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La reversibilità in caso di divorzio.

Dopo il divorzio, spetterà a mia moglie, in caso di mio decesso, la pensione di reversibilità?

Il trattamento di reversibilità spetta:

  • al coniuge, anche se separato o divorziato, a patto che non abbia contratto un nuovo matrimonio. Il coniuge separato con addebito può ottenere la pensione ai superstiti solo se titolare di un assegno alimentare fissato da tribunale a carico del coniuge scomparso. Il divorziato ha diritto al trattamento se titolare di assegno divorziale. Inoltre la data di inizio del rapporto assicurativo del coniuge deceduto deve risultare anteriore alla sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio. Se lo scomparso aveva contratto un nuovo matrimonio dopo il divorzio il diritto al trattamento di reversibilità spetta sia al coniuge superstite e sia quello divorziato (ovviamente con assegno divorzile);

  • ai figli che alla data di scomparsa del genitore siano minori, studenti o inabili o a suo carico (si intendono figli quelli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge). I figli aventi diritto al trattamento sono i minorenni, gli studenti fra i 18 e i 21 anni, a carico dello scomparso, che non prestano attività lavorativa, gli universitari per la durata del corso legale di studi (comunque non oltre i 26 anni), sempre a patto che non svolgano attività lavorativa e fossero a carico del genitore. Il diritto spetta anche ai figli inabili con grave infermità fisica o mentale tale da non consentire lo svolgimento di un’attività lavorativa;

  • ai nipoti minorenni che erano a carico della nonna o del nonno scomparso;

  • in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti il diritto spetta anche ai genitori e, in mancanza di questi, anche ai fratelli celibi o alle sorelle nubili.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

118 risposte su “La reversibilità in caso di divorzio.”

Gentilissimi avvocati,
Innanzitutto complimenti per il vostro lavoro e mi scuso per la lunghezza ma se non spiego bene non riuscireste neanche a capire. Sto con una persona che ha divorziato a giugno di questo anno, quindi due mesi fa. Durante la separazione consensuale all sua ex era stato dato un assegno di 50 euro (poi abbiamo capito perché: la pensione di reversibilità). È successa una cosa gravissima. Il suo ex marito non poteva più pagare le rate del mutuo che gravavano solo su di lui e le ha detto di pensarci per un po’ o di vendere la casa (lei lavora a nero full time e ha 50 anni ma il suo lavoro di sarta con riconoscimento e ben 6 attestati di scuole di moda e design le permetterebbero di fare molto di più ma nn vuole per ovvi motivi). Lei cosa fa? In fase di divorzio giudiziale le tolgono i 50 euro ma nn si pronunciano sul mutuo con la conseguenza che lei gli fa bloccare 1150 euro di stipendio su 1350. Aveva ed ha ancora 437 euro da pagare x una finanziaria. Doveva mangiare, pagarsi un’affitto. Insomma, inizia la depressione, l’ansia…prende malattie, ansiolitici…il suo lavoro è a rischio e ha 58 anni. È gravissimo. Non viene tutelato dal suo avvocato anzi, non si oppone al decreto e optano per un accordo, da strozzini. 250 euro al figlio maggiorenne (che aveva sempre pagato) 100 euro a lei e un quinto dello stipendio x gli arretrati. Morale? Se aggiungiamo i debiti non gli bastano neanche. HA FIRMATO PER PAURA di non poter più pagare i debiti con la findomestic, diceva che preferiva nn mangiare (ancora nn viviamo insieme ma è come se lo fosse). La mia famiglia lo
Aiutava. Insomma. C’e Un modo per impugnare quest’accordo fatto ovviamente sotto ricatto? Lei non ha bisogno del mantenimento, vive alla grande. Macchina, casa, vizi, e lui in miseria. In più lui deve restituire 40 mila euro a tanta gente anche ai miei perché ultimamente gli abbiamo acquistato un’auto di seconda mano perché viaggiava con i mezzi visto che nn poteva più permettersela!!! Quindi ha anche i costi dell’assicirazione, tutto avvenuto dopo la
Firma. Possiamo agire in qualche modo? Dobbiamo salvarlo.
Vi ringrazio e mi scuso ancora per la lunghezza.

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Grazie.

Buongiorno, vorrei sapere se in fase di divorzio si riceve una tantum il 50% della casa con iugale e non si riceve assegno divorzile spett la reversibilità, Grazie.

Salve, volevo esporLe il mio problema, sono divorziata dal 1987 dal mio ex marito (deceduto da quattro anni) quando mi sono separata non ho chiesto il mantenimento per me ma solo per i miei figli che all’epoca erano minori, mantenimento mai percepito, lui in seguito si e’ risposato ho provato tramite avvocato a richiedere il mantenimento ma lui non aveva niente intestato per cui risulatava nullatenente, in seguito ho scoperto che la mamma le aveva donato una casa in cui e’ pignorata per mancato mantenimento, in seguito lui si e’ separato anche dalla seconda moglie per colpa e con addebito, la casa e’ rimasta a lui visto che i figli erano affidato al mio ex marito e la sua seconda moglie ha dovuto uscire pur dovendo ottemperare ai bisogni dei figli, lei le doveva dare 300,00 euro al mese al mio ex marito cosa mai successa infatti lui le aveva fatto sequestrare i macchinari della sua lavanderia ma, purtroppo 4 anni fa’ le hanno trovato un tumore alla prostata dandole 7 mesi di vita, al sua seconda moglie sapendo la notizia ha fatto di tutto per rientrare in casa richiedendo anche la residenza e malgrado lui non la volesse infatti l’aveva cacciata di casa diverse volte lei le diceva che stava cercando casa ma sapeva che lui aveva poco tempo infatti dopo poco e’ morto, io a mia volta ho dovuto crescere i miei figli da sola con tanti sacrifici che comporta una citta’ come Milano, i miei figli hanno avuto anche problemi di tossidipendenza che oggi grazie a Dio uno sta’ bene ma l’altro ha ancora problemi giuridici, stiamo aspettando che venga messa all’asta la casa del mio ex almeno i miei figli potranno prendere qualcosa, per quanto riguarda me sono invalida al 67% dopo una caduta che non mi ha permesso piu’ di lavorare oggi percepisco una pensione di 501,00 euro al mese e avendo letto daa qualche parte che se l’ex coniuge vive in ristrettezze economiche il giudice potrebbe darle una parte di riversibilta’ della pensione le chiedo se questo e’ possibile, mi basterebbe anche solo una piccola parte per poter vivere non dico bene ma un po’ meglio perche’ con questa cifra non le nascondo che non posso pagare nemmeno l’affitto. Spero che mi dia una risposta positiva almeno da poter contare su’ qualcosa in piu’.
La ringgrazio anticipatamente della sua risposta,Nigro Antonietta

