In una strada pubblica della città di xxx, in data 2 1/01/2004, mentre mi recavo a lavoro, in bicicletta, sono stato aggredito da numerosi cani randagi. Ciò mi ha provocato un infortunio con assenza dal lavoro (pubblico) – riconosciutomi dall’ INAIL dopo essere stato seguito esclusivamente da tale istituto – in intinere con una invalidità dell’1% al dito mignolo mano sx. Attraverso una associazione di consumatori è stata inoltrata una lettera, ove tralatro è stato citato un testimone che ha prodotto una dichiarazione scritta circa l’accadimento dei fatti – al comune ove si è verificato l’incidente – di richiesta di risarcimenti danni ( credo dell’1% di invalidità) giacchè responsabile del randagismo locale. Il comune , a sua volta, scrive una lettera richiamando la A.S.L. quale responsabile delegata a tali controlli sul randagismo. A sua volta, la A.S.L., risponde al comune contestando che – nel periodo dell’infortunio avvenuto in data 21/01/2004 – lo stesso comune non gli aveva segnalato nessuna presenza di cani randagi nella specifica zona interessata. Da questa storia, posso trarre alcune considerazioni: l’associazione dei consumatori mi dice che se ci fosse una causa del genere si può anche perdere e che tutti gli oneri sono a mio carico; ciò perchè non ci sono sentenze specifiche di quel tipo. Ora chiedo è mai possibile che un cittadino che subisce quel tipo di danno debba rimanere indifeso rispetto al rimpallo di responsabilità delle istituzioni? Potrei usufruire (cosa credo poco probabile) della stipula, con una assicurazione, di un contratto di tutela legale stipulato in data 02 Ottobre 2007? Quali potrebbero essere la/e strade percorribili affinchè possa essere risarcito dei danni ? CHE TIPO DI DANNI, POTENZIALI, POSSO RIVENDICARE? GLI EVENTUALI INDENNIZZI POTRANNO COPRIRE LE EVENTUALI SPESE LEGALI? (Antonio, via mail)
Il comune e la ASL, a mio giudizio, non c’entrano molto. E’ vero che la legge, sia nazionale che regionale, assegna loro alcuni compiti e funzioni amministrative in materia di gestione dei randagi, ma la responsabilità in caso di danni cagionati dagli stessi rimane della Regione. Infatti, i cani randagi, dal punto di vista della proprietà, fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato e quindi sono di proprietà dello Stato che, tuttavia, con propria legge ha delegato le Regioni a gestire gli stessi, con la conseguenza che, proprio in base a tale legge, si ritengono comunemente responsabili le regioni di tutti i danni cagionati da animali selvatici, tra cui ad esempio anche quelli cagionati dai cinghiali alle coltivazioni e all’agricoltura. Mi sembra che l’associazione di consumatori cui si è rivolto non abbia inquadrato correttamente il problema, a meno che non ci siano ulteriori dettagli che al momento non posso conoscere.
Riporto per completezza un paio di sentenze che mi è capitato di utilizzare di recente in un mio procedimento:
- “Alle Regioni compete l’obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o cose e, pertanto, nell’ipotesi di danno provocato dalla fauna selvatica ed il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, la Regione può essere chiamata a rispondere in forza della disposizione generale dell’art. 2043 c.c..” Cass. civ., Sez. III, 25/11/2005, n.24895, in Danno e Resp., 2006, 11, 1091 , nota di FOFFA;
- “Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la L. n. 157 del 1992 affida alle Regioni i poteri di gestione, tutela e controllo di essa; sicché la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione.” Cass. civ., Sez. III, 03/03/2005, n.4664, in Danno e Resp., 2005, 6, 677.
Quindi si tratta di un caso, tutto sommato, abbastanza semplice. Basta far causa alla Regione, causa che, se si contiene il risarcimento entro il limite dei 2500€, si può fare anche presso il Giudice di Pace, cosa che io consiglio, perchè andando in Tribunale la cosa sarebbe molto lunga. Attenzione che tra un anno scadono i termini di prescrizione per questo genere di reato, quindi consiglierei di scrivere subito una raccomandata alla Regione, anche perchè quelle inviate al Comune non hanno alcun effetto interruttivo della prescrizione nei confronti della Regione, che è la vera responsabile e che non ha mai ricevuto alcuna richiesta di risarcimento. Può anche darsi che la Regione dopo tale richiesta si attivi con la propria compagnia di assicurazione e che alla fine non sia nemmeno necessario fare la causa.
