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Strada vicinale ad uso pubblico e mezzi pesanti: si possono vietare?

DOMANDA – abito in una strada vicinale ad uso pubblico facente parte del Consorzio Strade Vicinali del Comune di Pianoro. Il tratto terminale della strada, che conduce a 9 proprietà tra le quali la mia, ha una discreta pendenza ed è soggetto a cedimenti a valle, per una lunghezza di circa 50/70 metri, da sempre tanto che ogni due/tre anni viene riasfaltato. Alcuni frontisti vorrebbero limitare la portata dei veicoli a 3,5 tonnellate, nel tratto in questione, sostenendo che il regolamento consorziale lo ammette. La strada è l’unico accesso alle proprietà sopracitate; la mia domanda è: potrebbe essere posto tale limite in considerazione delle necessità dei residenti (fornitura gpl, legna/pellet, pulizia fognature, mezzi di soccorso, di protezione civile, antincendio ecc?)

— RISPOSTA – Il limite potrebbe forse essere posto in ambito privatistico, ma non varrebbe comunque per le forniture di servizi essenziali o pubblici, come quelli dei vigili del fuoco, le ambulanza, ma anche, più banalmente, quelli di servizio di operatori di servizi considerati di pubblica utilità.

Se, inoltre, sulla strada grava una servitù di uso pubblico, la questione diventa una questione relativa al contenuto della servitù, che, in mancanza di indicazioni provenienti dal titolo costitutivo della stessa, che nel caso delle strade vicinali manca quasi sempre, deve essere desunto dal modo in cui il titolo è stato sempre posseduto, cosa che a mio modo di vedere probabilmente depone a favore di un contenuto più largo, non essendosi mai vietata prima la percorrenza a mezzi superiori ad un certo tonnellaggio…

Insomma, la risposta sembra essere più negativa che positiva e l’utilità di fare una mossa del genere sembra dubbia, considerato che, in ogni caso, e qualunque inquadramento della situazione si giungesse ad adottare, ci sarebbero comunque le eccezioni dei servizi pubblici.

Probabilmente è più consigliabile cercare di intervenire a livello strutturale.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente.

Puoi anche acquistare online direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è qui, a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o persino tramite telefono, se lo preferisci; ormai più della metà dei miei appuntamenti quotidiani sono videocall.

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Auto alluvionata in officina: chi paga?

La mia auto era in officina per la revisione quando é venuta l’alluvione in Romagna. É stata sommersa completamente e occorrerebbero oltre 20.000€ per rimetterla in grado di funzionare di nuovo. Posso chiedere i danni a qualcuno o me li devo tenere?

Le officine sono tenute a rispondere dei danni ai mezzi che sono loro affidati, ci mancherebbe altro, ma qui c’è la forza maggiore che esclude la responsabilità.

Nessuna assicurazione, peraltro, copre le calamità naturali, é un rischio troppo diffuso e grave, una compagnia che lo facesse comunque andrebbe in fallimento e non riuscirebbe a pagare nessuno. Le assicurazioni funzionano solo fino a che c’è un determinato rapporto sinistri / premi.

La domanda di risarcimento va indirizzata, e ti consiglio di farlo appena possibile e nel modo giusto, agli enti che avevano obblighi di protezione circa la prevenzione dell’alluvione.

Per questo, una assicurazione di tutela legale come Arag, UCA, Das, che tu molto probabilmente non avrai, avrebbe aiutato molto.

Provo molto dolore a sapere di danni del genere. Durante i giorni dell’alluvione pensavo al mio Volkswagen t5, che ho acquistato da un proprietario di Lugo… Mi piace pensare di averlo in qualche modo «salvato».

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, o incaricarmi già di fare la richiesta danni, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente.

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diritto

Polizza di responsabilità civile del capo famiglia: 10 cose da sapere

1. **Cos’è la polizza responsabilità civile capofamiglia?**\
È una copertura assicurativa che tutela il capofamiglia e i suoi familiari da eventuali danni involontari causati a terzi.

