiesto ti tagliare l’erba e ripulire ma il signore che dice di affittare il podere per dispetto taglia e ripulisce la parte visibile dalla strada e la parte interna che confina da noi non la fa. E dice pure che non la farà perché per ora l’erba è le piante non vengono dalle nostre parti. Allora se fosse solo l’erba le foglie niente sarebbe. Ma al mese di giugno siamo stati 3gg con una biscia un casa e non riuscivamo prenderla. Abbiamo segnalato il tutto ma nulla. La mia vicina questa estate, lei ha una piscina nel prato, era disperata perché aveva le bisce che giravano . Noi abbiamo documentato tutto con foto e video. Cosa possiamo fare

— RISPOSTA – Bisogna individuare gli attuali proprietari, cioè gli eredi dei proprietari precedenti, per poi inviare a loro una diffida, tramite un avvocato, di provvedere alla manutenzione del fondo da cui provengono immissioni dannose e altri fatti pregiudizievoli.

Se è incerta la individuazione degli eredi, perché nessuno dei chiamati all’eredità ha ancora provveduto all’accettazione, bisogna fare un ricorso per la nomina di un curatore di eredità giacente in modo che i beni ereditari, nell’attesa dell’accettazione da parte di uno o più chiamati o della devoluzione allo Stato, venga regolarmente amministrata, sia nell’interesse dell’eredità stessa sia dei terzi, di cui fate parte ovviamente anche voi.

Coltivare una posizione di questo genere potrebbe diventare dispendioso in termini di spese legali, ma, trattandosi del valore e del godimento del vostro immobile, potrebbe valerne comunque la pena, per cui vi suggerirei di valutare di procedervi comunque, anche considerando che comunque le spese si possono valutare man mano.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, o comunque iniziare già a lavorare sulla stessa, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente.

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Autoveicolo e successione ereditaria: come procedere?

DOMANDA – dopo la morte di mio padre che viveva in casa con me, ho chiamato tutti i fratelli (5) per far presente loro situazione monetaria e se potevo tenere la macchina del 2005 , tutti hanno risposto si, nel frattempo nessuno ha chiesto nulla neanche la chiusura del conto ecc, ora mia sorella mi sta facendo una guerra perché dice che firma il passaggio dell’auto solo per rottamarla oppure vuole la sua parte(valutata) ma da chi? Come devo muovermi, se la macchina è rimasta a casa mia dov’è sempre stata rischio qualcosa? Visto che non ho mai negato nulla o fatto senza chiedere il consenso, se lei continua posso chiedere le spese sostenute? Bollo revisione batteria ecc?

— RISPOSTA – Per una situazione del genere, direi che la cosa da cercare di fare è raggiungere un accordo con tua sorella per «liquidarle» la sua quota.

Fare la valutazione di un autoveicolo non dovrebbe certo essere un problema: puoi chiedere ad un venditore di comune fiducia, oppure ci sono le celebri tabelle della rivista «Quattroruote».

Considerato che hai utilizzato tu il veicolo, non credo proprio che tu possa chiedere la ripetizione di spese nei confronti di tua sorella.

Per quanto riguarda l’uso stesso, il medesimo è da ritenersi legittimo in base all’accordo che avevate raggiunto tra voi coeredi.

Con l’occasione dell’accordo con tua sorella, sarebbe bene fare anche il passaggio di proprietà dell’auto, che come sai è un bene mobile registrato e non può essere ceduto per scrittura privata; al passaggio di proprietà dovranno partecipare tutti i chiamati all’eredità che hanno accettato la stessa, sperando che non ci siano ancora degli «indecisi», altrimenti ci potrebbero essere ulteriori problemi.

