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se mi separo dal mio convivente lui deve continuare a pagare il mutuo della casa familiare?

Convivo con un uomo divorziato con due figli (19 anni e 15 anni). Abbiamo un figlio di 2 anni e ci stiamo separando. Alla ex moglie ha intestato la casa lasciatagli dai genitori, e da un mantenimento ai figli di €500 ciascuno più spese extra. La mia domanda è la seguente: a mio figlio deve dare lo stesso mantenimento che da agli altri due? Avendo lasciato la casa agli altri due figli, è giusto che continui a pagare metà del mutuo della nostra casa cointestata anche se ci vivo io?

Rispondo con ordine alle due domande.

Sul mantenimento a vostro figlio, non è affatto detto che debba pagare la stessa somma, si applicano i criteri previsti in generale dalla legge che possono benissimo portare a conclusioni diverse. A livello anche di prima approssimazione, è evidente che le esigenze di un figlio di 19 anni sono diverse (e solitamente maggiori) di quelle di un figlio di 2.

Per quanto riguarda la casa, la proprietà è un profilo che non attiene in senso stretto alla famiglia, nel senso che sopravvive anche alla crisi familiare e alla disgregazione della famiglia, tant’è vero che ora che lui se ne va di casa rimane comproprietario esattamente come prima. Naturalmente, ci sarà un vincolo che il tribunale che regolerà la situazione metterà sulla casa a favore di vostro figlio, che durerà sino a che questi non sarà diventato autosufficiente (quindi ancora per molti anni, visto che è così piccolo); durante questo periodo, il padre non avrà la disponibilità della casa, potrà sì venderla ma chi la acquisterà non potrà (è importante al riguardo trascrivere sempre il provvedimento di assegnazione) usarla, o venendoci ad abitare o chiedendo la metà del canone, perchè è vincolata al figlio, ma terminato il vincolo la sua proprietà tornerà ad essere effettiva in ogni singolo aspetto. Per questo è «giusto» che continui a pagare le rate del mutuo, perchè vanno a favore di un bene che rimarrà comunque suo. Ovviamente, si possono trovare negozialmente soluzioni diverse, in mancanza delle quali questa è la situazione prevista dal diritto.

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si può lasciare la casa familiare senza perdere il diritto all’affido del bambino?

convivo da 9 anni ed abbiamo un figlio di 9 anni, la casa è intestata ad entrambi 50/50. io vorrei vendere la casa e avere l’affido congiunto del bambino. lui non vuole anche se a sua detta tra noi è finita. Posso andarmene io prendendo momentaneamnete una casa in affitto e con questo non perdere alcun diritto nei confronti del bambino? leggendo il vs sito ho capito che non devo economicamente nulla al padre indipendentemente che lui abbia o non un reddito.

Certo che puoi andartene. Puoi portare ovviamente tuo figlio con te, comunque la sistemazione, salvo che non ci siano aspetti patologici, come nel caso di abitazione non idonea, non ha niente a che vedere con la regolamentazione dell’affido. Confermo che tra conviventi non c’è nessun obbligo di mantenimento, quantomeno dopo la cessazione della convivenza. Per quanto riguarda la casa, occorre trovare un accordo, in caso contrario si può chiedere la divisione ma è assolutamente sconsigliabile ed è di gran lunga meglio accordarsi, eventualmente facendo qualche seduta di mediazione familiare.

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come gestire la casa in comune quando i conviventi non vanno più d’accordo

Un anno fa ho stipulato un contratto di mutuo e compravendita per l’acquistato di una casa con la mia ragazza al 50 %. La nostra convivenza è andata bene fino a pochi giorni fa, fino a quando ci siamo resi conto che la relazione non poteva continuare per varie problematiche. La mia domanda è la seguente: Vista la comproprietà al 50 % dell’immobile, vorrei sapere se all’interno dell’abitazione vi potrebbe accedere chiunque, anche se uno dei due proprietari è contrario. In questo caso, il proprietario che non è d’accordo a far entrare in casa una terza persona a lui non gradita, ha il diritto di vietare l’accesso a quest’ultima? 

Come spesso succede, non ci sono regole precise al riguardo. Si tratta di una normale situazione di comunione tra «estranei», visto che il vincolo affettivo tra di voi è venuto meno, come potrebbe essere quella in cui ci potremmo trovare io e te se acquistassimo una casa insieme.

Al riguardo, il codice civile si limita a dire che ognuno dei partecipanti può fare uso della cosa comune purchè non impedisca l’uso contemporaneo da parte degli altri. Con riguardo all’ingresso di altre persone, quindi, bisogna vedere se la presenza di terzi è tale da renderti impossibile fruire dell’abitazione di cui sei comproprietario o meno, naturalmente il discorso è diverso a seconda che si tratti di semplici visite o frequentazioni, da un lato, o di un vero e proprio alloggio dall’altro, analogamente a quanto avviene, ad esempio, nel caso di un parcheggio condominiale, dove ognuno può posteggiare la propria auto temporaneamente ma che non può occupare permanentemente.