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se la ex moglie non paga le spese della sentenza di divorzio cosa si può fare?

un anno fa mi e’ stata aggiudicata una sentenza di divorzio e la condanna della mia ex moglie a pagare le spese quantificate in euro 6000 circa ora non sono ancora riuscito a riscuotere tale credito in quanto a lei non risulta essere intestato niente..non lavora e non ha entrate quale deve essere la soluzione da intraprendere

Bisogna studiare la situazione di tua moglie, che peraltro per te non dovrebbe comunque essere difficile essendo in passato stati sposati, per vedere se ci sono sostanze aggredibili e cioè sottoponibili a qualche forma di pignoramento o esecuzione. Nel caso, ci si può anche avvalere dei servizi di una apposita agenzia di investigazioni.

Se, terminata questa disamina, non risultano possibili beni o sostanze pignorabili, puoi valutare una denuncia penale per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, che mi pare sia prevista dall’art. 388 cod. pen., ma, anche in quel caso, la vedo abbastanza grigia, dal momento che se è nullatenente potrebbe essere comunque mandata assolta.

Altre strade non esistono, purtroppo, ed è inutile starci tanto sopra: fai serenamente questo analisi e poi prendi una decisione. La tua sentenza vale 10 anni, poi cade in prescrizione se non la rinnovi. Se in futuro tua moglie dovesse entrare in possesso di beni, potresti agire, quindi potresti anche tenere il titolo nel cassetto per un po’, per poi tirarlo fuori in tutto il suo splendore tra qualche anno.

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Il figlio può acquistare la casa del padre messa all’asta?

In un’asta giudiziaria di un’immobile del padre, il figlio che sta nello stesso stato di famiglia può acquistare il bene all’asta e quindi diventare proprietario?

L’art. 571, comma 1°, cod. proc. civ. dice che «ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’immobile pignorato».

La giurisprudenza ha aggiunto che questa disposizione va interpretata in modo letterale, senza possibilità di applicazione analogica: infatti “nell’espropriazione forzata immobiliare è legittimato a fare offerte all’incanto e offerte di aumento di sesto anche il coniuge del debitore esecutato in regime di comunione legale dei beni, poiché la norma che esclude la legittimazione del debitore esecutato è eccezionale, non suscettibile di applicazione per analogia” (Cass. civ. 02.02.1982 n. 605, Foro It., 1982, I, 1979, Giust. Civ., 1982, I, 1250).

Quindi il figlio del debitore può depositare la propria offerta e partecipare all’asta.

Attenzione però al caso in cui il debitore è già defunto e il figlio ne è erede puro e semplice: in questo caso, si ritiene che il divieto gravante sul debitore si trasmetta anche agli eredi e quindi il figlio, essendo subentrato nella stessa posizione del padre, non può presentare offerte.