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Spese per la consulenza medico legale: sono rimborsate?

il costo della perizia medico legale effettuata a seguito di sinistro stradale in regime di indennizzo ordinario è rimborsabile dall’assicurazione?

Innanzitutto vediamo qual è di solito il prezzo per una perizia medico-legale o una consulenza tecnica di parte.

Il costo di una perizia medico-legale o una consulenza tecnica di parte non è fisso, ma viene determinato in base alla complessità e qualità delle prestazioni richieste, alla difficoltà del caso, all’impegno dedicato e alle spese sostenute, considerando anche le competenze e le risorse impiegate.

Al momento di affidare l’incarico professionale, una volta esaminato il caso, il medico legale deve comunicare in anticipo al cliente il costo dell’onorario, affinché questi possa prendere una decisione consapevole e informata riguardo all’accettazione dello stesso, tenendo conto dei benefici previsti, almeno in modo approssimativo.

Alcuni medici legali seguono, ad esempio, le tabelle degli “onorari per prestazioni medico-legali in ambito civilistico”, redatte a titolo indicativo dal Sindacato Italiano Specialisti di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SISMLA) e adottate dall’Ordine dei Medici di Roma mediante Delibera n. 162/2008 del 10 giugno 2008.

Queste tabelle non sono vincolanti, ma le parti possono scegliere di farvi riferimento.

Per quanto riguarda la rimborsabilità delle spese per la consulenza medico legale, si può vedere la questione in modo diverso per l’indennizzo diretto e per quello ordinario, valevole solo per i risarcimenti di danni superiori, ad esempio, al 9% di danno biologico.

Per l’indennizzo diretto, gli articoli 6 e 9 del DPR 254/06 così si esprimono a riguardo: – “art. 6 … Nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi… e) l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista (…omissis…); -”art. 9…sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona”.

Dunque l’art. 6 impone di allegare la spesa per la consulenza medico legale, mentre l’art. 9, nell’escludere le spese di assistenza legale, non esclude quelle per la consulenza medico legale, che, pertanto, sono risarcibili.

Per quanto concerne, invece, l’indennizzo ordinario, valgono le seguenti considerazioni.

I giudici hanno più volte ribadito la rimborsabilità delle spese per il consulente medico legale, sia in ambito stragiudiziale; ad esempio puoi vedere la sentenza di Cassazione , sez. III civile, n. 31.05.2005 n. 11606 secondo cui «L’intervento di un professionista, sia esso un legale o un perito di fiducia, così come previsto dall’art. 5 ultimo comma legge 5 marzo 2001 n. 57 e come affermato nel regime precedente dalla Corte di cassazione (Cass. civ. 12.10.98 n. 11090, in Giust. civ., 1999, I, 422) è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia, quanto per garantire già in questa prima fase, là ove si osservi che l’istituto assicuratore non solo è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, attesa la complessità e molteplicità dei principi regolatori della materia. Va, quindi, affermato il principio che nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali».

Nella mia esperienza, le spese per la perizia medico legale mi sono sempre state rimborsate.

Se vuoi approfondire ulteriormente, o se vuoi invece affidarmi un sinistro stradale con danno a persona, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è qui, a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o anche tramite telefono, se lo preferisci. Ormai più della metà dei miei appuntamenti quotidiani sono videocall.

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Sinistro stradale: dopo quanto va in prescrizione?

Ad ottobre 2017 ho avuto un incidete stradale, come da verbale della polizia in allegato ho una ragione al 100%.Vivendo all’estero tuttora e all’epoca dei fatti, ho affidato la pratica ad un avvocato, la compagna di un mio caro amico, in tutto questo lasso di tempo l’avvocato avrebbe dovuto soltanto richiedere i soldi per i danni subiti all’autovettura, ad oggi soo riuscito a cotatatrla e sentirla poche volte, è sempre stata vaga, allorchè lunedi ho chiamato l’assicurazione della controparte, la quale mi duce che non è tenuta a darmi informazioni on merito, nonostante ho detto esplicitamente loro che nn sono piu’ rappresentato da alcun avvocato. La mia questione è questa: 1) a distanza di tutto questo lasso di tempo, essendo la prescrizione di 2 anni per gli incidenti stradali, ho ancora diritto a pretendere il risarcimento del danno dall’assicurazione? 2) l’assicurazione è tenuta per legge a rilasciarmi gli atti riferito al sinistro?

