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Ricorso alla CEDU: entro quale termine?

Qual è il termine per presentare ricorso alla CEDU, cioè alla Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo?

 

Il termine è di sei mesi dalla data della sentenza che esaurisce i mezzi di impugnazione interni – di solito è la sentenza di Cassazione.

In futuro, potrà essere previsto un termine inferiore di quattro mesi, in caso di adozione di particolari protocolli, quindi è più prudente comunque controllare volta per volta, come sempre quando si tratta di termini.

Il termine decorre dal giorno dell’effettiva conoscenza del dispositivo della sentenza, che di solito coincide con la notifica via pec della stessa effettuata presso l’avvocato, senza potersi tener conto del fatto che l’avvocato poi l’abbia eventualmente comunicato in seguito, dal momento che il cliente è considerato comunque domiciliato presso l’avvocato.

È onere dell’avvocato, infatti, comunicare immediatamente al cliente la ricezione di notifiche di questo genere, se non lo fa può determinarsi responsabilità professionale per tale omissione, dal momento che il suo cliente non è stato messo in grado di esercitare un suo diritto.

Il termine scade l’ultimo giorno del periodo di sei mesi, anche se tale giorno ricade di domenica o in un giorno festivo, senza slittamento al primo giorno lavorativo successivo come accade a volte per altri tipi di termini.

Il messaggio da portare a casa, dunque, è che, se ricevete un provvedimento giurisdizionale negativo, dovete prima possibile prendere appuntamento con il legale che vi segue, oppure con un altro legale se ritenete opportuno acquisire un secondo parere, per discutere il da farsi. Se sono ancora disponibili mezzi di impugnazione interni, si potranno valutare quelli, mi riferisco ovviamente a appello, ricorso per cassazione, ecc.. Viceversa, si potrà valutare il ricorso alla CEDU.

Non lasciar passare il tempo inutilmente perché il sistema giudiziario presenta sempre dei termini decorsi i quali poi non si può più fare niente!

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Giudice rigetta le mie prove: cosa posso fare?

Riconoscimento paternità legge 219/12. Prove: DNA parziale tra fratellastri (7 su 10) tre testimonianze scritte. Controparte invoca “pietas defunti” per evitare DNA su padre defunto nel 1956. Ordinanza giudice primo grado non ammette le prove, difende la pietas defunti. Cassazione 12549/2012 :”inammissibile la censura,DNA non è invasivo. Cosa posso fare?

Il caso non è descritto con sufficiente chiarezza, provo comunque ad abbozzare qualche considerazione.

A quanto capisco io, la Cassazione che citi non è stata resa nel tuo caso, ma in un altro processo e tu la vorresti invocare come «precedente» utile anche nel tuo.

Quindi il punto dovrebbe essere vedere quali rimedi o impugnazioni sono esperibili contro l’ordinanza istruttoria con cui il giudice, nel corso del processo di primo grado, che, a quanto sembra di capire, sarebbe ancora pendente.

Per fare questa valutazione, bisogna capire meglio la motivazione di questa ordinanza istruttoria perché a volte ci sono sfumature molto importanti e non è detto che tutto si possa esaurire nella pietas defunti; quand’anche fosse, poi, bisognerebbe vedere in che modo è stato richiamato in causa il concetto.

Ad ogni modo, parlando in generale, le ordinanze istruttorie sono sempre revocabili dal giudice che le ha emesse. Ovviamente, questa considerazione generale non ci è molto utile, dal momento che è estremamente difficile che un giudice possa cambiare idea senza che ci siano elementi di novità, anche se si può sempre provare, ma se esistono margini per un tentativo del genere si può valutare solo studiando l’intero fascicolo del procedimento e paragonandolo alla motivazione.

Peraltro, può anche darsi che il giudice abbia ritenuto le prove in questioni inutili, cioè superflue, perché si è già convinto, sulla base delle prove appunto già assunte, in un senso o nell’altro, magari anche proprio a tuo favore. Questo accade abbastanza frequentemente.

Comunque, se queste non fossero le ipotesi, non ci sono altri mezzi di impugnazione. Se il giudice, dunque, non cambia idea sulla prove e alla fine rigetta la tua domanda, l’unico modo per «lamentare» l’ingiustizia della decisione sulle prove è quello di appellare la sentenza. Tale evenienza va valutata molto attentamente, perché, a parte le norme processuali generali, di fatto è abbastanza difficile che in sede di appello una corte proceda ad una nuova istruttoria del procedimento.

In conclusione, se non sei convinto di quanto ti riferisce al riguardo il tuo avvocato attuale, ti consiglio di chiedere un secondo parere ad un altro avvocato, che non fa mai male, previa ostensione dell’intero fascicolo in modo che possa vedere se possibile praticare qualcosa.

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Ricorso alla CEDU: solo dopo esaurimento mezzi interni.

avendo fatto querela per l’art.646 , il giudice ha assolto l’indagata. Avendo 74 anni,
non ho fatto ricorso, rivolgendomi a Strasburgo, che hanno rifiutato lo stesso perchè non ho espletato tutti i gradi italiani. Ho chiesto loro perchè sono stati costituiti ed in che modo difendono i diritti dell’uomo: attendo la risposta che non arriverà. Come posso avere giustizia ?

La risposta di Strasburgo è corretta, nel senso che prima di rivolgersi a quella corte internazionale bisogna esaurire i gradi e i mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento e dal paese in cui ci si trova.

In altri termini, il sistema dei mezzi di impugnazione è come una scala composta di diversi gradini e l’utente non può decidere da solo di saltarne uno, ma li deve percorrere nell’ordine previsto. Non è, ad esempio, che una persona possa andare direttamente in Cassazione dopo aver perso il primo grado, ma deve fare, se vuole impugnare, l’appello.

Si può impugnare solo nelle forme previste dalla legge, nazionale e internazionale, e a Strasburgo si può andare solo quando sono finiti i mezzi previsti dal paese di provenienza, se ognuno potesse scegliere dove, come e quando impugnare non ci sarebbe più certezza nel diritto.

Con il che veniamo ad un altro tema fondamentale, cioè che lo scopo del sistema giudiziario italiano, ma anche di quelli di tutti gli altri paesi, non è impartire la giustizia, cosa che poteva avvenire, come spiego meglio nel mio post di approfondimento sul diritto, solo negli antichi sistemi tribali in cui le questioni venivano decise secondo equità, ma di comporre le liti in modo definitivo senza il ricorso alla violenza.

Nemmeno la tua età può superare questo sistema, avresti dovuto presentare l’appello, se previsto, o comunque il mezzo di impugnazione previsto per la sentenza che ti ha visto soccombente.