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I figli maggiorenni non autosufficienti possono chiedere la modifica delle condizioni di separazione?

vorrei sapere se le mie due figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti, possono chiedere con loro azione autonoma, la modifica delle condizioni di separazione consensuale omologata, nelle quali si è stabilito un contributo al mantenimento a carico del padre di €. 150.00, divenuto insufficiente.
Tale richiesta si rende indispensabile infatti, alla luce sia del protrarsi del corso universitario di una delle figlie con conseguente iscrizione come fuoricorso e sia per l’iscrizione al primo anno universitario dell’altra figlia, all’epoca della separazione ancora studentessa liceale. Qualora proponibile, come va proposta l’azione con ricorso o citazione ?

Direi di sì, a prescindere dalla convivenza o meno con l’altro genitore, si tratta se ben ricordo di una ipotesi di legittimazione concorrente in capo sia al figlio non ancora autosufficiente sia al genitore (eventualmente) convivente.

L’atto introduttivo con cui si propone la modifica delle condizioni è solitamente il ricorso, ma questo è un aspetto tecnico che comunque dovrà valutare il legale che si occuperà della vicenda.

Ovviamente, più che questi aspetti, bisognerà valutare la situazione nel merito.

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la ex moglie può chiedere un mantenimento dopo 10 anni dal divorzio?

Mi sono risposata lo scorso anno con un uomo con due figlie maggiorenni. La prima è autonoma economicamente. La seconda vive con la madre e lavora saltuariamente. La sua ex moglie ha da poco perso il lavoro. Mio marito oltre a pagare il mantenimento della ragazza sta pagando anche il mutuo della casa di sua proprietà dove vive la sua ex consorte con la figlia. Recentemente, avendo contratto diversi debiti per un cambio lavorativo non determinato da sua volontà, ha chiesto alla ex moglie di ridurre l’assegno di mantenimento per la figlia SOLO nei mesi in cui percepisce uno stipendio superiore alle 800.00 €). La figlia è consenziente. L’ex moglie ha risposto minacciandolo di chiedere gli alimenti anche per lei.
Chiedo: 1- Può l’ex moglie chiedere gli alimenti dopo 10 anni dal divorzio e dopo che si è creato nuova famiglia. (Io ho due figlie maggiorenni non atutosufficienti interamente a carico mio ). 2- Può chiedere di ridurre il mantenimento della figlia quando lavora?

La risposta alla prima domanda è che bisogna vedere se ce ne sono i presupposti, che sono quelli previsti in via generale dalla legge. Su tale piano, e a livello approssimativo, di solito è necessario un peggioramento della situazione del coniuge che richiede l’assegno divorzile rispetto a quella che si aveva al momento del divorzio, per cui la prima cosa da valutare sarebbe questa. Ad ogni modo, se la figlia è maggiorenne, sia pur se ancora convivente con la madre, direi che si possa pensare a presentare un ricorso congiunto padre e figlia per la modifica delle condizioni previste in sede di divorzio, dal momento che, se è pur vero che la madre continua ad essere legittimata in modo concorrente, rimane il fatto che la posizione giuridica è, almeno a mio giudizio, ormai nella piena titolarità della figlia, in quanto maggiorenne. In questo ricorso, se a suo tempo non era stato previsto, si può anche chiedere che l’assegno per la figlia venga pagato direttamente in capo alla figlia stessa, senza passare più tramite la madre.

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a quali presupposti si può chiedere la riduzione del mantenimento per il figlio?

Da otto anni verso l’assegno di mantenimento pari a 270 euro per mia figlia che vive con sua madre, dalla quale sono divorziato, e con i nonni materni. Sapendo che ex moglie e ex suoceri hanno un tenore di vita altissimo percependo due stipendi da dirigenti (3000+4000 euro circa) più uno da impiegata (1800 circa) oltre ad avere diverse proprietà immobili in giro e considerando invece che il mio reddito è pari a 1000 euro al mese più spese di mutuo e un altro figlio con la mia nuova compagna (impiegata part time), ci può essere il presupposto per abbassare la cifra del mio assegno?

In primo luogo bisognerebbe vedere il titolo che ha previsto la misura di 270 euro / mese originariamente, cioè se un divorzio giudiziale, congiunto, un provvedimento presidenziale e cos’altro, dopodichè confrontare la situazione esistente al momento in cui è stato emesso quel titolo con quella attuale, per vedere se c’è stato un peggioramento della tua condizione economica e/o un miglioramento di quella della tua ex moglie.

In generale, poi, va considerato quanto segue:

– il reddito dei tuoi ex suoceri non ha nessuna rilevanza, ma solamente quello della tua ex moglie

– un nuovo figlio non è generalmente considerato un presupposto per ottenere una riduzione dell’assegno, considerando che i giudici ritengono per lo più la procreazione un fatto responsabile a cui si dà corso quando si sa di poter far fronte sia ai vecchi che ai nuovi obblighi

– 250 euro in molte sedi di tribunale è considerato il «minimo sindacale» per quanto riguarda il mantenimento di un minore.

In conclusionale, dunque, la vedo abbastanza grigia, c’è una possibilità di provarci ma al massimo potresti, penso, ottenere una riduzione a 200€, non credo di meno, quindi penso che tutto sommato difficilmente possa valer la pena. Per ulteriori dettagli, ti rimando alla nostra scheda pratica sulla modifica delle condizioni.