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Ex marito mi mette fuori macchina non assicurata: che fare?

Note dell’episodio.

Oggi rispondo alla domanda di una nostra ascoltatrice che riguarda il sequestro di un veicolo senza assicurazione messo da un terzo senza consenso del proprietario sulla strada pubblica.

Di seguito la domanda originaria della nostra lettrice.

«sono siciliana per 40 anni sono stata sposata con un uomo che non mi ha mai fatto pagare mai nulla es. bollo auto e da qualche anno non mi faceva pagare l’assicurazione, idrico ecc ecc, sono con proprietaria con i miei fratelli dello stabile che abitavo col mio ex marito finalmente, 5 anni fa ho avuto il coraggio di lasciarlo mi sono trasferita al nord e lui e rimasto nello stabile mensionato pocanzi, lasciando i miei averi e una macchina che era parcheggiata dentro il garage, quindi sicura dove si trovava visto che era senza assicurazione. In questi giorni mi hanno informato che il mio ex ha messo la macchina fuori con una chiamata anonima ha fatto venire i vigili e fatto portare via la macchina con il carro attrezzi. li si sul posto si trovava mio fratello che era in vacanza e ha chiesto spiegazioni hai vigili urbani ma molto sgarbati gli hanno detto che devo andarci io, io ho dificoltà economiche infatti mi aiuta mia figlia che anche lei e sola con 2 figli. cosa posso fare»

Riferimenti.

Conclusioni.

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Coronavirus: in vigore il nuovo decreto legge.

Il quinto decreto.

Ultimo decreto legge in tema coronavirus pubblicato, entrato in vigore nella mezzanotte di ieri tra il 25 e il 26 marzo.

Con questo provvedimento, hanno voluto dare una cornice giuridica più organica a quanto fatto finora in modo piuttosto scomposto e giuridicamente discutibile, come purtroppo quasi imposto dall’urgenza di intervenire.

Ricordati che è sempre un decreto legge, il Parlamento può fare modifiche nei prossimi due mesi e può anche, anche se è estremamente improbabile, decadere.

I decreti di Conte rimangono in vigore, anzi potrà farne altri, insieme ai presidenti di Regione.

Questo decreto legge vuole appunti essere la base legale di tutta la passata e futura produzione «normativa» in materia da parte del governo e del presidente del Consiglio.

È proprio ai decreti, infatti, che bisogna continuare a fare riferimento per capire cosa si può fare o meno.Il testo del decreto puoi leggerlo qui.

Le sanzioni cambiano.

La novità più rilevante è, per chi viola i divieti, che non ci sono più sanzioni penali, ma multe, che però di fatto sono peggio per chi le riceve.

Anche tutte le denunce precedenti saranno convertite in multe.

Questo video di superFranca illustra meglio le novità.

Conclusioni

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Sanzione amministrativa codice stradale: accertamento e contestazione.

Chi non ha mai ricevuto una contestazione per un’infrazione al codice della strada?

Diciamocelo francamente: si tratta di una circostanza assai fastidiosa che costringe a fare i conti con la scelta tra il presentare ricorso (ritenendolo fattibile) oppure ingoiare il rospo e pagare per togliersi dall’impiccio.

Come ben sai, potrebbe capitare di ricevere questa contestazione successivamente al momento in cui si è concretizzata la (presunta) infrazione.

Ebbene, questa “asimmetria” di momenti procedurali è sufficiente ad innescare un problema: cioè quello di capire il metodo di calcolo dei novanta giorni a disposizione degli organi accertatori per poter contestare validamente l’accertamento.

In primo luogo dobbiamo domandarci: che cos’è l’accertamento dell’illecito?

Dunque, esso non è altro che la conclusione delle indagini e delle valutazioni che necessariamente la P.A. deve espletare per appurare l’illecito stesso: pertanto non coinciderà mai con il momento in cui acquisisce i primi elementi del fatto che si appresta a contestare o lo percepisce nel suo verificarsi.

La contestazione dell’illecito si riferisce invece al momento in cui essa viene rimessa all’interessato: ora su questo punto diciamo che la contestazione una volta accertata va contestata immediatamente, oppure entro 90 giorni dall’accertamento, che potrebbero diventare 360 se l’interessato si dovesse trovare all’estero.

