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Facebook: la prima condanna ai danni per diffamazione.

Riportiamo di seguito la prima sentenza italiana che condanna una persona al risarcimento dei danni per diffamazione commessa tramite il noto social network facebook. Se ne consiglia la attenta lettura a tutti i frequentatori di quello, ma anche di altri, spazi telematici. Ricordo che è molto poco intelligente offendere altre persone per iscritto, in un contesto in cui tutto rimane tracciabile e documentabile, dal momento che ciò rende molto più facile portare in tribunale situazioni come queste.


Tribunale di Monza

Sezione IV Civile

Sentenza 2 marzo 2010, n. 770

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI MONZA

Sezione IV Civile

Il Tribunale di Monza, Sezione Quarta Civile, in persona del magistrato dott. PIERO CALABRO’

in funzione di Giudice Unico

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al RG n.4456/09, promossa con atto di citazione notificato in data 12.3.2009

da

F. B., rappresentata e difesa dagli avvocati M.Costantin e R.Mandelli, presso lo studio dei quali in Meda largo Europa n.7 ha eletto domicilio…..…………………………………………………………..

PARTE ATTRICE

contro

T. P., rappresentato e difeso dagli avvocati S.Paganessi, G.Violini e C.Dehò, presso lo studio della quale in Monza via Magellano n.38 ha eletto domicilio………………………………………

PARTE CONVENUTA

Oggetto della causa : risarcimento danni da fatto illecito

All’udienza del 22.12.2009 i procuratori delle parti precisavano le

CONCLUSIONI

come da n.3 fogli vistati dal G.U. ed allegati al processo verbale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 12.3.2009 F. B. conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, T. P. per sentirlo condannare all’integrale risarcimento “del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale” sofferti in conseguenza della subìta lesione “alla reputazione, all’onore e al decoro” cagionatale in data 1.10.2008 dal convenuto mediante l’invio di un messaggio per il tramite del social network “Facebook”.

Deduceva F. B.:

-che, conosciuto T. P. su “Facebook”, ebbe ad intraprendere con il medesimo una relazione sentimentale;

-che, anche al termine di tale relazione, continuò a comunicare ed interagire con il convenuto e con i numerosi comuni “amici” del sito;

-che, portatrice di una patologia (una forma di strabismo definita “esotropia congenita”) ben nota a T. P., si vide inviare da quest’ultimo tramite “Facebook” in data 1.10.2008 il seguente messaggio: “Senti brutta troia strabica che nn sei altro… T consiglio di smetterla. Nn voglio fare il cattivo sputtanandoti nella tua sfera sociale dove le persone t stimano (facebook, myspaces, ecc.).Purtroppo nn siamo Tommy Vee o Filippo Nardi …quindi nn appetibili sessualmente per te. T consiglio di caricare le foto ove la frangia nn t nasconde il litigio continuo dei tuoi occhi e nello stesso tempo il numero di un bravo psichiatra che può prescriverti al più presto possibile, pastigle rettali da cavallo con funzione antidepressiva (se t piaceva il dito nn mi immagino il farmaco). Con queste affermazioni, vere, chiedo di eclissarti e di smetterla di ossessionarmi come il tuo grande idolo e modello comportamentale… Mentos! Ah… Tutti i miei orgasmi erano finti … =) ihoho”;

-che tale messaggio, oltre ad infierire sul predetto difetto visivo (per il quale era solita nascondere l’occhio sinistro con la capigliatura), aveva in modo grave leso la propria reputazione, il proprio onore e il proprio decoro;

-che il conseguente pregiudizio morale o, comunque, non patrimoniale era suscettibile di essere liquidato nella misura di € 26.000,00 ovvero in quella ritenuta di giustizia.

T. P., costituitosi in giudizio, contestava l’avversa domanda e ne chiedeva la reiezione.

Eccepiva, in particolare, l’assenza di prova della riconducibilità a sé, quale autore, del messaggio de quo e la sua riferibilità all’attrice quale destinataria (non apparendo il suo nome sulla pubblicazione chat prodotta in atti).

Invocava, in via subordinata, l’esimente di cui all’art.599 comma II° CP e la ulteriore norma di cui all’art. 1227 CC, avendo reagito al comportamento persecutorio tenuto da F. B. a seguito dell’interruzione del rapporto sentimentale, decisa dallo stesso convenuto.

Compiutamente trattato il processo e precisate le conclusioni, la causa era trattenuta per la decisione dal Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell’art.50ter CPC.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia, di indubbia peculiarità, trae le proprie origini dal rapporto instaurato tra le odierne parti per il tramite del sito web denominato “Facebook”.

Trattasi, come è ormai notorio, di un c.d. social network ad accesso gratuito fondato nel 2004 da uno studente dell’Università di Harvard al quale, a far tempo dal settembre 2006, può partecipare chiunque abbia compiuto dodici anni di età: peraltro, se scopo iniziale di “Facebook” era il mantenimento dei contatti tra studenti di università e scuole superiori di tutto il mondo, in soli pochi anni ha assunto i connotati di una vera e proprie rete sociale destinata a coinvolgere, in modo trasversale, un numero indeterminato di utenti o di navigatori Internet.

Questi ultimi partecipano creando “profili” contenenti fotografie e liste di interessi personali, scambiando messaggi (privati o pubblici) e aderendo ad un gruppo di c.d. “amici” : quest’ultimo aspetto è rilevante, anche ai fini della presente decisione, in quanto la visione dei dati dettagliati del profilo di ogni singolo utente è di solito ristretta agli “amici” dallo stesso accettati.

“Facebook”, come detto, include alcuni servizi tra i quali la possibilità per gli utenti di ricevere ed inviare messaggi e di scrivere sulla bacheca di altri utenti e consente di impostare l’accesso ai vari contenuti del proprio profilo attraverso una serie di “livelli” via via più ristretti e /o restrittivi ( dal livello “Tutti” a quello intermedio “Amici di amici” ai soli “Amici”) per di più in modo selettivo quanto ai contenuti o alle stesse “categorie” di informazioni inserite nel profilo medesimo.

Quindi, agendo opportunamente sul livello e sulle impostazioni del proprio profilo, è possibile limitare l’accesso e la diffusione dei propri contenuti, sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo.

E’ peraltro nota agli utenti di “Facebook” l’eventualità che altri possano in qualche modo individuare e riconoscere le tracce e le informazioni lasciate in un determinato momento sul sito, anche a prescindere dal loro consenso: trattasi dell’attività di c.d. “tagging” (tradotta in lingua italiana con l’uso del neologismo “taggare”) che consente, ad esempio, di copiare messaggi e foto pubblicati in bacheca e nel profilo altrui oppure email e conversazioni in chat, che di fatto sottrae questo materiale dalla disponibilità dell’autore e sopravvive alla stessa sua eventuale cancellazione dal social network.