Gentile avvocato, mi chiamo Sofia sono separata e percepisco un assegno di mantenimento di 650 euro mensili. Se un domani il mio ex marito dovesse mancare avrei diritto alla reversibilità? Mi sono un pò allarmata perchè ho letto che oltre all’assegno di mantenimento esiste anche l’assegno alimentare che è una cosa un pò diversa…che sarebbe la dimostrazione che non sono autosufficiente sul piano economico. Quindi per avere diritto alla reversibilità l’assegno di mantenimento non basta come prova di vivenza a carico?? Grazie

ci sono novità in merito alla pensione di reversibilità per persona che ha percepito solo un una tantum ma disabile grave non essendo in grando di compiere gi atti nella normale vita quotidiana? ho fatto domanda a INPS respinta causa mancanza dell’assegno periodico, fatto ricorso con risposta favorevole da parte di INPS ma che non possono emettere a causa della mancanza di una sentenza giudiziale, quindi mi chiedevo se in caso di giudizio il tribunale potrebbe emettere sentenza a favore e possibilmente con richiesta all’altra parte del risarcimento degli accrediti dalla morte del pensionato. Grazie mille Avvocato

Qui le risposte non sono professionali, ma date a perso tempo, nei limiti della preparazione del momento. Se uno ne vuol una professionale, acquista una consulenza. Mi sembra abbastanza ovvio, ma meglio ribadirlo, non fa mai male.

Il mio compagno attualmente è in fase di divorzio giudiziale con la sua ex moglie. Lei percepisce un mantenimento per sé di 250 Euro e di 350 euro per il figlio minore. La casa coniugale è di proprietà esclusiva del mio compagno (è una donazione della nonna materna) ma è temporaneamente assegnata a lei per il figlio minore che ha 15 anni. Lei non lavora e ha richiesto la conferma dell’assegno divorzile di 250 euro e ha rifiutato l’una tantum che le è stata proposta dal mio compagno. Il mio compagno ha chiesto la revoca dell’assegno di mantenimento e comunque dato che le sue condizioni economiche sono peggiorate rispetto alla separazione (data la nascita della bimba e l’acquisto della casa in cui attualmente viviamo, con un quinto dello stipendio bloccato), speriamo in una riduzione del suo assegno divorzile. Il mio compagno le ha proposto lavoro fornendole gli indirizzi di alcune imprese di pulizie che operano nell’amministrazione in cui lui lavora. Lei non ha fatto nessuna domanda(il tutto è documentato da raccomandate), ha fatto sapere tramite il suo legale che cerca un lavoro vicino la casa dove abita (non ha mai voluto prendere la patente, ha 44 anni e ne aveva 40 quando il mio compagno l’ha lasciata) e più confacente alle sue attitudini (ha un diploma di estetista ma ha fatto lavori tipo cassiera e/o segretaria). Anche durante il matrimonio il mio compagno le ha proposto diversi lavori, in particolare uno nella pubblica amministrazione ma lei lo ha rifiutato. Non c’era nessun accordo fra loro sul fatto che lei dovesse non lavorare per pensare alla casa e al figlio. Lui l’ha sempre spronata a fare qualcosa sia per lei stessa, sia perchè lui percepiva uno stipendio mensile di circa 1500 euro (compresi gli assegni familiari). Attualmente si sopravvive anche grazie al mio stipendio (anche io lavoro nel pubblico e percepisco uno stipendio mensile di 1200 euro, ho un’altra figlia minore avuta da un precedente matrimonio e lei percepisce un assegno di mantenimento dal padre pari a 200 euro mensili più extra. Il mio ex marito attualmente è disoccupato). Io e il mio compagno abbiamo una figlia di 10 mesi e attendiamo il divorzio per sposarci. Se al mio compagno dovesse succedere qualcosa prima del divorzio o nei primi anni di matrimonio con me cosa ne sarebbe della pensione di reversibilità? Mia figlia camperebbe con 250 euro del padre e lei con 900 euro? E io in caso mi sposassi con lui, potrei far valere gli anni di convivenza prematrimoniale (ad oggi, quasi un anno e mezzo) anche se lui era solo separato da lei? Il mio compagno è separato legalmente dall’inizio del 2014. Cosa possiamo fare (a parte l’augurarci di avere lunga vita e che il nostro matrimonio duri più del suo) per evitare questa eventuale ingiustizia? Lui ha anche avviato una causa di nullità alla Sacra Rota e siamo in attesa di sentenza!

Non rinuncerà mai al suo mantenimento a meno che non lo deciderà il
Giudice. Le serve per la reversibilità. Ma non smettere di combattere. Sono nella tua stessa situazione. Non arrendetevi

Egr. Avv.to,
ci sono buone notizie per una reversibilità dove è stato concessa “una tantum” considerando che la vedova è invalida e disabile.
Grazie mille

Mi dispiace, non saprei dirti, bisognerebbe approfondire molto di più la situazione. Se vuoi verificare le chances effettivamente esistenti di coltivare questa cosa, ti consiglierei di acquistare una consulenza, da me o da qualsiasi altro avvocato.

Buonasera avvocato, sono separata da 3 anni e percepisco un mantenimento di 100 euro mensili. Questa cifra mi autorizzerebbe, in un ipotetico futuro, a richiedere la reversibilità oppure è una cifra troppo bassa? Lei ha detto che il mantenimento è essenziale per il diritto alla reversibilità ma non ha specificato, se esista un “quantum” minimo che il mantenimento deve avere. Grazie

Gentile Avvocato, ho il seguente dubbio: se da separata percepisco un mantenimento di 800 euro, un domani una eventuale reversibilità sarebbe pari a questa stessa cifra oppure prenderei il 60% della pensione di mio marito (il che farebbe 1.200euro circa)?

