Volevo sapere se con l’affidamento congiunto la madre è tenuta a dire all’ex coniuge che manda la figlia di 13 anni in vacanza,affidandola tra l’altro ad altri, o può tranquillamente fare finta di niente fino a quando il papà non arriva a prendere la figlia e non la trova..non devono essere prese in comune questo tipo di decisioni??? cosa può fare il papà??? niente come sempre (per la legge) o su qualcosa può intervenire?
È una questione che riguarda l’esercizio della potestà sulla minore, nei casi di affidamento congiunto sicuramente queste sono decisioni da prendere congiuntamente da parte dei genitori e uno non può prenderle all’insaputa dell’altro mentre, in caso di opposizione, può solo rivolgersi al giudice seguendo il procedimento descritto in questo nostro precedente post, al quale rimandiamo per ulteriori dettagli.
In caso di violazioni delle modalità dell’affidamento, il genitore che ne è rimasto vittima può presentare un ricorso ex art. 709 ter cod. proc. civ., al fine di ottenere vari provvedimenti nei confronti del genitore inadempiente, dal semplice ammonimento, consistente nell’ordine da parte del giudice di non tenere più simili comportamenti, alla condanna al risarcimento del danno o anche ad una multa. Il mio consiglio sarebbe quello di valutare farlo, questo ricorso, perchè nella mia esperienza ho visto che i giudici applicano queste sanzioni in modo graduale, cioè in misura più lieve per i primi episodi e più grave per quelli successivi: quindi se anche questa volta otteneste solo un semplice ammonimento, può costituire un utile precedente per eventuali episodi che malauguratamente dovessero verificarsi in futuro, oltre che magari avere anche un effetto psicologico tale da determinare il genitore responsabile della violazione a comportarsi più correttamente.
Di questa disposizione, di recente ingresso nel nostro Paese, parlo molto più diffusamente nel mio libro, in uscita a settembre, sulle problematiche giuridiche – familiari, che vi inviterei dunque a consultare.