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Contratto di assistenza: quand’è che simula una donazione?

siamo 3 figli e quando è morto nostro padre ,vedovo, io e mio fratello abbiamo scoperto che nostra sorella aveva ereditato la casa dove abitava nostro padre con un atto in cambio di assistenza. Cosa che non è avvenuta in quanto nostro padre era in grado di fare tutto. In pratica secondo noi si tratta di una donazione mascherata. La mia domanda è se il rogito si può impugnare e come si fa a dimostrare che in realtà nostra sorella non ha servito nostro padre?

Atti di questo genere, parlando genericamente, si possono impugnare ed è abbastanza consueto vedere cause di questo genere nei nostri tribunali, anche perché l’intento di eludere le disposizioni sulle successioni necessarie purtroppo non così di rado emerge concretamente.

Nel vostro caso, ti sembrerà incredibile, ma per poter valutare se questo contratto di assistenza sia effettivamente impugnabile, cioè se vi siano adeguate basi legali, fattuali e probatorie per poter dimostrare che è una simulazione, occorre necessariamente esaminare il contratto stesso e più in generale la situazione familiare e personale di tutti i protagonisti, raffrontando tutte queste cose tra loro, in modo da «leggere» questo contratto in modo contestualizzato.

Visti i valori in ballo, che non sono trascurabili, e la particolare «antipatia» di una vicenda del genere, vi suggerirei, quantomeno, di acquistare una consulenza da un avvocato, per avere maggiori delucidazioni e chiarimenti, cosa che rappresenta intanto comunque un valore in sé, perché è giusto sempre, in queste cose, sapere cosa si deve pensare, cosa si potrebbe fare o meno, per poi decidere in seguito se fare o meno davvero l’azione.

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Rinuncia all’eredità o a impugnare il testamento: le differenze.

sono debitore verso una banca, ma per il momento non ho soldi da restituire. ero separato dalla moglie che è deceduta nel 2013, nel testamento lasciava tutto a mio figlio , ma non essendo divorziati mi spettava una quota anche a me da ereditare, siamo andati dal notaio e ho fatto la rinuncia alla mia eredita lasciando tutto al figlio. Vorrei sapere se la banca può rivalersi sulla mia parte a cui ho rinunciato nei confronti del figlio.

Tu non hai affatto rinunciato all’eredità, che non ti è mai stata devoluta, ma – ed è tutto un altro paio di maniche – hai rinunciato invece ad impugnare il testamento fatto da tua moglie per far valere la tua quota di legittima.

Se tu avessi rinunciato all’eredità, i creditori avrebbero potuto impugnare tale rinuncia in base all’art. 524 cod. civ..

Infatti, i creditori di chi ha rinunciato possono farsi autorizzare dal Tribunale ad accettare l’eredità in nome e luogo del loro debitore, per poter soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Questo diritto di impugnazione si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data della dichiarazione di rinuncia.

In realtà, tu all’eredità di tua moglie non sei mai stato chiamato e non hai mai rinunciato. Il testamento che viola la quota di successione necessaria spettante ai legittimari è infatti perfettamente valido ed efficace sino a che qualcuno degli aventi diritto non lo impugna.

Tu hai davanti al notaio espressamente rinunciato a fare questa impugnazione, con la conseguenza che, rimanendo definitivamente valido il testamento in questione, è diventato erede direttamente solo tuo figlio, senza che tu sia mai stato chiamato a questa eredità.

Per questo non credo proprio che la banca possa coltivare iniziative al riguardo.

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la moglie può impugnare il testamento con cui il marito aveva lasciato tutto al fratello?

mio fratello, nel 1984 aveva acquistato un immobile per se, facendo scrivere lo stato da celibe nel contratto di acquisto e gestendo anche un piccolo mutuo. nel 1986 si è sposato, ma in separazione dei beni e ha deciso di utilizzarlo con la moglie. Lui ha proseguito a pagare il mutuo restante senza avere nessun conto cointestato con la moglie. Dopo vent’anni e ristrutturata la casa di Lei si sono trasferiti nel 2005, ma a seguito di una grave malattia mio fratello decede nel 2010. Nel frattempo aveva redatto un testamento olografo lasciando il suo patrimonio a me come unico fratello. Io ho fatto pubblicare il testamento da un notaio per utilizzare l’immobile come mia prima casa. Ora la moglie pretende la legittima che sembra, a quanto dice lei, le spetta sull’immobile, impugnando il testamento. Ho una possibilità di mantenere le volontà del de cuius senza che io abbia a preoccuparmi delle sue pretese?

