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Sovraindebitamento: quando si hanno troppi debiti.

Sto con una persona che ha divorziato a giugno di questo anno, quindi due mesi fa. Durante la separazione consensuale all sua ex era stato dato un assegno di 50 euro (poi abbiamo capito perché: la pensione di reversibilità). È successa una cosa gravissima. Il suo ex marito non poteva più pagare le rate del mutuo che gravavano solo su di lui e le ha detto di pensarci per un po’ o di vendere la casa (lei lavora a nero full time e ha 50 anni ma il suo lavoro di sarta con riconoscimento e ben 6 attestati di scuole di moda e design le permetterebbero di fare molto di più ma nn vuole per ovvi motivi). Lei cosa fa? In fase di divorzio giudiziale le tolgono i 50 euro ma nn si pronunciano sul mutuo con la conseguenza che lei gli fa bloccare 1150 euro di stipendio su 1350. Aveva ed ha ancora 437 euro da pagare x una finanziaria. Doveva mangiare, pagarsi un’affitto. Insomma, inizia la depressione, l’ansia…prende malattie, ansiolitici…il suo lavoro è a rischio e ha 58 anni. È gravissimo. Non viene tutelato dal suo avvocato anzi, non si oppone al decreto e optano per un accordo, da strozzini. 250 euro al figlio maggiorenne (che aveva sempre pagato) 100 euro a lei e un quinto dello stipendio x gli arretrati. Morale? Se aggiungiamo i debiti non gli bastano neanche. HA FIRMATO PER PAURA di non poter più pagare i debiti con la findomestic, diceva che preferiva nn mangiare (ancora nn viviamo insieme ma è come se lo fosse). La mia famiglia lo aiutava. Insomma. C’e Un modo per impugnare quest’accordo fatto ovviamente sotto ricatto? Lei non ha bisogno del mantenimento, vive alla grande. Macchina, casa, vizi, e lui in miseria. In più lui deve restituire 40 mila euro a tanta gente anche ai miei perché ultimamente gli abbiamo acquistato un’auto di seconda mano perché viaggiava con i mezzi visto che nn poteva più permettersela!!! Quindi ha anche i costi dell’assicirazione, tutto avvenuto dopo la firma. Possiamo agire in qualche modo?

È un situazione molto complicata, formatasi nel corso del tempo e ora gli spazi di manovra sono piuttosto ridotti.

La prima cosa da fare sarebbe esaminare l’accordo che è stato sottoscritto a suo tempo, nell’impossibilità, in questa sede, di farlo, posso fare solo alcune osservazioni generali.

La transazione non si può ovviamente impugnare per «ingiustizia», né sostenendo genericamente di averla sottoscritta per paura, specialmente se parliamo di un uomo «adulto e vaccinato». Naturalmente, non discuto che ciò sia quello che è avvenuto nella realtà, quello che bisogna capire è che se ammettessimo che tutti potessero firmare contratti e poi elegantemente sottrarvisi, sostenendo di aver firmato solamente «per paura» o in preda ad altre emozioni poco piacevoli, tanto varrebbe non fare più nessun contratto, perché ogni contratto non avrebbe più valore vincolante.

Insomma, quando si raggiunge un accordo e si firma, suggellandola, una transazione, bisogna pensarci bene, perché è un contratto legalmente vincolate, di fronte al quale ci sono davvero pochi margini di manovra. È vero che in alcuni casi molto circoscritti le transazioni possono essere impugnate, ma non mi sembra questo essere il vostro caso.

Al di là dell’accordo, peraltro, mi pare che ci sia stata una gestione finanziaria inadeguata per molti anni e in diverse occasioni.

Quando una persona si trova in situazioni del genere, lo strumento che si consiglia di valutare solitamente è quello della composizione della crisi da sovraindebitamento, una specie di «fallimento privato», mutuato dall’esperienza statunitense della bankrupcy (hai mai visto la scena finale del film «A civil action» con John Travolta? In quel caso è lui, un avvocato, a finire in bancarotta), in cui il debitore mette sul piatto tutto quello che ha o può avere e si cerca di raggiungere, eventualmente con l’intervento di un giudice, un accordo coi creditori, che dovranno accettare di essere soddisfatti solo in parte e, magari, col tempo.

Questo strumento naturalmente non fa miracoli, rappresenta un istituto con il quale si interviene per gestire una situazione di insolvenza, di grave difficoltà, cercando di mettere in fila tutte le cose, per quanto possibile, che già non sarebbe poco.

