Sono papà di una splendida bambina di 2 anni, non vivo con la madre, con la quale invece vive mia figlia. La nostra separazione non è mai stata normata dal tribunale dei minorenni, come solo ora ho visto che consigliate di fare. Ad ogni modo, abito lontano da loro e vedo la piccola solo ogni tanto, praticamente un paio di fine settimana al mese, quando riesco a spostarmi per andarla a trovare e tenerla un po’ con me. Questa estate, visto che tra l’altro non riesco mai a stare con lei, vorrei portarla una settimana al mare, l’ho chiesto alla madre e mi ha detto che non è d’accordo. Le ho chiesto di spiegarmi le motivazioni, ma mi ha detto solo “perchè no” e questo, sinceramente, non mi sta bene. Capisco che la bambina è piccola, ma quando sta con me quei rari fine settimana dorme a casa mia volentieri e senza problemi, inoltre la località marina dove vorrei portarla è molto vicina a dove risiede la madre e quindi in caso di problemi o “crisi di mammismo” potrei riportarla in meno di un’ora dalla madre. Infine sono praticamente sicuro che se non la porterò al mare io sia pure quel poco quest’estate non la porterà nessuno e penso invece che un po’ di aria marina potrebbe farle solo bene, così come mi ha detto anche un amico pediatra che ho consultato così informalmente. A questo punto vorrei capire una cosa: in una situazione come la mia, non “normata” come dite voi, spetta solo alla madre fare la valutazione di quelli che sono gli interessi della bambina e decidere senza accordarsi con il padre? Non è vero, invece, che i genitori devono gestire la bambina di comune accordo? E, soprattutto, cosa succede quando, come nel mio caso, i genitori non riescono a trovare un accordo? Al di là di questo episodio, vorrei capire che cosa dice la legge in materia (Antonio, via mail)
Il nostro sistema giuridico è basato sul principio pieno della bigenitorialità e della parità di diritti e doveri dei genitori. Anzi, contrariamente a quanto si pensa comunemente, c’è un “briciolo” in più di potere in capo al padre, che, a differenza della madre, può prendere provvedimenti in casi di urgenza anche contro il consenso della madre o senza lo stesso, come vedremo meglio dopo.
Vale la pena, per capire meglio la situazione attuale, richiamare l’evoluzione della legge in materia.
Prima della grande riforma del diritto di famiglia del 1975, c’era l’istituto della patria potestà. In sostanza, decideva il padre e la madre si doveva adeguare. Con la riforma del ’75, attuativa dei principi di uguaglianza e di non discriminazione a seconda del sesso anche all’interno della famiglia, è stata eliminata la patria potestà e introdotto l’istituto della “potestà dei genitori“, in vigore ancora oggi, dove in effetti è previsto che la potestà sul figlio, cioè la gestione appunto dello stesso e l’assunzione delle decisioni che riguardano la sua vita, sia presa di comune accordo tra i genitori.
Il problema, però, passando dalla patria potestà a quella dei genitori è stato di capire cosa deve succedere quando i genitori – come non di rado succede, specialmente quando sono di fatto separati – non si mettono d’accordo, come nel caso del nostro lettore e, per la verità, di moltissimi altri. La patria potestà, infatti, era considerata ingiusta perchè dava più poteri al maschio, ma era comunque un sistema di amministrazione della famiglia che non si poteva inceppare, perchè il “capo” era uno solo e gli altri si dovevano solamente adeguare. Nominando, a capo della famiglia, due persone, era necessario trovare un sistema per risolvere le divergenze necessariamente insorgenti nel momento in cui uno dei due adotta un parere diverso dall’altro.
La soluzione è stata molto italiana, confusionaria e di incerta definizione e praticabilità, tramite la scrittura di due disposizioni, prevedenti altrettanti procedimenti facenti capo tuttavia a due organi giudiziari diversi, da un lato il tribunale ordinario e dall’altro il tribunale dei minorenni, che nella pratica non hanno avuto molta diffusione, ma che, allo stato, rappresentano invece la scelta migliore per tutti quei genitori che vogliono fare le cose come si deve, evitare “piazzate” nell’interesse dei figli o di dover “dialogare” con il proprio partner con l’assistenza dei carabinieri, come avviene quando le cose degenerano.