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Assegno di mantenimento e accettazione tacita dell’eredità.

mio padre ha 74 anni ed è divorziato da mia madre da 23 anni , allora lui mio padre ha solo debiti ed è nulla tenente ovvero non ha più alcuna eredità ma solo debiti, allora premesso che lui mi passa un assegno di mantenimento in quanto non ho lavoro, volevo sapere quando lui morirà e io farò di sicuro la rinuncia all’eredità l’assegno che percepisco ora influirà sull’accettare l’eredità passivamente dopo la sua morte? oppure decadrà una volta morto ed io così rinunciando mi tutelo non pagando debiti?

Bisognerebbe capire meglio come è configurato questo assegno di mantenimento, se è previsto ad esempio da una scrittura privata, un atto notarile, un provvedimento della magistratura ad esempio in materia di alimenti o cos’altro.

Ad ogni modo, sicuramente tutto ciò che viene compiuto prima del decesso di una persona, con conseguente apertura della relativa successione, non può avere alcuna influenza sull’accettazione dell’eredità, che potrà avvenire appunto solo in seguito all’apertura della successione stessa.

Quello cui devi fare attenzione è ciò che fai, dunque, una volta che la successione sarà stata aperta.

Peraltro, in materia di accettazione tacita, il codice civile prevede una formula molto rigorosa, richiedendo, per la stessa, che venga compiuto un atto che «necessariamente» presuppone la volontà di accettare.

Se non intendi, ad ogni modo, accettare l’eredità di tuo padre, una volta che si sarà aperta, potrai fare la pratica di rinuncia presso la cancelleria del tribunale.

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Amministrazione di sostegno: come controllarla?

«vorrei sapere se io in quanto figlia di un cugino di persona deceduta a dicembre, che era sotto amministratore di sostegno, posso fare controllare l’operato di quest’ultima dal momento che come richiestole ripetutamente di informarmi, non mi ancora detto chi le succederà, ho bisogno di muovermi sulla strada giusta x vedere come ha operato»

Il primo requisito per controllare l’operato di un amministratore di sostegno di una persona deceduta, è ovviamente diventare erede di quella persona.

Quando una persona diventa erede universale, subentra in tutti i rapporti giuridici di cui era titolare il de cuius, cioè la persona che è morta, e può agire esattamente come se si trovasse al posto del deceduto.

Prima dell’accettazione dell’eredità, con successivo acquisto della qualità di erede, è escluso che si possa fare qualcosa, dal momento la persona rispetto all’amministrato è un terzo, sia pure parente.

Ora, non so chi sia stato chiamato alla successione di questa persona deceduta, non so nemmeno, perché non lo dici, se tuo padre sia premorto o ancora in vita, ma la prima cosa da verificare sarebbe questa.

A mio modo di vedere, se non sei chiamata all’eredità, con facoltà di accettazione, non puoi controllare l’amministrazione di sostegno, almeno non in modo diretto.

Naturalmente, la valutazione circa l’opportunità di accettare o meno un’eredità non si effettua solo con riguardo a queste considerazioni, ma anche alle caratteristiche dell’eredità stessa, può ben darsi che l’eredità sia più conveniente da rinunciare, come avviene in molti casi.

Anche una volta subentrata eventualmente in qualità di erede universale, i tuoi poteri di accesso al controllo sull’operato dell’amministratore di sostegno non sarebbero comunque pieni e incondizionati, occorrerebbe sempre l’autorizzazione del giudice tutela a mio giudizio.

Al di fuori di questa ipotesi, l’unico altro modo per far controllare un’amministrazione di sostegno è presentare una denuncia alle autorità di giustizia penale, ma naturalmente occorrono dei gravi indizi per procedere in questo senso e non sono affatto sufficienti dei generici sospetti.

In ogni caso, la materia deve essere approfondita ben di più.

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Come gestire una convivenza?

