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Matrimonio in Chiesa prima della delibazione: è trascrivibile?

Il Tribunale Ecclesiastico ha dichiarato la nullità di un matrimonio nell’anno 2014. L’interessato si è risposato solo in Chiesa nello stesso anno 2014. la Corte di Appello ha delibato la sentenza nell’anno 2016. Si può trascrivere incomune l’atto di matrimonio? Il Comune sostiene di no in quanto gli sposi non hanno mantenuto lo stato libero dal momento del matrimonio al momento della richiesta di trascrizione

Temo abbiano ragione i funzionari dell’ufficio di stato civile del comune interessato.

Prima di fare qualsiasi valutazione al riguardo, bisognerebbe innanzitutto vedere con quali formalità è stato celebrato il matrimonio cattolico, se cioè concordatario – cosa che non mi pare possibile, perché all’epoca per lo Stato italiano non c’era lo stato libero dello sposo – o se solo religioso, come ad esempio il matrimonio che ho celebrato io stesso, e che richiede l’autorizzazione del Vescovo.

Questo potrebbe essere appunto il primo problema, cioè la mancanza della natura concordataria del matrimonio celebrato illo tempore. I due matrimoni non sono affatto corrispondenti, ci sono alcune formalità nel matrimonio concordatario, come la lettura degli articoli del codice civile, che sono indispensabili per la trascrivibilità, che nel matrimonio solo religioso non hanno luogo.

Anche ammettendo che fosse stato celebrato un matrimonio formalmente trascrivibile e che vi sia la prova di questo, tuttavia non mi sento di dar torto agli ufficiali di stato civile in quanto mi pare che manchino i presupposti per trascrivere un matrimonio del genere.

Credo che l’unica sia celebrare un matrimonio civile, che resterà regolato anche per quanto riguarda le invalidità dell’atto, dal diritto civile italiano, come accade in tutti gli altri paesi del mondo in cui non vige il sistema concordatario, dove ognuno fa il «doppio» matrimonio.

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Matrimoni omosessuali: impossibile la trascrizione per il Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza 26/10/2015 n. 4899, ha affermato l’intrascrivibilità dei matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso, ed ha riconosciuto la legittimità del provvedimento prefettizio di annullamento delle relative trascrizioni.

Il Consiglio è giunto a tale decisione osservando quanto segue.

  1. Il matrimonio omosessuale, nel nostro ordinamento, deve ritenersi invalido o inesistente. La validità del matrimonio tra cittadini italiani celebrato all’estero è regolata dalla legge n. 218 del 1995, nonché dall’art. 115 c.c., i quali prevedono l’applicabilità della legge nazionale italiana. Secondo quanto stabilito dal codice civile, la diversità di sesso tra i nubendi rappresenta la prima condizione di validità e di efficacia del matrimonio. Di conseguenza l’atto in questione, privo di un elemento essenziale, risulta inidoneo a produrre effetti in Italia.
  2. Il matrimonio omosessuale non risulta neanche trascrivibile nei registri dello stato civile. Gli elementi richiesti ai fini della trascrivibilità dell’atto di matrimonio, infatti, sono catalogati tassativamente dall’art. 64 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, il quale impone all’ufficiale dello stato civile di controllarne la presenza prima di procedere alla trascrizione. Uno di questi elementi indefettibili è la presenza, nel documento, della dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie, condizione assente nel matrimonio celebrato tra due persone dello stesso sesso. Si è, inoltre, rilevato che il Prefetto è dotato del potere di annullare gli atti dello stato civile di cui il Sindaco ha ordinato contra legem la trascrizione, in virtù del vincolo di subordinazione che lega il Sindaco al Ministero dell’Interno e, per esso, allo stesso Prefetto. Questa relazione interorganica assicura l’uniformità di indirizzo della tenuta dei registri dello stato civile su tutto il territorio nazionale.
  3. Non esiste, neppure nella normativa europea e sovranazionale, il diritto fondamentale della persona al matrimonio omosessuale. Pertanto, il divieto imposto dall’ordinamento nazionale di equiparazione del matrimonio omosessuale con quello eterosessuale, non può giudicarsi confliggente con i vincoli contratti dall’Italia a livello europeo o internazionale. Le medesime conclusioni si impongono anche all’esito della interpretazione della normativa di riferimento, alle stregua degli artt. 8 e 12 della CEDU, per come interpretati dalla Corte di Strasburgo.

In conclusione, a fronte della inconfigurabilità di un diritto al matrimonio omosessuale, il Consiglio di Stato ha ritenuto preclusa all’interprete ogni opzione ermeneutica creativa, non imposta da vincoli costituzionali o internazionali, anche ai meri fini della affermazione della trascrivibilità di matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso.

Pare opportuno rilevare che il contenuto della sentenza sopra analizzata si pone in aperto contrasto con quanto affermato, sino ad ora, da quattro TAR e dalle pronunce della Corte di Cassazione. Alla luce di una realtà giuridica bisognosa di coerenza, emerge la necessità dell’ intervento – oramai improrogabile – del legislatore.

 

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Come dirsi addio nel modo migliore. Guida legale alla separazione e al divorzio (utile anche alle coppie di fatto)

Come dirsi addio

 

Dopo tre anni dall’uscita, la mia «Guida alla separazione e al divorzio» è stata «riconfezionata» e posta in vendita, mantenendo gli stessi identici contenuti, con un nuovo titolo, copertina e soprattutto un nuovo, più favorevole, prezzo.

Il prezzo attuale, per la versione in cartaceo, è di 9,90€ (e si trova anche scontato), mentre l’ebook costa ancora meno, solo 6,99€.

Essendo i contenuti del tutto identici, va da sè che il consiglio, per tutti coloro che sono interessati alla guida, è di acquistare questa versione, a meno che non si preferisca la copertina rigida (che offre prestazioni migliori quando si deve dare la caccia alle zanzare), nel qual caso meglio preferire la vecchia versione.

La guida è ancora attuale, aggiornata? Al 90% sì. Ci sono state riforme importanti, come quella sullo stato dei figli di genitori non coniugati, ma, esattamente come avevamo progettato di fare quando uscì la prima versione, ne abbiamo sempre dato conto sul blog, che, come ugualmente avevamo detto sin dall’inizio, rappresenta il naturale complemento della guida, da leggere insieme ad essa, per approfondimento e, soprattutto, aggiornamenti. Inoltre, il testo è basato sull’illustrazione dei concetti fondamentali contenuti nelle leggi in materia familiare, di cui le riforme intervenute non rappresentano che la natura evoluzione.

Rimane una parziale incongruenza anche del nuovo titolo, che solo chi legge il libro può scoprire: la guida non serve solo per «dirsi addio», ma anche nelle situazioni completamente opposte, quelle in cui si deve costituire una coppia e si deve scegliere che forma darle (se matrimonio, e che tipo di matrimonio, convivenza, ecc.), quale regime patrimoniale scegliere e così via. Il testo, insomma, non è concentrato solo sull’aspetto patologico della vita familiare, ma anche sui profili costruttivi, anche in chiave preventiva. Troppo spesso noi professionisti interveniamo solo dopo che è scoppiato il problema, in futuro dovrà essere molto più spazio per la prevenzione, che altro non significa che cercare di impostare sin dall’inizio le cose in modo da rendere il più difficile ed improbabile possibile che si verifichino problemi.

Per ulteriori informazioni, potete consultare questa pagina e le FAQ sul libro.

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com’è regolato il matrimonio civile in Francia in ipotesi che sia preceduto da quello religioso?

Vivo in Francia da 14 anni e mi sono sposata un italiano qui in Francia nel 2000. La mia domande è se ci siamo sposati in chiesa prima, esattamente 8 mesi prima che in comune, il matrimonio religioso è considerato nullo? So che qui in Francia è illegale sposarsi prima in chiesa, e quindi ci sarebbe un problema legale. E in questo caso il matrimonio civile è valido o no? Mio marito inoltre è colpevole di violenze sulla mia persona e ho chiesto il divorzio in marzo di quest’anno, inizialmente non voleva, ma adesso sarebbe d’accordo ma io vorrei risolvere questa situazione dato che si è rivelato come una persona poco equilibrata e violenta psicologicamente e fisicamente.

Il diritto francese è molto simile a quello italiano, ma purtroppo non lo conosco così bene da poterti dare le informazioni che richiedi, né le possiamo ricavare solo facendo affidamento sui vari parallelismi esistenti tra le leggi dei due nostri Paesi. Anche perchè proprio in materia matrimoniale ci sono importanti differenze, tra cui principalmente il fatto che la Francia non ha un sistema concordatario come c’è invece in Italia.

Ad ogni modo, posso fare queste osservazioni.

Non mi risulta che in Franca sia illegale sposarsi prima in chiesa che in municipio, dovrebbe trovarsi di una cosa tutt’al più indifferente per lo Stato francese, nel senso che chi si sposa solo in chiesa e non anche in municipio non è considerato sposato per lo Stato, ma non gli vengono certamente applicate delle sanzioni. Questo è quello che posso dirti andando a naso, cioè che mi sembra sensato, ma ti invito a verificarlo perchè non te lo posso assolutamente dare per certo.

Analogamente, il matrimonio religioso non dovrebbe subire alcuna conseguenza, quanto alla sua validità dal fatto di essere preceduto o seguito da un matrimonio civile. Anche per la chiesa, come per lo Stato, l’evento è indifferente, l’eventuale invalidità può derivare da motivi attinenti al matrimonio religioso in sè, e secondo il diritto canonico, ma non da altro. Anche qui valgono le stesse considerazioni di cui al paragrafo precedente.

Se hai chiesto il divorzio, comunque, dovresti avere anche un avvocato francese. La cosa migliore è che tu ti rivolga allo stesso per chiedere tutti i chiarimenti di cui hai bisogno. Io, come avvocato italiano, posso esserti utile semmai dopo che avrai ottenuto il provvedimento per valutare se e come trascriverlo o porlo in esecuzione sul territorio italiano, ma nel diritto francese, al di là di quelle poche osservazioni «a braccio» di cui sopra, preferisco non entrare più di tanto.