Questo è comunque ciò che “passa il convento”:
a) Art. 145 cod. civ. ( Intervento del giudice) “In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l’intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata. Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell’unità e della vita della famiglia” – procedimento di competenza del tribunale ordinario
b) Art. 316 cod. civ. (Esercizio della potestà dei genitori) “Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore o alla emancipazione (2, 390) La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi (155, 317, 327, 343) i genitori. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili (322). Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio” – in questo caso il procedimento è di competenza del tribunale dei minorenni.
In sostanza, dunque, le soluzioni possibili in caso di contrasto tra i genitori sono tre, la prima utilizzabile solo dal padre, le altre due da entrambi i genitori.
1) Decisione diretta del padre. Se sussiste il pericolo di un grave danno per il figlio, ed è necessario fare cose che sono urgenti e indifferibili, nel senso che non facendo queste cose in modo immediato si produrrebbe un grave danno per il figlio, il padre può provvedervi anche senza o contro il consenso della madre. Naturalmente si tratta di casi estremi, come ad esempio si potrebbe avere nel caso in cui la madre si opponga, poniamo per motivi religiosi, ad una trasfusione che invece dai medici è giudicata necessaria ed urgente. E’ anche una disposizione fortemente sospettata di incostituzionalità, perchè non c’è scritto da nessuna parte che il padre sia più intelligente della madre. Se, mantenendo il nostro esempio, fosse il padre ad opporsi per motivi religiosi ad una trasfusione ritenuta necessaria dai medici, la madre, pur volendo, non potrebbe fare niente e questo non sembra molto giusto, ma tant’è. In ogni caso, non è la soluzione probabilmente che può utilizzare il nostro lettore, dal momento che non andando con l padre una settimana al mare la sua piccola probabilmente subirebbe sicuramente un pregiudizio ma non così grave ed irreparabile da consentire un’azione di questo genere.
2) Tentativo di conciliazione o “arbitrato” presso il tribunale ordinario. La seconda ipotesi, quella di cui all’art. 145 cod. civ., è quella in cui un genitore pensa che portare l’altro davanti ad un giudice per esporre il caso e sentire il parere del magistrato possa essere un utile elemento di convincimento, oppure in cui entrambi i coniugi, pur essendo in disaccordo sulla decisione da prendere, siano invece concordi sul fatto di rivolgersi ad un giudice e far decidere da lui. QUesto procedimento, infatti, non consente al giudice, a differenza di quello che vedremo subito dopo, di decidere, ma è più un tentativo di conciliazione cui ci si può rivolgere per vedere se, discussa la materia con un esperto, si riesce a trovare un terreno comune per una decisione, che può essere sia quella che voleva il padre, sia quella che voleva la madre sia una terza e diversa ipotesi enucleata con l’aiuto del giudice (esempio: il padre voleva che il figlio si iscrivesse al liceo classico, la madre all’istituto tecnico commerciale, il giudice suggerisce il liceo scientifico…). Solo se entrambi i genitori accettano di delegare al giudice la decisione, il giudice può prendere una decisione vincolante per la famiglia: in questo caso la cosa funzione come un po’ come un arbitrato.
3) Decisione del giudice presso il tribunale dei minorenni. La terza ipotesi, quella di cui all’art. 316, comma 3°, cod. civ. determina, invece, un vero e proprio potere di decisione del giudice che, come si è detto, è in questo caso non più il tribunale ordinario che si trova in ogni provincia ma il tribunale dei minorenni che c’è, invece, solo in ogni capoluogo di regione. In questo caso, il padre, per esempio, che si rivolge al tribunale dei minorenni espone al giudice la divergenza insorta con la moglie e gli chiede di prendere una decisione, che una volta adottata, anche senza il consenso della moglie, dovrà essere rispettata. Se cisono figli maggiori di 14 anni, dovranno essere sentiti dal tribunale.