I gestori del sito (statunitensi, secondo la Polizia Postale), pur reputandosi proprietari dei contenuti pubblicati, declinano ogni responsabilità civile e/o penale ad essi relativa (come dimostra, eloquentemente, una recentissima e dibattuta controversia giudiziaria riguardante il motore di ricerca “Google”).

In definitiva, coloro che decidono di diventare utenti di “Facebook” sono ben consci non solo delle grandi possibilità relazionali offerte dal sito, ma anche delle potenziali esondazioni dei contenuti che vi inseriscono : rischio in una certa misura indubbiamente accettato e consapevolmente vissuto.

Il caso di specie è emblematico in tal senso.

Due giovani si conoscono e socializzano tramite “Facebook” e tra loro ha inizio una relazione da entrambi definita sentimentale, con sviluppi non lineari ed irreprensibili, descritti dal convenuto in modo minuzioso, pur se irrilevanti ai fini della presente decisione.

In tale contesto si inserisce l’invio da parte di T. P. di un messaggio a mezzo “Facebook” a F. B., datato 1.10.2008 e del seguente eloquentissimo tenore: “Senti brutta troia strabica che nn sei altro… T consiglio di smetterla. Nn voglio fare il cattivo sputtanandoti nella tua sfera sociale dove le persone t stimano (facebook, myspace, ecc.). Purtroppo nn siamo Tommy Vee o Filippo Nardi … quindi nn appetibili sessualmente per te. T consiglio di caricare le foto ove la frangia nn t nasconde il litigio continuo dei tuoi occhi e nello stesso tempo il numero di un bravo psichiatra che può prescriverti al più presto possibile, pastigle rettali da cavallo con funzione antidepressiva (se t piaceva il dito nn mi immagino il farmaco). Con queste affermazioni, vere, chiedo di eclissarti e di smetterla di ossessionarmi come il tuo grande idolo e modello comportamentale … Mentos! Ah… Tutti i miei orgasmi erano finti … =) ihoho”.

Trattasi, in tutta evidenza, di un messaggio denotante la conoscenza non solo della imperfezione fisica sofferta da F. B., ma anche e soprattutto di alcune sue presunte preferenze maschili e abitudini sessuali.

Per di più, il messaggio presuppone precedenti conversazioni non gradite al mittente (“T consiglio di smetterla”) e che trovano riscontro nelle difese del convenuto, laddove ha lamentato il preteso comportamento persecutorio di parte attrice e la propria conseguente giustificata reazione.

Difese che, ad onor del vero, si appalesano ictu oculi come contraddittorie nel momento in cui alla contestazione della provenienza del messaggio è poi soggiunta la non riferibilità a F. B. del suo contenuto.

Immeritevoli di accoglienza appaiono, comunque, le generiche eccezioni svolte dal convenuto in relazione alla effettiva provenienza del messaggio de quo, posto che è ampiamente documentata dall’attrice la partecipazione di T. P. alla discussione in chat messaggistica sul profilo di un comune “amico Facebook” (tale G. F.) a commento di una foto che li ritrae assieme, l’inserimento di F. B. in tale conversazione web e la replica finale suggellata dal messaggio del quale oggi si discute (doc.2).

Maggiormente dimostrativo della provenienza dal convenuto del messaggio in esame è l’ulteriore scambio di messaggi avvenuto tra le parti in ora tarda (ore 22,37 attrice – ore 1,03 convenuto: doc.3), dal quale si evince anche la volontà di T. P. di rivendicare nuovamente il contenuto di quanto in precedenza scritto (“Se fosse stato per me il commento l’avrei lasciato, ma il mio amico l’ha voluto cancellare…”) e di voler sin da allora individuare una possibile scappatoia nella pretesa non riferibilità all’attrice delle gravi espressioni adottate (“Non vedo il tuo nome scritto nel commento pubblico della mia foto con i miei amici”).

Quest’ultima affermazione del convenuto è, di contro, dimostrativa del carattere pubblico delle offese arrecate: offese certamente riconducibili in modo immediato e diretto a F. B., non solo per la riferita forzata condivisione con i comuni “amici Facebook” delle abitudini di vita dell’attrice e dei suoi asseriti comportamenti vessatori (v. pag.4 comparsa di risposta), ma anche più semplicemente per la evidente circostanza che il messaggio ingiurioso è immediatamente successivo a quello inviato dalla stessa F. B. a commento della foto pubblicata dal comune “amico Facebook” G. F. (il quale, poi, a detta dello stesso convenuto ebbe a “cancellare” il messaggio de quo).

La nota impossibilità di registrazione nel social network a nome di un utente già registrato (confermata anche in via documentale dall’attrice: docc.4-5-6) e l’assenza di formali denunzie del convenuto concernenti eventuali e non dimostrati “furti d’identità” (anzi escludibili, alla luce dell’utilizzazione del medesimo recapito email, in altre occasioni pubblicato: doc.7) consentono di affermare la provenienza del messaggio da T. P..

Se a ciò si aggiungono le ulteriori considerazioni già ampiamente svolte in relazione alle note caratteristiche di “Facebook”, ai suoi altrettanto notori e conosciuti limiti ed alla consapevole accettazione dei conseguenti rischi di una sua non corretta utilizzazione, non possono sussistere ragionevoli dubbi sulla affermazione di civile responsabilità del convenuto quanto agli effetti ed ai pregiudizi arrecati dal messaggio del giorno 1.10.2008 e dalla reale (e (ancor potenziale) sua diffusione.

Dunque, T. P. dev’essere condannato al risarcimento dei danni arrecati per tale via a F. B., dovendosi al riguardo escludere le invocate scriminanti o diminuenti di cui all’art.599 c.II° CP ed all’art. 1227 CC, certamente apparse incongrue anche in ossequio alla stessa prospettazione dei fatti offerta dalla difesa del convenuto.

Relativamente al quantum debeatur, ribadito che parte attrice ha limitato le proprie richieste al risarcimento “del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale” sofferto quale diretta conseguenza della subìta lesione “alla reputazione, all’onore e al decoro” cagionatale dal convenuto mediante l’invio del messaggio oggetto di causa, appare utile brevemente in diritto premettere come, recentemente, la Suprema Corte abbia riaffermato l’autonomia del danno morale rispetto alla più ampia categoria del danno non patrimoniale (Cass. 12.12.2008 n.29191), in apparente contrasto con le note decisioni adottate dalle Sezioni Unite (Cass.Sez.Un. 11.11.2008 numeri 26972 e 26975), che hanno negato valenza autonoma al danno morale, relegandolo al rango di sottocategoria del danno non patrimoniale.