2. **Chi è coperto dalla polizza?**\
La polizza copre il capofamiglia, i familiari conviventi e talvolta anche gli animali domestici.

3. **Cosa copre la polizza?**\
Copre danni involontari a persone, cose o animali causati dal capofamiglia o dai suoi familiari.

4. **Quali danni non sono coperti?**\
La polizza non copre danni volontari, causati da guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

5. **Come funziona il risarcimento?**\
In caso di danno, l’assicurazione provvede al risarcimento del terzo danneggiato, fino al limite massimo stabilito dalla polizza.

6. **Qual è il massimale della polizza?**\
Il massimale è l’importo massimo che l’assicurazione si impegna a pagare in caso di danno. Varia in base alle condizioni contrattuali.

7. **È obbligatoria la polizza responsabilità civile capofamiglia?**\
No, non è obbligatoria, ma è consigliata per proteggere la famiglia e la casa da eventuali richieste di risarcimento.

8. **Come scegliere la migliore polizza?**\
Confronta diverse offerte, valuta i massimali, le franchigie e le esclusioni. Tieni presente anche il costo del premio annuale.

9. **Come funziona la denuncia di un sinistro?**\
In caso di sinistro, bisogna informare tempestivamente l’assicurazione e fornire tutte le informazioni e i documenti necessari.

10. **È possibile ottenere sconti sulla polizza?**\
Sì, alcune assicurazioni offrono sconti in base a particolari condizioni, come l’assenza di sinistri pregressi o l’installazione di sistemi di sicurezza.

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diritto

Commercialista che sbaglia: chi paga?

anni addietro ho effettuato tramite commercialista la compilazione del modello 730
A distanza di 9 anni mi arriva la richiesta di un risarcimento da parte di agenzia delle entrate in quanto il 730 è stato compilato in maniera errata (sul foglio del verbale vi è l’annotazione dello studio che ha effettuato il modulo)
La domanda è……devo pagare io? posso richiedere un risarcimento allo studio? deve pagare direttamente tutto lo studio?
  1. La prima cosa da fare è identificare le responsabilità in merito alla compilazione errata del modello 730.
  2. A tal fine, è necessario prendere visione del verbale e valutare se il commercialista/studio abbia effettuato una compilazione scorretta o se vi siano state indicazioni errate da parte dell’utente.
  3. In caso di compilazione scorretta da parte del commercialista/studio, sarà opportuno valutare la possibilità di avviare un’azione legale per chiedere un risarcimento.
  4. Infatti, l’utente potrebbe aver subito un danno patrimoniale a seguito della compilazione errata del modello 730.
  5. Inoltre, l’utente potrebbe avere diritto ad un risarcimento in caso di responsabilità del commercialista/studio.
  6. Tuttavia, è necessario considerare che la legge potrebbe prevedere un limite massimo di cinque anni per la richiesta di risarcimento del danno.
  7. Pertanto, l’utente potrebbe non avere più diritto al risarcimento a causa del decorso del tempo.
  8. A tal proposito, è opportuno effettuare un’attenta valutazione della situazione, anche in considerazione della possibilità di riapertura dei termini di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
  9. In ogni caso, l’utente potrebbe presentare una richiesta di rimborso allo studio, nella quale indicare la possibilità di un risarcimento in caso di compilazione errata da parte del commercialista/studio.
  10. Infine, l’utente dovrebbe verificare con l’Agenzia delle Entrate la possibilità di una definizione agevolata della controversia in caso di compilazione errata del modello 730.

Quando hai i documenti, se vuoi procedere chiama lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; altrimenti, puoi acquistare direttamente da qui: in questo secondo caso, sarà lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della riunione.

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Quando il danneggiato temporeggia.