In tutte e tre le ipotesi non è necessario per il genitore rivolgersi ad un legale, anche quando si deve andare dal giudice il genitore può andarci direttamente da solo, andando alla cancelleria, esponendo il suo caso e dicendo che vuole fare un “ricorso” o un procedimento ai sensi degli articoli precedenti. Il codice dice, in entrambi i casi, che il genitore può ricorrere al giudice “senza formalità”, proprio perchè procedure come queste avrebbero dovuto essere snelle ed economiche, alla portata di tutte le famiglie.
Pur non essendo necessario, tuttavia, può essere opportuno avere un supporto tecnico, per riuscire ad illustrare adeguatamente le proprie ragioni. Se non un avvocato, magari può essere necessario un medico o il parere di un insegnante – nel caso, ad esempio, in cui si dibatta del tipo di scuola che il figlio deve intraprendere – e così via. Bisogna, dunque, valutare caso per caso.
In ogni caso, si tratta di procedimenti poco utilizzati nella pratica, per cui può darsi che il genitore, quando va in cancelleria, si vede guardare un po’ strano dal cancelliere, non abituato a trovarsi di fronte richeiste di questo genere. Meglio allora farsi preparare una istanza, anche in forma di lettera, da un legale, oppure anche portare una schermata di questo intervento, in modo che il funzionario di cancelleria possa vedere di che cosa si tratta esattamente.
Nel caso, poi, dell’esercizio del potere d’urgenza concesso al padre, qui non c’è da passare per il tribunale, ma è sicuramente meglio formalizzare la cosa tramite una lettera raccomandata diretta all’altro coniuge, in cui si riassume la situaione, si indica quali sono le circostanze che legittimano tale decisione e si dichiara che ci si intende avvalere della disposizione di cui all’art. 316, comma 3°, cod. civ..
In conclusione, che cosa può fare o deve nella sua situazione il nostro lettore? Considerato che, come abbiamo anticipato, non può utilizzare lo speciale potere d’urgenza riservato ai padri, peraltro di dubbia costituzionalità, per una decisione come quella di portare al mare la bambina per una settimana, deve scegliere tra le due procedure previste dalla nostra legge.
La prima ha il vantaggio di tenersi presso il tribunale ordinario, che è previsto a livello provinciale e quindi più facilmente raggiungibile e normalmente più veloce del tribunale dei minorenni, che invece è uno solo per tutta la regione e quindi necessariamente più lento. Lo svantaggio, invece, è che se la madre si impunta, dal tentativo di conciliazione davanti al tribunale ordinario non può venir fuori una soluzione al problema. La seconda soluzione è sicuramente più scomoda – a meno che il nostro lettore non risieda direttamente nel capoluogo di regione! – rischia inoltre di dare luogo ad un procedimento più lento, però al termine determina una decisione che, anche se la madre non vuole, deve essere rispettata.
Una idea potrebbe essere quella di provare prima ad interpellare il tribunale ordinario, facendo questo tentativo di conciliazione, o magari, se in corso di procedura vi consente la madre, anche l’arbitrato, per poi, solo se le cose invece a quel punto non si saranno ancora risolte, perchè il tentativo di conciliazione fallisce o l’altro genitore non aderisce all’arbitrato, rivolgersi al tribunale dei minorenni. Personalmente, infatti, tendo a ricorrere di preferenza al tribunale ordinario, che sento più vicino e veloce di quello del capoluogo, ragione per cui li metterei in questo ordine, naturalmente poi dipende dalla situazione concreta di ognuno e dalla strategia che si vuole adottare.
