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diritto

Onlyfans: quando ci va tua moglie.

É compatibile col dovere di lealtà derivante dal matrimonio la commercializzazione di immagini e video di contenuto sessuale tramite il portale onlyfans o altri analoghi?

In generale, credo proprio di no, anche se un minimo di
contestualizzazione deve essere a mio giudizio sempre considerata.

Contestualizzare cosa significa?

Semplicemente che si può considerare se l’attività di mercificazione, sia pure solo digitale, del proprio corpo da parte del coniuge é stata iniziata per – diciamo – pigrizia e brama di facili guadagni, come alternativa non certo obbligata ad un lavoro più tradizionale, ma meno redditizio, ovvero se cominciata, al contrario, in una situazione di indigenza familiare con scarsa capacità lavorativa alternativa.

👉 Un aspetto che rende degno di particolare considerazione una situazione del genere é il molto maggior discredito e, contemporaneamente, la sua molta maggior persistenza nel tempo, che si verifica sia per il coniuge che si dedica a tale pratica che per l’altro.

Se, infatti, la prostituzione tradizionale poteva essere esercitata con molta maggiore discrezione e riservatezza, quella che avviene in forma digitale non consente né alcuna forma di riservatezza né di #oblio.

Non vale obiettare, a riguardo, che le piattaforme come onlyfans consentono l’accesso solo ad un determinato numero di persone, gli iscritti, dal momento che il materiale che viene pubblicato tramite le stesse di fatto viene costantemente piratato e diffuso in rete in altri modi, una volta accaduta la qual cosa verrà dunque conservato potenzialmente per sempre.

La condotta della moglie o, se è per questo, anche del marito, dunque può essere di grave pregiudizio anche per i figli della coppia.

Da questo punto di vista, dunque, la prostituzione digitale, che, in prima approssimazione potrebbe sembrare una cosa più leggere di quella analogica tradizionale, in realtà rischia di divenire, all’esatto contrario, estremamente più pesante, perché si risolve in una continua e puntuale documentazione dell’attività stessa di meretricio, posto che proprio nella formazione e rilascio di documenti consiste l’attività stessa.

Va ricordato prima di concludere che non tutte le violazioni dei doveri derivanti dal matrimonio sono causa di addebito, ma solo quelli che sono causa della rottura della coppia. Da questo punto di vista, possono assumere rilievo le considerazioni, sopra accennate, relative alla adeguata contestualizzazione del fatto.

Piuttosto, il genitore che va su onlyfans potrebbe incorrere in problemi legali non solo con l’altro genitore, ma anche riguardo ai figli, con potenziali interventi dei servizi sociali e anche altro, a seconda della situazione.

Tutto ciò con buona pace dei media italiani che sembrano suggerire quella carriera come rimedio a tutti i problemi.

Se hai bisogno di assistenza professionale per questo o per altri temi, chiama lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente.

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Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è a Vignola, provincia di Modena, in Emilia, questo primo appuntamento potrà avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o anche tramite telefono, se lo preferisci. Per inviarmi i documenti, potrai usare questa semplice guida.

Se vuoi sapere più in particolare come funziona una consulenza con me, puoi guardare questovideo.

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riflessioni

Never complain, never explain.

L’intervista di Totti é inopportuna e patetica.

La tentazione di trovare un colpevole, che in realtà non esiste quasi mai, quando si disgrega una coppia c’è sempre.

Essa tuttavia va evitata a tutti i costi, essendo innanzitutto in contrasto con la realtà, ma soprattutto perché, se ci sono dei figli, coltivarla significa andare a denigrarne l’altro genitore.

Questa é una cosa da non fare mai, se vuoi bene ai tuoi figli, perché nessuno vuol essere figlio di una persona non di valore, nessun figlio può sentire parlare male di uno dei genitori senza dolore.

L’intervista del pupone non è nemmeno da uomo: un uomo non si lamenta mai e non fornisce mai spiegazioni.

Un uomo conduce la sua battaglia e lo fa, come diceva Chesterton (che Totti non sa nemmeno chi è), per amore di quelli che sta proteggendo dietro di sé e non per odio di quelli che combatte.

