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riflessioni

8 cose sulle eredità… non ancora aperte.

1) Una eredità si apre solo al momento della morte della persona della cui successione si tratta.

2) Prima della morte, e quindi dell’apertura della successione, i potenziali eredi non hanno alcun diritto sui beni, ad esempio, del loro ascendente.

3) La posizione di chi potrebbe essere, in caso di decesso, chiamato ad una eredità é di semplice aspettativa.

4) Questo significa che finché una persona é in vita può spendere come e quanto vuole i suoi soldi, gli eredi avranno solo quello che eventualmente sarà rimasto al momento della morte.

5) Dunque chi é tendenzialmente destinato a diventare erede di una persona non può in alcun modo sindacare come e quanto quella persona spenda i propri soldi.

6) Finché una successione non è aperta, non si può in alcun modo fare dei contratti su di essa: non ci si può obbligare ad accettarla, né a rinunciarla, né si possono fare altri accordi sui beni che un domani dovrebbero farne parte.

7) In Italia infatti c’è il divieto dei patti successori: gli accordi su una successione non ancora aperta sono nulli.

8) Nel caso in cui un genitore o un altro ascendente o parente perda, in tutto o in parte, la capacità di intendere e di volere e si teme che dilapidi il suo patrimonio, la soluzione da valutare é quella dell’ amministrazione di sostegno.

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diritto

Voglio fare testamento: come si procede?

Evita di fare un testamento invalido.

Avrei bisogno di fare testamento… Come posso procedere?

Le forme principali di testamento sono due:

  1. testamento olografo;
  2. testamento pubblico.

Nessuno di questi due testamenti è fatto da un avvocato, ma può senz’altro essere redatto con l’assistenza e la consulenza di un avvocato, specialmente nei casi in cui il patrimonio di cui si vuole disporre è di una certa entità o anche semplicemente per evitare di fare, come purtroppo molto spesso succede, un testamento invalido, che poi può essere impugnato.

Nel nostro paese, la libertà di disporre per testamento è peraltro molto limitata. Se una persona ha un coniuge e/o dei figli, la quota delle proprie sostanze di cui può disporre per testamento è molto limitata. Tutto il resto va necessariamente agli eredi necessari, persone cui la legge riserva comunque una quota dell’eredità.

testamento documento legale

Un figlio, ad esempio, è sempre un erede necessario e il padre o la madre non possono «diseredarlo», come prometteva costantemente di fare zio Paperone con Paperino…

La parte di cui si può disporre per testamento, in questi casi, è appunto limitata e dipende dalla presenza o meno, e, nel primo caso, dal numero di eredi necessari.

Un discorso a parte vale per le aziende, per le quali le esigenze di continuità delle medesime hanno fatto sì che la legge abbia riconosciuto all’imprenditore il potere di decidere, ad esempio, a quali tra i suoi svariati figli destinare l’azienda di famiglia, restando agli altri solo una liquidazione. Questo serve per evitare che una azienda di pregio, che magari costituisce una importante risorsa per l’economia, anche solo locale, finisca in malora per liti tra eredi. È una riforma recente, peraltro.

Va notato, peraltro, che un testamento redatto in violazione dei diritti degli eredi necessari e quindi delle quote di legittima è perfettamente valido ed efficace. Può ovviamente essere impugnato da parte degli eredi pretermessi, ma finché non viene eventualmente impugnato continua a produrre i propri effetti e diventa anche definitivo se non impugnato entro i termini di legge. Da ciò consegue che alcune persone redigono testamenti che sanno essere impugnabili, confidando sul fatto che chi è legittimato ad impugnarli difficilmente lo farà o che, nel caso in cui ciò avvenisse, sarebbe poi facile per le persone interessate raggiungere un accordo.

Ma chiudiamo la parentesi e torniamo ai testamenti.

Scegli un tipo.

Quello olografo è un testamento scritto di proprio pugno, cioè a mano, dal testatore, da lui datato e sottoscritto. Tutti questi tre elementi, la scrittura di pugno, l’indicazione della data e la sottoscrizione sono essenziali per la validità del testamento. Chiaramente, il testatore può farsi scrivere la «bozza» del testamento da un avvocato, anzi, se non è scemo, specialmente nel caso in cui ci siano cose di una certa importanza da gestire, come ad esempio immobili, se la farà sempre scrivere da un avvocato competente. Il testamento olografo viene poi conservato senza particolari formalità in casa, naturalmente comunicando a persone di fiducia la sua esistenza, oppure presso lo studio di un professionista, in questo secondo caso bisognerà pagare per il servizio di deposito e gestione che verrà effettuato dopo l’apertura della successione e cioè il decesso.

Il nostro prodotto a forfait per l’assistenza per la redazione di bozza di un testamento olografo si trova qui

Il testamento pubblico è invece quello raccolto da un notaio e fatto presso lo stesso.