È importante capire che tutto quello che è avvenuto a questo uomo, per quanto ingiusto e portatore di conseguenze negative e persino inique per lui, è perfettamente legittimo. Il debito con la finanziaria l’ha contratto lui, il mutuo l’ha contratto lui, dall’altra parte ci sono dei creditori che hanno diritto di essere pagati. Quindi, in linea generale, il diritto non vi assiste, non vi può aiutare.

L’unico modo in cui può venirvi incontro, in cui ci può essere un aiuto, è tramite l’attivazione di una di queste procedure di sovraindebitamento, una volta che ne saranno stati accertati i presupposti.

Per avere maggiori informazioni sul sovraindebitamento, puoi leggere innanzitutto la scheda apposita e dedicata. Poi se vuoi un preventivo per la valutazione di fattibilità, puoi chiedercelo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani, anche per evitare problemi del genere in futuro.

Per quanto riguarda invece i problemi personali di ansia, depressione e simili, fate attenzione a non agganciare mai in assoluto e per non nessun motivo il vostro stato emotivo all’andamento di pratiche legali o giudiziarie, perché questo si tradurrebbe sicuramente in una tragedia per voi. È bene che quest’uomo lavori con uno psicologo o un counselor su questi problemi, se non dispone di risorse per compensarli può rivolgersi al servizio pubblico. Anche qui non sto parlando di ciò che è giusto, ma di ciò che sicuramente conviene fare.

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Debito eterno con INPS: come rimediare?

mio padre ha circa 70000 mila euro di debiti con inps (era un commerciante) ora a l”età di 80 anni tramite un avvocato paga 100 euro al mese x ripagare questo debito dovrebbe vivere altri 200 anni .
gli e stata pignorata meta della sua casa l”altra meta e di mia madre.
Se lui smettesse di pagare questi 100 euro cosa succederebbe ? visto che ogni anno gli interessi continuano a salire.

Quello che accadrebbe lo puoi ricavare, in generale, leggendo «al contrario» la nostra scheda sul recupero crediti. Nel particolare, poi, bisognerebbe vedere che cosa avrebbe di aggredibile in concreto tuo padre.

A parte questo, è difficile dare una valutazione su un «piano di rientro» o una transazione senza poterla almeno leggere, può darsi che siano previste clausole particolari che prevedono l’estinzione del debito a certe condizioni, per cui bisognerebbe comunque esaminare che cosa è previsto nell’accordo stipulato tramite il suo avvocato.

Un’idea per poter risolvere una situazione come questa, anche nell’ottica di poter poi in seguito accettare liberamente la futura successione, potrebbe essere quella di valutare un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, per maggiori approfondimenti sul quale ti rimando di nuovo alla scheda relativa.

In ogni caso, valuta di acquistare una consulenza da un avvocato per approfondire.

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Donazioni alla mia compagna: Equitalia che può fare?

avendo debiti con le banche e con Equitalia, ho trasferito dei soldi su un conto della mia compagna tramite assegno circolare a lei intestato, e ogni tanto faccio un bonifico sempre sul suo conto, potrebbero risalire e bloccare tutto anche se intestato ad altra persona?

Va premesso che un avvocato iscritto all’albo non può, per ragioni deontologiche, tantomeno su un blog pubblico che tutti possono leggere, impartire consigli diretti a consentire ad un debitore di sottrarre le proprie sostanze ai legittimi creditori.

Parliamo quindi della situazione da un altro punto di vista, limitandoci strettamente a quel che potrebbe accadere o quel che se ne potrebbe dire in diritto.

Quello che hai realizzato è una simulazione di trasferimento, che potrebbe persino essere inquadrata come donazione (e, pertanto, più debole), peraltro ad un soggetto, se hai usato a proposito il termine «compagna», il cui legame con te è dimostrabile semplicemente con un certificato di stato di famiglia, simulazione che potrebbe essere attaccata già con una azione revocatoria, per non dire degli istituti previsti in modo speciale dalla legislazione fiscale.

Più che altro, non sembra esserci nemmeno un titolo per questi bonifici o comunque trasferimenti di denaro tracciati che li giustifichi.

Ti consiglio di andare a parlare con un avvocato di persona per un altro approccio di trattazione del problema, tra cui sia la negoziazione ma anche ad esempio la composizione della crisi da sovraindebitamento, per maggiori approfondimenti sulla quale rimando alla scheda relativa.

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Debiti Equitalia e casa in eredità: come fare?

io ho parecchi debiti con equitalia, per me insanabili, e il problema e’ che mia madre ha una casa di proprieta’, e mi chiedeva se mancasse lei io ereditandola rischierei di perderla.
come potrei fare? ho moglie e figli e una sorella.
pensavo di rifiutare l’eredita’ ma mi dicono che non si puo’, oppure intestarla a mia sorella, ma come?

