Buongiorno vi scrivo per un parere circa una potenziale separazione. Io e mia moglie che conviviamo more uxorio da più di dieci anni, siamo sulla via della separazione consensuale. Abbiamo due figli di 11 e 10 anni. In questo momento sia io e mia moglie abbiamo dei redditi dichiarati, minimi pervenuti dall’attività professionale che svolgiamo, poichè altalenante; in realtà il grosso del reddito arriva dalle rispettive famiglie di appartanenenza, che ci supportano. Ma questi proventi sono indimostrabili. Attualmente dividiamo le spese di tutto: affitto dell’appartamento che occupiamo, alimenti, spese per i bambini, domestica, etc. Mia moglie vuole cambiare abitazione poichè trova scomoda geograficamente quella che occupiamo. A me, la casa attuale, va bene. Con questo cambio di abitazione, si attiverebbe di fatto la separazione. Ne abbiamo parlato più volte con mia moglie, e lei vorrebbe avere i figli a vivere con lei e io li potrei vedere quando voglio, certo con la scomodità che la lontananza da una parte all’altra di XXX, comporterebbe. Di fatto li vedrei ogni tanto. Poi ognuno si farebbe carico di un fine settimana a testa. Poichè mia moglie ha intenzione di lavorare full time, io contesto il fatto che voglia una sorta di affidamento dei bambini (come detto vorrebbe che alloggiassero a casa sua), poichè i miei figli si troverebbero a passare il tempo libero con una baby sitter. Sarei disposto anche ad organizzarmi per passare il pomeriggio con loro se questo potesse influenzare un giudice, nell’ipotesi estrema di un giudizio. Ma temo che poichè l’orientamento è quello di affidare i figli alla mamma, potrei uscirne sconfitto. Poi c’è il capitolo spese. Mentre mia moglie si sposterà in una casa di sua proprietà, io mi trovero a dover pagare quasi tutto quello che oggi dividiamo (affitto, alimenti, utenze), da solo. E’ possibile che in contesto simile io debba contribuire alle spese dell’altra casa o quant’altro? E’ possibile che un giudice mi obblighi a corrispondere qualcosa, pur trovandomi in un contesto economico sfavorevole? Grazie (Giacomo, via posta elettronica)
Su una cosa non sei stato chiarissimo: è Tua moglie o la Tua convivente?
Se è Tua moglie allora si parla di separazione, se è la Tua convivente si cessa, molto semplicemente, di convivere.
Se è Tua moglie, tutti i provvedimenti relativi ai figli spettano al Tribunale civile, se è la Tua convivente è competente il Tribunale dei Minorenni.
Se è Tua moglie, potresTi doverle passare un mantenimento o contribuire alle spese di casa, se è la Tua convivente no.
Come vedi è importante essere chiari: prima dici che convivete more uxorio, poi la definisci Tua moglie e parli di separazione consensuale.
Per quanto concerne l’affidamento dei bambini, se simostri al Giudice di avere un progetto adeguato, potresTi chiedere ed ottenere l’affidamento congiunto dei bambini.
Ricorda che se i bambini passeranno lo stesso tempo presso ciascun genitore con ogni probabilità non dovrai corrispondere alcun mantenimento per loro ma partecipare alle spese straordinarie; se, invece, i bambini verranno affidati ad entrambi ma collocati presso la madre dovrai passare un assegno di mantenimento per loro, indipendentemente dal fatto che il Tuo reddito sia basso.
11 risposte su “convivenza o matrimonio?”
Ti ringrazio per la proposta.
In questo caso devo dirTi che è una consulenza e quindi a pagamento.
Se ritieni possiamo continuare la conversazione in privato.
https://blog.solignani.it/2008/11/02/le-domande-im…
Punto 4.
Beh posso mandartelo in email se lo ritieni opportuno…
Secondo me tutte queste cose sono abbastanza inutili con il discorso figli.
Però, ripeto, non ho visto cosa avete scritto quindi non posso darti grandi consigli in merito.
Mah, a dire il vero è che non volevo mettere nelle motivazioni del ricorso quella relativa all'interruzione della relazione con la mia compagna, così come l'avvocato della mia compagna suggeriva, per vincere il ricorso. Ma io vorrei trovare una motivazione diversa ma altrettanto efficace, che so, per esempio che la mia compagna, effettivamente sposata e divorziata (il percorso giuridico si è concluso) ha subito un trauma dal precedente matrimonio talmente forte che è impossibilitata nell'affrontarlo nuovamente, anche solo civilmente. Oppure?
Visto che hai dei seri dubbi sul ricorso per legittimazione, vai da un legale di Tua fiducia a chiedere consiglio.
Grazie sei stata ultra esauriente, e quella scheda che mi hai indicato è…. perfetta!
Ovvio che non vedendo il ricorso la mia risposta è puramente indicativa.
Detto ciò, Tu confondi mantenimento e risarcimento.
Il mantenimento per i figli è sempre dovuto indipendentemente da chi pone fine alla relazione. Il fatto che i figli siano legittimi o naturali non cambia la sostanza delle cose: i figli devono essere mantenuti poichè non possono fare le spese della separazione dei genitori.
Il risarcimento presuppone un danno che non è confugaribile nel solo porre fine ad una relazione.
Dai un'occhiata anche alla nostra scheda pratica sulla separazione dei conviventi:
https://blog.solignani.it/schede-pratiche/separazi…
Grazie per le risposte.
Sulla legittimazione i miei sospetti sono due, circa gli effetti prodotti, anche in virtù di come era stato impostato il ricorso al tribunale dei minori:
– il primo sospetto, riguarda un putativo (e qui chiedevo consiglio) cambiamento di "doveri economici" nei confronti della mia compagna o dei miei figli, a seguito della legittimazione.
– il secondo, circa il rischio di sancire in forma scritta, nel ricorso per la legittimazione dei figli, l'interruzione della relazione, creando un pericoloso precedente; Perché, dirà lei? Perché immaginavo l’orientamento dei giudici, in una interruzione di una relazione, fosse quello di stabilire un quantum economico a favore di uno dei due partner in base a chi dei due avesse qualche responsabilità nell’aver interrotto la relazione, ovvero il partner “abbandonato” ha più diritti di quello che abbandona. Ma forse così non è. Se invece fosse stato come temevo, riducendo tutto ai minimi termini, pensavo questo: la mia compagna oggi mi fa firmare un documento (la richiesta di legittimazione dei figli) in cui entrambi riconosciamo che la relazione è interrotta, così quando poi veramente fra uno/due anni decide di andarsene, non ha nessuna responsabilità per aver “abbandonato” me, visto che la relazione era già riconosciuta come interrotta. Un suo parere su questo punto è importante!
Grazie
Il Tribunale dei Minorenni svolge la sua funzione al pari del Tribunale ordinario, seppur in modo molto più lento considerato che è unico per tutta la regione.
Nessun mantenimento è dovuto per la compagna, semprechè Tu non decida di aiutarla, cosa che sei libero di fare.
I figli, invece, vanno sempre e comunque mantenuti, siano essi legittimi o naturali. PotresTi non dover versare alcun assegno per i figli se passano lo stesso tempo presso la Tua abitazione e quella della Tua (ex?) compagna.
Non ho capito il discorso sulla legittimazione, se vuoi lascia un ulteriore commento.
Salve e grazie per la risposta.
Indubbiamente ho creato confusione nell'utilizzare il termine "moglie" impropriamente: confermo che trattasi di convivenza.
Vado dritto alle vostre risposte:
1) cosa comporta un giudizio del tribunale dei minori? L'orientamento del giudice è diverso da quello del tribunale ordinario? Vantaggi e svantaggi?
2) Essendo conviventi mi confermate che non vi è alcun obbligo al mantenimento dellamadre?E dei figli? Nessun vincolo economico, se non quello etico? Anche nel caso in cui un giudice stabilisca che i figli alloggino dalla madre?
Aggiungo un ulteriore dettaglio , forse molto importante: tempo fa io e la mia compagna avevamo deciso di ricorrere presso il tribunale dei minori per la legittimazione dei figli naturali (art 284cc). La mia compagna ha fatto predisporre da un avvocato di sua conoscenza il ricorso dove però si sostiene che il matrimonio è impedito poiché di fatto io e la mia compagna abbiamo interrotto la nostra relazione ma collaboriamo attivamente per i figli.
Al di là della commutazione economica (rilevante per i figli naturali nei confronti di altri eredi legittimi), mi chiedo se per i genitori cambino gli obblighi e i diritti, vicendevolmente. Potete confermare?
E ancora può tale ricorso di legittimazione, viste le motivazioni creare un precedente pericoloso? Ovvero: se un domani fosse la mia compagna a voler cambiare abitazione ed interrompere la relazione, un conto è recepire tale volontà nel momento in cui si formalizza, un conto è riconoscerla anni prima… oppure?
In sostanza può tale ricorso creare delle condizioni per cui i miei doveri nei confronti della madre si facciano più onerosi rispetto alla situazione odierna?
Grazie ancora per il vostro aiuto