Al di là di quanto sopra, e degli esiti che avrà, è importante – lo ribadiamo anche in questa occasione – fare normare prima possibile il rapporto, in modo da avere un punto di riferimento che come tale è in grado di prevenire tanti contrasti come questo. Si tratta, comunque, di due aspetti molto diversi tra loro, tant’è vero che in molti rapporti già normati può sorgere ugualmente la necessità di usare le procedure di cui sopra, perchè naturalmente la normazione non riguarda mai tutti gli aspetti della vita famigliare, altrimenti bisognerebbe scrivere un intero “codice”, tuttavia è meno frequente che insorgano controversia nei rapporti normati che in quelli ancora “liberi”. Su questi aspetti, relativi alla regolamentazione del rapporto, rimando ad ogni modo alla nostra scheda pratica.
13 risposte su “quando i genitori non concordano sulla gestione dei figli”
ciao sono silvia……
sono fidanzata con un ragazzo padre di una splendida bambina di 8 anni avutasi da una relazione di poca importanza…dove la mamma non voleva abortire dicendo che se ne sarebbe occupata lei…il padre a quel punto ha voluto riconoscerla essendo pure sua figlia..gli ha dato un cognome e cerca di stare tanto con lei.
la mamma ha creato molti scontri ,in quanto ,decide lei di prenderla una volta a metà settimana e tutti i sabati e domeniche visto che lei lavora tutte le mattine e di mantenere la figlia con 300 euri mensili…poi altre cose a comodo suo…può agire così?…io e lui vogliamo sposarci e vogliamo vivere tranquillamente con le cose giuste…non abbiamo tanti soldi per ricorrere ad un avvocato , quindi, per questo io ho scritto qui…
È un problema molto frequente, proprio per evitare situazioni di questo genere consiglio sempre di far «normare» i rapporti di filiazione nati da convivenza o da rapporti occasionali, come spiego meglio in questa scheda pratica che ti invito a leggere attentamente http://goo.gl/dRaL9.
Per ottenere la normazione, occorre purtroppo incaricare un avvocato: se il reddito del tuo compagno non supera il limite di legge per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato può chiedere appunto questo beneficio affrontando il procedimento senza spese; in caso contrario, dovrà valutare come preferisce impiegare le sue risorse, può anche cercare un legale che accetta un patto sui compensi o modalità di pagamento favorevoli.
In bocca al lupo.
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac
splash http://ts.solignani.it
ebook http://goo.gl/pUJx6
Letto, Avvocato, letto… altresì chiedendo venia per la mia dimostrata drasticità, inevitabile quando trattasi di calpestìo di diritti personalissimi, oserei dire "carnali"…
Visto che, nella congiura giudiziaria (minorile, penale e civile), hanno rigettato ogni mia querela, istanza, memoria, ricorso (accettando acriticamente tutto da parte della "beatificata" madre); altresì mi hanno fatto credere disagiato mentale, disadattato sociale, alcolizzato, violento, morboso, ecc., ossia tutto il contrario di ciò che effettivamente io sono), anche per i Suoi "leggitori" sarebbe utile che Ella elencasse le cose vere e, mi perdoni, le fesserie (o ritenute tali)…
Avendo superato brillantemente l'esame di Dir. Privato (con monografia proprio sulla redigenda riforma varata nel 1975 e con Professore-Autore certamente non "tenero" nell'Ateneo genovese), purtroppo fui già al corrente e, anche politicamente, combattei contro l'iniziato andazzo, come – del resto – ben compresero i miei detrattori, allorché incappai nella melma minorile per causa di mio errore di valutazione, indottomi per mezzo di ben recitata "captatio benevolentiae" a me sciorinata da una falsissima separata cui concessi – a nezzo mia manifestazione di volontà-assenso – lo status di "madre naturale" ad ogni effetto di legge, pel combinato degli artt. 252-254 CC, in allora essendo lei in "stato di separazione giudiziale in corso"…
Una turpe vicenda, dunque, costellata di cosciente consapevolezza a livello dei c.d. "operatori", supponenti quanto Ella lascia trasparire qua e là ma – contestualnente – infingardi al punto di sottovalutare il gesto testé riferito, quale atto infrequente nella prassi!…
Oppure erro?