L’unica possibilità è tenere la casa ma liquidare in denaro alla moglie la parte che è stata lesa dell’eredità, oltre al diritto di abitazione che eventualmente le spetta per legge.

La moglie, infatti, è una erede necessaria del marito, questo significa che non può essere completamente «diseredata», ma può esserlo solo nell’ambito della quota disponibile. Secondo l’art. 540 del codice civile, infatti, «a favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge».

Questa stessa disposizione prevede poi il diritto di abitazione sulla casa familiare del coniuge superstite, a prescindere dalla proprietà, ma mi pare che nel tuo caso non sia applicabile dal momento che i coniugi si erano trasferiti in un’altra casa e quindi quella in questione non era più quella familiare.

Va precisato che il testamento, sia pur se viziato da queste circostanze, è valido ed efficace. Dovrà essere la moglie ad impugnarlo con azione di riduzione, entro i 10 anni dall’apertura della successione

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una madre può lasciare per testamento la sua casa ad uno solo dei tre figli?

Una madre lascia in eredità un appartamento e solo questo. Gli eredi sono i tre figli ma uno di essi è legatario attraverso un testamento olografo, senza difetti di forma e contenuti, dell’intero appartamento. Trattandosi, l’eredità, del solo appartamento che si identifica con il legato, è vero che la legittima degli altri due fratelli è totalmente lesa e che il testamentario risulta unico proprietario dell’immobile?

Gli altri due fratelli possono impugnare il testamento chiedendo la riduzione della disposizione testamentaria (non importa a questo fine che si tratti di un legato o della nomina di erede) in modo che le quote siano rideterminate secondo le regole previste per la successione necessaria, che riservano ai figli, quando sono più di uno come in questo caso, i 3/4 dell’eredità.

Dividendo, pertanto, l’eredità in 4 parti, il figlio a favore del quale è stato disposto il legale otterrà 2/4, di cui uno per effetto delle disposizioni in materia di successione necessaria, mentre l’altro per effetto della parte residua ancora valida della disposizione testamentaria della madre, incidente sulla «quota disponibile», mentre gli altri due fratelli riceveranno 1/4 ciascuno, in virtù appunto delle regole sulla successione necessaria.

Ovviamente sono possibili soluzioni negoziali, tipicamente il fratello che ha ricevuto il legato può liquidare agli altri due fratelli una somma corrispondente ad 1/4 del valore dell’immobile, previa stima a cura di un tecnico di comune fiducia.

 

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se la compagna di un figlio si sposa con il padre per averne l’eredità

Alla morte dell’anziano padre i figli scoprono che è legalmente sposato con la compagna di uno dei figli stessi e che hanno registrato il figlio della coppia a nome del nonno (oggi ha 4 anni). Il matrimonio è stato legalmente celebrato in Marocco e trascritto in Italia. La donna viveva con il figlio del defunto in altro paese e hanno avuto un bambino che lei, in quanto moglie, ha registrato come figlio del nonno. La donna ora vive con il compagno e il figlio nella casa “coniugale”, gode di pensione di reversibilità e di ogni bene del defunto a scapito di altri 3 figli reali. Esistono reati? C’è modo di procedere denunciando la truffa all’inps? Il tribunale dei minori può indagare obbligando il vero padre (compagno della “vedova” e figlio del defunto) a fare un test del DNA? Come si può reclamare l’eredità spettante? La donna e il fratello non vogliono dare nulla e stanno dissipando ogni bene e non si conosce quanto facente parte dell’eredità. Il decesso risale a 2 anni fa.

L’INPS sino a che il matrimonio non viene dichiarato nullo non può fare niente, perchè appunto sino a che un matrimonio non viene annullato si considera valido. Per il resto, non credo che i figli possano riuscire a impugnare la validità del matrimonio. Il caso è quello del matrimonio simulato, previsto dall’art. 123 del codice civile, dove l’impugnazione è consentita solo ai coniugi e rimane comunque preclusa trascorso un anno dalla celebrazione, o comunque nei casi in cui ci sia stata convivenza dopo la celebrazione. Questa azione non si trasmette agli eredi, in base alla previsione di cui all’art. 127 cod. civ..