Io spero che questa intervista almeno gliel’abbiano pagata cara quelli del Corriere, perché con essa Totti:
– ha danneggiato sensibilmente la sua difesa legale;
– si è procurato molto probabilmente una denuncia;
– ha fatto soffrire i suoi figli;
– ha mancato di rispetto a colei che é ancora sua moglie: mi dispiace, ma i panni sporchi si lavano sempre e comunque in famiglia;
– ha dimostrato a tutti che come uomo vale fino a un certo punto e non oltre.

Tutta la mia comprensione umana, però se fossi stato il suo avvocato dopo questa intervista gli avrei fatto un cazziatone gigante e, se non lo avesse accettato, avrei rinunciato all’incarico.

Mi meraviglio anche molto del suo avvocato attuale, a essere sincero.

Questa vicenda contiene insegnamenti utili per tutti coloro che si trovano ad affrontare un’esperienza di separazione.

Evviva nobis ?

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diritto

Meglio la privacy o la moglie?

sono sposato da nove anni, un paio di anni fà mi sono iscritto ad un sito d’incontri inviando mie foto, in seguito ho bloccato l’account, nei giorni scorsi l’ho sbloccato, senza abbonarmi, un’amica di mia moglie ha notato il profilo e gliel’ha riferito e con questo io e mia moglie abbiamo avuto da dire, chiedo se questo comportamento, dell’amica, sia lesivo della privacy.

L’uomo contemporaneo é alla costante ricerca di risposte, mentre invece – in questi giorni sto sempre più riflettendo che – avrebbe bisogno di capire, tutto all’opposto, quali sono invece le domande che si dovrebbe fare.

Una vicenda come questa mi sembra dimostrare in maniera palmare come oggigiorno ci si fissi un po’ troppo spesso a guardare il dito che indica la luna, senza riuscire a vedere la luna stessa.

Molti vivono aspettando un segno, aspettando che qualcosa indichi loro una strada da percorrere, ma il problema spesso non sembra essere la mancanza di segni, bensì la nostra capacità di leggerli.

Ecco perché il counseling, come dico spesso, è una pratica che riguarda più le domande che le risposte, perché non propone contenuti ma aiuta semplicemente le persone a porsi le domande più funzionali.

Una delle cause più demenziali che ho affrontato nella mia ormai più che ventennale carriera di avvocato era quella che era stata intentata contro una mia cliente da una insegnante che era stata colta ad usare il cellulare durante l’orario delle lezioni, cosa vietata dal regolamento, e che aveva subito perciò una sanzione disciplinare, perché appunto era stata denunciata in questo dalla mia cliente.

In quel caso, mi meravigliai moltissimo che la mia controparte avesse trovato un avvocato disposto a sostenere una causa completamente sballata come quella, contraria al famoso ABC del diritto, che si concluse poi infatti con la condanna dell’attrice anche per lite temeraria.

Ancor prima che in diritto, la logica elementare ti dice che se fai una cazzata la colpa è tua che hai fatto una cazzata, non è colpa di chi quella cosa la fa evidenziare presso altre persone.

Se io, ad esempio, andassi a commettere una rapina, una persona mi vedesse e mi denunciasse alle autorità, io finissi in carcere in base ad una condanna emessa dalla magistratura italiana, una volta uscito dal carcere potrei forse fare una causa di risarcimento danni a quella persona che mi ha denunciato? Cioè la vera colpa della mia incarcerazione è di quella persona che mi ha denunciato o è del fatto che io sono andato a commettere una rapina?

Come ti dicevo, qui siamo proprio a livelli di logica elementare non anche di quello che dispone la legge o meno: sono cose che ognuno di noi dovrebbe capire da solo senza bisogno di consultare un avvocato o un qualsiasi altro professionista.

Naturalmente questi sono solo esempi, sono analogienper spiegare e illustrare il tessuto logico di certe curiosità che a mio giudizio sono poco funzionali.