Mio figlio 24 anni l amico 27 scherzando tra ragazzi involontariamente gli ha spezzato mezzo dente . Da subito mio figlio gli ha detto te lo faccio sistemare .ora premetto che il ragazzo essendo figlio del xxx .ha iniziato: vado con mio padre .il dente me lo hanno sistemato però devo fare vari lavori in più può esse fra dieci anni devo rifarlo. Ci senbra che voglia un po’ ” tenerci sulle corde ” anche perché avevamo proposto di andare subito dal nostro dentista. Comunque assolutamente è stato un incidente e come dobbiamo comportarci?

In questo caso, la cosa migliore è parlare con il figlio dell’amico e spiegare loro che l’incidente è stato assolutamente involontario e che si vuole essere pronti a prendersi tutte le responsabilità del caso.

Si dovrebbe poi offrire di pagare le spese mediche dell’amico per curare il dente e risarcirlo per qualsiasi altro danno arrecato.

Se l’amico insiste sull’idea di attendere dieci anni prima di rifare il dente, si dovrebbe essere pronti ad accettare le sue condizioni, ma anche essere aperti al dialogo e a cercare una soluzione più rapida e soddisfacente per entrambe le parti.

Suggerirei di fare seguire la trattativa ad un avvocato.

Se vuoi procedere chiama lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; altrimenti, puoi acquistare direttamente da qui: in questo secondo caso, sarà lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della riunione.

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In caso di frana: sono responsabile?

Note dell’episodio.

In questo contenuto, rispondo alla seguente domanda di un utente:

«Sono in procinto di acquistare un terreno agricolo su in lato si affaccia su una scarpata dove il terreno appartiene ad un privato oltre questa striscia abbiamo un fiume. Il dislivello fra il mio terreno e il fiume è circa 35/40 metri. Il geometra aprendo il mappale mi ha fatto vedere che una parte del terreno come tutta la costa segue il fiueme per diversi km ? stato indicato come franoso da moltissimi anni anche se a parte qualche piccolissimo cedimento non si notano fenomeminnacoscopici. Mi chiedo Acquistando il terreno in caso di frana che interessi il mio terreno e quello del proprietario sottostante il cui appezzamento dovrebbe essere indicato come boschivo sono obbligato sl ripristino e al consolidamento del terreno nel caso mi venga fatta esplicita richiesta ?Oppure in caso di frana essendo terreni sottostanti praticamente inagibili lo stato degli stessi potrebbe essere lasciato al suo corso naturale di assestamento del fronte franoso.»

Riferimenti.

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Mandorle troppo dure che spaccano un dente: cosa fare?

Note dell’episodio.

In questo episodio ti parlo di sicurezza dei prodotti e di che cosa si può fare quando si rimane vittima di un prodotto che ha causato un danno.

A partire come sempre dalla domanda di una nostra lettrice:

«Buongiorno, ho avuto un problema con delle mandorle molto molto dure acquistate in coop, mentre la stavo masticando mi è saltata via la capsula, si è rotta e non decementata come pensato inizialmente e la mandorla è rimasta intatta. La domanda è questa:posso far denuncia alla cooperativa per le spese dentistiche a cui andrò incontro? Grazie della risposta»

Mandorle

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CTU preventiva per malasanità: come funziona?

vorrei fare un atp per malasanità ma ho visto che tra i vari ctu c’è un medico con il quale ho fatto in passato una visita riguardo all’intervento che ho subito.
Se sfortunatamente il giudice mi dovesse assegnare questo medico posso chiedere di cambiarlo? Però non posso provare di aver fatto una visita con lui.
Se la conciliazione dovesse fallire chi paga gli avvocati della controparte?

Più che l’ATP consiglio in generale il procedimento ex art. 696 bis cod. proc. civ..

Che significa «tra i vari CTU»? Se hai guardato l’elenco dei CTU presso il tribunale, mi sembra che sia piuttosto lungo e che sia altrettanto improbabile che proprio quel medico possa essere nominato. Nel caso succedesse, ovviamente, potresti chiedere di provvederne alla sostituzione per i motivi che hai già indicato, anche se la mancanza di prove a riguardo potrebbe essere un problema.