Viene quindi spontanea l’altra domanda: come si calcola il termine di 90 giorni?

E’ semplice: dal momento in cui l’amministrazione che ha svolto l’accertamento ha consegnato il plico da notificare alla posta oppure all’ufficiale giudiziario.

In definitiva: tante volte la gestione della multa può essere del tutto autonoma e non richiede affatto la collaborazione di un legale… ma quante volte capita che la sanzione sia legata ad eventi particolari come sinistri stradali complessi dove le persone rimangono ferite o la stessa ricostruzione della dinamica dell’accadimento è difficoltosa? Sono casi questi dove certamente l’ausilio di un avvocato potrà dare quegli imput in più per cercare di ridurre al minimo gli effetti pregiudizievoli della spiacevole contestazione.

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Una pubblica amministrazione può annullarmi una sanzione anche in appello?

vorrei sapere se è possibile che l’Autorità Competente che ha emesso una sanzione o il Sindaco possano annullare la stessa oppure sospenderne l’ingiunzione di pagamento (che mi è già stata notificata) anche dopo una sentenza di primo grado che non mi ha dato ragione (c’è un appello in pendenza)

Come sempre non ha molto senso parlare di diritto in termini generali, mentre sarebbe stato necessario descrivere il caso in termini concreti indicando il tipo di sanzione, l’autorità e così via, perché la legge, soprattutto quella italiana, vive di particolarismo e del singolo caso.

In generale, esiste un principio valevole salvo eccezioni per tutte le pubbliche amministrazioni che è quello dell’autotutela per cui un’amministrazione può sempre revocare, salvo i diritti dei terzi e il risarcimento dei danni, un proprio atto.

Oltre a ciò, c’è da dire che l’amministrazione può comunque sempre procedere ad una transazione di una lite pendente, come l’appello in questo caso, se considerando le circostanze del caso, può apparire più conveniente per l’interesse pubblico.

Per cui la risposta alla tua domanda dovrebbe essere più positiva che negativa ma come ti dicevo andrebbe poi vista in concreto e nel caso a cui si riferisce.

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Violazioni multiple della ZTL

Caro avvocato, mia figlia di 19 anni, neo patentata, è entrata per 10 volte in ZTL a Padova.Ho spiegato alla polizia municipale che mia figlia è entrata in buona fede ignara che in quelle zone non si può entrare. Nulla da fare, mi hanno consigliato di fare ricorso al Giudice di Pace, ma senza farmi troppe illusioni, nel frattempo tre multe le ho pagate, scadevano i 60 giorni, sono disperatamente angosciato…

Violazioni multiple come quella di Sua figlia ne accadono in continuazione e anche a autisti esperti perchè viviamo sempre più in giungle d’asfalto dove le amministrazioni, con scuse “comode” come quelle dell’inquinamento, fanno cassa con i soldi dei contribuenti. Nel frattempo, però, ogni famiglia si compra tre-quattro macchine e avendo un solo garage deve parcheggiarle in strada chiedendo spazio a chi vuole solo parcheggiare.

Comunque, sorvolando sulle questioni economiche può accadere che l’automobilista, ignaro o distratto alla ricerca di un parcheggio passi ripetutamente sotto le telecamere poste per vigilare sulle famose ztl, beccandosi più multe in poche ore. Esiste la possibilità di fare ricorso al giudice di pace adducendo varie giustificazioni, ma tra queste non può valere la buona fede in quanto è ormai principio di diritto che “ignorantia legis non excusat”.

Diverso sarebbe il discorso se si potesse provare un occultamento dei segnali o una loro parziale illeggibilità. Inoltre, lo Stato ha il dovere di rimuovere tutti quegli ostacoli di ordine economico che potrebbero impedire al cittadino di vivere serenamente al propria vita (art.3). Se le multe sono state elevate in un breve periodo si potrebbe sostenere anche la tesi dell’accanimento o dell’eccessivo valore delle stesse.

Infatti il codice della strada stabilisce che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravita’ della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè‚ alla personalita’ del trasgressore e alle sue condizioni economiche“.