Salve, sono divorziata da due anni, e percepisco un assegno divorzile che mi viene corrisposto dal mio ex marito con cadenza mensile. Vorrei farle una domanda: vanto qualche diritto, io, sul suo Tfr, nel momento in cui lui si licenzierà? (Giuliana, via mail)
A questo proposito la legge 898/70 stabilisce che il coniuge nei cui confronti viene pronunciata sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio. Tale percentuale è pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coiciso con il matrimonio.Tale richiesta non potrebbe essere avanzata nel caso in cui la corresponsione dell’assegno divorzile fosse avvenuta in un’unica soluzione.
Le ricordo, inoltre, che qualora, come nel suo caso, l’assegno venga versato mensilmente, il coniuge che lo riceve potrà, in caso di morte dell’ex coniuge, vedersi riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità o ad una quota di esso.
Una risposta su “assegno di divorzio e Tfr”
Si chiede se risponde al vero quanto riportato su Il TFR -Previdenza "TESIonline "ECONOMIA" sui Requisiti indispensabili richiesti dal'art. 12-bis per garantire al coniuge divorziato una parte del TFR :
– La fine del matrimonio attestata da una apposita senntenza di scioglimento
– Il coniuge non percepisca altri redditi oltre l'assegno di divorzio ????
– Il coniuge non sia convolato a nuove nozze