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Naso spaccato a seguito di aggressione: che cosa fare?

20 giorni fa mio fratello è stato aggredito da un conoscente che gli ha lanciato un bicchiere sul volto fratturando e sfregiando il setto nasale. Dopo il trasporto in ospedale, gli è stata fatta una prognosi superiore ai 30 giorni.
Due giorni fa dopo varie visite, ha subito l’intervento per la ricostruzione del setto.
Ora sono scaduti i giorni. E il medico di base non sa come far proseguire la malattia, essendo mio fratello lavoratore autonomo. Ovviamente in queste condizioni non può lavorare e non potrà farlo per altri 20 giorni almeno. Oltre ai dolori ai giramenti di testa e alla vista offuscata.
Come si procede in questo caso? Il medico ci ha scritto un foglio bianco intestato da portare ai carabinieri. Ma è sufficiente? Bisogna chiedere all’INPS, all’INAIL?
Vorremmo che sia fatto tutto a dovere per proseguire poi con la denuncia penale, in modo da avere tutto certificato per un risarcimento dei danni subiti sul lavoro (ore perse, ecc.)

Questa cosa del foglio in bianco non esiste e non ha alcun senso.

Il fatto di cui è rimasto vittima tuo fratello ha rilevanza sia civile che penale. Da questi punti di vista, le cose che contano sono gli accertamenti che si potranno fare, una volta che sarà intervenuta la guarigione, sul danno subito e i postumi permanenti.

Dal punto di vista burocratico, non so dirti con precisione come deve essere gestita la malattia. Sotto tale profilo, conviene sentire dal commercialista o consulente del lavoro che segue tuo fratello, oppure dalla relativa eventuale associazione di categoria – il termine «lavoratore autonomo» è davvero troppo generico e copre una serie vastissima di mestieri, imprese, professioni.

Quello che dovete fare è, comunque, incaricare subito un avvocato, quindi la vostra prossima mossa è quella di mettervi alla ricerca di un legale che possa seguire il caso. Il legale, poi, una volta incaricato dovrà subito mettervi in contatto con un medico legale per avere le indicazioni più opportune sulla gestione della situazione. Dovrà inoltre mandare la prima richiesta danni al responsabile o diffida. Infine, bisognerà valutare, insieme a tuo fratello, per la presentazione di una denuncia querela.

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Pensione di invalidità: spetta anche al cittadino UE?

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 21901/2018 ha ribadito che la pensione di invalidità spetta solo al cittadino residente all’interno del territorio nazionale.

La Suprema corte si è espressa positivamente sul ricorso dell’INPS avverso la sentenza che aveva stabilito la condanna dell’Ente previdenziale a elargire la pensione di invalidità civile agli eredi dell’interessato. La Corte d’Appello aveva bocciato le tesi dell’Inps, condannando l’Istituto a pagare la pensione.

Nel dettaglio, l’Inps aveva eccepito la mancata residenza in Italia, ampiamente provata, dell’avente diritto. Di conseguenza, secondo l’Istituto, l’interessato e i suoi eredi non avrebbero avuto nessun diritto di pretendere il pagamento dei ratei di pensione di invalidità.

Il fondamento normativo di tale posizione è stato individuato nell’art. 10 bis del Regolamento CEE del 14 giugno 1971 (come modificato dal regolamento n. 1247/1992), il quale stabilisce che la residenza sul territorio dello Stato è un requisito costitutivo del diritto a percepire la pensione in discussione.

Ottiene dunque autorevole conferma il principio che la pensione di invalidità come le altre prestazioni non aventi carattere contributivo sono erogate esclusivamente nello Stato membro dove i soggetti interessati risiedono.

In tal modo la Suprema Corte ha cristallizzato il già affermato principio della “inesportabilità” in ambito comunitario delle prestazioni in danaro non contributive, derivante dal citato art. 10-bis, comma 1, del Regolamento CEE n. 1247/1992 che sancisce il divieto di esportare in ambito comunitario le prestazioni speciali in denaro, siano esse assistenziali o previdenziali, non aventi carattere contributivo, erogabili quindi solo nello Stato membro ove gli interessati risiedono.

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Una rendita erogata dall’INAIL può essere pignorata dall’INAIL stessa?

Una rendita inail del 35% erogata dall’INAIL a vita, può essere pignorata dallo stesso istituto inail per il recupero di un debito di una causa persa nei loro confronti, se è si allora in che misura?

Le rendite erogate dall’INAIL sono generalmente impignorabili, ma la domanda è sbagliata, nel senso che in questo caso, in cui creditore e debitore coincidono, il discorso non è quello della pignorabilità ma piuttosto quello della possibilità che il debito, che INAIL manifesta nei tuoi confronti per il pagamento della rendita, si estingua per compensazione, che si ha appunto quando una persona ha, nei confronti di un’altra, sia debiti che crediti ed i primi si estinguono per la parte corrispondente dei secondi.

Se Tizio, ad esempio, deve 100 euro a Caio, ma, al tempo stesso, Caio ne deve 60 a Tizio per un’altro motivo, il debito di Tizio verso Caio si estingue per compensazione per la parte corrispondente ai 60 euro e Tizio rimane debitore di soli 40 euro.

La legge, tuttavia, prevede che non siano compensabili i crediti dichiarati impignorabili (art. 1246, n. 3, cod. civ.), per cui in conclusione non credo che l’INAIL possa smettere di corrispondere la rendita avvalendosi del fatto di essere creditrice nei tuoi confronti per spese legali. Nè, sotto un altro profilo, potrebbe avvalersi dell’eccezione di inadempimento (inadimplenti non est adimplendum), dal momento che non si tratta di un unico contesto quanto al titolo, non siete cioè nell’ambito di un contratto con prestazioni reciproche.