Abito a casa del mio compagno da quasi 3 anni, non abbiamo figli e vorremmo dichiara la convivenza presso il comune Milano di dichiarando:
– coabitazione ma io vorrei mantenere residenza anagrafica nel mio appartamento
– tutela reciproca in caso di malattia, ricovero, incapacità di intendere e volere (vorrei che in caso di disgrazia fosse lui a prendere decisioni per me e non mio padre o i miei zii, i miei unici parenti)
– separazione dei beni e gestione in cui ognuno partecipa alle spese comuni in base alle proprie possibilità
(A questo aggiungeremmo testamento olografo per designare il partner come legittimo erede delle proprietà)
Come dobbiamo procedere?

Lo strumento da utilizzare per la parte centrale di quello che volete fare è l’accordo di convivenza, direi tuttavia che sia «obbligatorio» che vi rivolgiate ad un legale: facendo da voi il rischio di scrivere e fare affidamento su cose che poi non hanno tenuta legale è piuttosto alto.

La coabitazione e la convivenza, infatti, mantenendo la residenza anagrafica da un’altra parte a mio giudizio non si può assolutamente fare, tanto più in presenza di un vincolo affettivo e, ancor di più, di un accordo di convivenza.

Il tema successorio è un aspetto da vedere a parte e che non può essere trattato in sede di regolamentazione della convivenza, se non a livello solo temporaneo di – chiamiamolo così – diritto del convivente superstite sulla casa familiare.

Insomma, è molto giusta la tua premura di regolamentare i vari aspetti che riguardano la vostra vita in comune, ma non ci sono soluzioni magiche, nè la possibilità di scrivere un unico documento in cui disciplinare ogni cosa con la speranza che tale documento sia valido: come spesso accade, bisogna sedersi con un bravo professionista, esaminare insieme a lui quello che si vorrebbe fare e trovare, nei casi in cui è possibile, la formula più adeguata per farlo.

Se vuoi affidarmi questo incarico, chiama il numero dello studio 059 761926 per concordare data e ora del primo appuntamento, che ovviamente può essere anche online tramite videochiamata, oppure acquista direttamente da qui.

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diritto

Padre scomparso: possono esserci conseguenze negative?

la mia domanda è molto semplice.
Nel 1987 mio padre ha abbandonato il tetto coniugale lasciando mia madre con debiti (al tempo lei era casalinga) ma soprattutto ha abbandonato me che avevo 11 anni e mia sorella che ne aveva 1.
In tutti questi anni non abbiamo avuto contatti e lui non ha mai dato nè una lira nè un euro a noi figlie..
Sappiamo da Facebook che abita a Bologna.
I carabinieri allora consigliarono a mia madre di lasciarlo stare che noi saremmo state molto meglio senza di lui.
Vorrei sapere se per legge nel caso lui avesse problemi economici,legali o di salute potrebbero venire a cercare noi figlie.
Cosa possiamo fare per tutelarci?

La semplicità di una domanda, o la sua apparente semplicità, ha ben poca rilevanza, spesso la risposta può essere complessa, quindi diciamo che conta poco.

Nel tuo caso, i principali possibili problemi direi che siano due: potresti essere chiamata ad una eredità piena di debiti, nel momento in cui tuo padre dovesse venir meno, e potresti invece, quando lo stesso fosse ancora in vita, essere chiamata per la prestazione degli alimenti.

Per quanto riguarda l’eredità, se dovesse verificarsi questa ipotesi si potrà valutare di fare la rinuncia all’eredità. La rinuncia non si può fare, invece, finché una persona è in vita, la cosa è esclusa dal noto divieto dei patti successori. Pertanto, su questo al momento non puoi fare niente, ma puoi già stare tranquilla che, quando sarà, potrai tutelarti appunto con una rinuncia.

Per ciò che concerne, invece gli alimenti previsti, per antica tradizione, dall’art. 433 cod. civ. e seguenti, non c’è niente che tu possa fare per tutelarti, nel senso che non esistono modi per recidere, nonostante la situazione e il vissuto di abbandono, il rapporto di parentela tra voi, che è dalla legge posto alla base dell’applicazione della normativa relativa.