In tal contesto, quantunque emanati, restarono lettera morta sia gli esiti degli esposti ad Ispettorato Min.Giust. sia i tre ammoniimenti in Disciplinare, dal CSM istruiti (a carico del magistrato minorile genovese) sia su mio reclamo sia in concomitanza con quello d'altri…
Ottenni, anzi, muro di gomma e chiari atti di becera vendetta…
…E – senza esitazione – credo di poter affermare l'esistenza d'un certo "costume", noto e notorio a livello di note italiche organizzazioni…
Cari avvocati, cari figli dei genitori defraudati dei figli, care e "dolci" (ed "apprensive") mammine: siete tutti appiattiti su una delle peggiori e deleterie "trovate" sessantottine che peggio non si potesse immaginare…
In 35 anni di questi disastri (peraltro creati per mantenere in piedi i carrozzoni degli ILLEGALI tribunali per i minorenni), stiamo assistendo alla "raccolta di quanto seminato": alcol, bullismo, vandalismo, droga, infanticidi ed incredibili storie familiari che nulla hanno a spartire con la natura umana… E, su questo sfacelo, oltre alla disgregazione dell'istituto familiare, sta sgretolandosi anche il tessuto sociale, grazie ai "nuovi mestieri", inventati dopo la famigerata riforma del 1975, fatta affinché la DC potesse "garantirsi" altri 40 di malgoverno, facendo pappa e ciccia sottobanco insieme con i cattocomunisti italiani, talché, a questi ultimi, è stato dato l'appannaggio del "sociale" allargantesi anche all'istruzione, così giungendo al "sei" politico, agli esami di gruppo ma garantendo occupazione, reddito e reddito indotto a tutti gli "amici ed ai loro amici degli amici", creando, quindi, la pletora degli avvocati italiani (troppi in Parlamento) e la pletora degli occupati nel "sociale" (assistenti sociali, psicologi, psichiatri), tutti sedicenti "garanti dell'interesse del minore" ma, di fatto, ben guardandosi dal non fomentare il "fenomeno" del c.d. "disagio giovanile", salvo – poi – far finta di stupirsene e "interrogarsene" in simposi, convegni e dibattiti, tutti approdanti a dare la colpa del fenomeno "alla società"… In realtà, con il preteso "garantismo" femminista, oggi IL PADRE NULLA PIU' CONTA, tanti e tali sono i padri letteralmente defraudati della potestà genitoriale, spessissimo esercitata soltanto sulla carta, quando – addirittura – giungono al punto di vedersela sottrarre da "loro eccellenze" i sigg.ri magistrati, di fatto sostituendosi a DIO (o a chiunque altra potenza soprannaturale)!!!… Una follia, un atto contro natura, un delirio d'onnipotenza che, nei fatti, sta portando l'Italia (e l'Occidente) all'annientamento. Esiste, infatti, il calo demografico ma, in effetti, chi è quell'imbecille che, con la spada di Damocle sulla testa, s'azzarda a fare un figlio con una che, al minimo stormir di fronda (o di lenzuola!), fa passare per delinquente il padre dei suoi figli, quello stesso padre che era "meraviglioso ed esemplare" fino al momento il cui, la "signora", ha avuto il pallino in mano, ossia a parto fatto???? IO SONO TRA I 4 MILIONI DI PADRI ITALIANI DEFRAUDATI DEI FIGLI, con FIGLIO "LEGALMENTE" SEQUESTRATO DA QUASI 14 ANNI, in vicenda minorile squallidamente innescata dalla convivente (oggi defunta), ricattata dalla di lei figlia e, entrambe, sorrette da avvocati di controparte che, immemori del codice deontologico forense, hanno soffiato sul fuoco nei modi più meschini, ovviamente esauditi dagli "attenti auditori" dei "soviet" sociali e del tribunale minorile di Genova (che detiene la maglia nera in Italia per l'applicazione dell'affido condiviso ex L 54/2006 COMBATTUTA PERCHE' "NERLUSCONIANA")… Oppure erro? Oppure facciamo finta che, tutto quanto fin qui detto, sia lo "sfogo" d'un padre trattato peggio del peggiore dei mafiosi italiani? Pertanto, di che stiamo parlando, gentili "avvocati", gentili "mammine", gentili creduloni nell'indipendenza, terzietà ed equità della mgistratura italiana, peraltro operante in illegali tribunali minorili che, essendo "speciali" ed istituiti per altri motivi nel 1934, DOVEVANO ESSERE SOPPRESSI a partire dal 1° gennaio 1948 ???!!!???… Invece, li ha "ringalluzziti" la riforma cattocomunista del 1975 e, ancor peggio, quella del 1983, 1997, 2001, 2006, proprio in concomitanza di governi del centrsinistra. …Ma, nel nvembre 2003, a scrutinio segreto (alltra follia italica!) fu fatta fallire la riforma del sistema giudiziario italiano, comprendente anche l'abolizione degli illegali tribunali minorili!!!…
Pertanto, egregi "tecnici del Diritto", perché continuate a nascondervi dietro ad un dito, ostentando "garantismo" mediante la (prevista) "redditività" d'un istituto innaturale quale la "mediazione familiare"???? Quanti, tra i sedicenti "mediatori", possiedono la "famiglia perfetta", "fornita di tutti gli attributi" (come direbbe S.Anselmo nella sua "Prova Ontologica")????