Nel momento in cui tu dovessi ereditare questa casa, la stessa verrebbe a far parte del tuo patrimonio e quindi aggredibile da uno o più dei tuoi creditori, compresa Equitalia.

Puoi effettuare la rinuncia all’eredità, che poi verrebbe messa a disposizione di altri parenti entro il sesto grado, ma i creditori potrebbero sempre impugnare la rinuncia, ai sensi dell’art. 524 del codice civile che ti invito a consultare per maggiori approfondimenti.

Detto questo, non ti posso dare poi però consigli diretti a sottrarre beni ai creditori, per ovvie ragioni deontologiche.

Una cosa legittima che potresti valutare è il ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento, per maggiori dettagli sul quale ti rimando alla lettura della scheda relativa.

Leggi anche la scheda sul recupero crediti, ti può essere utile per capire come stanno le cose «a contrario».

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Casa venduta all’asta: possono in seguito chiedermi altri soldi?

La storia riguarda me e il mio attuale ex marito. Sposati nel 2001 (divorziati il 15 marzo scorso), nel 2001 abbiamo aperto a suo nome un’attività commerciale nel settore della telefonia (ancora attiva) e nel 2002 abbiamo acquistato un’abitazione accendendo un mutuo con Banca Sella. Nel corso degli anni, i problemi economici hanno creato posizioni debitorie nei confronti di Equitalia, Unicredit e la stessa Banca Sella. Il mio ex marito (al quale era intestata la casa ed era la sua prima e unica abitazione) non ha più potuto pagare il mutuo. L’anno scorso la casa è stata venduta all’asta da Equitalia, Unicredit e Banca Sella, mettendo in mezzo a una strada noi genitori e i nostri 4 figli minori. Ad oggi, al mio ex marito sono state recapitate due raccomandate: Equitalia chiede 63 mila euro e Unicredit 38mila perché non si ritengono soddisfatte dal ricavato dell’asta.

Per legge, qualora il creditore non sia effettivamente soddisfatto nell’interezza del suo credito, dopo la procedura esecutiva immobiliare, così come dopo qualsiasi altra che si sia rilevata insoddisfacente, conserva ovviamente il diritto a procedere esecutivamente, con nuove ed ulteriori procedure.

Proprio per risolvere problematiche di questo genere, recentemente è stata varata la legge sul sovraindebitamento, conosciuta anche come «salva suicidi», per maggiori informazioni sulla quale rimando alla lettura della apposita scheda.

Avete già visto che purtroppo da certi «buchi» non se ne esce mai, ragione per cui vi consiglio caldamente di valutare la possibilità offerta dalla legge sul sovraindebitamento che, anzi, si sarebbe potuto tentare di attivare anche prima, cercando di salvare la casa.

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Fideiussione: la banca può chiedermi soldi dopo che sono uscito?

ci è arrivata dalla banca una lettera in cui mio marito risulta essere ancora all’interno di una ditta x una quota del 24% e quindi con firme annesse, MA LUI DA QUESTA AZIENDA NE è USCITO NEL 2009 e ha firmato delle carte sia in banca e nella ditta ma di questi documenti nessuno sa niente e non vogliono dar assolutamente niente nessuno, e gli avevano detto che le firme cadevano dopo 6 mesi.
oggi ci troviamo in una difficolta unica con 3 figli un mutuo di casa un fallimento azienda e io disoccupata in piu’ la banca ci chiede a noi di rientrare senza andare da prima chi ha il max delle quote e dagli altri soci.
noi ci siamo trovati che dal 2009 nesuno e compreso la banca non ci ha mai inviato estratti conto della ditta niente di niente.

Purtroppo, non è sufficiente uscite da una società, azienda, ditta o quel che ti pare per non rispondere più dei debiti che erano maturati durante il periodo in cui se ne faceva parte.

Soprattutto, se tuo marito aveva firmato, come mi sembra l’ipotesi più probabile, delle fideiussioni, da queste lo stesso si sarebbe potuto liberare solo con il consenso della banca stessa, che di solito viene rilasciato raramente e comunque solo a fronte di un rientro completo del debito.

È evidente che con questi «documenti di cui nessuno sa niente» nemmeno noi possiamo farci niente. Era vostro onere conservarne con cura una copia successivamente alla firma, non avendolo fatto potete tentare solo con una richiesta di accesso al fascicolo, che vi consiglio di inviare tramite legale e non in proprio per darle più chances di efficacia.

In mancanza, comunque, di altre soluzioni purtroppo l’unico approccio consigliato è quello negoziale; da valutare anche, siccome accenni ad una situazione di esposizione abbastanza complessa, il ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

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Ho un debito che non posso pagare: cosa faccio?

