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Assegno unico per figlio non matrimoniale: a chi spetta?

Se la ex compagna nella domanda di assegno unico ha messo 100%, per avere la restituzione di quanto dovuto si deve fare causa alla ex o bisogna chiederli all’INPS?

In questa domanda, è omesso un dato fondamentale per poter dare una risposta: bisogna sapere, infatti, se l’affido – parlo di affido perché scrivi testualmente «ex compagna», quindi intuisco che si tratti di un figlio nato da una convivenza o famiglia di fatto – è stato normato dal tribunale o no.

Se è stato normato dal tribunale, bisogna vedere in quale modo e con quale formula, cioè se affido condiviso, come è più consueto, o esclusivo.

In caso di affido condiviso, l’orientamento prevalente è che l’assegno unico spetti ad entrambi i genitori in ragione del 50%.

Soprattutto, se l’affido non è fosse stato normato, il mio suggerimento sarebbe di preoccuparsi di questo più che della percezione del 50% dell’assegno unico, perché, come predico da decenni, una ex famiglia di fatto non normata può dare, in qualsiasi momento, davvero molti problemi.

Dunque, se l’affido non fosse ancora stata normato, ti direi di incaricare un avvocato per vedere, dapprima, se possibile normarlo con una soluzione di tipo consensuale o congiura, tramite un ricorso sottoscritto da entrambi i genitori, dove potreste regolare anche la cosa dell’assegno unico, o, in caso fosse impossibile, agire anche in contenzioso per ottenere un provvedimento appunto destinato a regolare l’affido.

Nel caso in cui l’affido non fosse stato normato, la mia lettura della normativa a riguardo è che spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno; in questo caso, a mio giudizio, può essere più funzionale tentare di richiederlo all’INPS semplicemente dimostrando la tua qualità di genitore, vedendo poi man mano quali sono gli adempimenti richiesti o le eccezioni formulate dall’istituto, agendo poi di conseguenza in relazione agli stessi.

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Casa in parte condivisa tra i genitori: si può dopo la separazione?

sono un convivente, che non ricevendo baci ed attenzioni, la mia convivente potrebbe dire la stessa cosa, si trova, con 2 figli 7 e 13 anni, e la convivente, vuole andare via, l’ atteggiamento di separazione e’ stato maturato in un momento in cui, abitiamo in un altra casa in affitto, la nostra casa, che e’ intestata a Me come prima casa, e’ in fase di ristrutturazione, x assegnare una camera per entrambi i bambini, ci viene fuori anche un appartamento collegato con le camere dei figli, dove la mia ex potrebbe avere bagno sala cucina camera matrimoniale e terrazzo, questo permetterebbe di non traumatizzare i figli e rendere graduale una separazione, questo e’ il mio pensiero, la mia ex, invece vuole andare ad abitare in un altra casa e portarsi con se i figli , può farlo senza il mio consenso ? come posso innescare velocemente, l’ iter dell’ affidamento con l’ intento portare figli e ex compagna nello stesso tetto, ma con spazi per i genitori divisi, e solo le stanze figli

La separazione per i figli è sempre un trauma e l’unico modo per evitarlo sarebbe non separarsi.

Soluzioni come quella da te concepita, o quella della condivisione della stessa abitazione, dove sono i genitori a spostarsi mentre i figli rimangono in pianta stabile, sono poco convincenti per tanti motivi, ma soprattutto per il fatto che se separazione deve essere, con conseguente trauma, è inutile e forse anche dannoso addolcire la pillola e meglio invece procedere con decisione, focalizzandosi poi sulla civiltà dei rapporti dopo la separazione e la collaborazione tra genitori.

Perchè ad esempio, se mi accenni ad un problema di carenza di affetto e di deserto affettivo, non provate a fare un po’ di terapia di coppia o almeno mediazione familiare, che potrebbe servirvi per riprendere un dialogo, cosa che è comunque un bene in sé a prescindere dagli scopi che uno si ripropone?

Ad ogni modo, a livello giuridico se la madre non concorda con te su questa soluzione, e più in generale in caso di disaccordo, decide il giudice, che solitamente è sempre molto poco creativo e piuttosto appiattito sulle situazioni e soluzioni «standard».