Le spese non vengono regolate in base al fallimento o meno della conciliazione, una situazione che, del resto, si farebbe fatica a mettere in capo all’una piuttosto che all’altra parte. Di solito, nei procedimenti ex art. 696 bis cod. proc. civ. le spese non vengono regolate, i magistrati si limitano a rimandare alla successiva fare di merito.

In generale, per le ipotesi di responsabilità professionale fare, come primo passo, un ricorso ex art. 696 bis cod. proc. civ. è la mossa più azzeccata.

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Infortunio a scuola: chi è responsabile?

Essere genitori si sa, comporta molte preoccupazioni nei confronti dei figli, soprattutto quando in tenera età, questi iniziano a frequentare la scuola dell’infanzia.

La scuola dell’infanzia rappresenta la prima fase del percorso educativo, caratterizzata da gioco e convivenza con i compagni in preparazione alla scuola primaria, ma cosa succede se nostro figlio subisce un infortunio nei locali dell’asilo? Di chi è la responsabilità? A chi spetta il risarcimento dei danni?

In questi casi non è assolutamente semplice comprendere di chi sia la responsabilità e come muoversi di conseguenza per ottenere tutela ed essere risarciti per il danno subito e spesso ci si ritrova davanti a numerosi dubbi.

A fare chiarezza sul tema, è intervenuto il Tribunale di Ravenna, che con la recente sentenza n. 213/2018, ha fornito delle risposte precise circa l’ambito di responsabilità dell’asilo nei casi di caduta di uno dei bimbi all’interno della struttura. In particolare, nel caso in esame, i genitori del minore avevano agito in giudizio per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e morale, in seguito all’infortunio del loro bambino nei locali dell’asilo comunale di Ravenna.

Le conseguenze del danno, accertate da apposita Consulenza tecnica d’ufficio, erano “lesioni permanenti consistenti in esiti di cicatrice asolariforme in regione periorbitaria sinistra di lunghezza, pari a 1,3 cm; un danno biologico permanente pari al 3%; invalidità temporanea parziale di 30 giorni”.

È bene precisare, prima di entrare nel merito della vicenda, che con l’accoglimento della domanda di iscrizione presso un istituto scolastico e la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, sorge un vincolo negoziale tra le due parti, dal quale discende, accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità e sulla sicurezza dell’alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica. Pertanto la scuola è tenuta ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che gli alunni subiscano degli infortuni all’interno della struttura scolastica.

In considerazione di tutto ciò, la consolidata giurisprudenza riconosce due tipi di responsabilità ravvisabili in capo al Ministero dell’Istruzione o all’ente gestore di una scuola privata quando gli alunni subiscono danni nel periodo in cui dovrebbero essere vigilati dal personale scolastico:

  • contrattuale: se la domanda è fondata sull’inadempimento dell’obbligo di vigilare o di tenere o non tenere una determinata condotta;
  • extracontrattuale: se la domanda è fondata sulla generale violazione di non recare danno ad altri, ex articolo 2043 c.c.

La Cassazione, ritenendo che “lo stesso comportamento può costituire fonte per il suo autore sia di una responsabilità da inadempimento, sia di una responsabilità da fatto illecito, quando l’autore della condotta anziché astenersene la tenga, ovvero manchi di tenere la condotta dovuta e le conseguenze sono risentite in un bene protetto, non solo dal dovere generale di non fare danno ad altri, ma dal diritto di credito, che corrisponde ad una obbligazione specificamente assunta dalla controparte verso di lui”, riconosce la facoltà in capo al danneggiato di scegliere se chiamare al risarcimento dei danni la scuola in ragione di una sola delle due responsabilità o di entrambe contemporaneamente.

L’attore sarà tenuto solamente a dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sull’altra parte graverà l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da una causa non imputabile né all’istituto né al suo personale, nonché di aver predisposto ogni accorgimento idoneo ad impedire la realizzazione dell’evento.