Qual è dunque la sostanza della cosa?

A me pare che se tu sei andato sul sito di incontri essendo regolarmente sposato ci sia qualcosa da sistemare a livello di coppia o comunque da valutare e che questo sia l’aspetto importante, mentre invece non ci sono particolari disfunzionalità per quanto riguarda le amicizie di tua moglie essendo abbastanza normale che, se un’amica vede il marito di un’altra su un sito di incontri, lo posso a segnalare.

Tra l’altro tieni in considerazione che questa segnalazione avrebbe potuto essere anche completamente anonima, i mezzi tecnologici per farlo ci sono oggi e ci sono sempre stati anche in passato.

Il mio non è affatto un giudizio morale o etico, anzi non è nemmeno un giudizio. Per me ognuno può fare quello che vuole, solamente non penso che si possa essere felici con delle situazioni irrisolte o poco chiare, quindi mi pare che questo che ti è capitato sia un segno della necessità di un approfondimento del rapporto con tua moglie, qualsiasi esito possa puoi avere questo approfondimento. Esso infatti può sfociare in un chiarimento come anche potenzialmente in una separazione ma credo che i propri nodi sia giusto affrontarli.

Dopo questa lunga e a mio giudizio doverosa premessa, vengo anche a fare alcune considerazioni sulla domanda che mi avevi fatto originariamente.

Sono considerazioni generali, perché come dico spesso il mondo del diritto è fatto molto più di valutazioni e approssimazioni che di certezze. Anche per questo, è inutile andare a lambiccarsi il cervello con questioni giuridiche che per loro natura sono quasi sempre più incerte che certe e che poco peraltro hanno a che vedere con la sostanza del problema.

Una valutazione, una considerazione che c’è da fare è che nel momento in cui tu hai accettato di pubblicare i tuoi dati e la tua foto sul sito di incontri hai anche accettato che questi dati fossero accessibili alla generalità del pubblico, tra cui non solo tua moglie ma anche le sue amiche, così come qualsiasi altra persona che avesse avuto accesso.

Non si trattava, dunque, di un dato riservato, ma di un dato contenuto in un elenco accessibile a tutti. É vero probabilmente che per poterlo vedere sarebbe stato necessario iscriversi al sito di incontri, ma la iscrizione è anche vero che è aperta a tutti quindi secondo me il dato giuridicamente va considerato pubblico.

Per questi motivi, salvo maggiori approfondimenti, che mio giudizio non vale assolutamente la pena di fare, per i motivi che ho detto prima, a mio giudizio si farebbe fatica a rilevare una violazione delle regole in materia di riservatezza in un fatto del genere.

Se vuoi approfondire maggiormente, cosa che io ti sconsiglio, puoi valutare di acquistare una consulenza, altrimenti, cosa che io invece ti consiglierei, puoi valutare un percorso di counseling per poter focalizzare meglio come gestire situazioni del genere e quali nodi eventualmente ci sono da sciogliere.

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Riferimenti.

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diritto

Padre che si risposa: come si divide eredità?

MIA MADRE E MIO PADRE SONO SEPARATI .LUI HA AVUTO UN’ALTRA FIGLIA DA UN’ALTRA DONNA. MIA MADRE E MIO PADRE HANNO COMPRATO CASA DURANTE IL LORO MATRIMONIO. ORA SE MIO PADRE CHIEDI IL DIVORZIO E SI RISPOSA CON LA SUA COMPAGNA DA CUI HA AVUTO UNA FIGLIA SUL SUO 50% HANNO DIRITTO ANCHE LORO AD UNA PARTE ANCHE SE LA CASA E’ STATA ACQUISTATA CON MIA MADRE?SE SI IN CHE PERCENTUALE?

Mancano alcuni dettagli essenziali per capire, innanzitutto, qual’è la situazione proprietaria della casa all’origine, a prescindere dalle vicende intervenute successivamente, e cioè il modo in cui è avvenuto l’acquisto della casa e il regime patrimoniale dei coniugi al momento dell’acquisto, due aspetti intimamente collegati tra di loro e interdipendenti.

