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Polizza di tutela legale: copre le case prese all’asta?

In un’asta ho acquistato un’abitazione occupata dall’ex titolare del diritto di abitazione, Questi ha fatto:
– “Ricorso per provvedimento d’urgenza ante causam”;
– “Reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies cpc”;
entrambi non sono stati accolti. Ho la “Tutela legale” e ho chiesto l’assistenza di un legale per la difesa della proprietà dell’abitazione stagionale.
L’assicurazione mi ha risposto: “La lite ha attinenza la liberazione di un immobile perché abitato da terzi che non intendevano rilasciarlo spontaneamente. L’immobile non era quindi nella disponibilità dell’Assicurata al momento del sorgere della controversia e pertanto non poteva costituire Sua abitazione”. La polizza art. 2.3 lettera m) esclude la garanzia per le vertenze non attinenti ad immobili non costituenti l’abitazione principale o stagionale dell’Assicurato.
Ci troviamo dunque costretti, nostro malgrado, ad archiviare il caso assicurativo.
Il mio problema rientra nei casi assicurati ?
Cosa posso fare ?

Credo che abbia ragione la compagnia.

Tutte le assicurazioni di tutela legale prevedono la copertura di tutti gli immobili «direttamente utilizzati» dall’assicurato, con questa formula o con formule analoghe.

La previsione di formule che circoscrivono il rischio in questo modo serve a calibrare esattamente il prodotto assicurativo sul patrimonio, anche immobiliare, del singolo assicurato. Pensa ad esempio ad una persona, e ce ne sono, io ne conosco diverse, che ha una cinquantina di appartamenti e di conseguenza alla mole di contenzioso che può sviluppare nel corso di un anno assicurativo… Questa persona non è giusto che paghi ad esempio lo stesso premio di 200€ che paga un altro assicurato che ad esempio ha solo un immobile, la prima casa di abitazione.

Naturalmente, poi, la polizza di base può essere estesa anche alle abitazioni ulteriori alla prima, ma in questo caso il premio si adegua, per essere calibrato sul patrimonio dell’assicurato e sulla conseguente probabilità o potenzialità di sviluppo del contenzioso in regime di polizza. Cioè, pagando un premio più alto si possono coprire anche le seconde case, eventualmente quelle acquistate per metterle a reddito concedendole in locazione e così via.

Se non si sottoscrivono queste estensioni speciali, la polizza rimane confinata e circoscritta alla tutela dell’abitazione principale dell’assicurato, cioè alla «situazione standard» su cui è stato calibrato il prodotto assicurativo, quello di una famiglia con una casa di abitazione. Ricordo che oggigiorno un prodotto del genere costa 150/200€, non è pensabile che possa essere esteso ulteriormente rispetto a questa ipotesi di base.

Tra l’altro tu parli di «abitazione stagionale», lasciando intendere che questa che hai acquistato all’asta sarebbe per giunta un’abitazione ulteriore rispetto alla tua prima e nelle tue intenzioni destinata a servire come seconda casa.

Non credo, per questi motivi, ci sia nulla di utilmente esperibile.

Se il problema sono le spese legali che immagino il giudice abbia compensato o che comunque non sono recuperabili dalla controparte, prova eventualmente a negoziare un po’ con il tuo avvocato, vedrai che un pochino almeno sarà disposto a venirti incontro. Puoi anche far fare un controllo ad un altro legale circa la regolarità delle parcelle che ti sono state presentate, giusto per maggior sicurezza.

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Che fare se un condomino si appropria di un pezzo di cortile?

Un nostro condomino (tra l’altro il padre della amministratrice del condominio) ha aperto una porta sul cortile condominiale recintandone una parte con un muro. Il cortile è sempre stato interamente di proprietà del condominio dal 1964 (data di costruzione del palazzo) fino ad ora .
Il precedente proprietario dell’appartamento, al quale è stato annesso il pezzo di cortile in questione, non ha mai rivendicato detta proprietà e l’attuale, anni fa, chiese di poter acquistare dal condominio il pezzo di cortile di cui ora si è appropriato vantando documentazione che gliene riconosce il diritto (francamente non sappiamo come abbia potuto procurarsi questa documentazione). Cosa possiamo fare?l’amministratrice non ha mosso un dito

Il primo passo, come quasi sempre accade, è quello di inviare una diffida tramite un avvocato, dove si chiede la demolizione delle opere realizzate, e la «restituzione» al godimento comune della porzione di cortile in questione, invitando controparte, se in possesso di documenti che ne dimostrano la titolarità esclusiva, ad esibirli.

Prima di inviare la diffida, naturalmente, l’avvocato che deciderete di assumere potrà studiare un po’ la situazione per vedere se si possono avere maggiori dettagli a favore dell’una o dell’altra ricostruzione circa la proprietà del bene in questione.

L’amministratrice, trattandosi di parti comuni, avrebbe dovuto a mio giudizio pronunciarsi ed attivarsi, quindi la diffida sarebbe da mandare anche a lei per quanto di competenza.

Dopo la diffida, si valuta in base al riscontro che si è ricevuto ed a come si è evoluta (o, tutto al contrario, non si è evoluta) la situazione.

In caso sia opportuno, dopo adeguate valutazioni, procedere con il ricorso alla magistratura, in questi casi di solito personalmente deposito un ricorso per provvedimenti d’urgenza, in cui chiedo una serie di misure eterogenee tra loro (ristabilimento del possesso, 700, denuncia di nuova opera, ecc. ecc.) tra le quali sarà il giudice a scegliere la più idonea.