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l’ex coniuge ha diritto ad una quota del tfr quando questo è stato conferito in un sistema pensionistico complementare?

Il mio avvocato mi ha spiegato che al momento del mio pensionamento alla mia ex moglie, cui è stato concesso un assegno divorzile, verrà corrisposta una percentuale del mio tfr, proporzionata alla durata del matrimonio. Io però non ho tfr, perchè ho aderito a un fondo pensionistico complementare aziendale, nel quale mensilmente il mio datore di lavoro versa il tfr maturato nel mese precedente, unitamente a un contributo. In questo stesso fondo io poi verso un contributo mensile. Al momento del mio pensionamento, a valere sul fondo così costituito mi verrà erogata una pensione complementare a quella INPS. Ora mi chiedo: la mia ex moglie potrà chiedere una quota di questa pensione complementare, che nel mio caso appunto sostituisce il tfr, o piuttosto l’assegno divorzile verrà ricalcolato facendo la somma della pensione INPS e della pensione complementare?

La questione è molto interessante, tanto che mi dispiace di non averla almeno accennata nel mio libro, purtroppo al momento della stesura non avevo focalizzato questo singolo aspetto.

Vediamo di ricapitolare i termini del problema prima di provare a svolgere qualche riflessione al riguardo.

L’art. 12-bis della legge sul divorzio prevede il diritto del coniuge divorziato che sia titolare di assegno di mantenimento e non si sia nuovamente sposato a percepire una quota del tfr dell’altro coniuge maturato in costanza di matrimonio. Per ulteriori informazioni su questo istituto, rimando a questo nostro precedente post.

Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ha introdotto la possibilità di conferire il tfr in un fondo pensionistico privato e non più all’INPS, acquistando il diritto, al termine del rapporto di lavoro, o alla liquidazione di una somma o ad un trattamento pensionistico appunto complementare.

Questo è appunto il caso del nostro lettore.

Purtroppo, sul punto non sono riuscito a trovare pronunzie giurisprudenziali, probabilmente perchè la questione maturerà nella pratica solo tra alcuni anni, quando cominceranno ad essere erogati i primi trattamenti. Si può solo, dunque, provare a fare qualche riflessione al riguardo.

Il primo profilo da vedere è se la norma dell’art. 12 bis della legge Fortuna – Baslini si applica anche al tfr conferito in fondo pensionistico complementare. A mio giudizio, la risposta dovrebbe essere positiva, dal momento che l’istituto è sempre il medesimo. Lo stesso Decreto legislativo 252/2005 parla espressamente di «tfr» e di tfr «conferito» in un fondo pensionistico, ciò che fa concludere per l’identità di natura dell’istituto, che è sempre, appunto, lo stesso, ma è stato semplicemente articolato in diverse possibilità di maturazione, a seconda della scelta del lavoratore e degli strumenti disponibili. Del resto, la ragione ispiratrice della disposizione di cui all’art. 12-bis in esame è quella di compensare l’apporto dato al menage familiare da parte del coniuge che ha prestato lavoro in famiglia ed ha consentito, grazie al proprio contributo, all’altro coniuge di poter guadagnare un certo stipendio, di cui il tfr fa sostanzialmente parte, essendo una forma di retribuzione.

Più intricato può essere vedere le modalità di corresponsione di questa quota e, soprattutto, di determinazione dell’ammontare della stessa. Sotto questo profilo, ad esempio, a mio giudizio vanno esclusi dalla determinazione della quota tutti quei versamenti che il lavoratore fa su base volontaria, come sembra accennare il nostro lettore, dal momento che gli stessi non partecipano più della natura del tfr, ma sono un vero e proprio istituto di previdenza integrativa: con essi, cioè, il lavoratore non accumula ciò che, nel vecchio sistema, avrebbe accumulato presso l’azienda e/o l’INPS a titolo di tfr, ma provvede volontariamente ad un versamento nel proprio interesse. La parte sulla quale dovrà essere calcolata la quota del coniuge dovuta ai sensi dell’art. 12-bis probabilmente sarà quella corrispondente all’ammontare che avrebbe avuto il tfr se fosse maturato con il sistema precedente e quindi alla parte strettamente retributiva di quanto va a percepire il lavoratore all’inizio del trattamento.

Per quanto riguarda, poi, le modalità di versamento della quota al coniuge avente diritto, c’è il problema che, a differenza del «vecchio» tfr che veniva pagato in una volta sola, il lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, può chiedere che, in luogo del versamento una tantum, gli venga erogato un trattamento previdenziale integrativo mensile. In realtà, il problema è facilmente risolvibile prendendo il montante a disposizione del lavoratore e calcolando sulla stesso la quota dovuta al coniuge divorziato, naturalmente con i criteri di cui all’art. 12-bis (e quindi, segnatamente, solo per la parte maturata in costanza di matrimonio) e, una volta corrisposta la quota all’avente diritto, ri-calcolando il trattamento previdenziale integrativo spettante al lavoratore.

Rimane poi il problema, cui pure accenna il lettore, della rideterminabilità in melius – cioè in un importo maggiore – per il coniuge che lo percepisce dell’assegno di mantenimento mensile, sulla base della percezione da parte del coniuge tenuto al versamento di una pensione INPS più una pensione complementare. A mio giudizio, nel momento in cui vi dovesse essere la percezione di una quota da parte del coniuge ai sensi dell’art. 12 bis, la pensione complementare non dovrebbe poi vedersi riconosciuta alcuna rilevanza ai fini della determinazione del reddito divorzile, dal momento che tale pensione sarebbe già stata proporzionalmente ridotta al fine di provvedere alla liquidazione all’altro coniuge in base alla legge. Questo, naturalmente, potrebbe portare ad alcuni problemi applicativi nelle ipotesi in cui per una ragione o per l’altra non si sia provveduto alla liquidazione della quota.

Il problema, in conclusione, è ancora aperto, anche se, ragionando sulla base delle disposizioni vigenti, si possono già fare alcune riflessioni che sembrano tendere verso alcune soluzioni più acconce giuridicamente rispetto ad altre; sarà poi come sempre la pratica a dire quale assetto prenderà l’istituto. In una situazione come questa, naturalmente la parola d’ordine è la prudenza.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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