Supponendo, seguendo la logica dell’ipotesi più probabile, che la casa fosse stata oggetto di comunione tra i coniugi, non in regime di comunione ordinaria, ma di comunione appunto tra coniugi che, secondo la celebre forma della corte costituzionale è una «comunione senza quote», allora la situazione giuridica potrebbe essere la seguente.

La casa era appunto oggetto di proprietà condivisa sia di tuo padre che di tua madre, ma è appunto una comunione dei beni tra coniugi, quindi il fenomeno è più simile a quello di una società commerciale con un proprio patrimonio sociale, dove al posto della società abbiamo la famiglia e nel patrimonio abbiamo i vari beni entrati in comunione tra cui la casa.

Si tratta di una comunione che si scioglie al momento del decesso di uno dei due coniugi o, come è probabilmente avvenuto nel tuo caso, al momento della separazione, che ha determinato il mutamento di natura della comunione, da comunione tra coniugi a comunione ordinaria.

Dunque al momento la casa, sempre nell’ipotesi che la configurazione originaria fosse quella tratteggiata nei paragrafi precedenti, è oggetto di una comunione ordinaria al 50% dei tuoi genitori.

Se tuo padre, previo divorzio, si risposa con la sua attuale compagna, al suo decesso la moglie, tua sorella e tu sarete chiamati alla sua eredità in ragione di 1/3 alla moglie e 1/3 ciascuno tu e tua sorella – supponendo anche qui che non ci siano altri figli. Dell’eredità farà parte il 50% della casa familiare, quindi alla fine dell’intera casa voi tre «avrete diritto» a 1/6 ciascuno, mentre gli altri 3/6 rimarranno comunque a tua madre.

Attualmente, invece, che non c’è nessuna seconda moglie, ma, in assenza di divorzio, la moglie di tuo padre è ancora tua madre, il 50% della ex casa familiare di proprietà di tuo padre andrebbe diviso come segue:

  • 1/3 a tua madre
  • 1/3 a tua sorella
  • 1/3 a te

Ciò sempre a condizione che non ci sia stata – anche qui manca un dettaglio fondamentale – separazione giudiziale con addebito a tua madre, nel qual caso tua madre non sarebbe chiamata all’eredità di tuo padre, che dunque sarebbe divisa solo tra te e tua sorella.

Se vuoi approfondire ulteriore, anche se non credo che possa valerne la pena, puoi valutare di acquistare una consulenza. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Moglie si inventa violenza e ottiene la casa: che fare?

mia moglie è andata via di casa con mio figlio 13enne,si è inventata tramite un centro antiviolenza, violenza psicologica, in prima istanza ma ancora senza notifica il giudice ha deciso che dovrei lasciargli la casa con mutuo cointestato entro fine settembre, e 350 euro al mese.Come è possibile che una che si inventa una cosa del genere non rischi nulla anzi viene premiata con l’assegnazione della casa, tra l’altro guadagna più di me e si può permettere un affitto,e il marito debba solo subire, e lottare per il figlio completamente manipolato da lei

Se ho capito bene, hai «subito» una separazione giudiziale, c’è già stata l’udienza presidenziale e il presidente ha assegnato la casa familiare a tua moglie, prevedendo il pagamento di un mantenimento di 350€ al mese, non si capisce se a favore di tua moglie o per tuo figlio.

Non capisco, a riguardo, cosa c’entri la notifica. La notifica dei provvedimenti presidenziali viene fatta solo quando uno è contumace, se conosci il contenuto dei provvedimenti mi sembra improbabile che tu sia rimasto contumace.

Ad ogni modo, una soluzione di questo genere è quello che avviene di solito in casi di questo tipo, anche senza un contesto di eventuale violenza. Per la tutela del figlio minore, la casa familiare viene assegnata alla madre, che così viene a godere indirettamente di un vantaggio, ma non in quanto tale bensì quale genitore che comunemente viene ritenuto come più adatto alla cura del figlio.