Chiedo scusa, ma leggendo questi interventi resto più confuso di prima. Sul portale INPS per godere della reversibilità è scritto chiaramente che:
1) in caso di divorzio, occorre tassativamente l’assegno
2) in caso di separazione con addebito, solo se c’è l’assegno
3) in caso di consensuale, è scritto “concessa in ogni caso”. Che significa in ogni caso? Perchè non hanno scritto solo con assegno anche qui?

Avvocato la ringrazio. Quindi in sintesi, a beneficio di quanti siano interessati alla tematica, si può sostenere che l’assegno di mantenimento è presupposto essenziale per la reversibilità. Questo indipendentemente che una separazione sia consensuale o con addebito. Non conta il tipo di separazione ma che sia previsto un assegno.Giusto?

Gentile avvocato, vorrei cortesemente avere un chiarimento in merito alla pensione di reversibilità. Ho letto che l’INPS, richiamando la sentenza n 11428/04 della suprema Corte, subordina il diritto alla pensione di reversibilità al presupposto della vivenza a carico. Dunque se io mi separo consensualmente da mio marito rinunciando ad un assegno di mantenimento non avrei diritto alla reversibilità perchè manca la prova che vivo a suo carico. Nel caso, come ovviare? C’è un modo per rinunciare al mantenimento senza perdere il diritto alla reversibilità? Grazie

L’escamotage di fissare un mantenimento modesto (per esempio 50 euro) soddisferebbe la prova della vivenza a carico oppure l’INPS potrebbe sempre rivendicare la mancanza di tale requisito?

però non dia indicazioni fuorvianti dal momento che su 5 legali interpellati lei è l’unico che mi ha detto che con la separazione consensuale senza mantenimento si perde il diritto alla reversibilità.

Un quotatissimo studio legale mi ha risposto così sulla reversibilità:
A seguito della sola separazione NON è necessaria la previsione di un assegno di mantenimento, mentre questo è necessario che ci sia in caso di divorzio per avere diritto alla prestazione.
Ne consegue che in sede di separazione tu puoi rinunciare all’assegno di mantenimento ed eventualmente richiederlo in caso di divorzio. Inoltre, potrete anche decidere di non divorziare mai con la conseguenza che non sarà necessario alcun assegno di mantenimento.

Il contrario di ciò che mi ha suggerito lei

Salve, in sede di separazione consensuale ho rinunciato al mantenimento. Questa decisione potrebbe avere riflessi negativi, un domani, sul diritto alla reversibilità? Grazie

Buonasera Avvocato, una curiosità di carattere giuridico. Due coniugi in comunione dei beni decidono di fare una separazione consensuale. So che questa comporta lo scioglimento della comunione. Ma se i coniugi successivamente fanno pace e annullano la separazione la comuione si ripristina automaticamente? grazie

La cassazione in un caso si è pronunciata in questo modo: «In materia di comunione legale tra i coniugi, la separazione personale costituisce causa di scioglimento della comunione, che è rimossa dalla riconciliazione dei coniugi, dalla quale deriva il ripristino del regime di comunione originariamente adottato; tuttavia, in applicazione dei principi costituzionali di tutela della buona fede dei contraenti e della concorrenza del traffico giuridico (artt. 2 e 41 Cost.), occorre distinguere tra effetti interni ed esterni del ripristino della comunione legale e, conseguentemente, in mancanza di un regime di pubblicità della riconciliazione, la ricostituzione della comunione legale derivante dalla riconciliazione non può essere opposta al terzo in buona fede che abbia acquistato a titolo oneroso un immobile dal coniuge che risultava unico ed esclusivo del medesimo, benché lo avesse acquistato successivamente alla riconciliazione. (Fattispecie alla quale ratione temporis non era applicabile l’art. 69, D.P.R. n. 396 del 2000, che ha previsto l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione)». (Cass. civ., sez. I, 5 dicembre 2003, n. 18619).

Della procedura di riconciliazione parlo in un apposito paragrafo nel mio libro Guida alla separazione e al divorzio, al quale rimando.

avvocato ma se nell’accordo di separazione mettiamo un importo simbolico, diciamo di 50 euro, non rischiamo che il giudice rifiuti di omologarlo? Sarebbe palese che è una cifra ridicola..non succede nulla?

Gentile Avvocato, Sono una donna di 48 anni e sto per fare una separazione consensuale da mio marito di 51. La nostra è una scelta reciproca e siamo rimasti anche in ottimi rapporti. Lui vorrebbe darmi dei soldi mensilmente a titolo di mantenimento ma io per una questione di orgoglio personale (non avendo figli) vorrei rinunciare a questo denaro. Mi sorge però un dubbio e cioè se rinuncio ad un assegno di mantenimento (anche simbolico) un domani potrei vedermi negato il diritto alla pensione di reversibilità.?Cosa mi suggerisce di fare? Sarebbe possibile chiedere un mantenimento simbolico di 20 euro mensili solo per rispettare questa formalità?

salve, i miei genitori hanno fatto una separazione consensuale e mia madre ha rinunciato al mantenimento. Adesso,stando così le cose, in caso di improvviso decesso di mio padre questa rinuncia potrebbe avere riflessi sul diritto alla pensione di reversibilità? Ho letto che la pensione di reversibilità spetta in ogni caso al coniuge separato consensualmente. Quindi l’assegno di mantenimento non è una discriminante? grazie

Spetta in caso di separazione anche senza assegno di mantenimento (anche se non mancano vecchie sentenze contrarie come ad es. Cassazione 18/6/2004, n. 11428), non spetta invece in caso di divorzio se non è previsto il mantenimento.