Ciò premesso, nella fattispecie, i genitori del minore leso, avevano agito in giudizio nei confronti della scuola, optando per la responsabilità di tipo contrattuale e il Tribunale dopo aver accolto la domanda, si era pronunciato dichiarando la responsabilità dell’istituto scolastico.

Il giudice aveva ritenuto che non fosse possibile configurare un’ipotesi di caso fortuito – unico fattore che avrebbe potuto escludere il nesso di causalità (e pertanto la responsabilità dell’istituto scolastico) tra l‘insufficiente vigilanza dei bambini, in tenera età, da parte delle maestre ed il verificarsi dell’infortunio – in quanto è del tutto prevedibile che i bambini piccoli, durante l’attività ludica, possano porre in essere un gesto improvviso o possano compiere gesti vivaci, pertanto è onere degli insegnanti quello di non perderli di vista e di evitare qualsiasi tipologia di danno.

Esiste infatti una sorta di “contratto di protezione”, secondo il quale, tra gli interessi da realizzarsi da parte della scuola, rientra quello dell’integrità fisica dell’allievo.

Nel caso in cui si verifichino infortuni all’interno dell’istituto scolastico, è bene avere conoscenza fin da subito delle modalità più adeguate per procedere e ottenere nell’eventualità un risarcimento del danno subito.

Pertanto la strada migliore è quella di farsi seguire da un buon legale che possa consigliarti e assisterti.

Se lo ritieni o pensi ti possa interessare anche solo approfondire il tema, è possibile richiedere una consulenza al nostro studio compilando il modulo apposito.

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Viaggi e pacchetti turistici: come tutelarsi?

La stagione estiva è ormai alle porte e si intensificano, facendosi frenetiche (!!), tra i consumatori, le attività di ricerca, individuazione e prenotazione delle meritate vacanze.

Tutti noi in questo periodo dell’anno siamo alla ricerca della “vacanza ideale”, quella che servirà a cancellare tutti i pensieri e lo stress di un intero anno lavorativo. Quella che ci farà ritemprare nello spirito e nel corpo!

Forse…

E si, perché, purtroppo, molto spesso, le agognate ferie si trasformano in vere e proprie tragedie, al limite del surreale!

La location non è proprio quella che ci aspettavamo (in foto era decisamente, come dire…diversa!!), i servizi promessi e tutti inclusi nel prezzo in realtà non ci sono…o sono tutti a pagamento e costosissimi!

I transfer si trasformano in veri e propri viaggi della speranza (speriamo di arrivare a destinazione…prima o poi!!).

Queste ed altre amenità del genere…

Se ci dovessimo trovare di fronte a situazioni, come dire, critiche, possiamo in qualche modo tutelarci?

E se si, come??

La normativa in materia è stata recentemente riformata, udite udite…a tutela del consumatore!

Intanto va precisato che sono da intendersi pacchetti turistici le combinazioni “di almeno due tipi di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini dello stesso viaggio se combinati da un unico professionista, ovvero, anche se siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, siano acquistati presso un unico punto vendita, oppure offerti ad un prezzo forfettario, ovvero pubblicizzati sotto denominazione di ‘pacchetto’ o denominazione analoga oppure, infine, combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione online”.

Vengono, inoltre, aumentate le tutele dei viaggiatori in caso di RECESSO.

RESPONSABILITA’ PER “PACCHETTO DIFETTOSO”
Altra novità è rappresentata dall’intensificazione della responsabilità dell’organizzatore per l’inesatta esecuzione del pacchetto. Viene garantita al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento del danno e alla possibilità di recedere dal contratto.

TRE ANNI PER CHIEDERE I DANNI
Altra novità rilevante riguarda i termini di prescrizione: 3 anni per il danno alla persona e 2 per gli altri danni.

Per prevenire problemi in vacanza o comunque per gestirli una volta malauguratamente insorti, é fondamentale avere, prima di partire, una polizza di tutela legale e, soprattutto, un contratto di protezione.