Consoliamoci, comunque: il resto dell'Occidente – in fatispecie minorile – sta soltanto un po' meglio dell'Italia, ma non eccessivamente…
Ci sono diverse cose vere in quello che dici Sergio, anche io ad esempio sono a favore dell'eliminazione dei tribunali dei minorenni.
—
cordialmente,
tiziano solignani, da iMac /tiziano-solignani/
~ il mio libro: /libri/guida-alla-separazione-e-al-divorzio/
sono una mamma vedova di una ragazza di quasi 17 anni, ultimamente arrogante risponde spacca tutto in casa e mi alsa le mani , l'altra domenica a fronte di un litigio ho chiamato i carabinieri cercado di calmarla un po . Cosa è successo che i carabinieri hanno dato facoltà che lei risiedesse dalla nonna (mia suocera) Come fare ? Ho perso la patria potestà tutti i nostri litigi sono perchè non la mando in discoteca perchè ho paura ed adesso mi vedo che la nonna la manda a ballare le fa stare ore ore in internet insomma un educazione e regole zero. E giusto che la legge mi dia torto, e che facciano fare quello che vogliono ad i figli? come fare perche la ragazza torni a casa, e capisca che le regole sono per il suo bene? Non può pensare di fare quello che vuole =? E mia suocera può comportarsi cosi jmettendomela contro. Volevo un consiglio .Cordiali saluti sonia.
Il genitore per legge può sempre chiedere che il figlio torni a state presso di lui checche ne dicano i cc
[…] insieme al ricorso per la normazione dell’interruzione della convivenza, a presentare un ricorso urgente per la gestione dei figli, sull’esercizio della potestà, che ti dovrebbe garantire […]
ciao alex.mi spiace molto per la tua situazione.cmq secondo me prima di rivolgerti a un giudice dovresti provare a aprlare con tuo padre dei tuoi sentimenti,che preferiresti stare con lui,che ci stai male a stargli lontano e poi anche con tua madre.cerca di essere il più sincero e aperto possibile.sono certa che ti capiranno perchè ti vogliono motlo bene:altrimenti non litigherebbero su quale dei due si possa occupare di te.cmq pensa positivo!ci sono ragazzi con genitori che non si preoccupano di loro:tu sei fortunato!fidati!1
In realtà, la legge prevede che in caso di separazione, divorzio o procedimenti per modifica delle condizioni riguardo all'affido dei figli, il Tribunale debba ascoltare prima di prendere i provvedimenti i figli che hanno già compiuto i 12 anni. Quindi se proprio vuoi stare con tuo padre, e tuo padre è disposto a prenderti con lui, devi dirgli di fare ricorso per la modifica delle condizioni chiedendo la tua audizione. Dopodichè andrai in Tribunale dicendo che vuoi stare con tuo padre e molto facilmente il Tribunale affiderà la tua custodia a lui.