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Posso essere figlio di due padri e avere due eredità?

un figlio biologico, non riconosciuto in vita dal padre naturale, ma riconosciuto da un altro padre, alla morte del padre naturale vedovo e senza figli cosa può fare per ottenere il riconoscimento e l’eredità del padre naturale? Tenga presente che il padre “adottivo” è tuttora in vita e con un cospicuo patrimonio, il padre naturale deceduto ha un cospicuo patrimonio immobiliare ma numerosi debiti, è possibile ottenere il riconoscimento e beneficiare di entrambe le successioni?

Sicuramente esistono universi paralleli in cui è possibile essere figlio di due padri diversi, ma in questo nel quale viviamo noi, almeno al momento, no.

In altri termini, una persona può essere legalmente, ma – direi – anche biologicamente (ci sono alcune tribù indigene, secondo il bellissimo libro Sex At Dawn di cui consiglio la lettura, che credono in una sorta di paternità collettiva, o magari fanno solo finta di crederci per poter andare tutti con la stessa donna), figlia di un solo padre.

Pertanto, e sempre che non siano ormai scaduti i termini previsti dalla legge per le relative azioni, la persona in questione dovrebbe decidere di chi vuol esser figlio.

Se dovesse decidere di volerlo essere del vero padre, quello biologico, al posto di quello che gli ha pagato le scarpe sino adesso, dovrebbe fare due azioni: la prima per rimuovere lo stato di figlio della persona che lo ha riconosciuto come tale e una seconda per ottenere l’accertamento giudiziale della paternità.

Per la seconda azione, i mezzi di prova più comunemente utilizzati sono gli accertamenti ematogenetici, che si possono compiere anche sui cadaveri.

Aggiornamento. Dopo la pubblicazione di questo post e la sua diffusione sui social network, la collega Stefania Stefanelli – con alcuni commenti all’interno di un gruppo facebook chiuso che, pertanto, qui posso linkare, ma con visibilità limitata ai soli membri (chi è interessato, e ne possiede gli eventuali requisiti, può chiedere di entrare) – mi ha fatto notare l’applicabilità in questi casi dell’art. 580 codice civile, in base al quale, ai figli non riconoscibili, possono essere tuttavia riconosciuti aspetti patrimoniali e successori. Altre disposizioni da valutare sono gli artt. 594 e 279 cod. civ. Ringrazio di nuovo la collega per averci arricchito integrando questa risposta, insieme alla collega Valeria Cianciolo.

Secondo il testo attuale dell’art. 580 cod. civ., infatti:

Ai figli nati fuori del matrimonio aventi diritto al mantenimento , all’istruzione e all’educazione, a norma dell’articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all’ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

I figli nati fuori del matrimonio hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell’assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.

 

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Posso avere il mantenimento da mio padre che sta in Inghilterra?

i miei genitori sono divorziati e mio padre naturale risiede in Inghilterra dove ho il resto della famiglia paterna da oramai più di 20 anni. Lui non si è mai preoccupato di me(figlio) e della sua ex-moglie( mia mamma). In poche parole non ha mai inviato un solo euro. D’altro canto mia mamma non gli ha mai chiesto niente e da quello che mi risulta non c’è nessuna sentenza che glielo imponga. Io a distanza di anni vorrei chiamarlo in causa. Il problema è che lui non risiede in Italia ma in Inghilterra, non so che lavoro faccia ne tantomeno lo sanno i suoi parenti, so solo che ho un nonno anziano e uno zio e dei cugini con cui ho dei buoni rapporti. Per questo genere di questioni a chi posso rivolgermi?

Ti sembrerà strano, ma quando si ha un problema legale l’unico a cui ci si può rivolgere è un avvocato, per quanto la cosa, e lo capisco perfettamente, sia poco piacevole… 😉
Nella tua esposizione peraltro manca un dettaglio fondamentale e cioè sapere se tuo padre ti ha mai riconosciuto ovvero se è solo il tuo padre biologico.
Se non ti ha mai riconosciuto, la prima cosa da fare è l’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità. Altrimenti, se già ti ha riconosciuto, si tratta di fare azioni di tipo esecutivo.
La residenza in Inghilterra complica un po’ il procedimento, e le notifiche da fare in seno allo stesso, ma niente di particolarmente grave o inaffrontabile. Ovviamente, se il tuo unico o quasi scopo è quello di ottenere un mantenimento, prima di fare qualsiasi cosa è indispensabile una indagine sulla potenziale solvenza di tuo padre.