C’è da dire che oggi una applicazione, almeno una applicazione pura e semplice, dell’istituto degli alimenti è piuttosto rara, per via dell’esistenza di molteplici provvidenze da parte dello Stato e degli enti pubblici per coloro che si trovano in stato di bisogno, cui tuo padre attingerebbe prima di venire a rivolgersi eventualmente a te.

Inoltre, la regolamentazione degli alimenti è comunque ben dosata e calibrata, considerando anche la situazione economia della persona tenuta all’obbligo.

In una situazione come la tua, onestamente io al momento non farei niente. Se proprio vuoi, si può approfondire il secondo aspetto, quello relativo agli altrimenti, per capire se e come potrebbe essere applicato in una situazione come la vostra.

Se vuoi procedere con questo approfondimento, o vuoi comunque consulenza o assistenza professionale da parte mia, chiama il numero dello studio 059 761926 e prenota il tuo appuntamento.

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riflessioni

10 cose sull’accettazione dell’eredità.

1) L’accettazione dell’eredità é necessaria per diventare erede: prima di essa si è solo chiamati ad una successione, ma non si è ancora eredi.

2) Non è necessaria la rinuncia all’eredità per non essere erede, piuttosto é il contrario: per diventare erede deve esserci
un’accettazione.

3) L’accettazione può essere di due tipi: espressa o tacita.

4) L’accettazione espressa si ha quando si dichiara appunto
esplicitamente di accettare l’eredità, ad esempio in occasione della pubblicazione del testamento da parte del notaio.

5) L’accettazione tacita invece avviene in modo implicito quando chi é stato chiamato all’eredità fa una cosa che presuppone
necessariamente la sua volontà di accettare.

6) Presentare la denuncia di successione generalmente non comporta accettazione tacita dell’eredità, mentre la comporta, ad esempio, vendere un bene facente parte dell’asse.

7) Bisogna stare attenti ad accettare, in qualsiasi modo, un’eredità, perché al suo interno potrebbero esserci più debiti da pagare che sostanze e in questo caso l’erede é tenuto a pagare.

8) I debiti possono essere anche fideiussioni o obblighi di garanzia, quindi anche l’eredità di un pensionato può essere a rischio, se il defunto ha messo una firma per garanzia magari di un figlio o del coniuge.

9) Prima della morte di una persona, la sua eredità, che non esiste ancora come tale, non può essere né accettata, né rinunciata, né altrimenti resa oggetto di contratti: tutte queste operazioni, se realizzate, sono nulle per legge (divieto dei patti successori).

10) Quando devi valutare il da farsi in relazione ad un eredità, fai sempre un lavoro di approfondimento a riguardo con un bravo avvocato.

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riflessioni

8 cose sulle eredità… non ancora aperte.

1) Una eredità si apre solo al momento della morte della persona della cui successione si tratta.

2) Prima della morte, e quindi dell’apertura della successione, i potenziali eredi non hanno alcun diritto sui beni, ad esempio, del loro ascendente.

3) La posizione di chi potrebbe essere, in caso di decesso, chiamato ad una eredità é di semplice aspettativa.

4) Questo significa che finché una persona é in vita può spendere come e quanto vuole i suoi soldi, gli eredi avranno solo quello che eventualmente sarà rimasto al momento della morte.

5) Dunque chi é tendenzialmente destinato a diventare erede di una persona non può in alcun modo sindacare come e quanto quella persona spenda i propri soldi.

6) Finché una successione non è aperta, non si può in alcun modo fare dei contratti su di essa: non ci si può obbligare ad accettarla, né a rinunciarla, né si possono fare altri accordi sui beni che un domani dovrebbero farne parte.

7) In Italia infatti c’è il divieto dei patti successori: gli accordi su una successione non ancora aperta sono nulli.

8) Nel caso in cui un genitore o un altro ascendente o parente perda, in tutto o in parte, la capacità di intendere e di volere e si teme che dilapidi il suo patrimonio, la soluzione da valutare é quella dell’ amministrazione di sostegno.