Il problema.

ho un prestito di 10.000 euro con unicredit sono ormai 4 rate che non pago perché non ho un lavoro.
Ho detto loro che inizio a lavorare a febbraio e sarò in grado di pagare solo a marzo ma mi hanno detto che chiuderanno il credito e dovrò così pagare un saldo.
Io più dello stipendio non avrò come farò a pagarlo?
Sono nullatenente se non lo stipendio a partire da marzo.
Cosa devo fare?

Ci sono per lo più due modi con cui si può trattare un problema del genere: uno negoziale e uno giudiziario. Nel secondo caso l’assistenza di un avvocato è obbligatoria, nel primo caso è, di fatto, necessaria perché gli utenti non hanno capacità di negoziare in questi casi e solo l’intervento di un legale bravo ed esperto può dare qualche chances di raggiungere un accordo.

L’approccio negoziale.

Il primo metodo è quello, classico, di un approccio negoziale, cioè cercare di raggiungere un accordo in base al quale il creditore sospende le proprie azioni esecutive e il debitore si impegna a pagare una certa somma periodicamente sino al raggiungimento di un determinato importo, oppure, al contrario, quello, quando possibile, di pagare una somma, anche ridotta rispetto a quella che sarebbe dovuta facendo tutti i conteggi, ma «tutta e subito», cosa che a volte i creditori accolgono benevolmente.

È appena il caso di precisare che la strada negoziale va rigorosamente percorsa con l’assistenza di un avvocato, perché i debitori da soli hanno pochissime speranze di poter portare a casa un qualsiasi risultato, anche solo per la incapacità di immagine possibili soluzioni, che i pratici del diritto invece conoscono bene, oltre che per la capacità negoziale di cui dispone ogni bravo avvocato.

Per questi motivi, se sceglierai di percorrere questa strada dovrai mettere in conto anche di corrispondere il compenso di un avvocato.

Il ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il secondo possibile approccio è quello di valutare un ricorso per la composizione di crisi da sovraindebitamento, reso possibile in base ad una legge recente che sta trovando ora le prime applicazioni. Per questa soluzione, occorre ovviamente studiare molto più approfonditamente la situazione ed è comunque necessario un avvocato, il cui compenso sarà probabilmente più alto che nel caso precedente, essendo molto di più il lavoro che è necessario fare.

Conclusioni.

Se hai solo questo debito, in conclusione, direi che la strada migliore possa essere la prima, anche per un fatto di gradualismo e di individuazione dello strumento maggiormente adatto all’entità del problema.

Leggi anche la nostra scheda sul recupero crediti che, vista a contrario, ti po’ far capire i tipi di pignoramento che il creditore può fare nei tuoi confronti.

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Sovraindebitamento: il regolamento per gli organismi di composizione.

Pubblichiamo di seguito il testo del DM con il quale è stato approvato il regolamento per la costituzione degli organismi deputati alla gestione delle crisi da sovraindebitamento, per un approfondimento sulle quali rimandiamo alla relativa scheda.


DECRETO 24 settembre 2014, n. 202
Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. (15G00012)

Capo I

Disposizioni generali

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante disposizioni sugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 28 agosto 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 3 settembre 2014, ai sensi del predetto articolo;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione presso il Ministero della giustizia del registro degli organismi costituiti da parte di enti pubblici, deputati alla gestione della crisi da sovraindebitamento a norma dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

2. Il presente regolamento disciplina, altresi’, i requisiti e le modalita’ di iscrizione nel medesimo registro, la formazione dell’elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi, nonche’ la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;

b) «legge»: la legge 27 gennaio 2012, n. 3;

c) «registro»: il registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato;

d) «organismo»: l’articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, e’ stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento;

e) «gestione della crisi da sovraindebitamento»: il servizio reso dall’organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;

f) «gestore della crisi»: la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;

g) «ausiliari»: i soggetti di cui si avvale il gestore della crisi per lo svolgimento della prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;

h) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro;

i) «referente»: la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell’organismo, indirizza e coordina l’attivita’ dell’organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi;

l) «regolamento dell’organismo»: l’atto adottato dall’organismo contenente le norme di autodisciplina.

Capo II

Sezione I

Requisiti e procedimento di iscrizione

Art. 3

Istituzione del registro

1. E’ istituito il registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.

2. Il registro e’ tenuto presso il Ministero nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia’ esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne e’ responsabile il direttore generale della giustizia civile. Il direttore generale della giustizia civile puo’ delegare una persona con qualifica dirigenziale o un magistrato ed avvalersi, al fine di esercitare la vigilanza, dell’ispettorato generale del Ministero. Il Ministero e’ altresi’ titolare del trattamento dei dati personali.

