Categorie
diritto

Rottura dentino a scuola: posso chiedere il risarcimento?

la mia bimba di 5 anni l’anno scorso ha battuto la bocca sulla testa di un altro bambino alla scuola materna. Non sono stata avvisata dalle maestre. Dopo qualche giorno si lamenta di aver male al dente non ci ho dato molto peso. A distanza di 15 gg il dentino è diventato nero. L’ho portata dal dentista che l’ha visitata e mi ha detto che se il dente non faceva male di lasciarlo li, visto che è un dente da latte. Ora l’ho portata ad una visita di controllo e il dentista mi dice che ha fatto infezione e bisogna immediatamente devitalizzare il dente. Non si sa il dente nuovo subirà danni in seguito a tutto ciò. l’assicurazione risponde in questo caso?

La domanda è sbagliata, nel senso che nessuno può sapere che tipo di assicurazione abbia stipulato la scuola in questione e con quali contenuti, mentre quello che importa è se vi sia responsabilità civile della scuola, in primo luogo, dopodiché si potrà andare a vedere se questa responsabilità è «assistita» o meno da copertura assicurativa che, come tale, renderebbe più semplice conseguire il risarcimento.

A mio giudizio, su questo aspetto, credo che la responsabilità della scuola ci possa essere, dal momento che i tutori si trovano in una posizione di garanzia e custodia nei confronti dei bambini che vengono loro affidati, anche se bisognerebbe capire meglio come si sono svolti i fatti.

Abbiamo già parlato di casi simili in precedenti post, come questo, questo, e, sempre in materia di denti, questo.

La cosa più consigliabile sarebbe comunque presentare la richiesta danni e poi valutare la risposta della scuola, anche appunto per vedere se e quanto è estesa la copertura assicurativa.

Per ulteriori dettagli, ti rimando alla lettura della nostra scheda sulla responsabilità della scuola per i danni subiti dagli alunni o comunque dai bambini in generale.

Naturalmente, è di gran lunga preferibile far curare la cosa da un avvocato, ma se non hai una tua assicurazione di tutela giudiziaria dovrai anticiparne il compenso, senza la sicurezza di recuperarlo in seguito.

Ti è piaciuto il post? Usa qualche secondo per supportare Tiziano Solignani su Patreon!
Become a patron at Patreon!

Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

11 risposte su “Rottura dentino a scuola: posso chiedere il risarcimento?”

Mio figlio ha 8 anni, la fatto scivolare il suo compagno a scoula e ha rotto due denti davanti è sono denti permanenti, sono presa cosa devo fare grazie????

Buonasera mio figlio ieri a scuola un bambino li ha storto le dita all’indietro e li ha rotto 2 dite del la mano e nessuno mi ha chiamato.cosa devo fare. grazie

Buonasera mio figlio ieri a scuola un bambino gli ha rotto due dite è nessuno mi ha chiamato quando arrivato a casa ho visto che ha le dita gonfie e lo portato al pronto soccorso cosa devo fare.grazie

Buongiorno, sarebbe possibile avere una spiegazione di quanto suggerito dal sig. Walter Rossi, circa la “…polizza di tutela legale che preveda nell’oggetto della garanzia la fase attiva di aiuto del legale di parte danneggiata e non solo nella fase passiva di resistenza all’azione di una controparte danneggiata…”.

E se conoscete Compagnie (Uca, Arag, Das) che hanno come garanzia base tale specifica?

Sentiti ringraziamenti

Buongiorno,

ad ulteriore integrazione di quanto già espresso dal collega e amico Avv. Tiziano Solignani, riterrei opportuno evidenziare quanto segue:

a) oltre alla responsabilità propria dell’istituzione scolastica (Responsabilità contrattuale) potrebbe sussistere una responsabilità per culpa in vigilando dei docenti e del personale ATA, stante la circostanza che la madre della minore non ha specificato il luogo ove è avvenuto l’evento dannoso. Il personale scolastico dovrà provare di non essersi
comportato con colpa e che, di conseguenza, l’inadempimento delle rispettive obbligazioni
è derivato da causa a loro non imputabile ex art. 1218 c.c;
b) la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17574/2010, ha posto importanti
“paletti” per delimitare i limiti e definire la responsabilità del Dirigente scolastico e degli altri “protagonisti” dell’organizzazione scolastica, in caso di infortunio occorso a un alunno per culpa in vigilando;
c) occorrerebbe conoscere quali misure sono state approntare dl Dirigente scolastico al fine di evitare una condanna per culpa in organizzando in caso di infortunio di un alunno, poiché e scelte organizzative effettuate dai Dirigenti scolastici sono assoggettabili a sindacato giudiziale, volto ad accertare la violazione di regole di diligenza e prudenza imposte dal dovere del neminem laedere (Cass. n. 6635/1998), di fronte al quale resta irrilevante invocare eventuali motivi di economia di spesa o vincoli di bilancio;
d) quanto alla polizza assicurativa, solitamente tutti gli istituti scolastici dovrebbero avere una garanzia di responsabilità Civile verso terzi e una polizza infortuni (spesso pagata col contributo volontario dei genitori) che, come ben evidenziato dal collega Avv. Solignani differisce da istituto a istituto sia in termini garanzie offerte (cioè la D.I.C. – Difference in Conditions) sia in termini di limiti (cioè i massimali) di garanzia (D.I.L. – Difference in Limits), sia in termini di franchigie a carico del Contraente -Assicurato.
Ulteriore ipotesi è quella della sottoscrizione di una polizza in S.I.R. (Self Insured Retenction) e la disciplina della gestione dei sinistri tra Assicurato e Assicuratore o soggetto terzo.

Infine, ricordo che, è stato introdotto recentemente nel nostro ordinamento il nuovo istituto della “negoziazione assistita” obbligatoria (Decreto Legge n. 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014), per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. “mediazione obbligatoria”, per la quale occorre rivolgersi ad un proprio legale di fiducia prima di procedere in giudizio.

Grazie davvero di cuore Walter, i tuoi commenti sono sempre un prezioso tesoro per me, che mi consente di approfondire davvero tanto il tema in commento.

Ho utilizzato parte di quanto giustamente richiamato per rimpolpare la scheda di base sulla responsabilità delle scuole e c. in caso di danni degli alunni.

Ma per quanto riguarda la negoziazione assistita, a tuo giudizio quindi ritieni che sia da seguire anche per le domande di risarcimento danno, cioè tutto ciò che si traduce in un valore monetario, come ad esempio anche la responsabilità da insidia della pa? In effetti, se la legge dice «a qualsiasi titolo»…

Gentilissimo Tiziano,

la risposta al tuo quesito l’hai trovata da solo rileggendo la norma.

Piuttosto è opportuno ricordare ai lettori del tuo blog che ai fini della risoluzione bonaria delle controversie con la P.A. esistono molteplici sistemi di ADR (Alternative Dispute Resolution). Tra questi :
– La mediazione gratuita per il cittadino, istituita presso alcuni URP (Ufficio Relazioni col Pubblico);
– I CVS (Comitati di Valutazione Sinistri, con o senza la partecipazione del danneggiato, ma con la sicura presenza dell’assicuratore, che rende assai rapida la risoluzione .
– la negoziazione assistita;
– l’Arbitrato

Con riferimento a quest’ultimo sistema di ADR rammento che nei giudizi pendenti, per le controversie di valore inferiore ai 50.000,00 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nelle quali sia parte in giudizio una Pubblica Amministrazione, a far tempo dal 11 novembre 2014 il DL 132/2014 convertito con modificazioni in Legge 162/2014 prevede che il consenso della P.A. alla richiesta di trasferimento in sede arbitrale (la c.d. “Translatio Judicii”) avanzata dalla parte privata, si intende in ogni caso prestato, a meno che la Pubblica Amministrazione non esprima dissenso scritto entro 30 giorni dalla richiesta.

I principali vantaggi del ricorso all’ADR sono rappresentati dalla semplicità, dalla
rapidità e dall’economicità della procedura. Attraverso i Sistemi di Risoluzione
Alternativa delle Controversie, infatti, le parti evitano i costi e gli oneri amministrativi legati
ai ricorsi giurisdizionali riuscendo a ottenere una soluzione in un breve lasso di tempo.

Infine suggeriamo sempre di sottoscrivere una polizza di tutela legale che preveda nell’oggetto della garanzia la fase attiva di aiuto del legale di parte danneggiata e non solo nella fase passiva di resistenza all’azione di una controparte danneggiata.

Tu che cosa ne pensi?

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: