Categorie
diritto

la separazione o il divorzio all’estero

Mia figlia si è sposata 15 anni fa in Polonia con cittadino polacco, matrimonio registrato in Italia. Ora stanno ottenendo il divorzio in Polonia. Dopo la registrazione del divorzio in Itala, che tempi dovranno passare per eventuale nuovo matrimonio? E’ necessario rispettare i tempi della legge italiana? Considerato che il marito sarebbe immediatamente libero di risposarsi, non si dovrebe applicare lo stesso principio per la moglie?

Bisogna capire innanzitutto se in Polonia i due coniugi stanno ottenendo quello che corrisponde, in Italia, ad un divorzio o ad una vera e propria separazione. Da quanto capisco, dovrebbe trattarsi di un divorzio diretto, non preceduto da separazione, tipico dei paesi dell’Est, come ad esempio la Romania, dove non è necessaria la previa separazione, come in Italia, ma si può divorziare direttamente.

Questa cosa pone un problema di riconoscimento della sentenza straniera in Italia, perchè il diritto straniero, e le sentenze rese in base allo stesso, non possono essere ritenuti validi in Italia quando ritenuti contrario all’ordine pubblico, a norme di applicazione necessaria e ad altri limiti volti a fare in modo che l’applicazione di disposizioni italiane ritenute di valore fondamentale siano sempre e comunque applicate.

Quindi il divorzio straniero potrebbe non essere così facilmente “registrato” in Italia.

Tuttavia, la nostra legge – si tratta dell’art. 3, lett. e) della legge 898/1970 sul divorzio – viene incontro all’utente, anche per non ingenerare assurde disparità, come tu hai giustamente intuito, per cui un coniuge regolarmente divorziato all’estero potrebbe risposarsi senza problemi mentre l’altro dovrebbe continuare a considerarsi vincolato. Infatti, l’aver ottenuto il divorzio da parte del coniuge straniero è considerato dalla legge italiana un motivo per ottenere il divorzio, da parte del coniuge italiano, in Italia.

Pertanto, tua figlia, qualora vi fossero difficoltà ad ottenere il riconoscimento in Italia della sentenza straniera di divorzio, non dovrebbe far altro che fare un nuovo divorzio in Italia, divorzio che, quando avviene per questo motivo, è una procedura piuttosto veloce e semplice e forse addirittura più snella di quella del riconoscimento della sentenza estera, tanto che forse converrebbe, visto che esistono anche problemi di possibile riconoscibilità, valutare di fare direttamente la procedura di divorzio.

Ti è piaciuto il post? Usa qualche secondo per supportare Tiziano Solignani su Patreon!
Become a patron at Patreon!

Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

9 risposte su “la separazione o il divorzio all’estero”

salve il mio nome Alessandro messi di nazionalita italiana actualmente vivo in Colombia 3 anni c.a..il 18 di aprile 2012 mi sono sposato con una colombiana in colombia.ho registrato il matrimonio in italia. dopo circa 9 mesi mi sono divorziato qui in colombia . che devo fare per registrare il divorzio in italia?

salve avvocato vorrei un consiglio io mi sono sposato con una ucraina in ucraina potrei fare il divorzio li e se potessi quali documenti ci vorrebbero e se dobbiamo andare tutte e due se potrebbe aiutarmi x che nessuno sa dirmi niente degli avvocati che ho parlato grazie a risentirci.

Se hai parlato con degli avvocati italiani per forza che non sanno, anzi non sappiamo dirti niente, noi il diritto ucraino non lo conosciamo mica. Per sapere a quali condizioni si può divorziare in Ucraina e quali documenti occorrono devi sentire da un avvocato ucraino. Il discorso è diverso se quel che ti interessa sapere è se, una volta ottenuto il divorzio in Ucraina, questo può essere riconosciuto anche in Italia, cosa che dovrebbe essere fattibile, anche se ti conviene per praticità parlare prima con l'ufficiale di stato civile del comune in cui vorresti farlo «trascrivere».

–?cordialmente,

tiziano solignani, da ? Mac
splash http://ts.solignani.it
ebook http://goo.gl/pUJx6

salve vorrei sapere se in polonia ci sono leggi sulla separazione molto diverse dalle nostre una mia parente polacca non riesce a separarsi nonostante non viva piu con lui da 2 anni perche dice che li le leggi sono diverse dalle nostre addirittura dice che gli ha fatto mettre il cellulare sotto controllo e possibile una cosa del genere? fiduciosa in una sua risposta grazie!!!!

Mi dispiace, ma io non conosco così tanto il diritto polacco da poter dare una risposta in merito, ho seguito diverse vicende di cittadini polacchi nel nostro Paese ma naturalmente mai in Polonia. Dovresti sentire da un legale polacco. Il «cellulare sotto controllo» mi sembra una esagerazione per una separazione, francamente, ma non ho conoscenza diretta al riguardo.

–?cordialmente,

tiziano solignani, da ? Mac
splash http://ts.solignani.it
ebook http://goo.gl/pUJx6

salve.volevo qualche info su come chiedere la separazione.mi spiego meglio: io e mio marito siamo italiani,sposati in italia ma residenti in spagna.come posso fare senza dover tornare in italia?abbiamo anche 2 figli piccoli…grazie

Gentile avvocato, mi spiace davvero contraddirla e spero non censuri il mio intervento.

La Cassazione sia prima dell'entrata in vigore della L 218/95, sia dopo, ha ben specificato che non esiste contrarietpa all'ordine pubblico per non aver provveduto alla separazione legale italiana.

Da considerare inoltre che i divorzi in Paesi UE, sono immediatamente validi e riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 2201/2003 che in questo caso, prevale anche sulla L. 31 maggio 1995, n. 218 .

In tali casi, va ricordato l’art. 21 del predetto Regolamento (CE) n. 2201/2003, che prevede:
“””1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.
3. Fatta salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta.

La competenza territoriale degli organi giurisdizionali indicati nell'elenco, comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 68, è determinata dal diritto interno dello Stato membro nel quale è proposta l'istanza di riconoscimento o di non riconoscimento.

4. Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad una autorità giurisdizionale di uno Stato membro, questa può decidere al riguardo. “””
Cordiali saluti
Dr. Guido Baccoli

Tu che cosa ne pensi?

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: