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Camera usata per esposizione venduta per nuova: che fare?

Scrivo per una consulenza in merito all’acquisto di una camera da letto completa (nuova) acquistata con contratto ai primo di maggio 2018 presso un rivenditore di mobili. Al momento della consegna ci si è resi conto che la camera era quella esposta in negozio (priva di imballaggio e con evidenti segni dovuti alla esposizione). Abbiamo contattato immediatamente il rivenditore a diverse utenze ma non ha mai risposto….la camera è stata regolarmente montata dagli operai e, a seguito di incontro nel negozio con i rivenditori abbiamo avuto modo di notare che, nonostante i tentativi di convincerci che l’ordine fosse avvenuto realmente, una fattura riportante la data 12/08/2016 e relativa alla camera da letto esposta, riportava chiaramente evidenziati i ns. dati…..siamo stati aggrediti con atteggiamenti offensivi e costretti ad abbandonare il negozio…Vorremo gentilmente informazioni sulla procedura da adottare per far valere i ns. diritti.

Se ho ben capito, vi è stata venduta per nuova una camera che in realtà era già stata utilizzata per scopo di esposizione e che quindi avrebbe dovuto esservi, semmai, venduta con una riduzione del prezzo come è d’uso in questi casi, comunque lasciandovi la facoltà di scelta a seguito della dichiarazione precisa dello stato della merce da parte del venditore.

Da questo punto di vista, la cosa più urgente è segnalare ufficialmente, tramite una diffida a mezzo di un avvocato, la difformità tra quanto convenuto nel contrattocontratto che, tuttavia, dovrà prima esaminato accuratamente – e quanto consegnato, evidenziando anche – e ciò vale anche come denuncia relativa – i singoli «vizi» del bene e cioè al momento i «segni» derivanti dall’uso di esposizione fatto della camera.

In tale diffida, si può richiedere una riduzione del prezzo ovvero la risoluzione del contratto, cioè la restituzione della camera contro la restituzione del prezzo pagato, oltre ovviamente al risarcimento del danno, anche se naturalmente la soluzione migliore anche per una vertenza come questa è quella di trovare un accordo transattivo.

Per la denuncia dei vizi sono previsti termini molto rigorosi, per cui vi consiglio di andare immediatamente da un legale, anche considerando che probabilmente avreste fatto meglio a rifiutare l’installazione della camera da letto una volta constatato che non si trattava di un bene nuovo di fabbrica ma con un precedente uso espositivo.

Purtroppo le spese legali, se non avete una polizza di tutela legale, almeno inizialmente sono a carico vostro.

Se volete inviare una diffida tramite il nostro studio, potete acquistarla direttamente da questa pagina. Vi consiglio inoltre di iscrivervi alla newsletter del blog o al gruppo Telegram per non perdere altri preziosi ed utili aggiornamenti come questo, in grado di evitarvi di incorrere in futuri problemi.

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Preliminare non registrato: può essere annullato?

Ho sottoscritto un preliminare di vendita per un immobile commerciale, senza registrare lo scritto, ala buona, conoscendo i proprietari. La vendita dovrebbe avvenire a fine anno, dopo la sistemazione di alcune servitù. Ora sto già occupando l’immobile con contratto di locazione. A breve, la società che ora possiede l’immobile verrà acquisita da una holding straniera. Potrei rischiare di veder annullato il preliminare se il nuovo proprietario non ne approvasse le condizioni? E’ meglio registrare il compromesso per essere certi di riuscire ad acquistare?

La registrazione del preliminare, introdotta da una riforma legislativa di non molto tempo fa, serve per lo più ad evitare che lo stesso venditore alieni, ceda o venda lo stesso immobile a più persone contemporaneamente, realizzando quella che, di fatto, è una truffa, frequente nel settore immobiliare.

In questi casi, infatti, il venditore promette in vendita lo stesso immobile, poniamo, ad una dozzina di persone o società, facendosi dare da ognuna una caparra o un anticipo, solo che, ovviamente, uno solo di essi potrà poi acquistare definitivamente l’immobile.

Se il compromesso viene stipulato per scrittura privata, infatti, nessuno di coloro cui lo stesso immobile viene promesso, successivamente al primo soggetto, ha modo di sapere che il medesimo immobile è già stato promesso in vendita.

Facendo, invece, la registrazione nei registri immobiliari della conservatoria, tra i vari promissari acquirenti dello stesso immobile, prevale chi ha effettuato la registrazione. L’immobile, in effetti, rimane vincolato ufficialmente a costui, tant’è vero che chi agisce sul mercato per quell’immobile ha l’onere di consultare eventuali vincoli esistenti in conservatoria, con la conseguenza che se, nonostante la registrazione, conclude ugualmente il preliminare di compravendita, non può poi avere alcuna pretesa sull’immobile – salvo ovviamente il diritto al risarcimento del danno nei confronti del truffatore – dal momento che è stata una sua mancanza non verificare la situazione del bene.

Tutto questo per dirti che la registrazione del preliminare non conferisce più o meno validità al preliminare stesso. Il contratto conserva la forza che aveva originariamente, la differenza sta solo nell’opponibilità a terzi.

Direi, pertanto, che la registrazione non sia uno strumento che ti possa essere utile. Se questa nuova proprietà è interessata a sciogliere il preliminare, farà leva su altri aspetti, relativi al contenuto del contratto stesso e al suo adempimento o meno.

Se pensi che questa possa essere la situazione, ti consiglio di farti seguire sin da subito da un avvocato. Se vuoi un preventivo da parte del nostro studio, puoi chiederlo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.

PS: il termine «registrazione» è utilizzato qui impropriamente, in realtà si intende la «trascrizione» del contratto preliminare. Grazie a Francesco per avermelo fatto notare, meglio precisarlo 😉