Innanzitutto, l’avvocato che avevi inizialmente incaricato dovrebbe aver fatto una richiesta danni ai responsabili che, come tale, dovrebbe aver interrotto la prescrizione.

La prima cosa che devi fare, dunque, è chiedere all’avvocatessa copia della lettera – che oggi, probabilmente, è una pec – con cui è stato richiesto il risarcimento del danno e interrotta la prescrizione.

Questo potrebbe già essere sufficiente.

Se non lo fosse, potrebbe soccorrere la regola per cui, nel caso in cui nel sinistro ci sia anche un’ipotesi di reato, in alcune situazioni il termine biennale di prescrizione si allunga.

Per sapere se questo si può essere verificato anche nel tuo caso è assolutamente necessario approfondire, studiando il caso in tutti i suoi dettagli.

Per quanto riguarda il diritto di accesso ai documenti dell’amministrazione, è un aspetto che non si può trattare così genericamente, dipende sempre dai documenti che richiedi. Puoi comunque tentare con una richiesta di accesso per iscritto, via pec o personalmente o tramite un nuovo avvocato.

Se vuoi procedere con l’approfondimento sopra indicato, valuta l’acquisto di una consulenza.

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Sinistro senza assicurazione e patente: che succede?

sono un ragazzo di 39 anni ho fatto un incidente grave con invalidita al piede di cui ho perso le dita con una moto non mía e non assicurata. Le spiego la dinámica dei fatti , io ero in una strada a due corsie normale sul lago di iseo ho sorpassato un camión che al momento del mio sorpasso ha svoltato a sinistra inbucandosi in una strada privata di campagna per giunta senza freccia indicativa,Il problema e che io ho patente b e non ho quella della motocicletta ed un piu la moto del mio amico non era assicurata. Ora sono preoccupato sul fatto che non so se vengo risarcito almeno per curarmi il piede in quanto dovro fare altre operazioni

Mi dispiace molto per quanto ti è accaduto.

Il fatto che la moto non fosse tua non dovrebbe avere proprio alcuna rilevanza, nemmeno – per la parte di ragione a te spettante – la mancanza di assicurazione.

La mancanza, tuttavia, di un idoneo titolo di guida potrebbe incidere sull’an e sul quantum del risarcimento, anche se, a quanto capisco, la responsabilità del sinistro non è tua, ma dell’autocarro, in ogni caso tu non avresti potuto essere alla guida di quel veicolo.

Ti consiglio di fare seguire l’intera vicenda da un bravo avvocato, ci sono molte «eccezioni» che sicuramente la compagnia del responsabile solleverà, inoltre ci sono gli aspetti penali da curare.

Se vuoi un preventivo, puoi richiedermelo compilando il modulo apposito nel menu del blog.

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Sinistro cui non si ha partecipato: come replicare?

Note dell’episodio

In questa puntata rispondo alla seguente domanda di un lettore del blog:

«La compagnia della mia assicurazione mi chiede informazioni per un
incidente d’auto con un mio veicolo. Il fatto si sarebbe verificato a
Palermo l’8 aprile 2021. Mi sono dichiarato completamente estraneo ai fatti
. In tale io e la mia auto eravamo nel mio comune, zona rossa COVID 19 come
tutta Italia, ed erano impossibili l’imbarchi per la Sicilia. L’
assicurazione mi chiede la testimonianza di un vicino che confermi di aver
visto in quei giorni il veicolo ; non voglio coinvolgerli Ho inviato varie
email- PEC alla mia compagnia a quella della controparte, ed al liquidatore
di quest’ultima chiedendo di contattare il loro assistito per verificare
che non si tratti di un errore (a questo dopo visura PRA ha inviato una
raccomandata ) . Non ho ancora avuto risposta. A chi spetta l’onere della
prova ? Cosa mi consiglia di fare?
PS seguo con interesse il Suo Blog da parecchi anni»

Riferimenti


blog.solignani.it/schede-pratiche/strumenti/la-lettera-o-diffida-stragiudiziale-dellavvocato/


gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2014/04/26/news/lo-multano-sbagliando-la-targa-e-lui-chiede-i-danni-1.9116318

Conclusioni

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Citazione per un sinistro dopo anni: che fare?

a seguito di un sinistro automobilistico occorso nel 2015 da me vinto con ragione, ora il colpevole, dopo 5 anni, mi cita in giudizio per avere 356.000 euro di danni, affermando che i carabinieri e i periti hanno sbagliato a fare i rilievi, presentando una controperizia e scrivendo, nell’atto di citazione, una valanga di falsità.
Nelle conclusioni dell’atto si chiede di riconoscere la mia responsabilità nell’incidente e per l’effetto condannare la mia assicurazione e me stesso “nelle rispettive qualità e in solido tra loro” al pagamento del danno.
Mi devo preoccupare? Devo assumere un legale? In caso di perdita in giudizio pagherò io o la mia assicurazione? Quanto mi costerà?