Per quanto riguarda le spese legali, è ovvio che la tutela giudiziaria stipulata anni dopo non può essere utilizzata. Come tutte le assicurazioni, anche di quella di tutela giudiziara bisogna disporre prima che sia accaduto il fatto. Per ciò che concerne le spese legali, dovrebbero essere rimborsate dalla Regione, una volta condannata al pagamento da pare del Giudice adito, ma questa non è una circostanza che possa essere garantita. Se vuole procedere giudizialmente, ma ha paura di arrivare a spendere troppo, può cercare un avvocato che sia disposto a seguirla con il patto di quota lite o con il compenso a forfeit. Noi come studio possiamo operare in questo modo, tramite un membro del nostro network netis che abbiamo presso la sua città, per cui se vuole possiamo formularle un preventivo per il nostro intervento.
13 risposte su “il danno cagionato da cani randagi”
Mi permetto di consigliarvi http://www.personaedanno.it/responsabilita-oggettiva-semioggettiva/randagismo-chi-risponde-dei-danni-giuseppe-caristena
Grazie, molto interessante. Un approfondimento di pregio, anche se io continuo a pensare che siano zone di responsabilità di difficile definizione ed in cui le stesse leggi lasciano aperta la porta a molte ambiguità. Un paio di settimane fa ho mandato via una citazione per un danno da attraversamento di animale selvatico e per sicurezza ho citato sia comune che provincia che regione.
Sono d’accordo con te. Infatti, come evidenzio nell’articolo di cui sopra, la normativa del settore è frammentaria e poco chiara. E’ bene ragionare caso per caso (rectius, Regione per Regione) e prendere “con le pinze” discorsi di carattere generale. Hai fatto bene a convenire in giudizio cautamente dal comune alla regione!
Mi sono imbattuta in questo interessante blog mentre cercavo informazioni relative ad un caso di cui mi sto occupando. Un cane randagio attraversa l’autostrada e danneggia l’autovettura. Non vengono avvertite le autorità in quanto non viene ritrovata alcuna carcassa (evidentemente il cane è sopravvissuto) e dunque non c’è documentazione fotografica nè segnalazione alla polizia et similia. Ho diffidato e messo in mora prima la Asl che mi ha ‘rimbalzato’ al Comune citandomi la legge regionale che dà a quest’ultimo il compito di occuparsi dei cani randagi; poi al Comune, che dopo avermi chiesto di esibire la documentazione mi ha detto che ‘dagli accertamenti fatti non risulta una loro responsabilità’; contestualmente l’Anas la quale mi ha risposto più o meno allo stesso modo non ravvisando una propria responsabilità.
Leggevo qui del suggerimento di scrivere anche alla Regione, quindi approfondirò la lettura della legge regionale e quant’altro per vedere se è un passo che posso compiere.
Ma, tra l’altro, mi chiedevo se mi convenga comunque citare davanti al Gdp Comune e Anas.
Voglio dire, l’assenza di foto del povero animale e la mancata segnalazione alle Autorità, possono penalizzarmi? Ci sarebbero solo le foto dell’auto danneggiata ed eventualmente le testimonianze di chi occupava l’auto. Non vorrei far imbarcare il cliente in una causa persa.
Grazie.
Saluti cordiali
La vedo molto grigia. Se decidi di proseguire devi comunque convenirli tutti, chiedendo la condanna in solido, perché sulle responsabilità dei vari enti coinvolti ogni giudice la pensa un po’ a modo suo. Io ne sto mandando via una in questi giorni per un daino e citerò tutti, ma il mio cliente ha l’assicurazione di tutela giudiziaria.
Mhm…immagino tu abbia la documentazione fotografica che a me manca…o che il tuo cliente all’epoca avvertì la Polizia. Quindi citi Regione, Comune e Asl?
Sono indecisa, ma forse potrei tentare, che ne dici?
Grazie ancora
No, ho solo la foto di … un ciuffo di pelo rimasto nel fanale rotto, più testimoni. Si io cito comune provincia regione ANAS e forse anche un ente di gestione del patrimonio del comune. Ma io sono coperto anche in caso di soccombenza. A te suggerirei prudenza.
in riferimento alla sentenza menzionata è opportuno considerare che la stessa è stata emessa con specifico riferimento alla legge delle Regione Puglia e che, pertanto, vanno eseminate le singole leggi regionali per verificare se c'è un completo trasferimento di controllo sui randagi alle Asl oppure no. In tale ultimo caso è preferibile parlare di responsabilità solidale. Ho instaurato un giudizio dinanzi al GdP solo nei confronti del Comune che però è rimasto contumace, sono in attesa della sentenza.
cari colleghi
Vi sottopongo un caso simile ma per certi versi parecchio più complesso.
