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I tempi dello sfratto

Buon giorno nell’novembre dell’anno 2007 ho aperto un ristorante sito a Bolzano in un centro commerciale disposto su due piani facendo un grosso investimento pari ad € 400.000 spalmati tra leasing e due mutui di media entita’ (€ 80.000 in totale) nei successivi mesi ho condotto il ristorante trattando l’acquisto dei muri poi tramutatosi in realta’ nell’ maggio 2008 per un importo di € 1.250.000.000 dove ho anticipato € 150.000 quale 10% previsto da contratto ed un canone per i restanti 18 anni pari ad € 8.500 piu’ iva.  Nell agost0 dell’ 2008 ho successivamente stipulato un contratto di affitto d’azienda con un dipendente che lavorava nella mia azienda precedentemente preciso (rumeno) , della durata di tre (3) anni per alleggerirmi dai debiti dove si e’ pattuito un canone di 4.000 € oltre iva e 8% dei royalites provenienti dagli incassi . La mia domanda e’ questa; Dall ottobre 2008 l’affittuario a versato importi per garanzia pari ad € 48.000 come previsti dal contratto e una differenza di € 4.000 quali affitti, ad oggi vi e’ un residuo di debito di detta azienda affittuaria s.a.s. di € 64.000 per canoni non pagati, in secondo non pagando la mia azienda questa ha iniziato ad avere mozioni giudiziarie da parte di fornitori che a sua volta dopo precetti si sono tramutati in pignoramenti presso terzi quindi per l’appunto la ditta ela s.a.s. e stata invitata dal giudice a non versare affitti alla mia azienda ma a trattenere detti importi dagli affitti dovuti allla mia azienda xxx srl.  Premetto che detti importi sono inferiori alle somme dovute alla xxx  srl e che con condanna 18/12/2008 la ela s.a.s. e’ stato igiunto il pagamento immediato dei pignoramenti.(€ 18.000) in totale. Ad oggi risultano non solo non pagati gli affitti alla xxx srl ma nemmeno un pagamento dei pignoramenti condannati in dicembre.  In fine avrei trovato un acquirente disposto ad acquisire l’azienda dando cosi’ modo a me di poter chiudere tutti i debiti ma non vuole la persona che attualmente e locata nell’ristorante come prevedibile !!!!!!  E possibile che per eseguire uno sfratto per morosita si debba attendere se si e’ fortunati dai sei mesi ai due anni!!!!!!!!!!!!!! Esiste ulteriore alternativa??????? Con molta stima distintamente

Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 392/1978, il mancato pagamento del canone di locazione, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione.

In tal caso il locatore può intimare al conduttore lo sfratto per morosità e inserire nello stesso atto un’ ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti.

Da quanto sopra ne deriva che la legge, ovviamente, è dalla Sua parte. Per quanto riguarda la tempistica il discorso diventa soggettivo, infatti può succedere che il conduttore faccia opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi e che in qualche modo prolunghi l'”agonia”. Comunque due anni mi sembrano veramente troppi.

Io mostrerei, da un lato al probabile acquirente gli atti che dimostrano che lo sfratto è imminente per rassicuralo e cercherei, dall’altro, se la cosa dovesse andare ancora per le lunghe, di trovare un accordo con il Suo conduttore per favorirne l’uscita di scena, magari spalmandogli su diverse rate il pagamento degli arretrati.

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Di Emanuele Roli

Sono nato nel 1975, vivo a Casalecchio di Reno (BO) e collaboro con lo studio Solignani dal 2005

7 risposte su “I tempi dello sfratto”

ciao a tutti anchio sono nei casini ,un contratto d'azienda terminato ,non riesco a mandare via gli affittuari che in barba alle leggi restano al loro posto a guadagnare ,a qualche d'uno è successo la stessa cosa come ha fatto? grazie

