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Responsabilità medica e condanna alle spese.

quali rischi può correre una persona che malauguratamente perde una causa per malasanità contro una asl? può essere a sua volta accusato di qualcosa dalla Asl e deve sostenere costi molto alti (periti, spese processuali, avvocati della controparte ecc)?

Chi perde una qualsiasi causa, non solo una causa per responsabilità medica può essere condannato alle spese di soccombenza e, nei casi estremi, per lite temeraria e, ulteriormente, al pagamento di una somma all’erario – queste due ultime voci sono cumulabili e non alternative tra loro. Il riferimento normativo è l’art. 96 del codice di procedura civile.

L’unico sistema, come vado ripetendo da anni e come sanno perfettamente gli iscritti al blog, per tutelarsi di fronte a questo rischio, è quello di avere una polizza di tutela legale – e no, non si può fare a causa iniziata, bisogna averla avuta da prima dell’insorgenza del problema, come tutte le assicurazioni.

Un modo specifico nelle pratiche di responsabilità medica, sulle quali ti invito a consultare la nostra scheda per ridurre molto questo rischio è quello di procedere non direttamente con la causa di merito, ma far precedere la stessa con un ricorso ex art. 696 bis per CTU preventiva dove è davvero difficile rimediare una condanna alle spese e dove si può vedere larga parte del merito del procedimento prima di partire con la causa vera e propria.

Questo è il sistema che uso ormai da anni per questo tipo di vertenze.

Per dire di più circa il da farsi nel tuo caso, bisognerebbe approfondire la situazione e il grado o lo stato in cui si trova attualmente.

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Condominio contro gastronomia per odori: chi vincerà?

ho affittato un locale in centro a Correggio, quando ho chiesto l affitto ho anke esposto al proprietario che volevo svolgere attivita di gastronomia. prima di me qui cera una frutta e verdura con gastronomia annessa d frutta e verdura., io ho messo dentro prodotti tipici sardi piu gastronomia d pesce e verdura. io sono al piano terra, sopra ho 20 appartamenti tra uffici e abitazioni.
dopo aver avviato il locale, scopro che la mia cappa nn e collegata alla canna fumaria, e che nel regolamento d condominio ce scritto che questo locale nn puo essere affittato a nessuna attivita che produca odori.
su 20 appartamneti un condomino si lamenta per odori, una minaccia continua da parte dell amministratrice. Per mettermi in regola ho acquistato una friggitrice consigliatami,i dall usl con cui nn si ha bisogno d canna fumaria, la macchina ha gia tutto dentro e trsforma gli odori in acqua tramite un condensatore. allora sono passata solo a friggere. il condomino si lamneta uguale

Per quanto riguarda i rapporti con la proprietà degli immobili, bisognerebbe vedere cosa dice, eventualmente, e quindi anche non dice, a riguardo il contratto, da cui scaturisce per il locatore l’obbligo di mantenere la cosa in stato da servire all’uso cui è stata destinata, ma appunto bisogna vedere se questo specifico uso si può ritenere – operazione che spesso va compiuta a livello interpretativo – essere stato dedotto nel contratto o meno.

Per ciò che concerne, invece, i rapporti con il condomino, se hai eliminato, o comunque notevolmente ridotto, le emissioni di odori non si capisce di che cosa questa persona continui a lamentarsi. Può essere il caso di far spedire da un avvocato una diffida in cui si ribadisce la legittimità delle immissioni provenienti dal tuo locale e si intima di cessare qualsiasi attività di disturbo.

Leggi con attenzione a riguardo la nostra scheda sulle immissioni.

Se vuoi un preventivo da parte nostra, puoi chiedercelo compilando la voce apposita nel menu principale del blog.

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