Una persona che ha ottenuto la delibazione nel 1977 può risposarsi dopo la pubblicazione della sentenza della Corte d’Appello o deve aspettare che questa passi in giudicato? Avevo letto da qualche parte che il cpc vigente nel 1977 prevedeva che le sentenze fossero esecutive al loro passaggio in giudicato e che una sentenza di un Tribunale ecclesiastico acquista rilevanza per lo Stato quando sia stata delibata con sentenza passata in giudicato, inoltre, solo una sentenza passata in giudicato può essere validamente annotata all’anagrafe.
Mi dispiace ma il caso non è chiaro. Come dico sempre, è preferibile descrivere i casi concreti e non fare domande astratte, lasciando a noi l’inquadramento corretto della fattispecie.
Posso solo fare qualche osservazione generale.
Sicuramente per potersi risposare deve essere divenuta definitiva, e quindi passata in giudicato, la sentenza che determina il riacquisto dello stato libero, cioè quella di divorzio o di delibazione in Italia, ad opera della Corte d’Appello, della sentenza di nullità ecclesiastica. Tanto che il problema è molto discusso nella pratica, come riportato in questo nostro post precedente, relativo all’ipotesi, diversa, del divorzio congiunto, ma con considerazioni che in parte valgono anche per questo caso e in generale per il riacquisto della capacità matrimoniale.
Appunto, la sentenza di nullità del tribunale ecclesiastico acquista rilevanza solo dopo la delibazione.
Queste circostanze sono sempre state regolate in questo modo, lo sono anche a tutt’oggi, non si tratta di particolari regole vigenti solo nel 1977.
Infine: una sentenza di delibazione emessa nel 1977 per quale motivo non dovrebbe già essere passata in giudicato?
2 risposte su “è necessario il passaggio in giudicato del provvedimento di delibazione della CdA per risposarsi?”
In data 19/06/1971 Salvatore e Maria contraevano matrimonio concordatario.
Con sentenza del 30/06/1976 il Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano dichiarava nullo il predetto matrimonio per simulazione parziale per l'esclusione della prole da parte convenuta (Maria). Il 02/02/1977 il Tribunale di Appello del Vicariato di Roma confermava la sentenza.
In data 08/02/1977 il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, verificata l'osservanza delle norme stabilite dal diritto canonico, d'ufficio, trasmetteva gli atti alla Corte di Appello di Napoli che, in data 07/04/1977, dichiarava esecutiva la predetta sentenza con ordinanza pubblicata il 14/04/1977.
La sentenza/ordinanza della Corte d'Appello non veniva notificata alle parti anche se veniva annotata nei registri del Comune dove si è celebrato il matrimonio in data 09/06/1977, in pari data nei registri del Comune dove era residente Salvatore e il 30/04/1977 nei registri del Comune dove era residente Maria.
Il 27/08/1977 Salvatore si è risposato con matrimonio concordatario con Pia.
Come si evince dalla date richiamate, il secondo matrimonio è stato contratto:
1. dopo 142 giorni dall'ordinanza della Corte d'Appello (07/04/1977 – 27/08/1977)
2. dopo 135 giorni dalla pubblicazione di detta ordinanza (14/04/1977 – 27/08/1977)
prima, cioè, che scadessero i termini per impugnarla (un anno e 45gg dalla pubblicazione in quanto dalla copia dell'intero fascicolo in Corte d'Appello non risulta alcuna notifica), ovvero, prima che la stessa diventasse definitiva/esecutiva.
Questo fatto incide sulla validità del secondo matrimonio in quanto contratto quando l'ordinanza della Corte d'Appello non era ancora passata in giudicato?
La successiva mancata impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello sana il fatto che Salvatore si è risposato in mancanza della libertà di stato?
È un caso un po' intricato, e anche interessante, non saprei dare una risposta al momento. Se mi capita un po' di tempo libero, vedo di approfondire e tornare sull'argomento.
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac http://ts.solignani.it https://blog.solignani.it