Grazie per la risposta avvocato!Quindi questa sentenza del 2004 gioca a sfavore.. l’INPS potrebbe decidere anche di non concederla. Oppure l’orientamento prevalente va verso la concessione? grazie

salve avrei una domanda da farle io sono una donna divorziata con un figlio di 14 anni sono autosufficiente economicamente e ricevo un assegno di mantenimento solo per mio figlio.Il mio ex marito ha un tumore i n caso di morte ho diritto all’assegno di reversibilità visto che ho un figlio minore grazie

mia madre puo’ richiedere l’assegno di reversibilita essendo divorziata da mio padre deceduto il mese scorso. Piccolo problema io ho il foglio di sentenza di divorzio del 2005 ma al comune di residenza dei miei richiedendo un certificato di morte scopriamo che sono ancora coniugati .grazie

Egr. Dott.ssa Sammarchi,
mi scusi per le varie domande ma la questione è molto complessa, e apre molti interrogativi.
La somma che verrà versata dalla ex moglie che già percepisce la reversibilità va dichiarata come reddito ai fini IRPEF proprio come la pensione stessa?
Grazie infinite

Egr. Avv.to, quanto può durare la causa di ripartizione della pensione?

grazie mille per il suo aiuto. 

chiedo scusa un'altra curiosità

la pensione è stata liquidata dal mese successivo al decesso del ex coniuge?
nel caso in cui si è risposato e quindi la vedova percepisce già la reversibilità, in caso di vittoria e di pagamento dal mese successivo al decesso, l'INPS richiede indietro le somme alla vedova?
Grazie infinite per il Vs. prezioso aiuto.

Sì, è stata liquidata dal mese successivo. Se ben ricordo (e qui, se la cliente legge, può confermarmi o smentirmi lei!) è stata la controparte/seconda moglie a versare direttamente alla nostra cliente la somma di sua spettanza.

In ogni caso (sempre se ricordo bene la sentenza) non è l'INPS che chiede indietro le somme ma il Giudice ha stabilito che la seconda moglie dovesse versarle alla nostra assistita. In caso di inadempienza, la sentenza costituisce titolo esecutivo per la beneficiaria contro chi ha percepito la pensione.

SOno la parte interessata, purtroppo INPS riconosce il diritto dalla data in cui il giudice emette la propria sentenza quindi non dal giorno dopo il decesso, nel nostro caso il decesso è avvenuto nel neggaio 2008 la sentenza è stata l'anno successivo e INPS avendo messo a ruolo la pensione tre mesi dopo la sentenza ha intimato all'altro coniuge il versamento delle sole 3 mensilità rimaste escluse. Il paradosso è però che l'altro Ente che doveva rispettare la stessa sentenza, ENASARCO per l'esattezza, ha invece riconosciuto il provvedimento dandogli effetto dal giorno dopo del decesso, provvedendo a recuperare la somma nei confronti del coniuge superstite.
Il diritto è chiaro, se la reversibilità viene riconosciuta decorre dalla data del decesso ma INPS con proprie circolari ha regolamentato che là dove necessiti l'intervento di un giudice per dividere le quote tra l'ex coniuge e il coniuge supestite la decorrenza per l'ex è quella dalla data della sentenza.
Io ritengo che il coniuge ha impropriamente incassato per oltre un anno anche la quota dell'ex e che dovrebbe restituirla ma avendo la causa per il recorso ancora aperta lo studio Solignani consiglia di attendere il giudizio e poi eventualmente, in caso di conferma della sentenza del primo grado, chiedere il rimborso.
Al momento entrambe le pensioni (INPS e ENASARCO) vengono percepite in quanto non esisteva nessuna sospensiva.

Inps non recupera il credito nei confronti del coniuge, si limita a riconoscerne il diritto dalla data di notifica della sentenza.

Egr. Avv.ti

Vorrei mettere alla Vs. attenzione questo "stralcio" per avere una Vs. illustre opinione:

Orbene la previsione dell’art. 5 comma 8 della legge n. 898 del 1970 già prevedeva che “su accordo delle parti” la corresponsione potesse avvenire in unica soluzione così normativizzando un’ipotesi di liquidazione cumulativa delle spettanze dovute a titolo di assegno divorzile, alternativa, purchè oggetto di espresso consenso da parte dei coniugi, a quella della corresponsione periodica.

Trova queste parole lecite pertanto Vi chiedo se tale corresponsione è effettivamente paragonabile all'assegno divorzile periodico.

Grazie infinite.

Il punto chiave della nostra causa è proprio questo: noi sosteniamo che l'assegno una tantum è paragonabile all'assegno divorzile perchè altro non è che una sua capitalizzazione.

Poi, se tu ci chiedi se questo è un punto fermo la risposta non può che essere negativa: in diritto – e in particolar modo in cause giudiziarie – raramente esistono certezze e punti fermi.

Egr. Avvocati
l'assegno divorzile è equiparabile all'una tantum?
chiedo questo perchè a mia madre è stato corrisposto una somma omnia di cui all'art. 5 n.8 L. 898/70 così come modificato ed integrato dall L. 74/87 in n° 10 rate mensili
Mia madre può vantare la pensione di reversibilità del suo ex marito?
Aggiungo che mia madre è gravemente malata, invalida e disabile.
Grazie infinite

salve sto cercando un disperato aiuto per mia madre che ha 71 anni e un invalidità al 80 %. mio padre e deceduto 4 anni fa, erano divorziati, e nella sentenza ,avendo un avocato d ufficio che purtroppo non la tutelata per niente, quindi non ha avuto l assegno di mantenimento, ce qualche speranza per avere la pensione di reversibilità? visto le gravi condizioni di salute , e lo stato di forte bisogno che si trova mia madre?attendo risposta. grazie . distinti saluti giuseppe da cagliari. tel.3402682938

Segnalo a tutte le persone interessate al discorso pensione di reversibilità questa massima interessante:

La pensione di reversibilità spetta anche al coniuge separato per colpa
Cass. Sez. civ. Sentenza n. 6684/09

La Corte di Cassazione ha stabilito che l'ex deve essere: "equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte, assolvendo alla funzione di sostentamento in precedenza indirettamente assicurata dalla pensione in titolarità del coniuge superstite titolare dell'assegno". L'assegno "va riconosciuto non solo al coniuge separato in favore del quale il pensionato defunto era tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento, ma anche al coniuge separato per colpa o con addebito".

buongiorno,
è circa un anno e mezzo che mi arrovello per cercare di tutalere mia madre (sto per andare in causa contro l'inps) relativamente ad un caso che mi pare abbastanza chiaro.
onestamente mi pare anche piuttosto chiaramente disciplinato dalle norme ma, stante una pletora di sentenze in materia che negli anni sono state contraddittorie, vorrei sapere se ho speranza o no di ottenere quella che considererei giustizia; cercherò di spiegermi:
donna divorziata, nella sentenza di separazione rinuncia al mantenimento, in quella di divorzio pure.
tale rinuncia originava dal fatto che all'epoca del divorzio la famiglia di origine di mia madre era ricca e quindi per evitare liti andò cosi.
successivamente alla sentenza di divorzio la situazione economica della famiglia di mia madre (e quindi anche sua) precipita…a questo punto mio padre fornisce un costante sostentamento (fino al decesso) a mia madre vista la grave situazione economica; tra l'altro mia madre subisce anche un decadimento fisico che la porta ad essere riconosciuta invalida al 75 %.
in questo caso "vince" l'assenza di previsione dell'assegno divorzile ( e quindi non ha diritto alla reversibilità), o lo stato di bisogno e di invalidità dell'ex coniuge superstite?
spero possiate aiutarmi e consigliarmi.
grazie mille in anticipo

Non credo che si possa chiedere il trattamento, sarebbe stato necessario fare un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio quando suo padre era ancora in vita per far risultare il pagamento del mantenimento. Forse si può tentare documentando adeguatamente la cosa, ma vedo scarse possibilità allo stato.

grazie per l'attenzione che mi ha dedicato. onestamente so anche io che sarà difficilissimo ottenere la prestazione…tuttavia mi sento in dovere di provarci perchè mi pare di poter dire che scelte del legislatore, corrette singolarmente prese, abbiano di fatto costruito un meccanismo con effetti assurdi. inoltre non escluderei profili di incostituzionalità di talune norme (norma interpretativa del 2005 della quale non ricordo il numero) che costringe il divorziato ad avere un assegno divorzile…mentre lascia, di fatto, ai giudici muoversi con autonomia in caso di separazione (addirittura per colpa come da recente sentenza della cassazione).
se il conuige divorziato, cui cambia lo stato di bisogno economico non ha i mezzi per poter andare a chiedere la revisione della sentenza di divorzio è discriminato? se vige, come mi auguro ciò sia, un principio generale di "non litigiosità" soprattutto in situazioni di famiglie divise e quindi con equilibri delicatissimi, come si può pretendere di muoversi solo tramite revisioni di sentenze di divorzio? non so, onestamente mi pare che il formalmente giusto provochi l'effetto di essere sostanzialmente sbagliato. grazie ancora e vi farò sapere come andrà a finiore la storia.

Ti segnalo la sentenza della Cassazione n. 75 del 08.01.1997 secondo cui "tale titolarità (dell'assegno divorzile) non sussiste nel diverso caso di assegno attribuito convenzionalmente".

In sostanza, se l'ex coniuge decide liberamente di versare all'altro un assegno periodico questo non equivale ad un assegno di divorzio.

grazie per la segnalazione (anche se, ahimè, mi allontana dall'obiettivo). Onestamente più studio la materia e più mi pare che ci siano dei profili di incostituzionalità (sicuramente di ingiustizia).
vedremo come andrà a finire anche se temo che poco o nulla sarà possibile.
grazie ancora

Gentile Signore, è chiaro che partiamo da due situazione decisamente diverse verificatesi in anni diversi, così come è chiaro che con i presupposti che Lei cita (parità di rettido e affidamento congiunto) io come donna sarei la prima a rifiutare "un mantenimento" che mi offenderebbe nella mia dignità.
Quindi concordo con il non mantenimento dell'ex coniuge se questo è autosufficiente, ritengo che comunque debbano esssere tutelati economicamente i figli da entrambi i genitori (e purtroppo i padri non sembre si rendono conto di quanto costa un figlio) e ridadisco che se l'ex coniuge non è in condizioni di lavorare (e non perchè voglia fare la mantenuta a vita) debba essere aiutata soprattutto se ha anche la custodia dei figli.
Infine ci sono donne che ci campano "struttando" gli ex, mi dispiace se Lei è o è stato uno di questi.
Saluti.

Gentile signora,

io sono quella che si scaglia con molto ardore contro il mantenimento a vita alle ex mogli, quindi rispondo alle sue osservazioni, in parte condivisibili.
Parto da un principio: Mi pare che la legge italiana lasci un ampissimo margine di discrezionalità ai giudici proprio perchè abbiano modo di tarare i diversi principi di legge alle diverse situazioni.
Quindi, basta emanare un principio, che come anche lei ha affermato, è universalmente giusto (che poi in soldoni significa solo di non approfittare di un diritto facendolo diventare un privilegio alle spese di qualche povero fesso) e cioè il mantenimento il giudice te lo accorda solo e soltanto se DAVVERO non puoi mantenerti da sola, oppure nei casi appunto in cui ci si lascia con una moglie sessantenne che non ha mai lavorato, o in altri casi che comunque sono l'eccezione e non la regola ai giorni nostri.
Invece, e gli avvocati di questo sito potranno forse confermare, così non è, nei Tribunali si è consolidato tutto un trend che spesso senza nessuna logica sembra soltanto mirato a punire l'uomo in quanto tale, a prescindere se è lui a lasciare oppure no ( e queste considerazione secondo me non andrebbero neanche fatte, perchè se il divorzio è legale non vedo che colpa ci sia a prendere l'iniziativa per primi).
E pare che questo trend continui testardamente nonostante i timidi tentativi di riforma da parte del legislatore per ovviare a queste bestialità e le faccio un esempio a parità di reddito e con pari tempo di accudimento per il condiviso non si dovrebbe prevedere assegno per i figli perchè la legge 54 prevede espressamente il mantenimento diretto per caoitoli di spesa. Eppure i giudici continuano anche in questi casi a tartassare impunemente i padri. Io a dire il vero non capisco neanche bene il perchè.
Poi non capisco neanche perchè quando si parla di mantenimento alle mogli poi, le paladine di questo istututo, arrivano sempre a tirare in mezzo i figli, i padri che si eclissano ecc. Questo signora è un altro discorso cosa c'entra con il primo? Lei sta parlando di situazioni fuori legge. Io dico che se uno è delinquente non c'è legge che tenga, ma non è giusto che se uno è onesto e intende rispettarla la legge (senza licenziarsi e andando a fare il nero, senza sparire, senza smettere di occuparsi dei figli) deve anche essere poi mazziato perchè un giudice attuerà nei suoi confronti la presunzione di colpevolezza (sei uomo quindi per definizione vorrai scappare abbandonare i figli farli morire di fame ecc) quindi i soldi meglio che li passiamo alla mamma che lei certamente li userà solo per i figli.
Ah ecco ed un'iltima cosa che trovo personalmente irritante. Questo mettersi sul piedistallo questo sbandierare di essere madri sottintendendo che quindi si ha diritto anche a cose fuori da ogni grazia di Dio è francamente insopportabili. Come a dire che una sfigata se non è mamma è meno sfigata. Mah comunque pare che questo atteggiamento da Madri Coraggio (con la calcolatrice nel taschino) renda molto bene (non mi riferisco a lei che neanche conosco ma all'andazzo generale).
E guardi le dirò di più, stante questa legge orribile, io comprendo anche quei mariti che evitano di separarsi anche se le cose non vanno più e piuttosto si distraggono fuori, a nessun uomo, anche se ha tutte le ragioni del mondo, conviene separarsi perchè a torto o a ragione pagherà sempre e comunque un prezzo ingiusto.
Cordialità

