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la class action nella terra dei cachi

Perchè non avete parlato della class action introdotta dall’ultima finanziaria? Può essere una buona cosa per molti, io ad esempio in passato ho lasciato perdere molte questioni che invece se avessi potuto coltivare come consumatore avrei potuto appunto fare con soddisfazione, perchè avevo ragione, le grandi imprese ci prendono un po’ troppo spesso in giro, non pensate? (Andrea, via mail)
Hai ragione, questa è una critica giusta e che accetto, avremmo dovuto parlare anche prima della class action. Sicuramente il nostro è il paese, tra quelli sviluppati, dove il consumatore è meno tutelato, non tanto legislativamente ma per motivi politico-temperamentali, diciamo così, che fanno sì che da un lato le aziende si sentono spesso legittimate ad osare di più, nel mancato rispetto delle regole, e quasi sempre il consumatore rinuncia a far valere i propri diritti perchè gli costerebbe troppo farlo.
Che la class action introdotta recentemente sia lo strumento per superare questa situazione, è ancora tutto da vedere, però è anche vero che uno strumento non è quasi mai buono o cattivo in sè, ma dipende appunto da come viene recepito, ricostruito e, in ultima analisi, utilizzato. La perplessità maggiore è quella dei soggetti che possono promuovere la class action, che sono stati individuati in primis come al solito nelle associazioni dei consumatori, soggetti di cui non c’è sempre automaticamente da fidarsi,  anche se la possibilità di costituire dei comitati lascia aperta qualche speranza.
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di class action è fissata per Giugno 2008, volta che la class action sarà diritto vigente sicuramente inizieremo ad esplorare le sue possibili implicazioni o utilizzi, per cui state sintonizzati su queste frequenze e se vi capitano casi che a vostro giudizio possono essere opportunamente trattati con questo strumento, fate come al solito: sottoponeteceli.
Intanto rimettiamo di seguito le disposizioni che hanno introdotto l’azione collettiva, i numeri i riferimento sono quelli della legge finanziaria 2008.
445. Le disposizioni di cui ai commi da 446 a 449 istituiscono e disciplinano l’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.

446. Dopo l’articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
«Art. 140-bis. – (Azione collettiva risarcitoria). – 1. Le associazioni di cui al comma 1 dell’articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l’impresa l’accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
2. Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all’azione collettiva. L’adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 è sempre ammesso l’intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto. L’esercizio dell’azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l’adesione all’azione collettiva, produce gli effetti interrottivi della prescrizione ai sensi dell’articolo 2945 del codice civile.
3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull’ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l’esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull’ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un’istruttoria davanti ad un’autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l’azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell’azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.
4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all’azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l’impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.
5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all’azione collettiva. È fatta salva l’azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all’azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.
6. Se l’impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi del comma 1 costituisce un’unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all’azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l’azione collettiva e da un avvocato indicato dall’impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all’albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l’ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell’azione collettiva e dell’impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni».

447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449 diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

448. All’articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: «7-bis) nelle cause di cui all’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

449. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica del titolo II della parte V è sostituita dalla seguente: «Accesso alla giustizia».

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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