Peraltro, per quel che qui rileva, le Sezioni Unite avevano affermato “che, nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive -tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali- un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata: sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”.

Nel caso di specie, avendo parte attrice invocato la liquidazione “del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale” per tale via e in modo esclusivo individuato, le anzidette problematiche interpretative ben possono considerarsi irrilevanti, così come la stessa querelle riguardante la eccepita necessità di individuare, ai fini della liquidazione, una fattispecie di reato nell’ambito delle vicende discusse in giudizio.

Come è noto, il danno non patrimoniale trae la propria specifica origine dall’art.2059 CC, alla luce del quale simile pregiudizio deve essere risarcito “solo nei casi determinati dalla legge”: tale possibilità risarcitoria sembrava dunque limitata alle sole ipotesi di reato, così come previsto dall’art.185 CP. A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale (sent. 30.6.2003 n.233) può ormai dirsi del tutto superata questa interpretazione limitativa, di talchè ogni lesione di valori di rilievo costituzionale inerenti la persona comporta il ristoro del danno non patrimoniale sofferto.

Qui va rimarcata la risarcibilità, attesi i limiti della domanda attrice, del solo danno morale soggettivo inteso quale “transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima” del fatto illecito, vale a dire come complesso delle sofferenze inferte alla danneggiata dall’evento dannoso, indipendentemente dalla sua rilevanza penalistica.

Rilevanza che, peraltro, ben potrebbe essere ravvisata nel fatto dedotto in giudizio, concretamente sussumibile nell’ambito della astratta previsione di cui all’art.594 CP (ingiuria) ovvero in quella più grave di cui all’art.595 CP (diffamazione) alla luce del cennato carattere pubblico del contesto che ebbe a ospitare il messaggio de quo, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione a seguito di tagging.

Elemento, quest’ultimo, idoneo ad ulteriormente qualificare la potenzialità lesiva del fatto illecito, in uno con i documentati problemi di natura fisica ed estetica sofferti da F. B. (doc.1).

Alla luce di quanto accertato in fatto, della evidente lesione di diritti e valori costituzionalmente garantiti (la reputazione, l’onore, il decoro della vittima) e delle conseguenti indubbie sofferenze inferte all’attrice dalla vicenda della quale si discute, in via di equità, può essere liquidata ai valori attuali, a titolo di danno morale ovvero non patrimoniale, la somma di € 15.000,00.

Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo.

La presente sentenza dev’essere munita, ai sensi di legge, della clausola di provvisoria esecutività di cui all’art. 282 C.P.C..

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 12.3.2009 da F. B. nei confronti di T. P., così provvede:

1)condanna T. P. al pagamento, in favore di F. B., della somma di € 15.000,00 oltre agli interessi legali dalla data del fatto al saldo;

2)lo condanna, altresì, al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, liquidate nella misura di € 4.400,58 (di cui € 186,58 per esborsi, € 1.214,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

3)dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

MONZA, 2.3.2010 IL GIUDICE UNICO

(dott. Piero Calabrò)

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

70 risposte su “Facebook: la prima condanna ai danni per diffamazione.”

Buongiorno! So che è un post vecchio ma ho davvero bisogno di un aiuto e consultare un avvocato costa moltissimo ????
In breve 6-7 anni fa un ragazzo ha iniziato a stalkerarmi, la cosa è durata un anno e in questo tempo mi ha ripetutamente aggredito, pedinato, minacciato e l’ultimo atto fu picchiarmi in pubblico come risposta al mio “Ignorarlo”. Ho denunciato tutto, sono rimasta a casa per due settimane piena di ematomi e lividi,incapace di muovermi. Nell’aggressione mi aveva rotto gli occhiali e il laptop completamente nuovi. Quando la famiglia di lui seppe della mia denuncia si presentarono a casa mia ed iniziarono ad insultare me urlando e lanciando sassi alle finestre, minacciando che se non avessi ritirato la mia denuncia l’avrei pagata cara. Il ragazzo aveva già commesso varie aggressioni prima e i carabinieri speravano fosse la volta buona per dagli una lezione. Pero passavano i mesi e io dovetti convivere con il terrore perenne a tal punto da farmi scortare ovunque andassi. Quasi un anno e mezzo dopo il fatto, quando pensavo di essere finalmente al sicuro parto per qualche giorno per Istanbul con una amica, quando mia mamma inizia a chiamarmi chiedendomi di tornare subito. Incapace di rilassarmi ritorno a casa appena posso e li mi accoglie una sorpresa scioccante: i carabinieri erano venuti a cercarmi per indagare su una presunta aggressione da me compiuta contro il ragazzo di cui avevo parlato prima. Vado in caserma e mi ritrovo davanti una accusa spietata: il ragazzo si era presentato con tanto di braccio rotto, referto medico e vari testimoni che sostenevano che quella sera mi sarei presentata con una banda di amici e lo avessi fatto picchiare per vendicarmi di lui. I carabinieri furono chiari dal principio dicendomi che se non avessi un buona versione dei fatti, dei testimonio convincenti che mi ero messa in un bel guaio. Grazie a Dio, il momento nel quale lui si era rivolto ai carabinieri per denunciarmi ingiustamente io stavo sonnecchiando a bordo dell’areo che mi portava da Bologna a Istanbul e la ricostruzione con l’orario e i dettagli da lui forniti crollarono subito quando verificarono l’ora di boarding del mio volo, supportato dai timbri e dalla sistema dell’aereoporto di Bologna oltre che dalla viaggiatrice (Mia amica) che era partita assieme a me e che a testimoniato a mio favore.
I carabinieri rimasero senza parole una volta che la verità divenne tanto chiara e schiacciante, e subito si mobilitarono per una denuncia d’ufficio rassicurandomi che quella persona non l’avrebbe fatta franca. Ma io non trovai mai piu la pace nè la tranquillità di vivere nella città in cui ero cresciuta, cosi feci valigie e me ne andai per sempre. Oggi quasi 3 o 4 anni dopo la storia riemerge con una email che mi viene mandata da una avvocato e che chiede la mia collaborazione per definire un risarcimento a mio favore, ed è per questo che la contatto. Tutto il terrore che ho vissuto,il dolore fisico delle sue aggressioni le calunnie e la diffamazione pubblica di lui e la sua famiglia,le minacce, e il rischio di ritrovarmi in una lista nera per un crimine che mai ho commesso, e peggio ancora vedermi negata la cittadinanza italiana che proprio in quell’anno avrei dovuto ottenere e vedere i miei progetti di studio e lavoro svanirmi davanti, sono per me danni inquantificabili, tuttavia voglio che mi sia riconosciuto quel che ho sofferto e che giustizia sia fatta. Quindi la mia domanda è quanto potrei chiedere secondo lei? E a chi dovrei rivolgermi? Non capisco se tramite questo avvocato o un giudice di pace? Spero di non essermi dilungata eccessivamente e di averle fornito abbastanza informazioni per potermi consigliare.

Mi dispiace per quanto ti è capitato. Immagino sia partito un processo per calunnia, che è un reato grave e procedibile d’ufficio. Probabilmente, verrai anche chiamata per essere sentita. La quantificazione di danni come questi è equitativa o spannometrica non ci sono criteri precisi per farla molto è lasciato alla discrezionalità del giudice. Un avvocato a mio giudizio ti serve per gestire adeguatamente questa fase ma valuta perché la controparte potrebbe anche essere poco o per niente solvibile al di là di qualsiasi quantificazione. In bocca al lupo.

Gent.mo Avvocato, mi farebbe piacere sapere se sono denunciabili per diffamazione solo le
persone che scrivono commenti o anche coloro che cliccano un “mi piace” a tali determinati commenti.
La ringrazio per il tempo concessomi.
Paludetti Roberto

Inzago, 25.01.2017

Gentile Avvocato,
oggi, su FB, leggevo i commenti ad un articolo di giornale ove si parlava di un egiziano che, dopo aver pestato con un bastone un vecchio che non aveva moneta da dargli, dopo il rilascio immediato è andato a cercare il giovane che gli aveva tolto il vecchio di sotto il bastone e l’ha accoltellato ferendolo gravemente.
Un commentatore, Tizio, scriveva che non si poteva dir male dell’egiziano, in quanto occorreva capire il contesto. Un altro, Caio, gli rispondeva che c’era poco da capire ed il primo insisteva sulla cattiveria del secondo e di coloro che non scusavano l’egiziano.
Improvvidamente sono intervenuta, rivolgendomi a Caio, col dirgli: “Caio non ti impelagare a discutere con dei troll”.
A questo punto il primo soggetto, Tizio, mi risponde: “Se io troll, tu troia”.
Una terza persona, intervenuta in mia difesa, si beccava uno “zitto, idiota!”.
Ho segnalato l’ingiuria a FB, chiedendo almeno che rimuovessero il commento fortemente offensivo nei miei confronti, ma ottenendone risposta negativa!
A suo giudizio, se intentassi una causa civile contro questo soggetto per ingiuria o diffamazione, avrei possibilità di vedere riconosciute le mie ragioni e verosimilmente otterrei un indennizzo bastante a coprire le spese processuali, ovvero il gioco varrebbe la candela? E potrei obbligare FB a rimuovere il commento offensivo nei miei confronti tramite diffida di un legale? Grazie.

Buonasera avvocato Vorrei sapere cosa rischio in termini di pecunia avendo apostrofato il direttore di una clinica veterinaria avendolo apostrofato come incapace e farabutto e avendo lasciato un commento nel quale scrivevo clinica sconsigliatissima

Capisco benissimo la sua risposta ma volevo sapere in base alla sua esperienza o a sentenze similari,quale cifra posso ritenere congrua affinché il soggetto ritiri la denuncia.

Quest’estate il legislatore ha introdotto l’estinzione del reato perseguibile a querela rimettibile per condotte riparatorie. Sono passati due anni e non so come sia andata a finire la vicenda in questione, comunque per chi fosse interessato leggendo la conversazione, entro precisi limiti cronologici e processuali, se dovesse fallire l’approccio negoziale privato, è possibile formulare prima del dibattimento un’offerta e invocare l’art. 162-ter CP. Se il giudice ritiene l’offerta congrua, il reato è estinto come se fosse intervenuta remissione di querela.

Con questa norma il legislatore ha neutralizzato sia eventuali caparbietà punitive dell’offeso che eventuali “ricatti” (per così dire) da parte di quest’ultimo qualora voglia approfittare della situazione e chieda cifre irrazionali o esagerate in cambio della remissione.

La norma è molto recente e non ci sono ancora molti casi di applicazione, ma da questo punto di vista è interessante. PS: Non sono un giurista, riferisco ciò che mi fu detto da un avvocato.

Ho provato a risponderle due volte, ma in entrambi i casi non appare neanche il messaggio in attesa d’essere moderato; credo sia perché avessi incluso dei link. Comunque, ciò che volevo dire è che da quanto mi è stato detto anche la querela per diffamazione aggravata può essere ritirata e, di conseguenza, estinta tramite questo nuovo meccanismo. Una delle primissime applicazioni di cui si ha notizia è, del resto, proprio per una diffamazione aggravata in provincia di Lecco, un caso in cui una lista elettorale di dieci candidati è stata querelata per un volantinaggio contro un altro politico. Il capo d’imputazione era art. 595 c. 1 e 3, diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità e aggravata dall’attribuzione di fatto specifico. Alla prima udienza utile dopo l’approvazione della legge, a inizio gennaio, hanno formulato un’offerta collettiva di 3.500 euro e sono stati prosciolti tutti e dieci.

A me quando è stato detto di questo nuovo istituto mi è venuto da dire: “Ma non potevano pensarci prima?”. Sembra una cosa così ovvia e di buon senso… un vero uovo di Colombo. Non so quanto sarà applicato, credo che il solo fatto che ci sia questa opzione servirà a dissuadere eventuali richieste irricevibili…

Mi sono informato meglio. Le confermo che la diffamazione aggravata dovrebbe essere “coperta” da questo nuovo istituto che si dovrebbe concretizzare in questo modo:
1) Alla chiusura delle indagini, il difensore dell’imputato acquisisce il fascicolo e valuta l’entità dei fatti, facendosi una prima idea di quanto potrebbe essere reputato equo.
2) Il difensore contatta la controparte ovvero il suo legale e propone un “bonario componimento”, com’è già uso fare.
3) Qualora la parte offesa non accetti la transazione, o ne proponga una esorbitante, il difensore procede a formalizzare tramite ufficiale giudiziario un’offerta in denaro. Dato che non è chiaro se l’offerta possa essere riproposta o modificata in seguito, la prima deve essere anche l’ultima e perciò sarà economicamente adeguata, “anche leggermente sovrabbondante”. L’ufficiale giudiziario prende nota se l’offerta è rifiutata o accolta.
4) Alla prima udienza utile, il difensore presenta l’attestazione dell’ufficiale giudiziario e motiva la quantificazione del risarcimento. Spiega anche quali condotte concrete sono state prese per attenuare il danno (Es. rimuovere messaggi diffamatori, presentare lettera di scuse ecc.). Nell’unico caso noto, a Torino, il giudice ritenne congrui i 1.500 euro per il caso di stalking anche perché l’imputato era un operaio con contratto interinale che materialmente non poteva dare di più, quindi probabilmente si può anche far presente una circostanza simile, anche se è meglio fare uno sforzo e spendere di più per stare sul sicuro. Il PM esprime un parere. Il giudice se non ha nulla da ridire, estingue il reato. Non si sa cosa avvenga se ha qualcosa in contrario, perché non ci sono molte applicazioni note.