Mi permetto di intervenire! Oggi, in linea di principio può essere condivisibile pensare che un uomo diventando ex marito non debba più essere considerato responsabile della moglie, ma putroppo il principio non sempre trova riscontro nelle molteplici realtà che maturano a seguito di divorzi. Nel caso poi ns. si parla di un divorzio degli anni '70 con moglie casalinga abbandonata con due figli piccoli senza alcun sostengo economico, provi a pensare Lei per una donna che non aveva mai lavorato cosa potesse offrire il mercato e anche se poteva esserci qualche "occasione lavorativa" chi avrebbe accudito i figli? O visto che erano già stati abbandonati dal padre erano già collaudati alla "sofferenza". Mi sento di affermare che per molti uomini, anche se credo che oggi succeda meno di allora, è molto facile rifarsi una vita lasciandosi alle spalle non dico una moglie (la si incontra per la strada) ma dei figli (sangue del proprio sangue) senza garantirgli una situazione di tranquillità almeno dal punto di vista economico perchè quella affettiva non ci sarà mai più. Quindi parliamo di donne con figli e non compagne di merende.

Innanzittutto, questo ero un caso completamente diverso: non scendo nei particolari per rispetto alla cliente (che se vuole divulgherà lei) ma posso dire che i presupposti erano diversi. Mi sembra riduttivo fare paragoni quando non si sa di cosa si sta parlando.

Inoltre, io ho detto che sono contraria salvo casi particolari: sono contraria quando si tratta di una persona giovane che potrebbe tranquillamente trovare un lavoro (quindi ok ad un aiuto temporaneo), quando invece parliamo di una persona che ha dedicato la vita alla famiglia allora è un altro paio di maniche.

Inoltre, anche se non concordo con qualcosa, ciò non significa che non possa svolgere il mio lavoro in modo professionale!

Buongiorno avvo Sammarchi,

avevo però letto in una sua risposta che lei è contraria all'assegno di mantenimento all'ex coniuge (forse perchè consapevole che oramai in Italia all'80% dei casi si tratta solo di bieco e squallido parassitismo di donne che non hanno voglia di lavorare) come mai in questo caso sembra pensarla diversamente? Solo curiosità e la speranza anche da parte mia che le cose davvero inizino ad andare per il verso giusto e si inizi a tutelare anche gli uomini che non è che solo eprchè appartengono ad un sesso invece che ad un altro meritano di essere sempre spennati perchè la donna poverina non si può sporcare le mani a lavorare.

Salve, leggo solo ora le sue repliche, volevo consigliarLa di avvalersi della collaborazione dello studio SOlignani e in particolare della Dott.ssa Sammarchi, in merito a questioni di suddivisione della pensione di reversibilità a favore dell'ex coniuge essendo colei che grazie a tale collaborazione ha in primo grado vinto la causa per il riconoscimento di quota parte della pensione dell'ex coniuge. Il nostro caso è alquanto simile al Suo e anche se la giurisprudenza maggioritaria fino ad oggi non favoriva situazioni analoghe alle nostre oggi esisste un "ravvedimento" che riconosce e tutela oltre che i diritti maturati in qualità di ex coniuge anche lo stato di bisogno. Noi siamo stati fortunati perchè abbiamo trovato un Giudice Umano che ha avuto il coraggio di sentenziare a favore della parte più debole che di fatto risultava anche essere la meno tutelata.
E se qualcuno si trovasse nelle condizioni di non avere ottenuto al tempo del divorzio l'assegno di mantenimento riporto di seguito una sentenza che prevede si possa chiederlo anche successivamente.
"L'ex moglie può percepirlo anche a distanza di molti anni dalla fine del matrimonio
L'assegno di divorzio non ha scadenza

(Cassazione 13860/2002)

Alla ex moglie spettano gli alimenti se perde il posto di lavoro anche a distanza di molti anni dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, perché l'assegno di divorzio non ha scadenza. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione che ha affermato che l'assegno di divorzio può essere chiesto anche in ritardo: infatti, la ex moglie ha diritto all'assegno qualora perda il posto di lavoro anche a distanza di molti anni dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e anche se il divorzio era stato pronunciato senza attribuirle questo beneficio economico. La Suprema Corte ha inoltre sottolineato che l'ex coniuge può far richiesta tardiva dell' assegno di divorzio anche nel caso in cui il beneficio sia stato originariamente negato ed anche nel caso in cui non abbia costituito oggetto di richiesta al momento della pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio: il diritto all'assegno di divorzio, in altri temini, non ha scadenza. (12 novembre 2002)
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n.13860/2002"

Come studio possiamo sicuramente assisterLa.

