Sono la compagna di un uomo meraviglioso, che vive una separazione giudiziale molto complicata.
Il mio compagno ha una figlia di sette anni affidata alla madre, ostetrica, con uno stipendio superiore a quello del mio compagno. Dalla busta paga del mio compagno (infermiere) vengono detratti 452,80€ per la bimba. Alla madre è stata assegnata anche la casa coniugale di proprietà esclusiva del mio compagno.Oltre all’assegno sovra menzionato, sempre dalla busta paga, al mio compagno vengono tolti 250,00€ di cessione del quinto dello stipendio per pagare il mutuo di una casa in cui non vive.Inoltre gli sono stati pignorati altri 250,00€ perchè nella prima sentenza il giudice stabilì che il mio compagno avvrebbe dovuto versare 850,00€ mensili mentre lui ne versava mensilmente solo 250,00€.Dopo 6 mesi, il giudice, nella seconda sentenza, chiese scusa al mio compagno per l’errore commesso ma per la legge retroattiva a cui la madre della bimba si è appellata, un altro giudice ha deciso di pignorare i soldi sopra indicati in attesa di verifiche.Ora la moglie del mio compagno è incinta di un altro uomo e non vive nella casa affidatale: la situazione cambia? Oppure a questa donna è consentito tutto?
Grazie (Patrizia, via posta elettronica)
La situazione descritta da Patrizia è alquanto complessa e prevede molti aspetti.
Quando la lettrice parla di prima sentenza presumo (dato che specifica che si tratta di separazione giudiziale) dei provvedimenti urgenti emessi dal Presidente del Tribunale; il secondo Giudice presumo sia il Giudice Istruttore che ha poi emesso la sentenza; mentre il Giudice che ha pignorato lo stipendio presumo lo abbia fatto sulla base dei provvedimenti urgenti emessi dal Presidente. Se così non è prego Patrizia di ricontattarci.
Quando si instaura un procedimento di separazione, i coniugi devono presentarsi davanti al Presidente per il cosiddetto tentatativo di conciliazione inmancanza del quale il Presidente emette i provvedimenti provvisori ed urgenti validi fino a quando il Giudice Istruttore non emetterà la sentenza. I provvedimenti urgenti, anche se provvisori, sono vincolanti per i coniugi e nel caso in cui uno dei due non paghi il mantenimento stabilito – o lo paghi in misura ridotta, come nel caso del compagno della lettrice – è perseguibile penalmente.
Chi ha il diritto al mantenimento, oltre a sporgere querela nei confornti dell’obbigato, può chiedere al giudice di pignorare lo stipendio al fine di ottenere quanto dovuto, cosa che ha fatto la moglie del compagno di Patrizia.
Al termine dell’istruttoria, il Giudice Istruttore può confermare i provvedimenti presidenziali oppure modificarli ma la modifica non ha effetto retroattivo tra le parti.
In conclusione, il compagno è tenuto comunque a versare gli arretrati per il mantenimento della figlia fino al giorno della sentenza che ne ha stabilito un diverso ammontare.
Per quanto riguarda l’attuale mantenimento della figlia e la questione della casa coniugale, consiglio al compagno di Patrizia di fare un ricorso al Tribunale per la modifica delle condizioni della separazione o meglio ancora, se sono decorsi i termini, di presentare un ricorso per il divorzio, chiedendo l’affidamento congiunto della figlia – in modo tale da ridurre sensibilmente, se non annullare completamente l’assegno di mantenimento nel caso in cui la bimba passi ugual tempo presso entrambi i genitori – chiedendo altresì che gli venga riassegnata la casa coniugale poichè la moglie non abita più lì con la figlia.
2 risposte su “come posso modificare le condizioni della separazione?”
Buongiorno,sono una donna separata da un'anno e mezzo.La casa coniugale di proprieta'di mio
marito e'stata affidata a lui con il mio consenso,nostro figlio minore di quasi 7 anni e'stato affidato
a me.Io e mio figlio viviamo dai miei in attesa di potermi permettere una sistemazione migliore,nel
frattempo abbiamo ancora la residenza nella ex casa coniugale.Ieri mi e'arrivata una cartolina dal
comune di residenza dove mi si invita a cambiare la residenza,oggi sono venuta a conoscienza che
la casa e'stata venduta.Da premettere che il mio ex ha percepito e continua a percepire l'assegno per
il figlio anche se vive con me.Volevo sapere se la casa poteva essere venduta per tutelare almeno mio
figlio e se e'necessario che faccia il cambio di residenza o posso aspettare.Mi sono separata perche'
il mio ex era pericoloso per me e per il bambino per problemi reali di psicosi bipolari ecc.alterna momenti sani da momenti….ho paura per mio figlio quando deve stare con lui che viene a prenderlo
in giorni stabiliti e sono stanca perche'anche da separata ricevo ancora le sue minacce e ci rende la vita
impossibile.Non voglio quererarlo perche'e'sempre il padre di mio figlio,ma cosa posso fare per avere
dopo anni una vita tranquilla?La ringrazio anticipatamente e con l'occasione la saluto cordialmente.
La casa, non essendo oggetto di provvedimento di assegnazione, poteva essere venduta.
La residenza dovresti cambiarla, anzi avresti dovuto farlo al momento dell'uscita dalla ex casa coniugale.
Per il resto, si possono valutare tante iniziative più «leggere» rispetto alla querela, come ad esempio innanzitutto la diffida tramite legale, se già non è stata fatta, quindi l'ammonimento tramite il Questore, previsto dalla legge sullo stalking, sino alla querela e poi agli ordini di protezione nei casi più gravi. Ti rimando al mio libro dove un intero capitolo è dedicato a questa tematica, se vuoi approfondire /libri/guida-alla-separazione-e-al-divorzio/. In bocca al lupo.
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac http://ts.solignani.it (splash) http://goo.gl/p6Sb0 (libri)