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Spese per la consulenza medico legale: sono rimborsate?

il costo della perizia medico legale effettuata a seguito di sinistro stradale in regime di indennizzo ordinario è rimborsabile dall’assicurazione?

Innanzitutto vediamo qual è di solito il prezzo per una perizia medico-legale o una consulenza tecnica di parte.

Il costo di una perizia medico-legale o una consulenza tecnica di parte non è fisso, ma viene determinato in base alla complessità e qualità delle prestazioni richieste, alla difficoltà del caso, all’impegno dedicato e alle spese sostenute, considerando anche le competenze e le risorse impiegate.

Al momento di affidare l’incarico professionale, una volta esaminato il caso, il medico legale deve comunicare in anticipo al cliente il costo dell’onorario, affinché questi possa prendere una decisione consapevole e informata riguardo all’accettazione dello stesso, tenendo conto dei benefici previsti, almeno in modo approssimativo.

Alcuni medici legali seguono, ad esempio, le tabelle degli “onorari per prestazioni medico-legali in ambito civilistico”, redatte a titolo indicativo dal Sindacato Italiano Specialisti di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SISMLA) e adottate dall’Ordine dei Medici di Roma mediante Delibera n. 162/2008 del 10 giugno 2008.

Queste tabelle non sono vincolanti, ma le parti possono scegliere di farvi riferimento.

Per quanto riguarda la rimborsabilità delle spese per la consulenza medico legale, si può vedere la questione in modo diverso per l’indennizzo diretto e per quello ordinario, valevole solo per i risarcimenti di danni superiori, ad esempio, al 9% di danno biologico.

Per l’indennizzo diretto, gli articoli 6 e 9 del DPR 254/06 così si esprimono a riguardo: – “art. 6 … Nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi… e) l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista (…omissis…); -”art. 9…sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona”.

Dunque l’art. 6 impone di allegare la spesa per la consulenza medico legale, mentre l’art. 9, nell’escludere le spese di assistenza legale, non esclude quelle per la consulenza medico legale, che, pertanto, sono risarcibili.

Per quanto concerne, invece, l’indennizzo ordinario, valgono le seguenti considerazioni.

I giudici hanno più volte ribadito la rimborsabilità delle spese per il consulente medico legale, sia in ambito stragiudiziale; ad esempio puoi vedere la sentenza di Cassazione , sez. III civile, n. 31.05.2005 n. 11606 secondo cui «L’intervento di un professionista, sia esso un legale o un perito di fiducia, così come previsto dall’art. 5 ultimo comma legge 5 marzo 2001 n. 57 e come affermato nel regime precedente dalla Corte di cassazione (Cass. civ. 12.10.98 n. 11090, in Giust. civ., 1999, I, 422) è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia, quanto per garantire già in questa prima fase, là ove si osservi che l’istituto assicuratore non solo è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, attesa la complessità e molteplicità dei principi regolatori della materia. Va, quindi, affermato il principio che nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali».

Nella mia esperienza, le spese per la perizia medico legale mi sono sempre state rimborsate.

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Se faccio un sinistro con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo mi daranno il risarcimento?

ho fatto un incidente dove ho ragione al 100%. Ma la mia auto ha il fermo amministartivo. Cosa succede in questo caso? MI verranno pagati i danni dalla controparte?

Purtroppo non ho una risposta sicura, e magari non c’è nemmeno, per una domanda come questa.

Conosco infatti abbastanza bene la materia della responsabilità civile e della circolazione, ma molto meno bene quella del fermo amministrativo.

Sicuramente, se tu fossi responsabile dell’incidente, la tua assicurazione non pagherebbe il danno a controparte, dal momento che hai circolato illecitamente e probabilmente ci sarebbero anche clausole apposite nel contratto di assicurazione.

Il tuo caso però è diverso ed è quello di chi non ha causato l’incidente ma lo ha solo subito per colpa altrui.

C’è però da dire che c’è un possibile profilo di colpa anche in capo a te per aver circolato nel momento in cui non potevi farlo, che potrebbe elidere in parte o annullare il tuo diritto al risarcimento.

Sicuramente, direi, non si può dar corso al meccanismo dell’indennizzo diretto, ma io direi di tentare di chiedere il risarcimento scrivendo sia alla tua assicurazione sia a quella del responsabile, valutando poi le eventuali risposte.

Vista la particolarità del caso, credo che sarebbe preferibile farti seguire da un avvocato, che potresti trovare anche disposto a lavorare con un compenso a percentuale.

quando il modello CID o CAI non è compilato in modo chiaro

Sono stato tamponato.dinamica:mi immetto in una rotonda con freccia a sinistra per uscire alla seconda e da sinistra mi si avvicina un auto con freccia a destra per uscire alla prima venendomi così addosso nella portiera lato guida…contestazione amichevole e disegno fatto male da lui io mi fido essendo inesperto e firmo.dopo una settimana mi chiama l assicurazione dicendomi che la controparte ha fatto il concorso di colpa e che io avendo firmato non posso contestare.

I casi di dichiarazione tipo CID o CAI sottoscritta da entrambi ma non chiara sono abbastanza frequenti perchè molte volte i disegni e le informazioni sono inserite da persone inesperte o nella concitazione del momento. Il fatto che questo documento non sia univoco, tuttavia, non significa assolutamente che la persona coinvolta nell’incidente non possa provare come è andato il sinistro fornendo altre prove. Anzi, proprio perchè la dichiarazione sottoscritta da entrambi è poco chiara, se ci sono testimoni o altri elementi, acquisibili ad esempio tramite una ricostruzione cinematica, una persona può sempre dimostrare come sono andati realmente i fatti.

Le compagnie di assicurazione sono sempre felici quando possono pagare su base concorsuale, perchè in questo modo sale il bonus/malus di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, ma in molti casi non ce n’è alcun motivo. Suggerirei dunque di approfondire.