Chiusi con ordinanza regionale gli studi professionali, quindi direi anche gli avvocati, in Lombardia. Probabilmente, il governo nazionale farà presto un provvedimento analogo per tutta Italia. Si potrà, a mio giudizio, continuare il lavoro a distanza.
Tag: ordinanza
un ragazzo ventenne (incensurato) a causa di coltivazione con tre amici di alcune piantine di marijuana per uso proprio, è stato rinviato a giudizio. Nell’udienza preliminare il GIP ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova per un anno da parte dei quattro ragazzi. Conclusasi positivamente tale prova, il GUP, con apposita sentenza, ha dichiarato l’estinzione del reato ex art. 464 septies C.P.P. Ciò posto, e considerato tutto quanto ha formato sul blog oggetto di discussione in merito alle iscrizioni visibili sul certificato penale del casellario giudiziale e sulla visura richiesta dagli stessi interessati, desidererei conoscere come mai, nel caso di specie, anche su quest’ultima risulta la identica iscrizione del certificato penale e non risulta, invece, l’iscrizione “NULLA”,come mi è sembrato capire dovrebbe essere, atteso che non c’è stata condanna alcuna
La condanna non c’è stata, ma il reato sì, anche se poi si è estinto.
L’estinzione non determina la cancellazione «storica» del reato.
Anche chi ha ottenuto la dichiarazione di estinzione del reato a seguito di sentenza, come ad esempio la sentenza di patteggiamento, conserva il precedente, nonostante l’intervenuta estinzione.
Nel caso della messa alla prova, peraltro, il codice prevede che la stessa ordinanza di ammissione della messa alla prova venga iscritta nel casellario. Questa disposizione, tra l’altro, è stata mandata nel 2017 alla corte costituzionale per il vaglio di costituzionalità sulla base di una serie di considerazioni, mi pare dal tribunale di Firenze. Ad ogni modo, fino ad eventuale dichiarazione di incostituzionalità, la ordinanza continuerà ad essere iscritta – cosa che serve nel caso in cui la stessa persona richieda la messa alla prova in un altro diverso procedimento in cui è coinvolta.
Analogamente, la permanenza dell’iscrizione serve anche per valutare la eventuale nuova richiesta di messa alla prova, da parte della stessa persona, che avvenga dopo che la messa alla prova, nel primo procedimento, è stata completata positivamente e si è conclusa con la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato.
L’estinzione del reato elimina gli effetti penali, e spesso nemmeno tutti, dello stesso, ma non cancella il precedente.
Per la cancellazione del precedente, l’unica ipotesi è quella dell’abrogatio criminis e cioè della depenalizzazione del fatto come reato, come è avvenuto ad esempio per coloro che avevano un precedente per ingiuria, che al momento è solo un illecito amministrativo.
Non credo che possa valere la pena approfondire ulteriormente, ma se vuoi farlo puoi valutare l’acquisto di una consulenza.
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Il mio avvocato mi ha scritto una lettera per informarmi di come è andata l’ultima udienza del mio processo, civile, e mi ha detto che il giudice al termine si è riservato. Ma che cosa vuol dire?
E’ molto semplice, vuol dire che il giudice si è limitato a prendere atto di quanto hanno scritto o fatto le parti, ma non ha ancora deciso niente e lo farà solo in seguito con un provvedimento, che di solito è una ordinanza, a parte.
E’ un sistema che i giudici usano molto spesso, quando c’è da decidere una questione, o una serie di questioni, più complicate del solito, oppure quando si prevede una decisione più spiacevole del solito, oppure anche semplicemente come metodo di lavoro standard.
Una udienza dove solitamente i giudici si riservano è quella prevista dall’art. 184 cod. proc. civ., dove si dovrebbe decidere sulle prove da ammettere e da raccogliere nel corso del processo. A questa udienza si arriva dopo che ciascuna parte ha depositato le tre memorie previste dall’art. 183, comma 6°, cod. proc. civ. quindi è naturale che il giudice voglia leggersi tutto per bene prima di decidere ed è molto difficile che possa prendere questa decisione all’udienza. Un’altra udienza in cui solitamente c’è la riserva è la prima o seconda udienza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando c’è da valutare se concedere o meno la provvisoria esecutorietà del decreto opposto. Oppure le udienze dei procedimenti cautelari urgenti, tra cui anche la CTU preventiva. Ma non solo, questi sono solamente alcuni esempi.
Non è possibile sapere in generale quali sono i tempi che il giudice impiegherà per “sciogliere la riserva” cioè per fare il provvedimento, perchè questi variano da giudice a giudice e, anche per lo stesso giudice, da momento a momento, si può solo rimanere in attesa. Purtroppo, non ci sono tempi standard di riferimento.
Alcuni giudici fanno in un paio di settimane, altre in alcuni mesi, altri purtroppo possono impiegare anche più di un anno, anche fino a tre mi è capitato, senza che abbia rilevanza al riguardo nemmeno la complessità delle questioni che devono vedersi, ma il loro carico complessivo di lavoro. Quando il giudice decide, comunque, e fa l’ordinanza, questa viene notificata, oggigiorno di solito tramite pec o fax, all’avvocato, oppure tramite ufficiale giudiziario. Vedrai che quando l’ordinanza gli verrà notificata, il tuo avvocato ti aggiornerà.
Noi, come studio, controlliamo anche tutti i giorni l’eventuale scioglimento delle riserve all’interno del sistema polis web, dove risulta appunto quando i giudici fanno i provvedimenti, quindi possiamo venire a conoscenza dello scioglimento della riserva anche prima che ci sia notificato il provvedimento.