Si tratta della possibilità di richiedere un risarcimento dei danni per una patologia, la echinoccosi, che per scienza medica utilizza come via primaria di contaggio nell'uomo in contatto con le feci dei cani.
Per essere più precisi, il contesto che accompagna e precede tale contaggio è il seguente:
Centro storico di un Comune, collocazione di numerosi cassonetti, sempre stracolmi e poco disinfettati, presenza di numerosi randagi che in quella zona banchettano godendo anche di rifiuti di macelleria. Tutto ciò in un contesto di lamentele, denuncie e richieste di intervento al Comune e l'asl di competenza da parte di un comitato spontaneo di cittadini. Il medico legale sostiene che è verosimile e probabile che il contaggio sia derivato da un contatto diretto o indiretto con le feci di un cane infetto.
Mi si pongono diversi dubbi circa la prova del nesso di causalità e sulla legittimazione passiva tenendo conto che si innestano responsabilità circa la presenza di cani randagi e di carenza di igiene ambientale delle vie pubbliche.
Che ne pensate?
Sì, il nesso causale potrebbe esserci, ma non si può dire con sicurezza, è una di quelle classiche valutazioni rispetto alla quali è impossibile raggiungere un giudizio di certezza. In questi casi, sta al danneggiato valutare, considerando tutti gli elementi del caso, se vuole provare a coltivare in giudizio la sua pretesa, tenendo presente che tanto può trovare un giudice che gli dà ragione, quanto uno che gli dà torto. Personalmente, sarei per ritenere la responsabilità del Comune (o degli altri enti eventualmente titolari di funzioni in materia), perchè la cura del randagismo va fatta anche per evitare conseguenza di qeusto genere e non solo quelle più dirette delle aggressioni e dei morsi, per cui personalmente, e a mio particolare giudizio, il nesso causale c'è, però è opinabile. In questi casi, sarebbe preferibile avere una tutela giudiziaria (o il gratuito patrocinio) per affrontare serenamente il contenzioso. Puoi anche valutare di procedere con un sistema tariffario quale la quota lite, ma hai sempre il rischio della condanna alle spese avversarie.
In bocca al lupo e, se procedi, tienici aggiornati, il caso è interessante.
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cordialmente,
tiziano solignani, da iMac /tiziano-solignani/
~ il mio libro: /libri/guida-alla-separazione-e-al-divorzio/
Egregio collega
il tuo parere mi conforta considerato che è esattamente quello che ho riferito ai clienti. Sciolta la problematica circa la legittimazione passiva sono sicuro di procedere anche perchè, come da te confermato, il caso è interessante e stimolante. Al momento sto cercando di acquisire tutti le richieste di intervento e le denuncie presso gli Enti coinvolti considerato che i miei clienti non hanno conservato prova di tutto ciò. Ho numerose foto che ritraggono lo stato dei luoghi e diversi testimoni. Sul nesso sono fiducioso….non v'è certezza assoluta ma il parere medico legale si esprime in termini di verosimiglianza e probabilità.
Vi terrò sicuramente aggiornati.
crepi il lupo
Interessante.
Io al posto tuo citerei comunque sempre anche la regione, ricordati che le leggi regionali non possono emanare norme di diritto privato e quello che vale per diritto privato lo devi ricavare dal diritto statuale!
Lascuio il mio commento in quanto mi sto occupando di un risarcimento danni del genere. Ultima sentenza utile ritengo sia la 27001 del 7 dicembre 2005 sez III Cassazione.
La sentenza indica quale responsabile del fdanno cagionato dal randagio l'AUSL competente per territorio. Nel suntare la sentenza tra l'altro mi piace sottolineare come chi aveva subito il danno non ha ottenuto risarcimento in quanto aveva agito solo contro il Comune.
Sui danni da "animali selvatici" però occorre fare un appunto sul fatto che la legge quadro nazionale n. 281/91 sembra che abbia del tutto distinto i randagi (tranne quelli che si sono inselvatichiti e che attaccano il patrimonio zootecnico -dei quali danni è responsabile giustamente la Regione, e che le stesse, predispongono in finanziaria un fondo per il risarcimento-) dagli animali "selvatici".
Dei cani randagi specificamente la legge 281/91 demandava alle regioni di legiferare in ordine alla responsabilità.
Le regioni più o meno chiaramente hanno legiferato negli anni successivi, ritenendo responsabili le ASL competenti per territorio.
Sarebbe comunque auspicabile, un intervento limpido del legislatore in modo da individuare il soggetto giuridico in capo al quale ritenere preesistente l'obbligo legale di impedire l'evento dannoso ed allo scopo individuare e porre in essere coerente attività di prevenzione.
Per essere sicuro citerò sia l'ASL di competenza sia il Comune.