Da una relazione con un uomo xxx (straniero, ndr) a giugno di questo anno è nata la nostra bambina (seconda figlia per me) nel Paese del padre. A luglio io sono rientrata in Italia – con il benestare del padre- con la piccola. La permanenza che avrebbe dovuto essere di un mese si è protratta sino ad oggi dato che il padre -“momentaneamente” ospitato da amici, sempre all’estero – in questo frattempo non ha cercato alcun appartamento dove poter stare con la nostra bambina (e con me) e comunque non lasciando intuire nè direttamente nè indirettamente di volersi riunire come “nucleo familiare”. A questo punto, dopo svariate e-mail di contatto fra noi siamo giunti alla conclusione che la relazione fra noi è terminata, e qui subentra la situazione spinosa: quali leggi per l’affidamento vengono applicate? Quelle italiane, dato che io come madre sono italiana, oppure quelle del paese del padre? Lui potrebbe in qualche maniera “portarmi via” la bambina chiedendo magari un affidamento esclusivo adducendo che momentaneamente non ho un’occupazione? Ho letto su qualche forum del Paese del mio ex compagno che se un uomo nel suo Paese non ha un’abitazione propria (in affitto o di proprietà) con una stanza dove far dormire il/la figlio/a solitamente i giudici di quel Paese danno l’affidamento esclusivo alla madre, è davvero così? Altra nota dolente è che durante il periodo di convivenza nel suo Paese quest’uomo ha avuto un comportamento violento nei miei riguardi, mettendomi le mani addosso una prima volta durante la gravidanza ed una seconda volta pochi giorni dopo la nascita della bambina (credo purtroppo solo ora per stupidità ma non ho mai denunciato tali episodi, si tratterebbe quindi della mia parola contro la sua) e sinceramente una delle ragioni per le quali a me è andato bene non ritornare nel Paese dove si trova lui è proprio questa. Desidero sì che la bambina conosca suo padre, ma se possibile si possa evitare che lui stia da solo con lei (magari essendoci altre persone non arriverebbe ad atteggiamenti violenti anche con la bambina?) Altrimenti, quali sono i termini affinchè sia io a domandare l’affidamento esclusivo? (Gea, via mail)
Non conosco nel dettaglio il diritto del paese del padre di tua figlia sul punto, nè le prassi operative e giurisprudenziali dei giudici di quello Stato, per cui ti posso dare una risposta secondo il diritto italiano, che comunque è molto ma molto simile a quello del paese del padre e probabilmente corrispondente su tutti i punti che andremo a richiamare, anche se, volendo averne la certezza, sarebbe necessario sentire anche un legale di quel paese.
Secondo il diritto italiano, ai minori si applica la legge dello stato di cui hanno la nazionalità. Tua figlia, per le circostanze di cui sopra, gode di doppia nazionalità, sia quella italiana che quella del Paese del padre. In questo caso, si applica quella che, in concreto, è più favorevole per lei e comunque le norme di base del diritto italiano in materia di affidamento dei figli, che generalmente sono considerate norme di applicazione necessaria, norme cioè che sono ritenute talmente importanti da essere applicate anche quando il diritto straniero sarebbe in contrasto con loro. Quindi, dal punto di vista del diritto applicabile, non direi che ci siano problemi, il problema è più logistico perchè, pur non potendo esserne certo per la mancanza di conoscenza dettagliata del diritto del Paese del tuo ex compagno, quest’ultimo potrebbe instaurare un procedimento giudiziario nel suo paese, che poi in qualche modo potrebbe avere efficacia anche in Italia.
Il mio consiglio, in conclusione, è senz’altro questo: fare prima possibile un ricorso al Tribunale dei minorenni del luogo in cui si trova ora a risiedere la bambina, che è sicuramente competente nonostante la doppia nazionalità della stessa, che andrà notificato poi, una volta che il Giudice avrà fissato l’udienza, anche al padre e quindi all’estero, cosa che, trattandosi di un paese facente parte dell’Unione Europea non sarà nemmeno difficoltosa. Il Tribunale, poi, prenderà la decisioni in materia di affido della bambina e anche di contributo al mantenimento che il padre dovrà versare. Con ogni probabilità la bambina verrebbe affidata a te dal momento che il padre se ne è disinteressato sino ad ora e dal momento che nemmeno dispone di una sistemazione stabile in cui poterla accogliere, circostanza che a mio giudizio è presa in considerazione dai giudici di tutti i paesi del mondo. Per quanto riguarda gli incontri con il padre, mi sembra lodevole da parte tua la disponibilità a cercare di fare avere a tua figlia anche questa figura, che per lei rimarrà sempre e comunque importante, pertanto si può dichiarare tale disponibilità nel ricorso, chiedendo solo che, viste le circostanze, almeno i primi incontri avvengano in “ambiente protetto” e cioè presso le sedi dei servizi sociali competenti per territorio e sotto la sorveglianza degli operatori.
Una volta avuto un provvedimento qui in Italia, sarà molto più difficile per il tuo ex compagno ottenere un provvedimento nel suo Paese e, soprattutto, eseguirlo in Italia in contrasto con un provvedimento di un giudice italiano. Per questi motivi, è bene muoversi per tempo.
3 risposte su “la figlia con doppia nazionalità e il padre all’estero”
Salve, si tratta di un figlio quasi aggiorenne, con nazionalità materna di nascita italiana, ,riconosciuto in seguito dal padre di nazioalità francese,q uindi il figlio ha doppia nazionalità,
Il figlio vive in Italia, il padre francese vive in Italia, la madre italana vive in Francia.
Domanda:
In un dissidio sul riconoscimento paterno di figlio naturale, se la madre, o il figlio maggiore,, richiede di applicare la legge dello stato più favorevole, quello francese, questa richiesta é sempre stata accettata dai giudici italiani?
Oppure ci sono state occasioni in cui un giudice non sceglie la legge più favorevole? Mi riferisco all'art 35 comma 1 dela Legge 31 maggio 1995, n. 218 (RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO)
Grazie
con doppia nazionalità ma vorrei sapere se in caso di
Non si capisce bene, comunque se il figlio come dici è già stato riconosciuto il riconoscimento è irrevocabile, tanto secondo la legge italiana quanto assai probabilmente secondo la legge francese.
Se sei una professionista, inoltre, non dovresti usare il blog, ma il gruppo di discussione a noi riservato, al quale ti invito ad iscriverti:
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cordialmente,
tiziano solignani, da iMac /tiziano-solignani/
~ il mio libro: /libri/guida-alla-separazione-e-al-divorzio/
[…] abbiamo scritto recentemente anche per un altro caso, solo in piccola parte simile al presente, in materia di figli […]