Ovviamente tutto questo è oggetto di contestazione da molti anni e attualmente c’è un disegno di legge volto a cambiare questa situazione, che però non mi convince del tutto perché eventuali nuove disposizioni sono comunque destinate a fare i conti con la realtà delle famiglie disgregate che è diversa da caso a caso.

Il tuo caso, peraltro, sarebbe da approfondire perché in queste poche righe si intuisce che ci sono tematiche molto complesse, ma in questa sede non si può dire più di tanto.

Se credi, valuta di acquistare una consulenza. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani

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Cointestare immobili a un coniuge: come si fa?

io e mia moglie ci siamo sposati in uno stato di separazione dei beni. Successivamente io ho comprato alcuni immobili ed ora però vorrei che lei fosse proprietaria al 50% di tutto come se avessimo comprato in comunione di beni. Come mi conviene fare? …posso fare una donazione di tutto quello che ho nella quota dal 50 % e contestualmente passare in regime di comunione per le cose future? Considerato che abbiamo tre figli.

Puoi donare o trasferire ad altro titolo – e magari questo può essere oggetto di approfondimento, al fine di realizzare legittime situazioni di risparmio fiscale – i cespiti immobiliari che hai già acquisito.

A parte, poi, sempre dal notaio, devi stipulare una convenzione matrimoniale per passare dal regime di separazione dei beni a quello di comunione.

Ovviamente, questa convenzione non è necessaria se il tuo scopo è solo quello di intestare i futuri immobili anche a tua moglie: sarebbe anzi sufficiente, e per certi versi anche più chiaro, far partecipare tua moglie, anche se in regime di separazione dei beni, ai singoli atti di acquisto degli immobili stessi.

Anzi, il regime di comunione dei beni ha delle implicazioni che vanno oltre la mera contestazione degli immobili e che ti consiglierei di approfondire come si deve con un avvocato di fiducia per capire se effettivamente, per la vostra famiglia, conviene il passaggio ad un diverso regime patrimoniale o meno.

Se vuoi un preventivo per questa cosa, puoi chiederlo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.

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Il criterio del «tenore di vita» è davvero finito?

Interessante resistenza dei tribunali di Matera e Mantova rispetto all’imminente e per alcuni già iniziata modifica dell’orientamento della Cassazione in materia di diritto alla corresponsione dell’ assegno divorzile.

Tribunale di Matera 7 marzo 2018 Tribunale di Mantova, 24 aprile 2018

A) Nella causa per la modifica o revoca dell’assegno divorzile instaurata da un uomo nei confronti dell’ex moglie, nanti il Tribunale di Mantova, viene citata fra gli elementi a supporto della richiesta la considerazione che l’importo dell’assegno, pari all’epoca (2004) ad € 350,00.= ad oggi rivalutato in € 411,47 era stato determinato sul parametro del “tenore di vita” tenuto dalla stessa in costanza di matrimonio.

Dato l’allontanamento o presunto tale da detto parametro dopo la pronuncia del maggio del 2017, l’uomo riteneva di essere probabilmente nel sicuro alveo della modifica o esclusione del riconoscimento economico alla sua ex signora. Le richieste dell’uomo erano supportate anche dal fatto che la ex aveva anche ottenuto una quota del tfr, e che ad oggi godesse di pensione propria, pertanto non avesse più diritto a percepire anche assegno divorzile quantomeno in tal misura.

I giudici di merito respingono però con forza le richieste dello stesso, specificando che il requisito dell’assegno divorzile determinato per tenore di vita non debba per forza ritenersi superato per il nuovo orientamento detenuto dalla sentenza della Suprema Corte nel maggio del 2017 ma che anzi non può qualificarsi come giustificato motivo ai sensi dell’art. 9 della legge sul divorzio il mero mutamento di giurisprudenza in ordine ai criteri con cui deve attualmente essere commisurato l’assegno di divorzio.