Questo è quello che posso dirti in diritto, per il resto umanamente mi dispiace molto per la tua situazione, coraggio, anche se non è mai facile.
ragazzi io sono un figlio di genitori sepearati fra 3 mesi avro 14 e vorei scappare di casa voi genitori siete buoni a parlare di cose giuste ma siete slamente egoisti perche voi ci volete cn voi…….a belli xD noi nn simao pacchi che uno deve darli o alla madre o al pdre noi dobbiamo fare vcio che ci sentiamo io ho una paura per mia madre perche ho paura nn so il perche ma preferisco stare cn mio padre ma ce anke certa altra genteche preferisce stare conla madre ………….. io sono il figlio che tutti e due vogliono ma nn capite che io di notte piango per questo e ho pensato tante volte di farla finita per sollevare la vita a tutti adesso sto scrivendo questa cosa in lacrime perche fra 10 minuti nnn potro vedere mio padre per un mese e mi dovro accontentare di 2 giorni 2 volte a setimana a differenza d voi noi sppiamo le cose nn siamo solo chiacchere come voi ad esp io devo quello per legge deve stare cn me………..Ps: i padri sono quelli rinnegati lasciati da soli senza famiglia e se si fanno famiglia gli dite …guarda quello che sta cn una ……. adesso vi saluto perche devo andare da mia madre……………….
Carissimo Antonio,
io sono la mamma di una bimba di 20 mesi, separta da circa 6 mesi.Inizialmente le facevo vedere la bimba tutte le volte che voleva, ma senza dormire la notte in quanto non volevo crearle squilibri psichici. Ora da qualche tempo gliela lascio anche per 2 notti di seguito, anche perchè oltre al fatto che sta diventando più grande è giusto che lei stia con il suo papà e che lui si prenda anche le sue responsabilità e capisca veramente cosa vuol dire stare con un bimbo così piccolo.
Oggi , proprio stamane è partita per 4 giorni con il papà e il nonno (quest'ultimo poco pratico e poco esperto di gestione bambini..non faccio ulteriori commenti) ed io sono molto preoccupata perchè so che mi cercherà perchè a questa età ha molto bisogno della mamma, anche se il suo papà non lo vuole capire. Lui dice che invece io gliela lascio troppo poco ecc.
Un consiglio che le posso dare e di farsi vvedere più spesso e di cercare di trovare un compromesso, perchè tanto prima o poi sua moglie dovrà scontrarsi con questa dura realtà. La bimba è di entrambi, malgrado i rapporti fra gli ex coniugi non siano dei migliori, ma i figli non devono farne le spese e non sono di un'unica proprietà.
Capisco benissimo sua moglie, perchè purtroppo i problemi quotidiani li vive solo lei, e i papà vivono il tutto solo in una piccola parte o per nulla, prendono solo il meglio dei figli, pur partecipando economicamente, ma capisco pure lei.
Cerchi di essere paziente e parli con sua moglie con serenità vedrà che le cose andranno meglio
In bocca a lupo
Alessia da Milano
Carissimo Antonio,
l'Avvocato le ha già parlato del principio della bigenitorialità: è prima di tutto un diritto dei figli poter avere una relazione affettiva con entrambi i genitori.
Dovere degli adulti è assicurare le condizioni, laddove non sussistano impedimenti, perché questa relazione possa essere vissuta e anche "attrezzarsi" per diventare genitori sempre più competenti.
Pongo uno spunto di riflessione, senza naturalmente poter entrare nel caso specifico, che non conosco: può bastare una settimana ogni tanto perché un figlio impari a relazionarsi con un genitore?
Può bastare un breve periodo perché un adulto impari a fare il genitore? Lo dico anche da un punto di vista pratico. Cosa fare ad esempio se il bimbo ha una crisi di pianto, o rifiuta di mangiare, ecc.?
Mi pare che nel vostro caso sia più che mai necessario incontrarvi e parlare del benessere di vostra figlia, magari con l'aiuto di un mediatore familiare.