La differenza tra i due testamenti è grossomodo che l’olografo costa molto meno del pubblico, ma, avendo natura sostanzialmente di scrittura privata, offre minori garanzie di tenuta rispetto ad un testamento pubblico, che può comunque essere contestato sotto molteplici profili, compresa la capacità di testare e quindi di intendere e di volere del suo autore, ma più difficilmente, dal momento che tutto è avvenuto davanti ad un pubblico ufficiale.

Nel caso, dunque, di persone che non presentano particolari problemi di lucidità e non dispongono di un grande patrimonio, il testamento olografo può andare benissimo. Anche perché, come vedremo subito dopo, essendo un testamento più informale, è anche più facile modificarlo e si presenta dunque più elastico rispetto a quello pubblico. Quest’ultimo, il testamento pubblico appunto, può essere invece interessante se ci possono essere problemi di possibili contestazioni o se il patrimonio è molto importante, cosa che giustifica l’adozione di maggiori formalità.

Per i costi del testamento pubblico, non sono in grado di aiutarti: devi chiedere un preventivo ad un notaio. Di solito costa circa 7/8 volte di più di un olografo, grossomodo.

Come accennato, il testamento è sempre revocabile. Si può revocare tout court oppure si può modificare, sostituendolo con un nuovo testamento. Vale la regola per cui prevale sempre il testamento successivo. La libertà di testare permane pienamente sino al momento della morte, cosa che gli antichi giuristi romani esprimevano con l’immagine plastica usque ad extremum vitae exitum. Il testamento, dunque, non è un contratto: non si può fare alcun affidamento su quanto disposto in esso, nemmeno se si svolgono delle prestazioni che, da parte di chi le pone in essere, vengono sentite come in rapporto di corrispettività. Se io ad esempio ti lascio tutte le mie sostanze in cambio del fatto che tu ti prendi cura di me durante la vecchiaia, tu lo fai per anni, ma poi io, gli ultimi tre giorni di vita, cambio idea e lascio tutto ai miei gatti, il secondo testamento a favore dei gatti (diciamo una onlus che protegge i gatti) è validissimo e non può essere impugnato per il lavoro svolto, per il quale semmai spetterà un’azione per il conseguimento della retribuzione o per arricchimento senza causa.

Cosa fare adesso?

Se vuoi direttamente che ci mettiamo al lavoro sulla redazione del testamento, puoi acquistare il prodotto relativo da qui.

Se invece pensi che prima di procedere sia più opportuno approfondire puoi valutare una consulenza da questa pagina.

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diritto

Immobile intestato ad altri per errore: che fare?

qualche settimana fa ho deciso di ristrutturare casa dei mie genitori ed ho incaricato un tecnico di preparare la documentazione, ma dopo qualche giorno mi dice che non risulta nessun immobile intestato ai miei genitori, facciamo delle ricerche e scopriamo che il mio dirimpettaio nel 92 ha fatto una donazione ai nipoti e che il notaio a indicato nell’atto il sub dell’appartamento dei miei genitori (infatti facendo una visura storica si vede che fino al 92 l’appartamento faceva parte del patrimonio dei mie genitori poi ad un tratto scompare). Ora ho contattato il mio dirimpettaio che vive fuori spiegando il problema ma mi è sembrato poco collaborativo, siccome vorrei ristrutturare usufruendo degli sgravi fiscali come posso convincerlo e nel caso non volesse sentire ragione c’è una soluzione per poter rettificare l’atto anche a mie spese e poi eventualmente citarlo in giudizio

Ti sei mosso nel modo giusto, provando prima a chiedere informalmente all’altra parte interessata se non fosse disposta a rimediare il problema, ottenendo però una collaborazione non sufficiente.

A questo punto, è ora di passare ad una comunicazione più ufficiale, per iscritto e tramite un avvocato.

Si tratta di un problema abbastanza banale, ma che con la collaborazione del tuo vicino potrebbe essere risolto molto più velocemente e con minor spesa che in mancanza della stessa, per cui vale sicuramente la pena di provare a trovare una soluzione prima di andare in causa.

Il problema, peraltro, va risolto a prescindere dalla tua necessità di ristrutturare o altro, per la salvaguardia del tuo patrimonio immobiliare di famiglia.

Quello che devi fare è scegliere con cura un bravo avvocato che invierà una diffida al tuo vicino in cui gli si manifesta l’esistenza del problema e gli si chiede di prestare la sua collaborazione a risolverlo, specificando che eventualmente si è disponibili anche a contribuire, ed in che misura, alle spese relativa e precisando, da ultimo, che in mancanza si dovrà poi purtroppo procedere giudizialmente.

Questo è il «passo» successivo al momento necessario per la trattazione del tuo problema, quello che poi si dovrà fare dipende da quale sarà il risultato ottenuto o meno.

Quindi ora devi incaricare un legale. Se vuoi valutare la nostra offerta a riguardo, puoi vederla qui. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.