L’esclusione della rilevanza del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non significa che vengano quindi modificati i parametri che sono a fondamento dell’an della misura. (cfr. sul tema Cass. n. 11504/2017). “atteso che, in caso contrario, si verrebbe ad estendere a rapporti esauriti, perché coperti dal giudicato,una diversa interpretazione della regola giuridica a suo tempo applicata ma con efficacia retroattiva ciò che non è consentito nemmeno alla legge (perlomeno in via generale: v. art.11 disp prel cc) e che produrrebbe un risultato valutato come irragionevole dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. sul tema Cass. n. 15144/2011);- ritenuto inoltre che non può neppure essere invocato il principio del c.d. “prospective overruling” atteso che il mutamento di giurisprudenza ha riguardato una norma di carattere sostanziale e non processuale (cfr. Cass. n. 6862/2014).”Iil ricorso pertanto non viene considerato meritevole di accoglimento.

B) Pronuncia ancora più solida nell’incardinamento alle norme è il provvedimento del Tribunale di Matera, sent. del 7 marzo 2018. Facendo esclusivamente riferimento alla norma sul divorzio, 898 del 1970 ed ai suoi articoli che disciplinano la regolamentazione della fine del rapporto matrimoniale.

La sentenza analizza sistematicamente che la previsione dell’assegno divorzile va intesa come un’eccezione alla drastica chiusura dei rapporti fra marito e moglie alla cessazione del rapporto di coniugio. Come tale, è un’elemento tassativo che non può e non deve essere soggetto alla valutazione di questo o quel parametro giurisprudenziale, come quello del tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio. Il requisito per beneficiare di assegno divorzile deve fondarsi sulla oggettiva mancanza di mezzi di sussistenza o sull’impossibilità di procurarseli da parte di chi lo richiede.

Ci si chiede allora, se questo rigido criterio di valutazione, assolutamente legittimo perchè legato indissolubilmente al dato normativo, possa riuscire a risolvere i conflitti o a ridurli almeno, oppure non porti gli scontri al punto di dover ridefinire il concetto di cosa sia per il singolo individuo un “mezzo di sussistenza”, un elemento cioè che per un soggettto è di essenziale importanza. Come tre pasti al giorno per qualcuno o il cellulare di ultimo modello per qualcun altro.

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Le radici dei conflitti sono sempre emotive.

Ho acquistato casa all’asta prima del matrimonio per un importo di € 170,000. Io e mia moglie siamo in regime di comunione dei beni e non abbiamo figli . La casa è intestata solo a me ( a causa di un errore dell’avvocato che ci ha seguito durante l’asta ) , però la mia fidanzata e ora attuale moglie, ha contributo all’epoca col 25% ( avevamo in totale io e lei un importo cash disponibile di € 120,000 e quindi mia moglie ha ” messo ” circa €30,000 ) . Poi sia prima e dopo il matrimonio abbiamo estinto il mutuo pagandolo insieme attraverso conto corrente bancario cointestato. Domanda: fin dal primo momento ho rilasciato nelle mani di mia moglie una mia dichiarazione scritta di pugno su cui dichiaravo che la casa era stata acquistata anche col contributo economico di mia moglie , ma a lei ora non basta più …Lei dice ” non si sa mai nella vita … ” , e di poter aver una carta scritta ufficiale su cui si evince il suo diritto sulla proprietà (anche per poter cautelare, in futuro, qualche suo famigliare in difficoltà economica). Cosa conviene fare ? Mi aiuti perchè sono molto deluso da questa mancanza di fiducia. Non negherei mai, anche in un caso lontanamente ipotetico di separazione/divorzio, quanto da lei dovuto economicamente

Direi che nella tua situazione, come spesso accade in quelle che riguardano la famiglia, ci siano due aspetti che concorrono: quello patrimoniale, relativo alla tutela economica di tutti i protagonisti della vicenda, e quello personale, relativo alla fiducia e all’investimento nella coppia.

Per cose di questo tipo, a mio modo di vedere le soluzioni non possono essere trovate in prima battuta in strumenti giuridici, come fare un documento ancora più «ufficiale» o addirittura un rogito o donazione di passaggio di una quota di comproprietà – che comporterebbe anche delle spese per tasse, notaio, geometra, ecc..