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Non è chiaro chi ha accettato l’eredità anche dopo 481 cod. civ.: cosa fare?

Note dell’episodio.

Parliamo di eredità, successioni e situazioni in cui non è chiaro chi sia coerede insieme a te e, più in generale, di cosa fare quando non si è in grado di esporre con sufficiente chiarezza una situazione: in questi casi, infatti, conviene prenotare un appuntamento, di persona o tramite telefono o videocall, ma sempre in diretta, con un professionista.

Di seguito la domanda della nostra lettrice:

«Su art 481c.c. per resistenza a procedere a dichiarazione di successione entro l’anno obbligatorio della mia aggressiva coerede, non presente nemmeno in udienza né rappresentante, a sentenza scaduta l’ho registrata nei 30gg successivi come in obbligo presso Catasto e MCTC, i quali non avevano notizie di lei divenendo proprietaria dell’eredità materna. Dopo un anno dalla scadenza sentenza una legale nominata da lei dice che l’atto esiste presso la cancelleria del tribunale di competenza compilato l’ultimo giorno concessole dal giudice e quella sarebbe responsabile di averla posta in file sbagliato. La mia coerede non ha comunque comunicata copia a nessuno entro i termini pur nei suoi interessi, io non sono colpevole, né i miei legali. Catasto ed MCTC ad ora non hanno apportate modifiche, da me, inoltre, pagate. SONO TRASCORSI TRE ANNI DALLA SCADENZA SENTENZA e una sua legale ora vuole colpirmi, senza parlarmi e sapere, colpevolizzandomi senza prove. Cosa fare? Utile a molti credo.Grazie»

Cane increduloRiferimenti.

Conclusioni.

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Posso rinunciare all’eredità di mia madre in favore di mio padre?

Mia mamma è da poco deceduta senza aver fatto testamento in età abbastanza giovane. Chiamati all’eredità siamo pertanto io (unico figlio) e mio padre ovvero il marito. I genitori di mia mamma sono morti da moltissimi anni e la loro successione è chiusa anch’essa da molti anni. Gli altri parenti “più vicini” di mia mamma sono due fratelli. Non ci sono debiti di nessun tipo ma sto valutando di rinunciare all’eredità per “motivi morali” miei, per quanto ciò possa sembrare strano (i miei genitori mi hanno da poco aiutato ad acquistare casa donandomi un’importante somma e “non mi sembra giusto” ottenere ora altri soldi/immobili che vorrei invece restassero a mio padre, ancora anch’egli abbastanza giovane). Se rinuncio all’eredità in questa situazione cosa succede? Eredita tutto mio padre (ho letto si chiami accrescimento, che è quello che vorrei) o vengono chiamati altri parenti (ad esempio i fratelli) cosa che non voglio e che, se fosse, mi porterebbe ad accettare l’eredità

Mi dispiace per la tua perdita.

In caso di tua rinuncia all’eredità, la devoluzione della stessa dovrebbe verificarsi unicamente a favore di tuo padre, con esclusione dei fratelli, che sono un altro ordine di potenziali chiamati.

Infatti, se l’applicazione del meccanismo della rappresentazione non è possibile – perché mancano gli eredi che possono succedere in luogo del rinunciante: a quanto ho capito non hai figli – la quota di eredità rinunciata viene divisa tra gli altri eredi i quali, di conseguenza, vedranno accrescere le proprie quote – accrescimento appunto in favore dei coeredi.

Ovviamente, questa operazione è abbastanza poco rilevante, nel senso che se sei figlio unico sei comunque destinato, al decesso di tuo padre, ad essere nuovamente chiamato all’eredità.

E in ogni caso tuo padre sarebbe tutelato, almeno per quanto riguarda la casa familiare, dall’art. 540 del codice civile che, come noto, prevede il diritto di abitazione del coniuge superstite.

Credo che nella situazione un approfondimento potrebbe essere opportuno.

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