Ho conferito mandato ad un avvocato per rappresentarmi in seguito ad un incidente in moto. Oggi scopro che nulla è stato fatto nè nei confronti dei vigili urbani che nel frattempo hanno elevato una multa, nè nei confronti del liquidatore dell’assicurazione. Le chiedo devo pagare la parcella dell’avvocato vista la sua inadempienza dimostrabile? Grazie.
Intanto Le ricordo che Lei ha sempre la facoltà di revocare il mandato conferito all’avvocato e sceglierne un altro. Infatti, quando si parla di rapporto tra avvocato e cliente si fa riferimento al contratto d’opera (art. 2222 cod. civ.), più in particolare al contratto di prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 cod. civ.). Il codice civile, poi, dice che “Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto”, ciò significa che il rapporto che lega il professionista e il suo cliente è basato essenzialmente sulla fiducia che il secondo ripone nel primo. Se la fiducia viene meno si è legittimati a rinunciare al rapporto.
Più in generale, possiamo parlare di mandato e dire che l’avvocato (mandatario) è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (del buon professionista, nel nostro caso). Da quello che mi racconta un tale comportamento non c’è stato, anzi si è trattato di un comportamento negligente e dannoso per Lei. Le ricordo che l’obbligazione (l’impegno) che l’avvocato contrae con il cliente viene definita di mezzi e non di risultato: l’avvocato si impegna a fare diligentemente e secondo correttezza quanto è nelle sue possibilità per soddisfare il cliente, ma non può garantire un risultato (vincere la causa). In un certo senso, però, si potrebbe pensare comunque a un risultato garantito e cioè fare il possibile per vincere la causa; altro discorso è se la si vince per davvero oppure no.
Il professionista (avvocato) risponde del suo operato anche per colpa, vale a dire quando ha agito con negligenza, imprudenza o imperizia. E’ negligente, se dimentica di svolgere un’attività importante; è imprudente se, ad esempio, consiglia il cliente di intentare una causa che non potrebbe mai vincere; è imperito quando non possiede le conoscenze necessarie per svolgere l’incarico.
Addirittura si può parlare per l’avvocato di colpa grave (art. 2236 cod.civ.) quando, ad esempio, avendo ricevuto un incarico per tempo, ha inopportunamente lasciato trascorrere il tempo senza fare nulla e il diritto del cliente di agire giudizialmente è andato in prescrizione (non può più essere fatto valere).
Nel Suo caso, i presupposti per fare valere una responsabilità professionale del Suo legale (se le cose sono andate effettivamente così) e per opporsi al pagamento della parcella ci sono, ricordando inoltre che per gli avvocati è prevista l’assicurazione per responsabilità civile.
4 risposte su “Responsabilità dell’avvocato”
buonasera avvocato.
Nel caso l'avvocato comunichi una sentenza passato in giudicato (sentenza favorevole) dopo quasi tre anni , rendendo così impossibile ricorrere alla L. Pinto a causa della decadenza dei termini (sei mesi), si profila il caso di responsabilità civile da parte dell'avvocato a causa del suo comportamento negligente?
cordiali saluti
Mi sembra molto strano che un legale comunichi l'esito di un procedimento, peraltro favorevole, dopo tre anni, di solito sono comunicazioni che si fanno subito.
Potrebbero esserci i presupposti di responsabilità, ma naturalmente va valutato il caso concreto in tutti i suoi dettagli, può benissimo darsi ad esempio che il legale stesso non ne abbia ricevuto conoscenza tempestiva per un errore di comunicazione da parte della cancelleria, problemi di questo genere purtroppo sono molto frequenti.
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac http://bit.ly/gdi2ZX, http://bit.ly/gwjT6c, http://bit.ly/ie8rvv
così non si capisce niente, dovresti spiegare il caso molto più per esteso
ma se l'avvocato viene citato in giudizio unitamente al suo assistito, ha un obbligo di astenersi dal suo mandato?