Lo strumento da utilizzare a mio giudizio è la mediazione familiare, che consente ai coniugi di potere avere un chiarimento delle rispettive posizioni, o meglio potremmo dire emozioni a riguardo, che è la prima cosa di cui hanno bisogno.

Da un lato, infatti, tu sei molto deluso da quella che percepisci come una mancanza di fiducia di tua moglie nei tuoi confronti.

Tua moglie, dal suo lato, ha comunque qualcosa che non la soddisfa a livello emotivo e che – attenzione! – non è affatto detto che venga poi soddisfatta anche facendo le cose che sembra richiedere come un altro documento ufficiale o un rogito.

Una cosa che va detta, e che è molto importante, è che può benissimo darsi che queste emozioni, questo vostro punto di vista sulla situazione, siano, se guardati da un punto di vista razionale, anche «sbagliati» e cioè privi di motivi per sussistere in realtà.

Da un certo punto di vista, è normale che un coniuge si fidi di noi ma non fino in fondo, specie in questioni patrimoniali, quindi sembrerebbe sbagliato adontarsene, però …

Però non bisogna cadere nell’errore di pensare che davvero le nostre emozioni siano «sbagliate» e finire con il giudicarci. Delle nostre emozioni dobbiamo solo prendere atto, anche quando sono paradossali o quando, se usassimo la mente razionale, potremmo valutarle come inadeguate o «ingiuste».

Prendendo atto che ci sono questi disagi reciproci, la cosa migliore è, senza appunto giudicare né noi stessi né il nostro coniuge, andare a parlarne, a partire proprio dalle emozioni (un giorno sul blog farò un post in cui spiegherò la comunicazione emotiva), davanti ad un mediatore familiare.

Da questi colloqui scaturirà un chiarimento, che sarà poi utile per capire anche cosa eventualmente fare a livello giuridico legale, sempre che, una volta chiariti, i coniugi desiderino ancora fare qualcosa, che, a quel punto, verrà fatto con molta maggiore serenità e consapevolezza, come un ennesimo investimento sulla coppia.

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Donazione alla moglie: si può revocare?

Vorrei sapere se si potrebbe REVOCARE DONAZIONE IMMOBILIARE a favore della moglie convivente da sempre con relativa rinuncio all’usufrutto e anche rinuncia da parte dei figli fatta con atto notarile, fatta chiaramente per togliere disponibilità finanziaria da un truffatore. Fare questo dimostrando che il DONATORE e’ collegato sia alla moglie che a suo tempo ha firmato in Banca come GARANTE per fargli ottenere un prestito, e sia come AUTORIZZATO DAL FIGLIO AD AGIRE SUL SUO C/C in sua vece. Si può fare domanda di revoca anche se sono passati 5 anni, oppure si puòrivalersi su moglie intestataria dell’appartamento DONATO o sul figlio per la correlazione del C/C?

È una cosa che si deve studiare ed approfondire molto di più, anche perché non si capisce nemmeno bene cosa significhi «per togliere disponibilità finanziaria ad un truffatore»: occorre capire esattamente come sono andate le cose.

Può darsi che ci siano i presupposti, in un caso del genere sembra che qualche elemento che possa costituire un’adeguata base legale per un’azione di invalidità, annullamento, revocatoria, revoca possa esserci, ma va approfondito appunto molto di più.

Questo lavoro di approfondimento deve essere condotto esaminando innanzitutto la donazione ma tutte le altre circostanze del caso che potrebbero essere rilevanti, tra cui l’esistenza di questa garanzia prestata dalla donataria a favore di questa persona – che poi andrebbe in qualche modo tuttavia ricollegata al contesto.

Se vuoi approfondire, puoi acquistare una consulenza da noi o da un altro avvocato di tua fiducia. Ovviamente, dovrai fornirgli tutta la documentazione del caso.

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pillole

Adottate anche voi una #moglie a distanza, per farvi spaccare…

Adottate anche voi una #moglie a distanza, per farvi spaccare il cazzo nelle pause di quella che avete in loco.