Da te «vinto» significa solo – immagino – che ne hai incassato un risarcimento, pagato dalla compagnia della tua controparte, senza che sul punto fosse, prima di adesso, intervenuta una causa civile.

guasto autoSe così è, la transazione che hai raggiunto con la compagnia non vincola la controparte che può benissimo opinare diversamente e chiedere alla magistratura di accertare che i fatti sono andati diversamente se non al contrario, ovviamente indicando le prove a sostegno.

Questa causa che lui ti ha intentato dovrebbe, peraltro, essere gestita dalla tua compagna di assicurazione, che, come riporti tu stesso, dovrebbe essere stata citata insieme a te, con azione diretta, con richiesta di condanna in solido.

Credo pertanto che tu possa lasciar gestire la cosa alla tua compagnia di assicurazione. In caso di condanna, che dipende sempre dall’istruttoria e cioè dalle prove che sono state indicate e saranno formate nel corso del procedimento, la pronuncia sarà in solido, quindi nei tuoi confronti e della compagnia di assicurazione, che dovrebbe provvedere a pagare quanto eventualmente previsto dal giudice.

Se vuoi, si può approfondire ulteriormente con un’apposita consulenza, partendo dall’esame dell’atto di citazione, ma onestamente non credo che possa valerne la pena. Se vuoi valutarne l’acquisto, puoi comunque vedere la pagina relativa: clicca qui.

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Cicatrice e bocca che non si apre bene: danno lieve?

Ho avuto un incidente con la bici e adesso è rimasta una cicatrice tra il mento e la guancia di 6 cm. L’ assicurazione mi ha detto che si tratta di un danno estetico lieve, ma che significa ? la cicatrice si vede bene e inoltre non posso aprire la bocca ma solo 1. 5 cm , comunque devo ancora fare gli accertamenti per l’ apertura della bocca. Ma che significa danno lieve , io ho interpretato che non mi è successo nulla e così ?

Non mi sembra affatto lieve, né dal punto di vista estetico, né da quello funzionale, se come riferisci puoi aprire la bocca solo così leggermente.

Ad ogni modo, quello che devi fare è nominare un tuo medico legale di fiducia, è assolutamente inammissibile fare riferimento solamente a quello nominato dalla compagnia di assicurazione, che è in palese conflitto con il tuo interesse ad un risarcimento maggiore – e qui potrei raccontarti dozzine di storie dell’orrore prese dalla mia pratica reale.

Il tuo medico legale di fiducia, da te pagato, potrà farti una valutazione oggettiva e appunto più degna di fiducia di quella che potresti mai ricavare dalla compagnia di assicurazione.

Naturalmente, per un danno del genere, che non mi sembra affatto lieve come dicevo, ti consiglierei anche di nominare un avvocato, perchè la valutazione medico legale è solo il primo aspetto, il primo passo, poi ce ne sono molti altri che è bene siano seguiti da un professionista legalmente competente.

Se vuoi un preventivo dal nostro studio, puoi chiedercelo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog, ovviamente è gratuito.

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Infortunio a scuola: chi è responsabile?

Essere genitori si sa, comporta molte preoccupazioni nei confronti dei figli, soprattutto quando in tenera età, questi iniziano a frequentare la scuola dell’infanzia.

La scuola dell’infanzia rappresenta la prima fase del percorso educativo, caratterizzata da gioco e convivenza con i compagni in preparazione alla scuola primaria, ma cosa succede se nostro figlio subisce un infortunio nei locali dell’asilo? Di chi è la responsabilità? A chi spetta il risarcimento dei danni?

In questi casi non è assolutamente semplice comprendere di chi sia la responsabilità e come muoversi di conseguenza per ottenere tutela ed essere risarciti per il danno subito e spesso ci si ritrova davanti a numerosi dubbi.