Aggiungeva la mia fonte che questa misura è una sorta di “oblazione per delitti”, ed è rubricata proprio sotto l’oblazione delle contravvenzioni. Si presume che sia intenzione del legislatore attuale ampliare di molto il ventaglio di delitti estinguibili in questo modo, per ridurre il numero di processi e il carico sulla giustizia penale, includendo tutti quelli contro il patrimonio e contro la persona, non gravi. Spero di non averla annoiata, le mando grandi saluti, adoro il suo blog. ????

Le spiego… cioè… ti spiego brevemente la situazione. Tre mesi fa ho avuto una discussione online a proposito di politica e, ovviamente, se sono qui, la controparte ha detto “ti querelo”. Poi ho cancellato, mi sono scusato e tutto, e da allora non ne ho più saputo nulla (a breve farò il 335 tanto per stare tranquillo), comunque mi sono rivolto ugualmente ad un tuo collega mio amico e “compagno” per sapere che succede. Trattandosi di una questione di principio avevo paura che il potenziale querelante si rifiutasse a prescindere di negoziare e l’avvocato ha detto che c’era questa nuova legge che cadrebbe a fagiolo, di cui aveva letto ma che almeno qui a Bari pare non sia mai stata applicata. Pare che sia propedeutica ad un forte ampliamento del novero dei reati procedibili a querela, in modo da chiudere il maggior numero possibile di procedimenti prima ancora che inizi il processo. Del resto chi si fosse trovato nella condizione di non poter ottenere il ritiro della querela e che desiderava restare incensurato, poteva già optare per la messa alla prova che produce lo stesso risultato (proscioglimento).

Salve in un social network ho fatto la cazz…di commentare una tipa molto famosa che ha denigrato e offeso noi comuni mortali in un suo post, ovviamente per impulsività le ho detto di ogni, definendola una poco di buono ecc ecc
ci sono state offese molto + pesanti da altri utenti, ma a me ha inviato un messaggio privato dove mi avvisava di inviarmi una lettera con risarcimento danni e si auspicava che avessi soldi da parte per darli a lei.
Io avrò sbagliato nel definirla cosi in pubblico, anche se lo penso, ma il fatto che con il suo potere mi intima che vuole soldi non è reato di estorsione? epoi siccome non ha nessun mio dato se non so come è riuscita a capire dove ho studiato, detto da lei dovrebbe recapitarmi la lettera dei suoi avvocati presso questa scuola (che in realtà non esiste nemmeno piu)
la mia domanda: ma se sono disoccupata e non ho nemmeno un soldo da parte e niente a me intestato cosa devo fare?dove dovrei prendere i soldi per pagare sta qua?posso anche farla finita non ci sto dormendo la notte.
Grazie per la eventuale risposta

Non ha senso parlare di diffamazione ed estorsione senza avere visto i testi in cui questi reati si sarebbero concretizzati. A naso, se ti ha mandato quel messaggio non vuole in realtà fare niente, perché le denunce si fanno di solito, ma non si minacciano… Comunque questo non vuol dire niente, la cosa migliore rimarrebbe ad ogni modo un accordo. Per trovare un accordo, è meglio se ti fai aiutare da un avvocato.

Grazie per la Sua cortese risposta, se dovesse mai arrivare qualcosa, comunque non potrò mai darle niente perchè sono disoccupata, piuttosto che trovare un accordo con una che viola i diritti delle persone comuni e deride il lavoro, preferisco morire.

Buongiorno , sn stata minacciata di querela da un’avvocato (peraltro ha offeso la mia datrice di lavoro durante la minaccia) per un post pubblicato su Fb in cui ponevo un quesito di questo genere ma che truffa è (ed il nome di un programma di fitness) ? Motivando poi la cosa in quanto non realizzabile praticamente , eliminando la alla formazione degli insegnanti e nn al programma o alla sua ideatrice , specificando nn essere illegale ma PER ME poco serio , e che la cosa mi lasciava perplessa. L’ideatrice di tale programma mi ha contattato x scuse pubbliche , chiedendomi di ritirare il termine truffa , ed io l’ho fatto , specificando cn un altro post che , PER ME, nn si tratta di truffa ma di bufala legalizzata. Dopo telefonata avvocato ho eliminato i suddetti post (dopo averli fotografati) ed ho informato via messaggio la suddetta. Ma pare ugualmente voler procedere. Cosa mi consiglia?

L’unica sarebbe incaricare un tuo avvocato di fare trattative con l’altro. Ma costa, naturalmente. In alternativa puoi ignorarli, sono sempre più le denunce minacciate che quelle fatte davvero, ma il rischio che poi procedano veramente rimane.

Ma un avvocato che telefona , minaccia e da dell’ignorante ad una terza persona può farlo senza conseguenze? Inoltre , la diffamazione deve essere provata , corretto? Se quanto sostengo risponde a realtà nn è diffamazione , giusto?

Non ho capito bene, comunque sicuramente un avvocato deve comportarsi in modo corretto soprattutto per telefono ed anzi evitarlo il più possibile come spiego nella scheda sulla diffida.

Intendevo dire che se asserisco che una cosa per me è una bufala e si rivela tale l’eventuale diffamazione è inesistente , giusto? Sull’avvocato concordo , ho letto quanto da Lei affermato nella scheda sulla diffida , che peraltro non ho mai ricevuto se non come già minaccia di querela , e non a me direttamente , ma al mio datore di lavoro… No comment!

Salve,
Qualcuno può dirmi qualcosa in più sul mio caso?
Qualcuno ha pubblicato un annuncio con foto di una donna e il mio numero su un sito di incontri scrivendo frasi del tipo”questa donna cerca c**** chiamala e valla a trovare”
e altre cose del genere.
Ho fatto denuncia alla polizia e successivamente il proprietario del sito mi ha fornito l’indirizzo IP di chi ha pubblicato l’annuncio.
Non è passato 1 giorno e subito ho portato l’indirizzo ip alla polizia aggiungendelo alla mia pratica.
Il commissario di polizia mi ha detto che non passerà molto tempo per avere tutte le informazioni e che automaticamente partirà la denuncia.
Ora voglio chiedere a voi quale risarcimento posso chiedere?ci sono altre cose da fare a livello legale? Perchè io sono molto arrabbiata per quello che è successo, mi sono arrivate un infinità di chiamate dove mi sentivo offesa, e i miei figli si sono preoccupati.
Grazie anticipatamente

Non ci sono criteri precisi in materia è il tipico danno equitativo. Per il resto hai già fatto quel che è più o meno previsto in casi come questo, se vuoi davvero incrementare le chances di prosecuzione è riuscita di questa querela puoi incaricare un legale di seguire il procedimento ma devi valutare se vale la pena spender soldi per una cosa del genere, vedi anche la parte sulla solvenza nella nostra scheda sul recupero crediti.

Salve Tiziano,
Dato che la reputo molto esperto le chiedo un parere.

Sono 4 mesi che 3 persone sulla bacheca pubblica di Facebook di uno di loro, mi insultano pesantemente, mi diffamano raccontando fatti totalmente inventati sul mio conto menzionandomi col mio Nome e Cognome o solo il cognome in tutti i post (almeno 5) ingiuriandomi con offese molto pesanti.

Mi hanno tolto dalle amicizie apposta per non farmi replicare e questi post posso leggerli solo tramite un amico in comune.
Gli utenti loro amici, che nemmeno mi conoscono, mi insultano a loro volta solo per dar corda a questa gente. (Addirittura consigliano a questi di uccidermi per motivi banalissimi e soprattutto inventati)

Ho fatto TUTTI gli screenshot e ho vari testimoni che hanno letto questi post.
Secondo voi posso querelarli presso la Polizia postale?

Il problema è che al telefono si negano e quindi è impossibile capire perchè lo stanno facendo e cercare di farli smettere, questa cosa mi sta creando molti problemi personali.
Ho cercato di contattarli ma non c’è nulla da fare, essendo codardi preferiscono agire dietro allo schermo.
Tant’è che invece di rispondermi al telefono, preferiscono scrivere sulla loro bacheca di Facebook “è inutile che mi contatti tanto non ti rispondo..” confermando in questo modo di essere loro stessi colpevoli di ciò che hanno fatto.
So che la polizia postale ha problemi ben piu gravi, ma non trovo possibile essere vittima di questo “stalking” e diffamazione virtuale da mesi senza poter far nulla, anche perchè ora moltissime persone che mi conoscono pensano male di me e mi deridono facendomi ovviamente sentire a disagio.
Grazie.

Buongiorno,
Ho ricevuto un messaggio privato con due insulti (non sono gravi e non ci sono minacce).
Ma dato che il profilo che mi ha inviato questi insulti è un Fake con nome e cognome inventati e vorrei scoprire chi è, se faccio querela alla Polizia Postale riescono ad individuarlo?
Oppure la Polizia Postale si muove solo per reati più gravi ed archivia il mio caso?

Il problema è che facebook ha sede negli Stati Uniti, per cui è necessaria una rogatoria internazionale, che appunto difficilmente viene fatta per cose di questo genere. La strada che si usa in questi casi per identificare il responsabile dell’illecito è l’ingegneria sociale.

Grazie!!
Ho letto il suo articolo sull’ingegneria sociale e l’ho trovato molto interessante, non conoscevo questo “metodo” utilizzato da chi indaga su questi casi.
Quindi dato la sua esperienza per reati “bagatellari” su Facebook, nonostante una querela sporta alla Polizia Postale, potrebbe essere archiviata per via di reati di poco conto?

Salve,
ho querelato un tizio per diffamazione a mezzo internet scrivendo questa frase su un forum molto utilizzato da noi OM.
il messaggio è stato visto da più di 430 persone, posso chiedere un risarcimento?

“Se conoscete CAIO evitate di fare acquisti con lui! Racconta solo b****e e ti prende in giro per anni!!! E ciò che vende non corrisponde al vero!! attenzione attenzione!!!”

Potresti, ma è ovvio che il caso andrebbe studiato molto più approfonditamente e nei suoi singoli dettagli. Comunque, puoi provare magari intanto in via stragiudiziale e poi solo in seguito, se necessario procedere giudizialmente, si fa una valutazione più approfondita.

Ammiro il fatto che questi reati vengano puniti, mi terrorizza il fatto che il giudice nella sentenza mostri chiaramente di non riconoscere la differenza tra una chat ed un commento. Infatti il ragazzo viene condannato per diffamazione a mezzo commenti (giustamente) ma nel testo si legge per molte volte la parola “chat”, e a meno che non fosse una chat di gruppo è un mezzo di comunicazione a due e quindi (mi pare di capire) non esisterebbe la diffamazione.

Hai ragione, e questa è anche una sentenza tutto sommato «a fuoco», in materia informatica si provvedimenti incredibili di giudici che chiaramente non sanno quello su cui stanno sentenziando.

Buongiorno,
ho ricevuto in data odierna una lettera da parte dell’avvocato dell’azienda per cui ho lavorato e dalla quale ho dato dimissioni circa una settimana fa.
Nella lettera mi si contestava di aver pubblicato su social network il link del blog ‘personale’ del mio datore di lavoro, uno dei due soci dell’azienda, deridendolo per dei problemi avuti con la legge.
Preciso di aver solo commentato che si era dimenticato di scrivere del problema avuto con la legge.
Ora minacciano di procedere con procedimento penale per diffamazione e civile per richiesta risarcimento danni.
Mi chiedo come sia possibile che per una piccolezza del genere io venga condannata.
Il reato da me commesso sussiste?
Grazie mille.

Buona sera, su facebook ho ricevuto da un “amico” offese gravi in una conversazione pubblica avuta nel profilo dell”Amico”. Le offese provenivano dalla persona titolare del profilo che era amica. Il problema è che, appena finito di scrivere un messaggio molto offensivo, la persona mi ha tolto dalle amicizie facebook e non posso più vedere la conversazione offensiva per salvarla / fotografarla. Non conosco altri amici che possono entrare per fotografare la conversazione. A chi devo chiedere e cosa devo fare per ottenere da Facebook la fotografia della intera discussione offensiva ? Sono riuscito a salvare solo l’inizio, giusto per capirte di cosa di tratta. Grazie

Dovresti fare la denuncia e chiedere che sia l’autorità giudiziaria a ordinare a facebook l’esibizione, ma essendo una società USA occorre una rogatoria non credo che lo farebbero mai per un reato del genere.