3. Il registro e’ articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:

a) sezione A:

1) organismi iscritti di diritto a norma dell’articolo 4, comma 2, del presente regolamento;

2) elenco dei gestori della crisi;

b) sezione B:

1) altri organismi;

2) elenco dei gestori della crisi.

4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati del registro e puo’ prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformita’ alle previsioni del presente regolamento.

5. La gestione del registro deve avvenire con modalita’ informatiche che assicurino la possibilita’ di una rapida elaborazione dei dati con finalita’ statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.

6. L’elenco degli organismi e dei gestori della crisi sono pubblici.

Art. 4

Requisiti per l’iscrizione nel registro

1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Citta’ metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche.

2. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro.

3. Il responsabile, per l’iscrizione degli organismi di cui alla sezione B del registro, verifica:

a) che l’organismo sia costituito quale articolazione interna di uno degli enti pubblici di cui al comma 1;

b) l’esistenza di un referente dell’organismo cui sia garantito un adeguato grado di indipendenza;

c) il rilascio di polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi;

d) il numero dei gestori della crisi, non inferiore a cinque, che abbiano dichiarato la disponibilita’ a svolgere le funzioni di gestione della crisi in via esclusiva per l’organismo;

e) la conformita’ del regolamento dell’organismo alle disposizioni del presente decreto;

f) la sede dell’organismo.

4. Il responsabile, per l’iscrizione degli organismi di cui alla sezione A del registro, verifica la sussistenza dei soli requisiti di cui al comma 3, lettere b), c) ed e).

5. Il responsabile verifica i requisiti di qualificazione professionale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi di cui alle sezioni A e B, che consistono:

a) nel possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;

b) nel possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a duecento ore nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell’esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione di cui alla presente lettera puo’ essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 in convenzione con universita’ pubbliche o private;

c) nello svolgimento presso uno o piu’ organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore a norma dell’articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l’acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;

d) nell’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un’universita’ pubblica o privata.

6. Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2 la durata dei corsi di cui al comma 5, lettera b), e’ di quaranta ore. Gli ordinamenti professionali possono individuare specifici casi di esenzione dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e d), ovvero fissare i criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale di cui al presente articolo e i corsi di formazione professionale. Ai medesimi professionisti non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, lettera c).

7. Agli elenchi dei gestori della crisi degli organismi di cui alla sezione A possono essere iscritti anche soggetti diversi dai professionisti, purche’ muniti dei requisiti di cui al presente articolo.

8. Il responsabile verifica altresi’ il possesso da parte dei gestori della crisi iscritti negli elenchi di cui alle sezioni A e B dei seguenti requisiti di onorabilita’:

a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilita’ o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorita’ giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attivita’ bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche’ dall’articolo 16 della legge;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall’avvertimento.

9. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, salvo quelli di cui al comma 3, lettera c) e al comma 5, lettera c), e’ presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il possesso del requisito di cui al comma 3, lettera c), e’ dimostrato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa mentre quello del requisito di cui al comma 5, lettera c), e’ comprovato con la produzione dell’attestazione di compiuto tirocinio sottoscritta dall’organismo o dal professionista presso il quale e’ stato svolto.

Art. 5

Procedimento

1. Il responsabile del registro approva il modello della domanda per l’iscrizione, con l’indicazione degli atti e dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 di cui la domanda deve essere corredata. Il modello approvato e’ pubblicato sul sito internet del Ministero.

2. La domanda e’ sottoscritta e trasmessa unitamente agli allegati. La sottoscrizione puo’ essere apposta anche mediante firma digitale e la trasmissione puo’ aver luogo anche a mezzo posta elettronica certificata.

3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati e’ ammessa per una sola volta e sospende il predetto termine per un periodo non superiore a trenta giorni. La mancata adozione del provvedimento di iscrizione nei termini di cui al presente comma equivale al diniego di iscrizione.

Art. 6

Effetti dell’iscrizione

1. Il provvedimento di iscrizione e’ comunicato al richiedente con il numero d’ordine attribuito nel registro.

2. Dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, l’organismo e’ tenuto a fare menzione negli atti, nella corrispondenza e nelle forme di pubblicita’ consentite del numero d’ordine nonche’ della denominazione dell’ente pubblico che lo ha costituito.

3. A far data dall’iscrizione ed entro il 31 dicembre di ogni anno l’organismo pubblica sul proprio sito internet il numero degli incarichi conferiti dal referente a ciascun gestore della crisi.

Art. 7

Obblighi di comunicazione al responsabile

1. Il referente e’ obbligato a comunicare immediatamente al responsabile, anche a mezzo posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell’organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, nonche’ le misure di sospensione e di decadenza dei gestori dall’attivita’ adottate a norma dell’articolo 10, comma 5.