A fare chiarezza sul tema, è intervenuto il Tribunale di Ravenna, che con la recente sentenza n. 213/2018, ha fornito delle risposte precise circa l’ambito di responsabilità dell’asilo nei casi di caduta di uno dei bimbi all’interno della struttura. In particolare, nel caso in esame, i genitori del minore avevano agito in giudizio per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e morale, in seguito all’infortunio del loro bambino nei locali dell’asilo comunale di Ravenna.

Le conseguenze del danno, accertate da apposita Consulenza tecnica d’ufficio, erano “lesioni permanenti consistenti in esiti di cicatrice asolariforme in regione periorbitaria sinistra di lunghezza, pari a 1,3 cm; un danno biologico permanente pari al 3%; invalidità temporanea parziale di 30 giorni”.

È bene precisare, prima di entrare nel merito della vicenda, che con l’accoglimento della domanda di iscrizione presso un istituto scolastico e la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, sorge un vincolo negoziale tra le due parti, dal quale discende, accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità e sulla sicurezza dell’alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica. Pertanto la scuola è tenuta ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che gli alunni subiscano degli infortuni all’interno della struttura scolastica.

In considerazione di tutto ciò, la consolidata giurisprudenza riconosce due tipi di responsabilità ravvisabili in capo al Ministero dell’Istruzione o all’ente gestore di una scuola privata quando gli alunni subiscono danni nel periodo in cui dovrebbero essere vigilati dal personale scolastico:

  • contrattuale: se la domanda è fondata sull’inadempimento dell’obbligo di vigilare o di tenere o non tenere una determinata condotta;
  • extracontrattuale: se la domanda è fondata sulla generale violazione di non recare danno ad altri, ex articolo 2043 c.c.

La Cassazione, ritenendo che “lo stesso comportamento può costituire fonte per il suo autore sia di una responsabilità da inadempimento, sia di una responsabilità da fatto illecito, quando l’autore della condotta anziché astenersene la tenga, ovvero manchi di tenere la condotta dovuta e le conseguenze sono risentite in un bene protetto, non solo dal dovere generale di non fare danno ad altri, ma dal diritto di credito, che corrisponde ad una obbligazione specificamente assunta dalla controparte verso di lui”, riconosce la facoltà in capo al danneggiato di scegliere se chiamare al risarcimento dei danni la scuola in ragione di una sola delle due responsabilità o di entrambe contemporaneamente.

L’attore sarà tenuto solamente a dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sull’altra parte graverà l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da una causa non imputabile né all’istituto né al suo personale, nonché di aver predisposto ogni accorgimento idoneo ad impedire la realizzazione dell’evento.

Ciò premesso, nella fattispecie, i genitori del minore leso, avevano agito in giudizio nei confronti della scuola, optando per la responsabilità di tipo contrattuale e il Tribunale dopo aver accolto la domanda, si era pronunciato dichiarando la responsabilità dell’istituto scolastico.

Il giudice aveva ritenuto che non fosse possibile configurare un’ipotesi di caso fortuito – unico fattore che avrebbe potuto escludere il nesso di causalità (e pertanto la responsabilità dell’istituto scolastico) tra l‘insufficiente vigilanza dei bambini, in tenera età, da parte delle maestre ed il verificarsi dell’infortunio – in quanto è del tutto prevedibile che i bambini piccoli, durante l’attività ludica, possano porre in essere un gesto improvviso o possano compiere gesti vivaci, pertanto è onere degli insegnanti quello di non perderli di vista e di evitare qualsiasi tipologia di danno.

Esiste infatti una sorta di “contratto di protezione”, secondo il quale, tra gli interessi da realizzarsi da parte della scuola, rientra quello dell’integrità fisica dell’allievo.

Nel caso in cui si verifichino infortuni all’interno dell’istituto scolastico, è bene avere conoscenza fin da subito delle modalità più adeguate per procedere e ottenere nell’eventualità un risarcimento del danno subito.

Pertanto la strada migliore è quella di farsi seguire da un buon legale che possa consigliarti e assisterti.

Se lo ritieni o pensi ti possa interessare anche solo approfondire il tema, è possibile richiedere una consulenza al nostro studio compilando il modulo apposito.