La sede principale si trova a Vignola (provincia di Modena), ma abbiamo una sede secondaria a Modena e un'altra a Casalecchio di Reno (provincia di Bologna).

Può scegliere Lei quel'è la sede che ritiene più comoda.

Se tutte e tre le sedi Le dovessero risultare scomode, sappia che, in merito alla causa che abbiamo vinto proprio sulla reversibilità, non abbiamo mai parlato 'fisicamente' con la cliente ma abbiamo 'parlato' telefonicamente e via mail (strumento che utilizziamo tantissimo).

Mi scuso se la disturbo nuovamente e la ringrazio ancora.
In merito alle informazioni sul sito INPS… l'ex marito di mia madre si è risposato, è quindi necessaria comunque una sentenza del tribunale per divire l'importo della reversibilità? tutto questo tramite Avvocato?… suppongo

Sì, esatto: può provare a presentare una richiesta all'INPS ma se non l'accolgono l'unica soluzione è un ricorso al GIudice.

La buona notizia per questo genere di procedimento è che sono molto rapidi in quanto, come ho avuto modo di appurare personalmente, il tutto si svolge con una, al massimo due udienze.

Per quanto riguarda il G.P. ha nuovamente ragione.

Egr. Avv. Sammarchi
a mia madre è stato concesso in base all'art. 5 n° 8 della legge 898/70 una somma "omnia".
In questo caso quindi, l'unica soluzione è ricorrere al giudice?
Purtroppo per quanto riguarda il gratuito patrocinio credo che la soglia massima sia di molto inferiore al ns. reddito familiare, se non sbaglio si tiene in cosiderazione i redditi del nucleo familiare compresi quelli non soggetti irpef (invalidità, accompagnamento).
Grazie infinite per il suo prezioso aiuto.

@ Pilò

Un'ultima cosa: nel caso in cui Sua mamma non abbia ottenuto il riconoscimento all'assegno di mantenimento in sede di divorzio, ma versi in un grave stato di bisogno si potrebbe provare ad ottenere -mediante ricorso al Giudice- l'asssegnazione di parte della pensione di reversibilità, in quanto potrebbero sussistere i presupposti necessari.

Le consiglio di dare un'occhiata alla nostra pagina sul Gratuito Patrocinio perchè, per tale tipo di causa, si potrebbe usufruire di questo beneficio.

Leggendo le sue risposte relative ai casi di mancata assegnazione della pensione di reversibilità in quanto non presente assegno divorzile, noto che qualche speranza può esserci se il coniuge superstite versa in grave stato di bisogno economico. Nel caso di mia madre, la stessa e’ senza lavoro e riceve una pensione di invalidità dell’ordine di circa 280€ mese ( per una invalidità superiore al 76%) In questo caso, cosa e’ possibile fare?

Credo che tu ti confonda con il mantenimento che in questi casi a determinate condizioni può essere richiesto all’ex coniuge. In ogni caso, per maggiori chiarimenti ti consiglierei di sentire presso uno sportello INPS.

Buongiorno e grazie per la risposta,
Tuttavia, in varie risposte fornite dall’avvocato Sammarchi, sembrerebbe che in caso di necessità comprovata, pur in assenza di assegno divorzile, il giudice possa procedere all’assegnazione della pensione di reversibilità ( cito testualmente: nel caso in cui sua mamma non abbia ottenuto il riconoscimento all’assegno in sede di divorzio, si potrebbe provare ad ottenere, mediante ricorso al giudice, l’assegnazione della pensione di reversibilità, in quanto potrebbero sussistere i presupposti necessari).
Quanto ho riportato fa pensare che esista un qualche varco di accesso alla reversibilità in caso di bisogno del coniuge superstite, e’ così?
Grazie per l’attenzione che vorrà’ riservarmi e ancora complimenti per lo splendido blog.

Gentile Sig. Pilò,

non ho, purtroppo, capito se Sua mamma, in sentenza, beneficiava di un assegno di separazione, condizione necessaria per poter procedere con la richiesta di parte della pensione di reversibilità.

Per poterla ottenere, nel caso in cui non basti fare una richiesta agli organi competenti, sarà necessario presentare un ricorso al Giudice competente.

Per quanto concerne i requisiti le indico quanto previsto in caso di divorzio:
"il coniuge divorziato, purché il lavoratore deceduto sia stato iscritto all'Inps prima della sentenza di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio."

Per ogni ulteriore chiarimento la rimando al sito dell'INPS: http://www.inps.it/Doc/TuttoInps/Pensioni/Le_pens

Tuttavia, Le comunico – e comunico a tutti gli interessati – una grande vittoria che abbiamo recentemente ottenuto: parte della pensione di reversibilità all'ex coniuge liquidato con assegno una-tantum sul presupposto che, secondo quanto previsto dalla sentenza di divorzio, aveva diritto all'assegno di mantenimento.

Salve,
Avv. Sammarchi ho letto il suo interessantissimo discorso in merito alla pensione per le persona che hanno beneficiato dell'una-tantum.
Ho cercato per lungo tempo questa risposta, comunque… mia madre ha ricevuto una cambiale + altre 10 mensili secofo l'art. 5 n° 8.
Mi madre versa in gravi condizioni di salute, invalida con accompagnamento e disabilità grave, può usufruire della pensione? in caso venga respinta cosa fare? è vero che l'ex marito doveva già essere pensionato prima della sua dipartita?
Grazie infinite per il suo aiuto
Distinti saluti
Andrea Pilò

Salve! Vorrei chiedere come avviene la ripartizione della reversibilità tra una ex moglie ed una attuale moglie. Grazie

Leggo il parere di Antinisca Sammarchi sul mio precedente quesito, e cioè se spetti la pensione di reversibilità a mia madre alla quale in sede di divorzio fu riconosciuto l'assegno di mantenimento e che dopo 13 anni accettò la liquidazione "una tantum". Confermo il suo stato di bisogno (ISEE pari a zero) ma mi si scoraggia a fare la domanda affermando quanto segue: "In ogni caso il procedimento di divorzio non deve essersi concluso con l’attribuzione di una somma una tantum sostitutiva dell’assegno: la legge infatti dispone che, nell’ipotesi in cui il versamento dell’assegno di divorzio avvenga in un’unica soluzione, «non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico», quindi neppure la richiesta di pensione. Io ritengo che nel caso di mia madre essendo avvenuta dopo la liqudazione una tantum e permanendo lo stato di bisogna gli spetti e quindi chiedevo quale sia la procedura da adottare per tentare il riconoscimento di tale diritto soprattutto in considerazione che l'altro coniuge eredità un incente patrimonio dal defunto marito.
Grazie

Quello che dici è in parte vero, però le leggi nemmeno si possono fare perchè poi quello che fanno le parti può essere diverso da quello che volevano fare… se uno vuole una cosa, deve tendere a quel risultato sapendo che se non lo raggiunge ci sono diverse conseguenze che, per coerenza, la legge raggiunge a quella situazione.

