La camera di consiglio nuovo rito di default.
Oggi ti parlo di come funziona il procedimento civile in camera di consiglio presso la Cassazione, rimandando per il resto alla mia scheda di base sul ricorso per cassazione che puoi trovare qui.
È un rito molto importante ormai perché, da fine 2016, la Corte di Cassazione, quando opera a sezioni semplici, decide di default in camera di consiglio, cioè in una udienza privata senza la partecipazione diretta delle parti, e non più in pubblica udienza, appunto con la partecipazione delle parti.
Sostanzialmente, si è passati ad una forma scritta di trattazione del procedimento, sempre alla faccia del principio di oralità del processo, che in realtà è scomparso da decenni anche presso i giudici di merito e forse non è mai stato davvero praticato se non in forma molto limitata.
Per parti, ovviamente, si intendono il ricorrente, la controparte, che può aver presentato controricorso o ricorso incidentale, e il pubblico ministero.
La riforma è stata introdotta dal D.L. 31.8.2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25.10.2016, n. 197, che ha introdotto il nuovo art. 380 bis del codice di procedura civile.
La possibilità per le parti di svolgere le proprie difese avviene, nel meccanismo previsto dalla nuova legge, consentendo alle stesse di depositare delle proprie memorie scritte entro un certo termine anteriore alla data fissata per l’udienza in camera di consiglio.
L’esempio più noto di memorie scritte è quello delle memorie ex art. 183 che vengono utilizzate nel procedimento di primo grado e su cui puoi trovare maggiori informazioni in questo post.
Come funziona.
L’art. 380 bis 1 cod. proc. civ. prevede quanto segue.
Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell’articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti.
Ad ogni modo, le regole di base, a riguardo, sono le seguenti:
- innanzitutto, quando la Corte fissa l’udienza in camera di consiglio deve darne avviso alle parti almeno 40 giorni prima; questo avviso, nei procedimenti che ho seguito negli ultimi anni, è sempre arrivato tramite pec sulla mia casella;
- a quel punto, il pubblico ministero ha 20 giorni per scrivere una propria memoria, che potrà depositare entro 20 giorni prima quello della data dell’udienza in camera di consiglio; nei processi che ho seguito, il pm non ha mai formulato le proprie conclusioni, la cancelleria della corte comunica anche in questi casi un avviso in cui specifica che il pm non ha depositato proprie conclusioni;
- i difensori delle parti (ricorrente, controricorrente, ricorrente in via incidentale, ecc.) hanno 30 giorni per depositare una loro memoria, che quindi dovrà essere depositata 10 giorni prima quello fissato per l’udienza in camera di consiglio.
I termini cambiano nelle ipotesi in cui il giudizio viene di ritenuto di facile soluzione in un senso o nell’altro. L’art. 380 bis cod. proc. civ. dispone infatti quanto segue:
Nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell’articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso. || Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.
Il termine per i difensori, dunque, può essere di dieci giorni o di cinque, nei casi in cui il giudizio è ritenuto di più semplice soluzione.
Fare la memoria conviene?
Conviene fare la memoria prevista per i difensori?
In generale, sono più per una risposta negativa, ma c’è da dire che dipende dalla situazione o, in altri termini, bisogna vedere che cosa hanno fatto o scritto le altre parti.
Ad esempio, se ti trovi nella posizione di aver fatto ricorso, le controparti non si sono costituite con controricorso, il pm non ha depositato le proprie conclusioni (ipotesi questa che è probabilmente la più comune), a che cosa servirebbe depositare una ulteriore memoria, che potrebbe solo infastidire i giudici che non amano le ripetizioni fini a loro stesse?
Diverso potrebbe essere invece il caso opposto, in cui le controparti si sono costituite e il pm magari ha depositato conclusioni scritte «contrarie» all’accoglimento del ricorso; in questo caso, il ricorrente potrebbe sfruttare il termine per alcune brevi e sintetiche repliche a quanto sostenuto dalle altre parti.
Ovviamente, nei casi in cui il ricorso sia stato ritenuto di facile soluzione, in senso favorevole al cliente, ci sono meno vantaggi nel depositare la memoria; viceversa nel caso opposto, in cui il giudizio è stato ritenuto di facile soluzione a favore del rigetto: in questo caso la memoria può essere un’opportunità.
La memoria, nei casi in cui viene formata, deve essere la più breve possibile, la sintesi non verrà mai raccomandata abbastanza per gli atti giudiziari e in cassazione vale ancora di più.
Conclusioni.
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