Sono separato da due anni. I figli (21 e 12 anni, vivono con la madre, anche se l’affidamento è congiunto) e verso regolarmente il mantenimento concordato alla mia ex ed ai miei figli (300 euro pro capite) con unico bonifico bancario. Tramite lo stesso bonifico, verso alla mia ex, quando necessario, la metà delle spese extra, come concordato in fase di separazione (Palestra,spese mediche, scolastiche e quant’altro) senza pretendere mai una minima prova di tali spese e allo stesso modo, se per differenza le cifre sono a mio favore, le trattengo decurtandole dal totale,fornendo tutta la documentazione di dette spese in mio possesso. La mia domanda è la seguente: Posso io, nel secondo caso, essere attaccato in qualche modo dalla mia ex e dal fisco;( dichiaro tutto sul 730 ) perchè cio che verso in tale circostanza non corrisponde a ciò che è stato pattuito e risultante sulla sentenza di separazione? Altro quesito,se non disturbo troppo, riguarda la casa coniugale, mia al 50%. Ho manifestato la volontà e fatto scrivere chiaramente sulla separazione, di cedere la mia parte in questo modo: la nuda proprietà ai figli e l’usufrutto alla mia ex, (anche se non è stato ancora formalizzato) ma uno dei figli è minore, cosa devo fare? Possiamo a questo punto, di comune accordo io e la mia ex, vendere l’appartamento, destinando ovviamnente il ricavato ai figli, in parti uguali?
1) Per il fisco, devi sentire da un commercialista purtroppo io non ti posso essere utile; per quanto riguarda, invece, il rapporto civilistico con la tua ex, la cosa migliore sarebbe documentare le singole spese volta per volta e conservare accuratamente la documentazione, oltre che accompagnare i singoli pagamenti da una distinta sommaria indicante le spese che si rimborsano e quelle che si decurtano in compensazione.
2) Potete vendere la proprietà della casa, o in tutto o in parte, ai vostri figli, è una operazione che si fa abbastanza comunemente, occorre l’autorizzazione del Tribunale, che trattandosi di immobili sarà in composizione collegiale, inoltre, se il Tribunale è particolarmente pignolo, potrebbe essere necessario anche nominare un curatore speciale del figlio minore, per il rischio di conflitto di interessi (l’ipotesi è quella in cui il padre rifila al figlio un immobile diroccato che è più fonte di oneri e responsabilità che di utilità).
2 risposte su “come gestire le spese straordinarie e la donazione della casa ai figli”
salve sono in una separazione molto conflittuale e nonostante la decisione del giudice che dice appunto che il mio ex marito oltre al mantenimento dovrebbe dare la meta' delle spese straordinarie che purtroppo nn ha mai versato il mio avv ha detto di fare il precetto e quindi il pignoramento perche' gia' autorizzati dal giudice me nn c'e' altro modo? e' possibile che devo fare sempre cosi per fare rispettare i diritti dei miei figli in oltre lui nn si interessa in alcun modo a loro nn li vede mai e nn partecipa a nulla ora mi chiedo che senso ha un affidamento congiunto? chi tutela? in questo caso solo lui che se vuokle vede i figli se nn vuole nn li vede da il minimi mantenimento nn partecipa a spese e niente e nessuno glin puo' fare niente perche' nn si puo' certo vivere un vita a furia di cause
La tua è sicuramente una situazione complicata, qui possiamo dare solo qualche «spunto» generale.
Se un genitore non paga regolarmente il mantenimento, i giudici ritengono che ciò possa essere un presupposto per la revoca dell'affido condiviso a favore di quello esclusivo. Naturalmente, per cambiare regime di affido occorre un ricorso al giudice, quindi va valutato attentamente, se vale la candela soprattutto (a mio giudizio probabilmente no, ma bisogna vedere).
Se un genitore, poi, non corrisponde il mantenimento dovuto, l'unica è procedere giudizialmente. Dopo un paio di esecuzioni, se il genitore è, ad esempio, un lavoratore dipendente, si può chiedere che il giudice ordini al datore di pagare sempre una parte dello stipendio direttamente all'altro coniuge per il mantenimento, evitando così i precetti periodici e ripetuti.
Per quanto riguarda le visite e le frequentazioni dei figli, si tratta non solo di un diritto ma anche di un dovere del genitore non affidatario o collocatario, in mancanza di adempimento del quale si può chiedere il risarcimento del danno. Di queste cose parlo più approfonditamente nel mio libro /libri/guida-alla-separazione-e-al-divorzio/, al quale rimando appunto per ulteriori dettagli. Si può, al riguardo, proporre un ricorso ex art. 708.
Il consiglio finale è di valutare attentamente, perchè non si può sempre «fare tutto» il fattibile, altrimenti si sviluppa un grappolo di contenzioso che può diventare difficile da gestire, quindi meglio procedere con gradi, poche cose, semplici e chiare, ma da portare avanti con convinzione e fino in fondo: questo è il consiglio che offro sempre in situazioni di questo genere dove è facile perdere la bussola.
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cordialmente,
tiziano solignani, da iMac /tiziano-solignani/
~ il mio libro: /libri/guida-alla-separazione-e-al-divorzio/