Sotto un altro profilo, il tribunale dei minori non può fare niente d’ufficio, dovrebbero essere i genitori a chiedere la contestazione della legittimità con riferimento allo stato attuale e la dichiarazione giudiziale di paternità in riferimento al padre biologico.

Per sapere cosa fa parte dell’eredità si potrebbe presentare un ricorso per inventario, ma la vedo molto grigia circa la possibilità di dimostrare la simulazione ottenendo al contempo che ciò produca effetti concreti.

Purtroppo le disposizioni in materia parlano chiaro, rimane un senso di ingiustizia di fondo, anche se è vero che il matrimonio rimane comunque frutto di un atto volontario del genitore scomparso (discorso diverso ovviamente se fosse stato in stato di incapacità di intendere e di volere): è chiaro che così facendo il «nonno» ha di fatto aggirato le disposizioni in materia di successione necessaria, però è anche vero che una persona in vita può disporre come crede del suo patrimonio, può anche regalarlo ad un terzo, mentre i possibili eredi hanno solo una situazione di aspettativa nei confronti della eventuale e futura eredità, finchè non si è ancora aperta. A parte questo, rimane il profilo, che è diverso, del danno all’erario, per il pagamento di una pensione di reversibilità in realtà non dovuta: sotto questo aspetto, l’ente previdenziale dovrebbe poter avere, almeno ai limitati fini pensionistici, la capacità di impugnare; ma il diritto positivo non lo prevede.

Forse, studiando molto bene la situazione, si potrebbe valutare di fare una causa sollevando la questione di legittimità costituzionale di una o più delle disposizioni in materia (direi segnatamente l’art. 123 nella parte in cui non consente l’impugnazione ai figli), ma si tratta di spiragli davvero molto stretti e da valutare con estrema attenzione.

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come faccio a sapere cosa mi spetta dell’eredità di mio padre morto dopo essersi risposato?

Sono figlia unica del mio defunto padre, divorziato da mia madre quando ero ancora in fasce. Dopo 18 anni si e’ risposato. Durante il loro matrimonio hanno acquistato una villetta a schiera, ed avevano anche dei risparmi in banca. Un’ altra casa era di proprieta’ della seconda moglie anche se pagata insieme.  Durante il loro matrimonio non hanno avuto figli! Dopo la morte di mio padre, di cui lei non si e’ nemmeno degnata di avvisarmi,ho saputo che durante la degenza in ospedale di mio padre, circa un anno prima che morisse,tratto in inganno ed ancora sotto l’effetto dell’anestesia, la moglie gli ha fatto firmare dei documenti inerenti la casa ed ai beni. Non si tratta per caso di raggiro di persona …… in quanto sotto effetto dell’ anestesia “obbligato” a firmare! Come posso fare per sapere che cosa mi spetta?

Se non esiste un testamento, tu sei chiamata all’eredità di tuo padre insieme alla sua seconda moglie, in ragione di 1/2 ciascuno. Se anche tuo padre avesse fatto un testamento, comunque a tuo favore la legge riserva una quota dell’eredità, di cui il testatore non può validamente disporre.

Ad ogni modo, il problema principale sembra essere quello di sapere, innanzitutto, da che cosa è composta l’eredità, visto che non hai mai vissuto con tuo padre, che invece viveva con la sua seconda moglie. A questo riguardo, se non trovi un accordo con questa persona, una buona idea potrebbe essere quella di presentare un ricorso per inventario dei beni ereditari, in modo da avere un quadro il più completo possibile di quello che c’è nell’eredità.

Per quanto riguarda i documenti che sarebbero stati firmati da tuo padre, se c’è qualcosa che ti pregiudica sicuramente viene fuori facendo l’inventario. Una volta che avrai visto di che cosa si tratta, potrai valutare, con l’assistenza di un legale di fiducia, quali iniziative intraprendere e, segnatamente, se impugnare eventuali atti di disposizioni di patrimonio fatti in tuo danno per incapacità naturale di intendere e di volere.