Buongiorno,

ho appena ricevuto una diffida per dei commenti che avevo lasciato su una foto pubblicata su facebook. non riscordavo neanche di farli scritti, risalgono circa a 2 anni fa. ho letto questa sentenza relativa a commenti molto pesanti rispetto a quello che ho scritto io. credo di aver capito che fb ha una diffusione capillare che arriva diretta all'ambito familiare, ma leggendo i suoi post mi sembra di aver capito che molto dipenda dall'avvocato o dal giudice che si incontra e questa cosa mi mette un po' di ansia, è come dire ti va bene o male…..

nella lettera mi si dice che non offendere piu questa persona e che la danneggiata si riserva di seguire la via giudiziale per i miei commenti. ho letto molto in questi e chiesto in giro. lei diceva che ci sono due strade, quella civile e quella penale, e ci sto capendo sempre meno.

mi saprebbe dire che cosa dovrei fare ora? mi hanno consigliato di telefonare all'avvocato senza però ammettere platealmente la colpa e chiedere cosa vuole fare la persona danneggiata, e poi mandarle una lettera di scuse. ma in questi casi si deve rispondere? quello che ho ricevuto è un avvertimento oppure è il primo passo per proseguire?

è meglio che faccia rispondere da un avvocato o è meglio cercare di tenere la cosa tranquilla senza agitare le acque?

grazie mille

Amanda

Da quello che scrivi, che comprova la tua agitazione e la tua impreparazione ad affrontare la vicenda, che ben può essere anche una banalità, ma tale non è finchè ti fa stare in ansia, sicuramente è preferibile se ti rivolgi ad un avvocato, un professionista di «conflitti» tra le persone. Fa un po' ridere che tu metta in contrapposizione il prendere un legale e il «tenere la cosa tranquilla», sembra quasi che gli avvocati siano specializzati nel gettare benzina sul fuoco :-). In realtà, almeno quando facciamo bene il nostro lavoro, è tutto il contrario, cioè quello di mediare e facilitare il componimento amichevole dei conflitti. Sei tu che muovendoti da sola puoi invece cagionare maggiori danni, per inesperienza, buona fede o mancanza di piena lucidità nella vicenda. Cerca un legale di cui tu possa avere piena fiducia, chiedi un preventivo per avere chiarezza su quello che vai a spendere, poi vedrai che una soluzione si troverà. Se vuoi un preventivo da noi, il modulo da compilare è questo /assistenza-legale/richiesta-preventivo/. Ricordati che se ne hai i presupposti puoi chiedere anche il patrocinio gratuito /sistemi-tariffari/gratuito-patrocinio/. In ogni caso in bocca al lupo.

–?cordialmente,

tiziano solignani, da ? Mac http://ts.solignani.it https://blog.solignani.it

salve

tempo fa una mia 'amica di fb' ha scritto sulla sua bacheca vari post in cui mi dava della 'cornuta' spacciandosi come l'amante del mio fidanzato

Le ho risposto cercando di usare toni tranquilli per nn passare dalla parte del torto e lei ha continuato dandomi del trans e dicendo (sue testuali parole) di farmi una visita al cervello piuttosto che alle mie tette rifatte (che se poi mi si guarda in faccia cala ogni desiderio)

Premetto che giorni prima ho ricevuto una telefonata con numero anonimo in cui mi si diceva 'cornuta' dove ho riconosciuto la sua voce

ho gia' esposto querela diretta contro di lei per i post su fb e contro ignoti per la telefonata

A suo parere avro' possibilita' di successo o c e il rischio che venga archiviata la pratica?

grazie

Antonella

Salve volevo solo un consiglio…praticamente ho avuto una discussione in mail di facebook con una persona che non avevo tra i contatti…lei mi ha detto di non scriverle più ma visto che mi dava del bugiardo su una cosa che la avevo scritto e comunque lasciava aperto il discorso sono andato avanti a risponderle…sono passibile di Querela??

dovrei fare una querela per diffamazione alla mia vicina di casa, posso andare direttamente in caserma, ho devo scrivere prima la querela? GRazie

Salve io sono un DJ/Producer e una delle mie label è la più seguita di Facebook.
Inutile dire quante black mail riceviamo e quante ingiurie e offese vengono perpetrate dai vari "NESSUNO " sparsi per l'italia. Guarda caso solo gli italiani sono spinti in questa direzione nel mio caso.
Visto e considerato l'investimento pubblicitario che stiamo per fare e visto anche che sappiamo già di per certo che questi individui saranno ancora li nel tentativo di danneggiarci vorrei capire come agire.

La ho contattata anche in twitter. sono TheTechnoMafia

Grazia

Beh non si può dare una risposta generale, è chiaro che devi tutelarti ma bisogna valutare caso per caso.

Generalmente, prima di fare qualsiasi cosa a livello giudiziario si tenta sempre la strada della diffida tramite lettera di un legale inviata in un contesto stragiudiziale.

Dopodichè si valuta.

Quindi una idea, per quanto minimale, sarebbe quella di tutelarti in primis in tutti i casi con una diffida, magari utilizzando un modello cui ispirarsi, mutatis mutandis, in tutti i casi, per poi giudicare volta per volta, anche in base ai risultati raggiunti.

Se volete valutare di essere seguiti dal nostro studio per questi aspetti, puoi compilare questo modello per chiedere un preventivo /assistenza-legale/richiesta-preventivo/. Se lo fai, cerca di essere preciso sul presumibile volume di lavoro, in modo che si possa noi essere in grado di formulare un'offerta tagliata nel modo più preciso possibile sulle vostre esigenze.

–?cordialmente,

tiziano solignani, da ? Mac http://bit.ly/gdi2ZX, http://bit.ly/gwjT6c, http://bit.ly/ie8rvv

Buongiorno.
Posso esporle la mia vicenda?
Ho insultato pesantemente con termini poco garbati uno sconosciuto su facebook.
Per l'esattezza l'ho definito "pedofilo" in bacheca, ho mandato messaggi ingiuriosi e ho conversato in maniera molto accesa con lui in chat. Gli ho dato del "figlio di …." (non sapendo chi e in che condizioni fosse la madre di costui) e se non ricordo male gli ho "augurato" una mala fine.

Il tutto perchè, tale soggetto, mi faceva paura…nel senso che insisteva sul voler incontrare, conoscere la mia compagna. Anche con messaggi dalle allusioni sessuali molto esplicite. La mia ragazza all'epoca (2 anni fa) era minorenne. Con messaggi privati alla mia compagna (di cui ero a conoscenza in quanto di comune accordo ella mi faceva leggere i messaggi che riceveva) sosteneva che io ero un poco di buno. Insomma, si intrometteva nella nostra vita e per paura di trovarcelo davanti casa poichè attratto dalla mia compagna, ce lo siamo sempre "tenuto buono" come amico. Finchè…ahime…non ho perso la pazienza e ho risposto male ogni qualvolta questo tizio iniziava un discorso.

Ora vengo a sapere che questo soggetto mi ha querelato per gli insulti ricevuti in 2/3 sere tra dicembre e gennaio… Cosa rischio? come posso difendermi??

Sono in pesante apprensione…

Grazie.

Il reato, anzi probabilmente i due reati di ingiuria e diffamazione in concorso, direi che ci siano sicuramente, le espressioni utilizzate sono piuttosto gravi.

