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esclusioni dal patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato non può essere richiesto nelle seguenti situazioni, che fanno riferimento sia alla materia da trattare o all’oggetto del procedimento sia a qualità personali di chi richiede il beneficio.

  1. Consulenza e assistenza stragiudiziale. Tutte le pratiche che non hanno a che fare con una causa o un procedimento in tribunale sono escluse dal beneficio. Se l’utente, ad esempio, ha bisogno di un chiarimento o una consulenza su una determinata materia, deve pagare di tasca propria l’avvocato, salvo che non abbia una forma di tutela giudiziaria. Se, inoltre, ha bisogno di incaricare un legale per svolgere una trattativa, per essere assistito e così via. Il beneficio del patrocinio a spese dello Stato viene concesso solo quando c’è un procedimento da instaurare o bisogna difendersi in un procedimento già instaurato. Si tratta di una lacuna della nostra legislazione, ma al momento non è possibile farci più di tanto.
  2. Ricorsi per la nomina di amministrazione di sostegno. Secondo alcuni giudici, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato non potrebbe essere concesso a chi ha bisogno di presentare, con l’assistenza di un avvocato, un ricorso per far nominare ad un incapace un amministratore di sostegno. Questo perchè non essendo il patrocinio legale obbligatorio in questo genere di procedimenti, non sarebbe nemmeno concedibile il relativo beneficio, essendo quella di avvalersi dell’avvocato una scelta del tutto facoltativa dell’utente. Prima di presentare la relativa domanda, dunque, è bene verificare come la pensa il Tribunale presso cui andrà presentata la domanda. Il Tribunale di Modena, ad esempio, al momento è a favore della soluzione negativa, cioè di coloro che ritengono che il beneficio non possa essere concesso per questo genere di procedimenti. Rimandiamo sul punto ad un provvedimento in tal senso del Giudice Stanzani del Tribunale di Modena.
  3. Procedimenti penali per reati di natura fiscale. Chi è indagato, imputato o condannato per reati commessi “in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto” non può avvalersi del beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Lo prevede l’art. 91, lett. a) del TU 115/2002.
  4. Procedimenti civili aventi ad oggetto crediti o ragioni che sono stati ceduti all’avente diritto da altri. La esclusione è prevista dall’art. 121 TU 115/2002, che fa salva espressamente l’ipotesi che la cessione del credito, dal precedente titolare alla persona che avrebbe diritto al beneficio, sia stata fatta “indubbiamente” in pagamento di crediti o ragioni preesistenti. Lo scopo di questa disposizione è semplicemente quello di evitare che Tizio, dotato di un reddito che supera quello previsto per l’ammissione al beneficio, ceda  (in realtà si tratterebbe di una finzione e quindi che finga di cedere) un suo credito a Caio, indigente, allo scopo di munirsi di un avvocato gratuitamente a spese della collettività, approfittando della situazione di povertà di Caio che lo mette in condizione di poter godere del beneficio. Naturalmente una cosa di questo genere non è ammissibile, altrimenti il beneficio finirebbe per essere sfruttato anche dalle persone che non ne hanno affatto diritto.
  5. Persone condannate per reati di particolare gravità. Il beneficio non può essere richiesto dai soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzate al contrabbando di tabacchi, associazione finalizzate al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti limitatamente alle ipotesi aggravate dall’art. 80 del Dpr 309/90, reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. avvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo stesso articolo. In questi casi, si considera che l’appartenente ad associazioni criminali strutturate difficilmente si trova in effettiva condizione di indigenza, anche se nominalmente magari non dispone di reddito. L’esclusione è prevista dall’art. 76, comma 4 bis, del TU 115/2002, comma introdotto con la legge  24 luglio 2008, n. 125. Questa esclusione è anche il motivo per cui, attualmente (e a differenza che in passato), pre presentare la domanda di ammissione al beneficio nel penale occorre allegare anche copia del proprio certificato penale.
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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

2 risposte su “esclusioni dal patrocinio a spese dello Stato”

vorrei sapere se si può avere il patrocinio gratuito per fare ricorso contro un licenziamento di un disabile all'85% da parte della usl, licenziamento avvenuto perchè non ha passato il periodo di prova. Grazie

Il patrocinio a spese dello Stato può essere sicuramente usato per impugnare i licenziamenti, nel tuo caso però sei sicuro che ce ne siano i presupposti? Durante il periodo di prova il licenziamento solitamente è libero e non richiede giusta causa. Se credi, compila comunque questo modulo /sistemi-tariffari/gratuito-patrocinio/

–?cordialmente,

tiziano solignani, da ? Mac
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