L'importante a mio giudizio è che una moglie, o marito, sappiano bene cosa succede in tema di reversibilità al momento in cui rinunciano all'assegno di mantenimento, aspetti che purtroppo nella pratica non sono sempre chiariti a sufficiente dai legali.

Nel tuo caso non si capisce bene se sei stata tu stessa a rinunciare al mantenimento per quieto vivere, ma in questo caso non puoi incolpare la legge, ma solo te stessa, o se è stato il giudice a non riconoscerti l'assegno pur dopo che l'avevi chiesto in sede giudiziale, nel qual caso puoi in qualche modo "incolpare" l'inefficienza del sistema giudiziario e l'insensibilità dei magistrati. Anche nel primo caso, comunque, fattene una ragione perchè quando si attraversano situazioni difficilissime come quelle delle separazioni è difficile essere lucidi, pianificare ed eseguire tutto nel modo migliore… questi sono poi i motivi per cui vale la pena avere un avvocato veramente bravo come guida in questi momenti, ma questo è un altro paio di maniche.

Io sono d'accordo per una spartizione della reversibilità al coniuge divorziato senza assegni, perchè nessuno sa come si svolgono le cose neanche il giudice, che firma la sentenza di separazione.Io ho accettato la separazione da mio marito, dopo tre anni di separati in casa, vi assicuro che bisogna essere forti e volere bene a questa persona , per resistere e non impazzire. Sono passati 10 anni da quando ha voluto la separazione , io lavoravo,non solo non mi ha data un piccolo assegno , si è tenuto tutti soldi , e faccendomi pressioni psicologiche, non mi ha dato neanche una sedia dopo trent'anni di matrimonio , due figli,ho sempre lavorato, e lui lavorava si, ma si divertiva anche, molto, sci, viaggi con gli amici, Ma nessuno viene a controllare se le cose dette davanti all'avvocato vengono rispettate e le donne ancora una volta vengono psicologicamente e fisicamente bastonate,le mia fortuna è che avevo tanta forza e speranza che avvrebbe modificato, la sua decisione, lui si rifatto una vita, si è risposato proprio per lasciare a sua moglie la reversibilita,.Trovo che " NON E' GIUSTO "

La questione da Te posta è molto interessante.
Per disponderTi bisogna fare alcune considerazioni.
In sede sia di separazione che di divorzio, il diritto al mantenimento sorge allorché concorrano determinate condizioni: sussiste una disparità economica tra i coniugi, la responsabilità della fine dell'unione non deve essere addebitale al coniuge che richede l'assegno di mantenimento, inoltre, il coniuge avente diritto al mantenimento non deve possedere adeguati redditi propri e non deve essere in grado di procurarseli per ragioni oggettive.
L’assegno di mantenimento può essere liquidato una tantum, cioè in un’unica soluzione, purchè esista l'accordo dei coniugi in tal senso.
Premesso ciò è da rilevare che la pensione di reversibilità spetta al coniuge divorziato a cui il Giudice abbia assegnato un assegno di mantenimento, anche nel caso in cui di fatto non ne abbia mai beneficiato, ovvero al coniuge a cui è addebitale la separazione – e quindi a cui non spetta l'assegno di mantenimento – che versi in stato di bisogno.
Pertanto, per rispondere alla Tua domanda, Lina, devo ritenere che l'ex coniuge che abbia ricevuto il suo mantenimento attraverso la soluzione dell'assegno una-tantum abbia diritto alla pensione di reversebilità a maggior ragione se è in stato di bisogno.

Il mio più che un commento è una domanda. L'ex coniuge divorziato con il riconoscimento al mantenimento, avendo accettato dopo 13 anni una liquidazione una tantum ha ancora diritto alla reversibilità in considerazione anche che versa in uno stato di bisogno e che è invalida al 100%.
Grazie

In giurisprudenza, ad esempio, ho trovato questa pronuncia, che addirittura estende la reversibilità anche al coniuge separato con addebito, ma richiede sempre che vi fosse un assegno di mantenimento corrente:

La pensione di reversibilità va riconosciuta non solo al coniuge separato in favore del quale il pensionato defunto era tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento ma, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987, anche al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte, assolvendo alla funzione di sostentamento in precedenza indirettamente assicurata dalla pensione in titolarità del coniuge defunto debitore dell'assegno.
Cass. civ., Sez. lavoro, 18/06/2004, n.11428
PARTI IN CAUSA
Mattarella C. INPS
FONTE
Mass. Giur. It., 2004
Gius, 2004, 3907
Lavoro nella Giur., 2004, 1295
CED Cassazione, 2004
RIFERIMENTI NORMATIVI
CC Art. 151
L 30/04/1969 n.153 Art.24
L 21/07/1965 n.903 Art.22
RDL 14/04/1939 n.636 Art.13
DLTLGT 18/01/1945 n.39 Art.1
L 12/08/1962 n.1338 Art.7

Ha ragione l'INPS: ha diritto alla pensione di reversibilità solo il coniuge che aveva diritto all'assegno di mantenimento. L'unica cosa che potrebbe rilevare è se lei si trovasse in stato di bisogno al che si potrebbe chiedere all'INPS la pensione di reversibilità.

io son convinta che la pensione di reversibilità spetti al coniuge separato anche se non titolare di assegno di mantenimento( cosa che rileva solo in caso di addebito) , ma l'INPS sostiene il contrario!
chi ha ragione?
gazie

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