2. L’autorita’ giudiziaria provvede alla segnalazione al responsabile di tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini dell’esercizio dei poteri previsti nel presente regolamento.

Art. 8

Sospensione e cancellazione dal registro

1. Se, dopo l’iscrizione, l’organismo perde i requisiti di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, il responsabile provvede a sospendere l’organismo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza dei requisiti, provvede alla cancellazione.

2. Quando risulta che i requisiti di cui al comma 1 non sussistevano al momento dell’iscrizione il responsabile provvede a norma del comma 1 ovvero, nei casi piu’ gravi, alla cancellazione dell’organismo dal registro.

3. E’ disposta la cancellazione degli organismi che non abbiano svolto almeno tre procedimenti di gestione della crisi nel corso di un biennio.

4. L’organismo cancellato dal registro non puo’ essere nuovamente iscritto prima che sia decorso un biennio dalla cancellazione.

5. Ai fini del presente articolo, il responsabile puo’ acquisire informazioni dagli organismi, anche nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti.

Sezione II

Obblighi dell’organismo e del gestore della crisi

Art. 9

Registro degli affari di gestione della crisi

1. Ciascun organismo e’ tenuto a istituire un elenco dei gestori della crisi e un registro informatico degli affari, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al gestore della crisi designato, all’esito del procedimento.

2. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del responsabile.

3. L’organismo e’ tenuto a trattare i dati raccolti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 10

Obblighi dell’organismo

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, lettera c), l’organismo non puo’ assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai gestori della crisi che operano presso di se’ o presso altri organismi iscritti nel registro.

2. Il referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, tenuto conto in ogni caso della natura e dell’importanza dell’affare, e prima di conferire ciascun incarico sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l’organismo non si trova in conflitto d’interessi con la procedura. La dichiarazione e’ portata a conoscenza del tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione.

3. Al momento del conferimento dell’incarico l’organismo deve comunicare al debitore il grado di complessita’ dell’opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell’incarico e deve altresi’ indicare i dati della polizza assicurativa di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c). La misura del compenso e’ previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attivita’ tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

4. L’organismo e’ obbligato a portare a conoscenza dei creditori l’accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.

5. L’organismo e’ tenuto ad adottare un regolamento di autodisciplina. Il regolamento deve in ogni caso individuare, secondo criteri di proporzionalita’, i casi di decadenza e sospensione dall’attivita’ dei gestori che sono privi dei requisiti o hanno violato gli obblighi previsti dal presente decreto e derivanti dagli incarichi ricevuti nonche’ la procedura per l’applicazione delle relative sanzioni, e determinare i criteri di sostituzione nell’incarico.

6. Nel caso di violazione degli obblighi dell’organismo previsti dal presente decreto il responsabile dispone la sospensione e, nei casi piu’ gravi, la cancellazione dell’organismo dal registro. Allo stesso modo si procede quando l’organismo ha omesso di adottare le misure di sospensione e decadenza nei casi di cui al comma 5.

Art. 11

Obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari

1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell’organismo e’ tenuto all’obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell’opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo instaurato con l’organismo di appartenenza.

2. Al gestore della crisi e ai suoi ausiliari e’ fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio. Agli stessi e’ fatto divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilita’ direttamente dal debitore.

3. Al gestore della crisi e’ fatto, altresi’, obbligo di:

a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale e’ designato una dichiarazione di indipendenza. Il gestore della crisi e’ indipendente quando non e’ legato al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza; in ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali e’ unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attivita’ di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;

b) corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel presente regolamento.

4. Il gestore della crisi, prima di dare inizio alla gestione dell’affare, sottoscrive la dichiarazione di cui al comma 3, lettera a), e la rende nota al tribunale a norma dell’articolo 10, comma 2.

Art. 12

Responsabilita’ del servizio di gestione della crisi

1. Il gestore della crisi designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.

Art. 13

Monitoraggio e certificazione di qualita’

1. Il Ministero procede annualmente, congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore, al monitoraggio statistico dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio svolti presso gli organismi, anche sulla base dei dati trasmessi a norma del comma 2. Il Ministero, per il tramite della Direzione generale di statistica, provvede al monitoraggio statistico di cui al periodo precedente nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti e con l’ausilio dell’Istituto nazionale di statistica.

