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Fallimento: è possibile cancellarlo?

vorrei sapere il costo totale per la cancellazione di un fallimento che è stato dichiarato nel Settembre del 2005 e chiusosi nel 2015. Il fallimento è stato dichiarato dal Tribunale di Pordenone, ma io sono nata a Napoli.
Vorrei inoltre, se possibile, sapere la tempistica per la pratica in questione.

Purtroppo, in situazioni come queste, prima di poter fare un preventivo, bisogna fare un lavoro preliminare di approfondimento, per valutare se e come è possibile rimuovere le conseguenze negative di un fallimento.

gomma cancellazioneBisogna insomma studiare il fascicolo e la situazione in modo completo prima di poter dire qualsiasi cosa. Può darsi che non ci sia niente da fare, come accade in alcuni, limitati, casi, come può darsi che si possa intervenire con una delle soluzioni messe a disposizione dalla legge in modo diverso a secondo del tipo di fallimento, epoca, momento in cui ci si trova.

Per questi motivi, chi è interessato a questo tipo di soluzioni può acquistare una consulenza preliminare per fare questo esame al fine di verificare quel che si può fare.

Ovviamente, bisognerà fornire la documentazione del caso, per la qual cosa si consiglia di seguire sempre le indicazioni contenute in questo post di riferimento.

Per quanto riguarda le tempistiche, purtroppo parliamo di fantascienza: non esistono tempi di riferimento standard, ma solo rimedi che si possono adottare, dopodiché ogni tribunale ha i suoi tempi…

Se vuoi valutare la consulenza, clicca qui.

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Amministratore di società fallita: che fare?

Nel 2009 in qualità di socio amministratore di una srl, abbiamo portato i libri in tribunale chiedendo un fallimento in propio.
A distanza di un paio d’anni il fallimento è stato chiuso. Volevo sapere se è possibile ottenere la cancellazione del mio nominativo come fallito, quali procedure devono essere fatte e sopratutto anche i tempi.

Innanzitutto, conviene valutare se sussistono i presupposti per richiedere l’esdebitazione, di cui parlo più approfonditamente in questo precedente post che ti invito a leggere con attenzione.

Se non ci fossero i presupposti, si può tentare, verificandone anche qui la fattibilità, la richiesta di cancellazione dall’iscrizione nel registro dei falliti, per la qual cosa ti rimando a quest’altro post.

Peraltro, il tuo nominativo non dovrebbe essere indicato esattamente come fallito, ma semplicemente come amministratore di una società che è stata dichiarata fallita, una cosa diversa che va trattata in modo apposito.

Ti consiglio di acquistare una consulenza nel corso della quale il tuo caso possa essere approfondito e valutato alla luce delle varie opzioni disponibili.

Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Iscrizione nella centrale rischi: può essere dannosa?

dovrei rilevare l’attività di mio suocero, una srl unipersonale aperta da dieci anni; nella Centrale Rischi della Banca d’Italia risulta “Garanzia non attivata: Rapporti non contestati” per una fidejussione bancaria che ho prestato a favore della ditta di mio marito (una srl unipersonale con fallimento chiuso nel 2008); volevo sapere se questa segnalazione può comportare problemi con la nuova società.

È una domanda un po’ troppo generica per avere molta utilità, avresti dovuto essere più specifica e dire, ad esempio, quali sono le operazioni, almeno le prime o le più importanti, che devi compiere una volta che avrai preso in carico la società.

Ad ogni modo, in generale si può dire che questo codice non significa molto.

Rapporti non contestati significa semplicemente che il credito dovrebbe essere esigibile, garanzia non attivata che a suo tempo la fideiussione non è stata escussa, non so bene a questo punto per quale motivo, dal momento che il fallimento avrebbe in effetti potuto avere interesse ad escuterla.

Se il fallimento, peraltro, è già stato chiuso, ormai addirittura da dieci anni, è probabilmente da escludere che la garanzia possa essere attivata ora. È vero che con la chiusura del fallimento, riprendono – salvo esdebitazione o altri istituti speciali – vigore le azioni individuali dei creditori rimasti insoddisfatti, ma, al netto dei motivi per cui la garanzia non è stata escussa a suo tempo (che, come accennato, sarebbero da valutare), comunque potrebbero esserci altri fatti estintivi, come ad esempio, per eccellenza, la prescrizione decennale.

In dipendenza di quello che dovrai fare con la nuova società, si potrebbe però determinare l’opportunità di valutare se possibile rimuovere questa iscrizione, cosa cui si dovrebbe poter procedere nel momento in cui il credito non è più esigibile per qualsiasi motivo come ad esempio quelli indicati nel paragrafo precedente.

Se vuoi approfondire questo aspetto, valuta di acquistare una consulenza, da noi o da un altro avvocato di tua fiducia.

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Carta di credito: il fallito può averne una?

La snc della quale ero amministratrice è stata dichiarata fallita nel 2006, e sono anche stata condannata 16 mesi con la condizionale. Ho pagato con quello che possedevo, così come gli altri soci e la procedura si chiuderà entro fineanno 2016.
Potrò mai utilizzare una carta di credito ricaricabile, che mi hanno aperto all’ufficio postale, senza fare obiezioni, quando ho spiegato la mia situazione, ma che mi è stata bloccata dall’autorità giudiziaria nel momento stesso in cui ho versato? L’importo è di sole 650 €, ma vorrei poterla utilizzare. Sarò mai riabilitata come una persona non criminale?

È difficile, per non dire impossibile, dare una risposta precisa senza vedere il provvedimento con cui l’autorità giudiziaria è intervenuta sulla carta di credito.

Il primo consiglio dunque è quello di incaricare un avvocato di visionare e valutare questo provvedimento.

A livello generale, si può ricordare che il fallimento priva il fallito – immagino sia stato dichiarato anche il tuo fallimento personale insieme a quello della società – sia dei beni esistenti alla data della dichiarazione di fallimento, sia di quelli acquisiti successivamente.

Lo prevede l’art. 42, comma 2°, della legge fallimentare secondo cui appunto «Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi».

Questa disposizione, peraltro, non rappresenta altro che una estensione, in ambito concorsuale, dell’art. 2740 cod. civ. che prevede che il debitore risponde dei suoi debiti anche con i propri beni futuri.

Ovviamente, queste non sono cose che i funzionari degli uffici postali possano essere tenuti a sapere, loro ti hanno dato la carta di credito, mentre sulla possibilità giuridica di averla ed utilizzarla avresti dovuto consultare un avvocato.

Per quanto riguarda gli altri aspetti, puoi valutare, e ti converrebbe farlo prima della chiusura del fallimento, anche se si può fare anche dopo, una procedura di esdebitazione, per maggiori dettagli sulla quale ti rimando alla scheda relativa.

In generale, comunque, ti consiglierei di investire un po’ di soldi per acquisire qualche ora di attenzione sul tuo caso da parte di un avvocato, per impostare le strategie di base che ti possono essere utili per gestire al meglio la tua situazione, credo che ne varrebbe la pena, onestamente.

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Posso chiedere la riabilitazione a fallimento ancora aperto?

La società SRL di cui ero amministratore,è stata dichiarata fallita nel mese di giugno 2013
il 10/07/2014 è stato chiuso lo stato passivo
La società ha assegni e effetti protestati
posso richiedere la riabilitazione?

La chiusura dello stato passivo non concreta la chiusura della procedura fallimentare, ma solo una delle sue fasi.

Puoi chiedere la esdebitazione, se ce ne sono i presupposti, cercando di farla nel corso della procedura.

Per ulteriori dettagli, ti rimando alla nostra scheda in materia, precisandoti che comunque sarebbe meglio consultarsi con un avvocato, trattandosi di una materia piuttosto tecnica.

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Cosa posso fare se non posso più chiedere l’esdebitazione?

chiedo cortesemente chiarimenti in merito alla riabilitazione del fallito dopo che il mio avvocato mi ha comunicato che la stessa non e’ piu’ fattibile perche’ e’ trascorso piu’ di un anno dalla chiusura dello stesso avvenuta nel settembre 2011 per ripartizione dell’attivo. Il fatto mi ha lasciato di stucco in quanto non ero mai stato informato di questa limitazione di tempo. Gradirei sapere se esistono altre possibilita’ per otenere la riabilitazione. La mia procedura fallimentare e’ iniziata nel 2002

Probabilmente, il tuo legale si riferiva alla procedura di esdebitazione, che si deve chiedere tassativamente entro un anno dalla chiusura del fallimento.

Sull’esdebitazione, comunque, ti invito a consultare la nostra scheda pratica.

Non potendola più chiudere, forse puoi chiedere la cancellazione dal casellario giudiziale, pratica sulla quale ti invito analogamente a consultare la nostra scheda pratica.

Bisognerebbe però capire quali sono i risultati che vuoi ottenere, ti consiglierei di acquistare una consulenza preliminare da un legale in cui discutere in modo adeguato il caso.

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L’abrogazione della riabilitazione del fallito e quel che si può fare attualmente.

Ho avuto un procedimento fallimentare a mio carico, chiuso nel 2006, la domanda a cui mi piacerebbe avere una risposta è: dopo quanti anni dalla chiusura avviene la cancellazione, e la riabilitazione? potrò mai chiedere un mutuo per la casa?

L’istituto della riabilitazione civile del fallito è stato soppresso dal D.lgs. n. 5 del 2006, in concomitanza con l’abrogazione del pubblico registro dei falliti.

Esssendo stato quindi eliminato anche il pubblico registro dei falliti, ne deriva che le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento permangono a seguito della iscrizione del nominativo del fallito nel casellario giudiziale.

Quindi, in sostanza, puoi chiedere l’esdebitazione, se ce ne sono i presupposti, oppure, se non hai i presupposti per l’esdebitazione, la cancellazione della tua iscrizione nel casellario giudiziale.

Per entrambe queste pratiche, puoi leggere le relative schede di approfondimento.