SONO PIENAMENTE D'ACCORDO CON TE. ASPETTO DA 19 MESI LO SFRATTO DAI LOCALI DELL' INQUILINO MOROSO DELLA MIA AZIENDA.NON PAGA DA 19 MESI E SPERO CHE ALLA PROSSIMA UDIENZA GLI SI FACCIA LO SFRATTO.TRA L'ALTRO DEVO PAGARE L'AFFITTO MENSILE OVE HA SEDE L'AZIENDA PER NON PERDERE TUTTO.LA LEGGE DOVREBBE TUTELARE I PROPRIETARI A DISCAPITO DI CHI NON PAGA .SENZA INUTILI E LUNGHE SENTENZE.
SE NON PAGHI DA UN MESE VAI SUBITO FUORI.INVECE LA BUROCRAZIA CI PENALIZZA ENORMEMENTE SOLO A NOI PROPRIETARI.I GIUDICI,E GLI AVVOCATI LAVORANO E VENGONO GIUSTAMENTE RETRIBUITI,INVECE A NOI CI RESTANO IN MANO SOLO DECRETI INGIUNTIVI ESEGUTIE A PERSONE MOROSE E FALLITE CHE NON HANNO NULLA DA PERDERE..QUINDI..ANCHE' PERCHE PER ASSURDO L'AVVOCATO DIFENSORE DEL MOROSO SA PER CERTO CHE IL SUO CLIENTE HA PERSO IN PARTENZA LA CAUSA ,MA IL SUO SCOPO E' SOLO GUADAGNARE TEMPO PER IL SUO CLIENTE E PER LUI STESSO CHE FA PIU' UDIENZE E GUADAGNA DI PIU'.
NON E' GIUSTIZIA.

gli sfratti commerciali devono esserre immediati dopo il primo canone non pagato!!! quello è lavoro non siamo a fare i gioppini!!! devono andarsene fuori dal cavolo!!!!

pensa che io invece sono in affitta d'azienda e il proprietaio della licenza non ha pagato i canoni dell'affitto dei muri per 5 mesi prima di darmi in affitto la licenza. Adesso è arrivato lo sfratto del locale (i muri) e io devo comunque pagare la licenza?!?

IO SONO NELLA TUA STESSA CONDIZIONE HO INTIMATO I CANONI ALL'INQUILINO MOROSO DELLA MIA AZIENDA DI 3 MENSILITA' (DA MARZO 08 NON PAGAVA),TRAMITE AVVOCATO NEL MAGGIO 08.SENZA OTTENERE NULLA HO DATO MANDATO A PROCEDERE A LUGLIO E LA PRIMA UDIENZA FU FISSATA A MARZO 09 !!!!!!
BEN 6 MESI DOPO ,E L'INQULINO NON SI COSTITUI' E IL GIUDICE RINVIO' PER SENTENZIARE A FINE MARZO.MA PER MIA SFORTUNA PER UN ERRORE FATTO NELLA NOTIFICA EFFETTUATA DA PARTE DELLA CANCELLERIA IL GIUDICE RINVIO' TUTTO A FINE GIUGNO!!!!LORO SBAGLIANO E NOI PAGHIAMO LE PENE .ADESSO LE MOROSITA' DEL MIO INQUILINO NEI MIEI RIGUARDI AMMONTANO A 15 MENSILITA' PER UN IMPORTO DI CIRCA 34,000 EURO.SPERO CHE ORA A GIUGNO IL GIUDICE EMETTAQUESTA BENEDETTA SENTENZA.
DA PREMETTERE CHE HO A MIO FAVORE UN DECRETO INGIUNTIVO ORMAI RESO ESECUTIVO PER MANCANZA DI OPPOSIZIONE PER UN IMPORTO DI 20,000 EURO ,MA L'INQULINO RISULTA NULLA TENENTE QUINDI….
DA PREMETTERE CHE L'INQUILINO HA LA MIA ATTIVITA' CHIUSA AL PUBBLICO DA ORAMAI 10 MESI ARRECANDOMI ULTERIORI DANNI D'IMMAGINE.
E DEVO CONTINUARE A PAGARE 'AFFITTO MENSILMENTE DEL LOCALE OVE HA SEDE LA MIA AZIENDA AFFITTATA ONDE INCORRERE NEL DISPIACERE DI SUBIRE ANCHE IO UNO SFRATTO E PERDERE POSESSO DEI LOCALI.CONFORTIAMOCI A VICENDA…..

Ciao,
ma l’art. 5 della Legge n. 392/1978 e i relativi 20 giorni, non si applicano solamente per i contratti ad uso abitativo???

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