2. Entro il mese di dicembre di ogni anno, gli organismi sono tenuti a trasmettere al responsabile i dati:

a) sul numero e la durata dei procedimenti di cui al capo II della legge;

b) sul numero dei provvedimenti di diniego di omologazione, di risoluzione, revoca e cessazione degli effetti degli accordi e dei piani omologati, nonche’ sul numero dei casi di conversione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento in quelli di liquidazione del patrimonio;

c) sull’ammontare dei debiti risultanti dagli accordi e dai piani omologati nonche’ accertati in sede di liquidazione;

d) sulla percentuale di soddisfazione dei creditori rispetto all’ammontare del passivo verificato risultante all’esito dei procedimenti di cui al capo II della legge, con indicazione specifica della percentuale di soddisfazione dei chirografari;

e) sul numero dei provvedimenti di accoglimento e di rigetto delle istanze di esdebitazione;

f) sull’ammontare delle spese di procedura.

3. Il responsabile, a domanda e sulla base dei dati di cui al comma 2, rilascia una certificazione di qualita’ all’organismo richiedente, nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti. Ai fini del periodo precedente il responsabile puo’ acquisire ulteriori informazioni dagli organismi richiedenti e avvalersi della collaborazione di un professore universitario in materie giuridiche, di un professore universitario in materie economiche e di un magistrato con funzioni di giudice delegato ai fallimenti, designati dal Capo Dipartimento per gli affari di giustizia per un periodo non superiore a tre anni; ai collaboratori designati non spettano compensi, ne’ rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

4. La certificazione di qualita’ rilasciata dal responsabile e’ pubblicata sui siti internet del Ministero e dell’organismo richiedente.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attivita’ previste dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo III

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 14

Ambito di applicazione e regole generali

1. La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all’organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo. Per la determinazione dei compensi dell’organismo nominato dal giudice, nonche’ del professionista o della societa’ tra professionisti muniti dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero del notaio, nominati per svolgere le funzioni e i compiti attribuiti agli organismi, si applicano le disposizioni del presente capo.

2. I compensi comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attivita’ accessorie alla stessa.

3. All’organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull’importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del presente capo, nonche’ il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese.

4. Le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente capo, non sono vincolanti per la liquidazione medesima.

Art. 15

Criteri per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all’opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessita’ delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

2. Sono ammessi acconti sul compenso finale.

Sezione II

Determinazione dei compensi nelle procedure di composizione della
crisi

Art. 16

Parametri

1. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge in cui sono previste forme di liquidazione dei beni, il compenso dell’organismo, anche per l’opera prestata successivamente all’omologazione, e’ determinato, di regola, sulla base dei seguenti parametri:

a) secondo una percentuale sull’ammontare dell’attivo realizzato compresa tra quelle di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti;

b) secondo una percentuale sull’ammontare del passivo risultante dall’accordo o dal piano del consumatore omologato compresa tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia di cui alla lettera a).

2. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge diverse da quelle di cui al comma 1, spetta all’organismo un compenso, anche per l’opera prestata successivamente all’omologazione, determinato con le medesime percentuali di cui al predetto comma, sull’ammontare dell’attivo e del passivo risultanti dall’accordo o dal piano del consumatore omologati.

3. Nell’ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo ne’ passivo gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altra societa’ del gruppo.

4. I compensi determinati a norma dei commi 1, 2 e 3 sono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%.

5. L’ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non puo’ comunque essere superiore al 5% dell’ammontare complessivo di quanto e’ attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l’ammontare complessivo di quanto e’ attribuito ai creditori e’ inferiore ad euro 20.000.

Art. 17

Unicita’ del compenso

1. Quando nello stesso incarico si sono succeduti piu’ organismi, il compenso unico e’ determinato secondo le disposizioni del presente capo ed e’ ripartito secondo criteri di proporzionalita’.

2. Nel caso in cui per l’esecuzione del piano o dell’accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, la determinazione del compenso ha luogo a norma del comma 1.

Sezione III

Determinazioni dei compensi nella procedura di liquidazione del
patrimonio

Art. 18

Parametri

1. Nelle procedure di liquidazione di cui al capo II, sezione seconda, della legge, il compenso del liquidatore e’ determinato sull’ammontare dell’attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. Si applica l’articolo 16.

2. Quando nello stesso incarico si sono succeduti piu’ liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso unico e’ determinato secondo le disposizioni del presente capo ed e’ ripartito secondo criteri di proporzionalita’.

Capo IV

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 19

Disciplina transitoria

1. Per i tre anni successivi all’entrata in vigore del presente decreto, i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui all’articolo 4, comma 2, sono esentati dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5, lettera d), e 6, primo periodo, purche’ documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore a norma dell’articolo 15 della legge. Ai fini del periodo precedente le nomine relative a differenti tipologie di procedure sono cumulabili e rilevano anche quelle precedenti all’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 24 settembre 2014

Il Ministro della giustizia

Orlando

Il Ministro dello sviluppo economico

Guidi

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2015

Ufficio controllo atti Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne – prev. n. 151

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Per debiti miei, possono pignorare anche beni dei miei familiari?

Ho 28 anni ed assieme a mia sorella (studentessa) viviamo a casa dei miei genitori, casa con mutuo chirografario intestato ad entrambi.
Nel novembre dello scorso anno ho aperto una mia attività come ditta individuale, fiscalmente redditizia: oggi ho ricevuto una situazione di imposte da pagare il prossimo anno molto gravosa e ho paura di non riuscire a sostenerla con la liquidità che dovrei avere dalla mia attività.
La mia domanda era se contraendo un eventuale debito (inps, irpef e di conseguenza equitalia ) posso creare dei problemi ai miei familiari che magari hanno qualcosa su conto corrente o libretto postale.
Devo rivolgermi a qualcuno per dichiarare l’estraneità dei miei eventuali debiti per tutelarli?

In linea di principio, tu e i tuoi familiari siete soggetti giuridici diversi, ognuno con un proprio patrimonio autonomo rispetto all’altro, con conseguente impossibilità per i creditori dell’uno di attaccare quello dell’altro.

Però ci possono essere, di fatto o di diritto, alcune eccezioni a questo quadro.

Innanzitutto, una responsabilità ci può essere nel caso in cui siano state prestate garanzie a tuo favore da uno dei tuoi familiari, come avviene frequentemente quando un’impresa vuole accedere al credito presso il sistema bancario, ad esempio tuo padre ha messo una firma per farti avere un’apertura di credito necessaria per la gestione della tua attività.

Questo, chiaramente, non riguarda i debiti di tipo fiscale, almeno nella fase iniziale del rapporto.

Un secondo profilo problematico può insorgere in caso di recupero giudiziale del credito da parte dei creditori con successivo pignoramento mobiliare presso la sede del debitore, cioè casa tua.

In questi casi, infatti, vale la regola per cui tutto quello che si trova presso quella sede viene presunto essere di proprietà del debitore, anche se è di terzi, salvo che non esiste un documento avente data certa che ne dimostra appunto la proprietà di altri. Fatture, scontrini, ricevute sono tutti documenti inutili a questo riguardo, perché privi di data certa.

In caso di pignoramento mobiliare, quindi, potrebbero essere presi anche beni dei tuoi genitori o di tua sorella.

Per evitare queste situazioni, che in fondo non sono nemmeno giuste, si ricorre a volte alla stipulazione di un contratto di comodato, alla lettura della scheda sul quale ti rimando.

Leggi anche la scheda sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

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diritto

Possono vendere all’asta una casa di cui io sono proprietario solo per un sesto?

ho firmato delle cambiali x l’acquisto di un’attivita’ che poi dopo 2 anni ho dovuto chiudere perche non andava come mi avevano assicurato, non ho potuto piu pagare le cambiale perche mi sono ritrovato senza lavoro e reddito, adesso mi e’ stato fatto un pignoramento su una quota della casa di mio papa’ che ho ereditato dalla morte di mia mamma di 1/6, pochi giorni fa’ e’ venuto il custode giudiziario che ha detto che verra’ messa all’asta tutta la casa. ma come e’ possibile che possono mettere all’asta tutta la casa che io possiedo una quota di 1/6 e in quella casa abita mio padre che e’ disabile al 100% grave che non riesce a camminare e ha bisogno di un accompagnatore, dove va questo povero uomo malato e invalido? io ho piu volte proposto il pagamento reteale visto che non ho lavoro ne io ne mia moglie e ho 2 figli piccoli da mantenere, il debito e’ di 9500 euro

È possibile, e nella pratica funziona così: viene venduta tutta la casa, un sesto del ricavato viene dato ai creditori di chi aveva la proprietà di un sesto, cioè tu nel nostro caso, e gli altri cinque sesti del ricavato vengono invece dati, in denaro, a chi è proprietario degli stessi.

Sulla carta è giusto, nella pratica purtroppo gli altri comproprietari incolpevoli si trovano spesso con poco in mano perché dalla vendita all’asta di una casa spesso si ricava un valore di molto inferiore a quello reale.

Quanto alla disabilità di tuo padre, è evidente che i tuoi creditori non ne hanno nessuna colpa ed è quindi una circostanza che non puoi opporre loro.

Puoi chiedere se credi l’intervento dei servizi sociali, sia per la tua situazione debitoria che per quella di invalidità di tuo padre, per vedere se possibile raggiungere un accordo con i tuo creditori, l’esposizione è relativamente bassa ma questo significa poco.

Una cosa da valutare in questi casi è anche la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento.