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In caso di frana: sono responsabile?

Note dell’episodio.

In questo contenuto, rispondo alla seguente domanda di un utente:

«Sono in procinto di acquistare un terreno agricolo su in lato si affaccia su una scarpata dove il terreno appartiene ad un privato oltre questa striscia abbiamo un fiume. Il dislivello fra il mio terreno e il fiume è circa 35/40 metri. Il geometra aprendo il mappale mi ha fatto vedere che una parte del terreno come tutta la costa segue il fiueme per diversi km ? stato indicato come franoso da moltissimi anni anche se a parte qualche piccolissimo cedimento non si notano fenomeminnacoscopici. Mi chiedo Acquistando il terreno in caso di frana che interessi il mio terreno e quello del proprietario sottostante il cui appezzamento dovrebbe essere indicato come boschivo sono obbligato sl ripristino e al consolidamento del terreno nel caso mi venga fatta esplicita richiesta ?Oppure in caso di frana essendo terreni sottostanti praticamente inagibili lo stato degli stessi potrebbe essere lasciato al suo corso naturale di assestamento del fronte franoso.»

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Frana da fondo superiore: chi paga?

sono proprietario di una casa in collina a cui si arriva con una strada interpoderale. Qualche giorno fa una frana e’ partita sotto il cemento che copre la strada, su un terreno di proprieta’ di un vicino. Molto probabilmente la frana e’ partita perche’ su quel terreno non sono stati fatti corretti scoli dell’acqua piovana. Ora il vicino chiede che siano tutti gli utenti della strada interpoderale a sostenere la spesa della sistemazione della strada, mentre secondo noi proprio perche’ la frana anche se sotto la strada e’ partita sul suo terreno deve essere sistemata a sua cura e spese.

La descrizione del fatto non è chiarissima e non sono certo di aver capito bene.

Ad ogni modo, se la frana o smottamento sono partiti da un fondo «superiore» cioè collocato ad un livello più alto rispetto alla strada, forse si può far riferimento al principio di diritto espresso da questa massima della suprema corte:

«La disposizione dell’art. 887 c.c. che, per i fondi a dislivello negli abitati, pone sul proprietario del fondo superiore l’onere della costruzione e manutenzione del muro di sostegno, non si applica ai fondi rustici, in relazione ai quali, per il principio del neminem laedere, l’obbligo, per il proprietario del fondo superiore, di costruzione e manutenzione del muro di contenimento ricorre solo nel caso di concreto pericolo di franamenti o smottamenti verso il fondo inferiore. (Cass. 473/1994)»

In base a tale ricostruzione, sembrerebbe poterci essere una responsabilità anche integrale del proprietario del fondo superiore.

Il caso dovrebbe comunque essere maggiormente approfondito, partendo dalla rappresentazione precisa dello stato dei luoghi, valuta se vuoi di acquistare una consulenza. Per maggiori informazioni, clicca qui.

In base all’approccio strategico, peraltro, potrebbe essere utile comunque intanto inviare una richiesta di partecipazione alle spese tramite diffida.

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Abusi edilizi dei genitori: ne rispondono anche i figli?

Siamo tre figli ai quali è stato donato dai genitori nel 1992 un terreno agricolo mantenendone l’usufrutto. Circa 5 anni dopo la donazione,in seguito ad una concessione edilizia da loro richiesta, hanno costruito una piccola casetta nel terreno che poco tempo dopo è stata bloccata e revocata perchè i metri quadrati del terreno dichiarati dai genitori risultavano superiori a quanto effettivamente risultava al catasto. Di conseguenza i metri cubi della casa in precedenza concessi sono risultati superiori rispetto a quanto consentiva la legge in quel momento. Dopo il processo sono stati accusati con pena con richiesta di spese da pagare di oltre 120.000 euro. Faccio presente che non c’è stato un nostro consenso per la costruzione, quindi nessun documento firmato da parte nostra. Chiedo se, quando mancheranno, possiamo prendere possesso della proprietà e se le spese sopra indicate verranno riversate su di noi.

Per poter dire qualcosa di sensato, bisognerebbe quantomeno leggere la sentenza con cui sono stati condannati a pagare questa somma, capendo quale illecito era stato contestato di preciso e quale tipo di sanzione è stata loro applicata.

Su un piano generale, c’è da dire che dovreste essere estranei a questi fatti, dal momento che in caso di usufrutto il «potere di fatto», il godimento, della cosa rimane al titolare del diritto di usufrutto, con la conseguenza che giuridicamente gli illeciti commessi dai vostri genitori non dovrebbero o non potrebbero essere ritenuti estensibili anche a voi in quanto nudi proprietari.

C’è poi, ulteriormente, da dire che potreste subentrare nell’obbligo di corrispondere la somma portata dalla sanzione per effetto di successione ereditaria. Cioè, pur non potendo essere ritenuti responsabili dell’illecito, la sanzione potrebbe passare a voi per effetto dell’accettazione dell’eredità dei vostri genitori, accettazione che – si noti – non è necessaria per poter prendere possesso del fondo, dal momento che tale pienezza si verificherà già per effetto del decesso dei vostri genitori, in occasione del quale si determinerà l’estinzione del diritto di usufrutto con conseguente «riespansione» del vostro diritto di proprietà.

Vi consiglio di acquistare una consulenza di approfondimento da un bravo avvocato per verificare innanzitutto la natura e le caratteristiche della sanzione applicata e, di conseguenza, la sua trasmissibilità agli eredi, nonché, ulteriormente, nel caso tale trasmissibilità vi sia, valutare ipotesi di rinuncia all’eredità.

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Danni fatti da consorzio strada vicinale: sono risarcibili?

Sono una frontista di una strada vicinale del comune di Viguzzolo (Al), recentemente il consorzio ha provveduto alla manutenzione del manto stradale e allo scavo di un fosso prospiciente la mia e altre proprietà. Durante i lavori di scavo la recinzione di parte della mia proprietà e’ stata in parte divelta nonché rimossa la pietra che segna il confine con il mio vicino. Mi sono rivolta al presidente del consorzio che mi ha risposto che nulla mi è dovuto. Preciso che paghiamo regolarmente il contributo previsto dalla legge; che mi sono offerta di fornire gratuitamente il materiale necessario al ripristino dei luoghi e che nessuno si e’ preoccupato di avvisare noi frontisti trattandosi di una zona in aperta campagna non abitata e frequentata saltuariamente.

Mi sembra che, anche a prescindere dalla natura vicinale della strada di cui sei frontista, il responsabile dei danneggiamenti sia tenuto a risponderne, così come avverrebbe appunto in qualsiasi altra questione tra proprietari esclusivi di fondi contigui.

Se è stata danneggiata una tua consistenza immobiliare, il responsabile di questo danneggiamento deve provvedere a ristabilire lo stato anteriore, sempre che ci sia il tuo consenso all’esecuzione da parte sua delle opere, oppure a corrisponderti il risarcimento del danno.

In questo caso, se i danni sono stati fatti da un’impresa incaricata dal consorzio di gestione della strada vicinale, nell’esecuzione di lavori di manutenzione della strada stessa, direi che tu possa rivolgere la tua richiesta sia all’impresa sia al consorzio.

Trattandosi peraltro di una vertenza destinata, come quasi tutte, a tradursi prima o poi in un recupero crediti, ti invito a vagliare con attenzione la solvenza di questi due soggetti.

Anche se, pure prescidendo in una prima fase stragiudiziale da questo accertamento, potresti comunque intanto chiedere il risarcimento del danno con una lettera di diffida inviata tramite avvocato, che direi sia proprio il primo passo da valutare per trattare un problema del genere.

quando si riceve una disdetta dall’affitto di fondo rustico dopo 50 anni

tre mesi fa ho ricevuto una specie di “sfratto”, che mi ha mandato il mio comune di appartenenza, trascrivo l’oggetto della raccomandata in questione: “disdetta rapporto di conduzione fondi rustici gravati da uso civico”. mi spiego: sono 50 anni che il comune mi dato in affitto mezzo ettaro circa di terreno ad uso agricolo alla periferia del paese. sono 50 anni che pago affitto annuale al comune. non avendo l’altra abitazione, e non avendo il denaro sufficiente per comprarmene una, 30 anni fa ho costruito abusivamente una piccola casetta per poter abitarci io e mia moglie con i nostri 4 figli, allora piccoli.io sono un agricoltore ho lavorato onestamente per tutta la vita, ora sono pensionato , prendo 450 euro di pensione al mese, mia moglie è invalida e prende assegno di invalidità, con me abita mia figlia, maggiorenne, disoccupata totalmente a mio carico, non coniugata. 3 mesi fa ho ricevuto la sudetta lettera del comune, che vuole che liberiamo il terreno e la casetta entro novembre del 2012. ma io non so dove andare , non ho una casa, non riusciro a pagare l’affitto , qua anche se un piccolo paesino del sud affitti sono carissimi, mia moglie malata, mia foglia disoccupata. mi sa dire come posso fare? comune ha diritto di sfrattarmi anche se ho pagato per 50 anni l’affitto , sempre entro le scadenze dei termini, non ho mai dato noie a nessuno, ed ora mi sento tradito!

Questo non è un vero e proprio sfratto, lo sfratto è quello che si fa in Tribunale, per capirci, questa è solo una disdetta, atta ad impedire il rinnovo automatico del contratto. Per vedere se la disdetta è corretta da parte del comune e se la scadenza effettiva del rapporto è novembre 2012, bisogna vedere il contratto con cui a suo tempo il fondo era stato concesso. Ci possono, poi, essere altri aspetti da vedere: migliorie realizzate o, tutto al contrario, eventuali abusi che possono essere fonte di responsabilità. Per il resto, la legge non credo che ti offra una soluzione, se la disdetta è corretta in diritto: per tutti i tuoi problemi, e per la situazione che si è venuta a creare, ti conviene rivolgerti subito ai servizi sociali, esponendo il caso.