La provocazione non costituisce, infatti, una esimente o una scusante, ma tutt'al più può essere una attenuante a tuo favore, che tuttavia non elimina i reati commessi.

In più, trattandosi di offese perpetrate tramite facebook, c'è una prova definibile per diversi aspetti come documentale.

Se praticabile, ti consiglierei il patteggiamento (http://goo.gl/XOK9B) o comunque un rito alternativo che ti consenta di definire velocemente il procedimento ammettendo la tua responsabilità e godendo dei benefici sulla sanzione. Se vuoi un preventivo, puoi chiedercelo compilando questo modulo /assistenza-legale/richiesta-preventivo/.

In ogni caso in bocca al lupo.

–?cordialmente,

tiziano solignani, da ? Mac http://bit.ly/gdi2ZX, http://bit.ly/gwjT6c, http://bit.ly/ie8rvv

La ringrazio per il consiglio, è stato molto chiaro.
Aggiungo un ultima cosa…considerando che utilizzavo l'account di facebook della mia compagna (ovviamente lei mi ha autorizzato e il danneggiato era consapevole che fossi io a scrivere), posso incorrere anche nel reato di sostituzione di persona?

Oltre al risarcimento dei c.d. "danni morali", potrei essere condannato in sede penale a pene restrittive (reclusione) per ciò che ho commesso? Il danneggiato non dovrebbe essere un funzionario pubblico…

Sono assai preoccupato…per una parola di troppo ho seriamente paura di essermi rovinato la vita.

Grazie per la sua gentilezza.

Salve,ho ricevuto delle offese e diffamazioni su facebook, il messaggio è stato recapitati anche miei amici,offendendo anche loro. Facendo una querela per diffamazione a cosa andrà in contro questo individuo? Avrò dei risarcimenti danni in soldi?
Saluti Raffaele

Si aprirà un procedimento penale, con quali esiti è impossibile da provedere. Per quanto riguarda il risarcimento danni, la prima cosa da fare sarebbe valutare la «solvibilità» di questo individuo: potresti vincere tutte le cause e poi non riuscire a mettere in esecuzione le sentenze perchè il responsabile è nullatenente.

–?cordialmente,

tiziano solignani, da ? Mac http://bit.ly/gdi2ZX, http://bit.ly/gwjT6c, http://bit.ly/ie8rvv

Ciao Tiziano,
leggo con interesse questo tipo di sentenze e mi chiedo in particolare (per una mia ricerca e prossimo post) coloro che scrivono notizie di attualità, cronaca e gossip, nei siti/blog cosiddetti paid to write (PTW). In fin dei conti non si parla di giornalisti ma di comuni mortali che scrivono la loro versione dei fatti… e se qualcuno di loro venisse querelato e chiamato a risarcire i danni… sarebbe verosimile?

Ciao e grazie delle tue sentenze, sempre molto utili e pungenti 😉

Grazie dei complimenti. Le regole non cambiano a seconda del tipo di giornalista, sia esso iscritto all'albo professionale, un PTW o un blogger «amatoriale»: se si commettono reati, l'autore è chiamato a risponderne e, insieme a lui, possono essere chiamati anche altri soggetti, diversi magari a seconda dei casi. È un po' un problema, perchè i giornalisti professionisti sanno, grossomodo, come gestire le eventuali querele e comunque hanno sempre un editore alle spalle pronto a garantirgli un legale e quant'altro, mentre chi scrive per passione o anche solo per pochi euro sicuramente non è così corazzato ed è forse per questo che nel nostro paese i blog stentanto a decollare e sembrano tutti affetti da un certo «piattismo»


cordialmente,

tiziano solignani, da iMac /tiziano-solignani/

~ il mio libro: /libri/guida-alla-separazione-e-al-divorzio/

Caso: un tizio apre un account con nome di fantasia su facebook. Critica carriera politica di caio, anche pesantemente ma non insultandolo. Ad esempio dice che scalda poltrone e vuole incarichi. Lo chiama con l'iniziale del cognome citando vagamente sue precedenti esperienze politiche. Scoppia una polemica e tizio chiude subito account. Caio che ha subito attacco per un giorno può denunciare alla polizia postale? La polizia postale riterrà di intervenire e fare ricerche? E nel caso con quali tempi e quali esiti?

Io, naturalmente, sono solo un avvocato, i tuoi quesiti sono più per un indovino.

Dal punto di vista giuridico, sicuramente può fare denuncia e la polizia postale, se ritiene che ci siano i presupposti di un reato, che ci potrebbero essere, potrebbe in effetti indagare, ma ovviamente con quali tempi, esiti, ecc. non lo posso certo sapere.


cordialmente,

tiziano solignani, da iMac /tiziano-solignani/

~ il mio libro: /libri/guida-alla-separazione-e-al-divorzio/

Proprio il modo diverso con cui vedono le cose è quello che differenzia gli avvocati, in fondo.

Comunque chiedi a lui delucidazioni, se lo hai incaricato e pagato è tenuto a fornirtele e nessuno meglio di lui, che conosce il caso concreto, può farlo.

Ho querelato per ingiuria ricevuta attraverso ripetute e-mail. Non so se si possa configurare la medesima situazione, ma dopo più di anno, non ho ricevuto nessuna notifica da parte dell'organo competente se non solo di confermare l'accaduto. Lentezza della giustizia o devo ritenere che finirà nel dimenticatoio?
Saluti.

Dunque, il procedimento di cui alla sentenza riportata sopra era un procedimento civile. Quello da te instaurato è un penale. Sono due cose completamente diverse. Inoltre, nel caso della sentenza si è avuta diffamazione, perchè le offese sono state portate a conoscenza del pubblico, nel tuo caso solo ingiuria, perchè le hai ricevute tramite mail. Non so se il tuo procedimento, comunque, finirà nel dimenticatoio, può essere, ma è ancora presto per dirlo. Sicuramente avresti fatto molto meglio a presentare un ricorso immediato al giudice di pace piuttosto che la querela.

Beh, in realtà la diffamazione tramite facebook è particolarmente pesante, paradossalmente quasi peggio che se uno scrivesse le offese su un blog aperto al pubblico, perchè entra direttamente nel circuito delle amicizie e degli affetti della persona colpita, che, in quanto "amici", ne seguono il flusso delle informazioni.

Penso che le persone dovrebbero rendersi conto che su facebook devono usare non solo la stessa cautela che utilizzano quando parlano in pubblico, ma paradossalmente ancora di più, perchè vanno a colpire, con uno scritto, una persona nella cerchia delle sue amicizie e relazioni personali.

Le offese pronunciate poi era molto pesanti, anche perchè rese verosimili dalla qualità di ex fidanzato dell'offensore.

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