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Sinistro stradale con esito mortale: chi paga l’avvocato?

mio padre cade in strada x motivi sconosciuti, poco dopo passa un auto ke lo travolge uccidendolo (dicendo di nn averlo visto.. mentre altre persone lo avevano visto).. ora mi chiedo : per farmi assistere, il compenso del mio avvocato da chi sara’ erogato? da me.. da l’assicurazione da entrambi?? a quanto potrebbe ammontare questo compenso… kiedere una percentuale su l’importo ke l’assicurazione eroghera’ e’ giusto,legale e una pratica ke si usa normalmente.. e poi mi chiedo se e’ possibile cambiare avvocato (pagando il dovuto) senza andare in contro ad intoppi vari

Mi dispiace molto per la vostra perdita.

Il primo tenuto a corrispondere il compenso del tuo avvocato sei tu che lo incarichi. Dietro a questo, poi, ci può essere l’intervento di altri soggetti che se ne fanno carico, come in alcuni casi, per prassi, le compagnie di assicurazione.

Ma occorre notare che si tratta, al massimo, di prassi, mentre il rapporto giuridico rimane sempre tra te e il tuo avvocato, sulla base del contratto d’opera che vi lega.

Se vuoi maggior chiarezza a questo riguardo, è indispensabile stipulare un patto sui compensi per iscritto che dica intanto che sistema di tariffazione viene adottato – se, ad esempio, in base ai parametri correnti, a percentuale, a tempo o altro – quindi in quale misura e con pagamento a carico di chi.

Ovviamente qualora il pagamento fosse a carico di un altro soggetto, dovrebbe esserci la partecipazione di quest’ultimo al patto sui compensi, che dovrebbe essere firmato anche da lui.

Il sistema di tariffazione che si usa in questi casi è solitamente quello del compenso a percentuale.

In molti casi le spese legali sono poi rimborsate dalla compagnia di assicurazione di controparte, ma le variabili in gioco sono molte per cui è bene curare che questi aspetti siano ben definiti prima di procedere oltre.

Quanto all’avvocato, puoi scegliere ovviamente quello che vuoi, senza alcuna necessità di tenere quello indicatoti dalla tua agenzia di assicurazione. Anzi sarebbe bene che tu curassi con particolare attenzione la scelta del legale, perché si tratta di una pratica di valore considerevole e con aspetti delicati da trattare.

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Perizia medico legale: si può fare on line?

sono stato vittima di un incidente stradale,
volevo sapere come ottenere una perizia medico legale per calcolare
l’importo esatto dei danni biologici a me causatomi….
Non trovandomo in loco al momento, è possibile online?

Beh ovviamente per prima cosa ti devi rivolgere ad un medico legale, che è un medico non un avvocato che ha preso la specializzazione in medicina legale, un settore di studi che si colloca al confine tra la medicina e il diritto.

Noi abbiamo ovviamente medici legali con cui collaboriamo un po’ in tutta Italia, alcuni dei quali anche disposti, almeno in alcuni casi, ad assumere l’incarico con compenso in base al risultato, però è preferibile che sia tu a scegliere il medico legale, di solito indichiamo i professionisti con cui collaboriamo a chi conferisce a noi anche il mandato di assistenza.

Quanto alla possibilità di fare tutto on line, non credo proprio che si possa fare, perché il medico legale ti deve anche visitare. Qualora, tuttavia, ci fossero difficoltà davvero gravi e importanti, come ad esempio nel caso di soggiorno all’estero e seria difficoltà a ritornare, forse il medico legale potrebbe farti visitare in loco e poi basare la sua relazione sui referti degli altri colleghi medici che ti hanno visitato.

Ovviamente, tuttavia, in questo caso, la consulenza medico legale sarebbe più facilmente contestabile e forse non ne vale la candela, magari potrebbe essere il caso di trovare un medico legale del posto in cui vivi, a costo di fare poi tradurre la relazione, sempre che sia in grado di sviluppare un ragionamento apprezzabile da un operatore giuridico della nostra cultura e del nostro ordinamento.

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Fondo di garanzia vittime della strada: quando può essere utile.

Oggi, in collaborazione con il sito web chiarezza.it, pubblichiamo una infografica in materia di Fondo garanzia vittime della strada, che esemplifica i casi in cui ci si può rivolgere a questo istituto, casi che abbiamo trattato approfonditamente più volte nel blog, per cui, chi volesse maggiori informazioni su ognuno di questi punti, potrebbe fare una ricerca tra i vecchi post.

Per ingrandire l’immagine, cliccarci sopra…

 

Quando interviene il fondo di garanzia.